Articolo 89 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 88Articolo 90
Versione
6 maggio 1952
Art. 89.
(Rimozione di materiali sommersi)


La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.
I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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