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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1588/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Martina Gasparini Presidente rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(CF. e P.IVA , con sede in Piazza Carlo Parte_1 P.IVA_1
Alberto n. 48, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), in persona del sindaco pt , con l'avvocato Vittorio Amedeo Francois ricorrente
contro
(CHE ), con sede in Lugano Corso Pestalozzi 10 in CP_1 C.F._1 persona del suo procuratore con diritto di firma individuale avv Pasqualino Catale, con l'avvocato Stefano Vanotti e con l'avv.to Pasqualino Catale resistente
Oggetto: ricorso ex artt. 43 e 46 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in maniera civili e commerciali del 30 ottobre 2007 (cd. “Convenzione Lugano”) avverso il Decreto della Corte d'Appello di
Venezia in data 07.05.2025, proc. di volontaria giurisdizione RG n° 708/2024, e contestuale richiesta di non dare riconoscimento al provvedimento del giudice di pace di Lugano del 28.11.2024 (incarto n.SE.2024.6)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'adita Corte di appello di Venezia accertare e dichiarare cessata la materia del contendere sulla scorta delle ragioni di cui sopra e condannare la al CP_1 pagamento delle spese e compensi di lite oltre accessori di legge oltre rimborso di marca e cu anche della fase cautelare
Per parte resistente
Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello rigettare il ricorso e confermare l'esecutività della sentenza estera SE 2024.6 del 28.11.2024, cosi come da proprio provvedimento reso in data 7.5.2025. Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto Procuratore anticipante, in uno alla condanna ex art. 96 C.p.c.
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 7 maggio 2025, questa Corte ha dichiarato esecutivo in Italia, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, il provvedimento emesso dal giudice di Pace di Lugano del 28.11.2024 con il quale il
[...]
veniva condannato al pagamento della somma di euro 1.584,20 Parte_1 oltre accessori in favore della società . CP_2
Avverso il suddetto decreto il ha proposto ricorso per Parte_1 la revoca del decreto di concessione di esecutività ex articolo 43 con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materie civili e commerciali del 30 ottobre 2007 (Convenzione Lugano).
Il lamenta la nullità della notifica della petizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace svizzero per inosservanza delle modalità di notifica stabilite, nei rapporti tra Italia e Svizzera, dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 secondo cui la notifica deve essere effettuata dall'Autorità ministeriale legittimata alla notifica all'estero (per l'Italia, gli Ufficiali giudiziari istituiti presso i singoli Tribunali o pag. 2/4 presso le singole Corti di Appello), che non consentono il semplice invio tramite servizio postale di una lettera raccomandata. Il ricorrente assume che la violazione delle regole previste per il procedimento di notifica “non ha permesso il rispetto dei diritti di difesa in violazione dell'art. 11 Cost comma 1 “giusto processo” del principio di difesa in relazione all'art. 24 Cost. e della Convenzione dell'Aja con conseguente nullità del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace svizzero e del relativo provvedimento che dovrà ritenuto comunque invalido e quindi non riconosciuto” ( così nel ricorso).
La resistente si è costituita in data 22 luglio 2025 chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che nel procedimento svizzero il Comune risultava difeso dall'avvocato Fulvio Pezzati di Lugano. Con ulteriore memoria ha eccepito l'inosservanza delle forme del rito ordinario ex art. 30 bis dlgs 150/2011
All'udienza del 29.7.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto pronunciato in data 7 maggio 2025 e disposto il mutamento del rito tenuto conto che ai sensi dell'articolo 30bis, comma 5 d.lgs. cit. “Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.”.
Con memoria depositata in data 15.9.2025 parte ricorrente provvedeva alla rituale integrazione del ricorso introduttivo insistendo per la revoca della delibazione del provvedimento pronunciato dal Giudice di pace di Lugano.
In data 3 ottobre 2025 la ricorrente depositava la sentenza del Tribunale di appello di
Lugano datata 1 ottobre 2025 di accoglimento del reclamo e annullamento della decisione del Giudice di Pace di Lugano emessa il 28 novembre 2024.
In data 6 ottobre 2025 depositava atto di “rinuncia al giudizio di CP_1 delibazione” formulando richiesta di compensazione delle spese e competenze di lite allegando copia della sentenza del tribunale di appello di Lugano.
Con memoria depositata in data 24.11.2025 la ricorrente, richiamato il provvedimento di accoglimento del reclamo pronunciato dal tribunale svizzero, chiedeva di dichiarare pag. 3/4 la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese delle controparte secondo soccombenza virtuale.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi (depositati dalla sola ricorrente).
Il Collegio prende atto dell'intervenuta revoca del provvedimento del giudice di pace di
Lugano del 28.11.2024 (incarto n.SE.2024.6) - dichiarato esecutivo giusta provvedimento della Corte d'Appello di Venezia reso in data 7.5.2025 – intervenuta a seguito dell'accoglimento del reclamo da parte del Tribunale di appello di Lugano con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente secondo soccombenza virtuale tenuto conto del contenuto della predetta decisione (che ha ritenuto sussistente la violazione del diritto ad esser sentito del reclamante).
Tali spese vengono liquidate, in assenza di nota spese, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 1.001,00 a euro 5.200,00 in complessivi euro 2.915,00 per compensi, euro 125,00 (per marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al CP_1
le spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
2.915,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE -EST
dott. Martina Gasparini
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1588/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Martina Gasparini Presidente rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(CF. e P.IVA , con sede in Piazza Carlo Parte_1 P.IVA_1
Alberto n. 48, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), in persona del sindaco pt , con l'avvocato Vittorio Amedeo Francois ricorrente
contro
(CHE ), con sede in Lugano Corso Pestalozzi 10 in CP_1 C.F._1 persona del suo procuratore con diritto di firma individuale avv Pasqualino Catale, con l'avvocato Stefano Vanotti e con l'avv.to Pasqualino Catale resistente
Oggetto: ricorso ex artt. 43 e 46 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in maniera civili e commerciali del 30 ottobre 2007 (cd. “Convenzione Lugano”) avverso il Decreto della Corte d'Appello di
Venezia in data 07.05.2025, proc. di volontaria giurisdizione RG n° 708/2024, e contestuale richiesta di non dare riconoscimento al provvedimento del giudice di pace di Lugano del 28.11.2024 (incarto n.SE.2024.6)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'adita Corte di appello di Venezia accertare e dichiarare cessata la materia del contendere sulla scorta delle ragioni di cui sopra e condannare la al CP_1 pagamento delle spese e compensi di lite oltre accessori di legge oltre rimborso di marca e cu anche della fase cautelare
Per parte resistente
Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello rigettare il ricorso e confermare l'esecutività della sentenza estera SE 2024.6 del 28.11.2024, cosi come da proprio provvedimento reso in data 7.5.2025. Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto Procuratore anticipante, in uno alla condanna ex art. 96 C.p.c.
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 7 maggio 2025, questa Corte ha dichiarato esecutivo in Italia, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, il provvedimento emesso dal giudice di Pace di Lugano del 28.11.2024 con il quale il
[...]
veniva condannato al pagamento della somma di euro 1.584,20 Parte_1 oltre accessori in favore della società . CP_2
Avverso il suddetto decreto il ha proposto ricorso per Parte_1 la revoca del decreto di concessione di esecutività ex articolo 43 con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materie civili e commerciali del 30 ottobre 2007 (Convenzione Lugano).
Il lamenta la nullità della notifica della petizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace svizzero per inosservanza delle modalità di notifica stabilite, nei rapporti tra Italia e Svizzera, dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 secondo cui la notifica deve essere effettuata dall'Autorità ministeriale legittimata alla notifica all'estero (per l'Italia, gli Ufficiali giudiziari istituiti presso i singoli Tribunali o pag. 2/4 presso le singole Corti di Appello), che non consentono il semplice invio tramite servizio postale di una lettera raccomandata. Il ricorrente assume che la violazione delle regole previste per il procedimento di notifica “non ha permesso il rispetto dei diritti di difesa in violazione dell'art. 11 Cost comma 1 “giusto processo” del principio di difesa in relazione all'art. 24 Cost. e della Convenzione dell'Aja con conseguente nullità del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace svizzero e del relativo provvedimento che dovrà ritenuto comunque invalido e quindi non riconosciuto” ( così nel ricorso).
La resistente si è costituita in data 22 luglio 2025 chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che nel procedimento svizzero il Comune risultava difeso dall'avvocato Fulvio Pezzati di Lugano. Con ulteriore memoria ha eccepito l'inosservanza delle forme del rito ordinario ex art. 30 bis dlgs 150/2011
All'udienza del 29.7.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto pronunciato in data 7 maggio 2025 e disposto il mutamento del rito tenuto conto che ai sensi dell'articolo 30bis, comma 5 d.lgs. cit. “Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.”.
Con memoria depositata in data 15.9.2025 parte ricorrente provvedeva alla rituale integrazione del ricorso introduttivo insistendo per la revoca della delibazione del provvedimento pronunciato dal Giudice di pace di Lugano.
In data 3 ottobre 2025 la ricorrente depositava la sentenza del Tribunale di appello di
Lugano datata 1 ottobre 2025 di accoglimento del reclamo e annullamento della decisione del Giudice di Pace di Lugano emessa il 28 novembre 2024.
In data 6 ottobre 2025 depositava atto di “rinuncia al giudizio di CP_1 delibazione” formulando richiesta di compensazione delle spese e competenze di lite allegando copia della sentenza del tribunale di appello di Lugano.
Con memoria depositata in data 24.11.2025 la ricorrente, richiamato il provvedimento di accoglimento del reclamo pronunciato dal tribunale svizzero, chiedeva di dichiarare pag. 3/4 la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese delle controparte secondo soccombenza virtuale.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi (depositati dalla sola ricorrente).
Il Collegio prende atto dell'intervenuta revoca del provvedimento del giudice di pace di
Lugano del 28.11.2024 (incarto n.SE.2024.6) - dichiarato esecutivo giusta provvedimento della Corte d'Appello di Venezia reso in data 7.5.2025 – intervenuta a seguito dell'accoglimento del reclamo da parte del Tribunale di appello di Lugano con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente secondo soccombenza virtuale tenuto conto del contenuto della predetta decisione (che ha ritenuto sussistente la violazione del diritto ad esser sentito del reclamante).
Tali spese vengono liquidate, in assenza di nota spese, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 1.001,00 a euro 5.200,00 in complessivi euro 2.915,00 per compensi, euro 125,00 (per marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al CP_1
le spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
2.915,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE -EST
dott. Martina Gasparini
pag. 4/4