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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4248/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4248 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1 Atti Introduttivi del Giudizio dr. a ciò autorizzato per procura speciale, Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Molfini
Appellante E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Controparte_1 C.F._1 Santilli Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.1012/24 (R.g.n. 5846/2023) pubblicata il 10.05.2024 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Salerno Controparte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 per l'importo di € 7.923,77, relativa ad omesso pagamento di verbali per contravvenzione al Codice della strada, limitatamente ai crediti di competenza del giudice adito, riportati nelle seguenti cartelle di pagamento: cartella n.10020120035440328000, cartella n.10020150022381352000, cartella n. 10020160011416332000, cartella n.10020160018591076000, cartella n.10020160026225568000,cartella n. 10020170014054881000, cartella n.10020170015949657000, cartella n.10020170019214159000, cartella n. 1002018 0012360749000. In dettaglio, nell'atto introduttivo della lite, l'opponente rappresentava di aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di verbali di infrazione al Codice della Strada ma che, tuttavia, i suddetti crediti risultavano illegittimamente iscritti a ruolo sia perché relativi a cartelle esattoriali mai ritualmente notificate, sia poiché oramai estinti per intervenuto decorso della prescrizione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in rito, la nullità della Parte_1 domanda ex. art. 164 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza;
nel merito, deduceva la piena legittimità dell'intrapresa procedura poiché preceduta da regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, con conseguente preclusione di ogni impugnativa afferente al merito della pretesa. Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n.1012/24, si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendo fondate le eccezioni inerenti ai vizi di notifica delle cartelle di pagamento costituenti atti prodromici alla comunicazione preventiva, nonché prescritto il credito. Disponeva, dunque, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti a questa presupposti, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite. 1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e la falsa applicazione della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e art. 67 d.l. n. 18/2020 (e successive modifiche). Deduceva, infatti, che dalla documentazione esibita e già depositata in primo grado dal concessionario, emergeva la prova che le cartelle, oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, erano state – in realtà - tutte ritualmente notificate e che la loro mancata impugnazione avesse determinato un'implicita rinunzia a farne valere gli eventuali vizi propri, con la conseguente inammissibilità della successiva impugnazione proposta attraverso atti, quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che ne costituivano logica ed obbligata esecuzione. Rappresentava, inoltre, che le partite di ruolo oggetto delle cartelle di pagamento n. 10020120035440328000 e 10020150022381352000 erano state annullate ex lege in virtù della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che aveva previsto il cd. “Stralcio” dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati all'
[...]
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; chiedeva, in relazione alle predette, Parte_1
l'emissione di una pronunzia di cessata la materia del contendere. Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata laddove erroneamente aveva dichiarato intervenuta la prescrizione, mai maturata alla data di notifica in data 05.10.2023 della comunicazione preventiva sia per la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi a queste successivi, sia per l'operatività della sospensione del termine di prescrizione a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021, come effetto e diretta conseguenza del blocco della notificazione degli atti della riscossione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi delle successive modifiche sino alla L. n 106/2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19. L'appellato si costituiva nel presente giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 24.09.2024, nella quale deduceva: l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; l'infondatezza nel merito dell'appello proposto per aver il Giudice di prime cure correttamente valutato la documentazione esibita dalla , la quale- per lacunosità Parte_1 ed incompletezza - confermava il mancato assolvimento da parte del concessionario dell'onere rigoroso di provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali che formano il ruolo. Contestava, quindi, tutto quanto dedotto dall'appellante circa il mancato decorso del termine di prescrizione, anche in conseguenza alla mancata regolare notifica di atti interruttivi, in relazione ai quali evidenziava come i documenti depositati dal fossero privi dei requisiti previsti dalla CP_2 legge volti ad assicurarne la conoscenza legale e, pertanto, invalidi. Rilevava, infine, come fosse la stessa appellante , nei propri scritti difensivi, a dichiarare che l'atto Parte_1 impugnato si riferisse a due cartelle (segnatamente, cartella n. 10020120035440328000 e cartella n. 10020150022381352000) già annullate in automatico a seguito della legge di bilancio 2023, così implicitamente riconoscendo la illegittimità di una esecuzione “portata avanti sulla scorta di cartelle già annullate”. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, celebrata in data 18.06.2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno n.1012/24 è stata depositata in data 10.05.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierna appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 03.06.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
3. Sempre in via preliminare va, poi, esaminata e rigettata perché priva di pregio, l'eccezione formulata dall'appellato di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello, perché ritenuto redatto in violazione dell'art.342 c.p.c.. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nella specie, l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
4. Venendo ad esaminare le ulteriori doglianze spiegate, deve, anzitutto, scandagliarsi la questione proposta da parte appellante di cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa oggetto di controversia fosse ricompresa nello stralcio integrale previsto dalla L. 197/2022. A tal riguardo, giova osservare come la declaratoria di cessata materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Nel caso di specie non può addivenirsi ad una pronuncia di tal fatta sia in quanto dalla documentazione depositata dalla parte appellante non è dato evincere che l'importo sia stato stralciato, sia perché l'invocato stralcio riguarderebbe solo parte delle somme iscritte al ruolo del concessionario. Va, infatti, puntualizzato che l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad euro 1.000,00. Cionondimeno, con riguardo alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative - diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali - lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. In altri termini, il predetto stralcio non si estende alla somma capitale oggetto delle pretese esattoriali in contestazione e, pertanto, non consente di pervenire all'accoglimento della prospettata cessazione della materia del contendere. 5. Accertatane la tempestività ed ammissibilità e venendo ai motivi di appello, può procedersi a scrutinare nel merito l'impugnazione proposta mediante la quale dall'appellante viene essenzialmente posto in contestazione tutto quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento della domanda e la verifica circa la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di primo grado. A fronte della rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000, l'opponente nega la legittimità dell'azione esecutiva sia perché affetta da vizio di irregolarità (id est mancata notifica delle cartelle di pagamento), sia per sopravvenuta inesistenza del credito, essendo maturato il fatto estintivo del decorso del termine di prescrizione. Ne discende che l'attore, in primo grado, abbia proposto in cumulativa sia opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 comma 1° c.p.c. che opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Ai fini, pertanto, della decisione dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., ed in particolare per la verifica della correttezza del fatto estintivo della prescrizione accertato dal giudice di primo grado, va scrutinata, in questa sede, la doglianza dell'appellante concernente l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado del materiale documentale esibito dall' . Parte_1
In dettaglio, parte appellante rappresenta che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 notificata in data 05.10.2023 sia stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché dei seguenti atti di intimazione di pagamento: intimazione n. 10020179008562017000, intimazione n. 100 20229002260160000, intimazione n. 100 20239000230016000. Il Giudice di Pace adito, all'esito dell'esame della documentazione esibita, riteneva che non fosse possibile apprezzare la ritualità delle sequenze notificatorie seguite dall'esattore per la notifica delle cartelle sottese all'iscrizione al ruolo, rilevando l'inadeguatezza, ai fini dell'onere della prova, del materiale prodotto dall'opposta . Nella sentenza impugnata, invece, Parte_1 nessuna valutazione, in termini di idoneità e/o inidoneità ai fini interruttivi della prescrizione, veniva dedicata invece agli atti intimazione prodotti dal concessionario (n. 10020179008562017000, n. 100 20229002260160000, n. 100 20239000230016000). Alla luce di tale ricostruzione della questione da scrutinare occorre, nella odierna sede, rimarcare come - in ossequio ai principi dell'onere della prova e di vicinanza alla stessa - spettava all'ente convenuto in primo grado dimostrare che la domanda attorea fosse del tutto infondata. Infatti, ai sensi all'art. 2697 c.c. incombe su chi intende far valere i fatti costitutivi della propria pretesa l'onere della prova dei medesimi, più in particolare e con riguardo al caso di specie incombe sul concessionario fornire prova della regolarità dei procedimenti notificatori eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per gli atti supposti a quello oggetto di causa, giacché la prova della notifica rappresenta requisito indefettibile per la realizzazione della pretesa esecutiva vantata dall'ente (cfr. Cass. n. 14822/2017; Cass. n. 6887/2016; Cass. n. 12888/2015). Del resto, sarebbe irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. La necessità della produzione dell'avviso di ricevimento per la verifica dell'avvenuta consegna della missiva deve poi affermarsi, con ancora maggior certezza, nel caso in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La ragione di una siffatta previsione di legge, cioè l'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Non può quindi dubitarsi che sia onere del mittente produrre la predetta documentazione che è, ovviamente, in suo possesso e, comunque, nella sua piena disponibilità, in quanto a lui viene di regola inviata dal gestore del servizio postale (e, in mancanza, è per lui sempre possibile ottenerne un duplicato). Di conseguenza, laddove il mittente non produca in giudizio l'avviso di ricevimento relativo ad un atto che, per legge, debba essere obbligatoriamente inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e di cui sia contestata la consegna, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata. Le conclusioni appena illustrate risultano coerenti con l'evoluzione degli indirizzi interpretativi. Anche nei casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con il mero invio della comunicazione in questione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e - ciò che più rileva ai fini della problematica qui in esame - si è costantemente ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. In generale, sussiste un onere del mittente di produrre l'avviso di ricevimento al fine di documentare l'esito dell'invio delle raccomandate spedite, così da offrire una documentazione sufficientemente certa. Nella specie, dall'esame dei documenti prodotti in atti, si ricava la prova della rituale notificazione delle seguenti cartelle di pagamento costituenti i titoli esecutivi in forza dei quali è stato emesso l'atto opposto in primo grado: cartella di pagamento n. 10020120035440328000; n. 10020150022381352000, n. n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000. Analizzando la documentazione relativa alle notifiche eseguite si rileva in dettaglio quanto segue. La cartella di pagamento n. 10020120035440328000 risulta correttamente notificata in data 27.07.2012 mediante ritiro presso l'ufficio postale. Anche le cartelle di pagamento n. 10020150022381352000 e n. 10020160011416332000 risultano validamente notificate presso l'indirizzo di residenza dell'opposto (la prima il 07.06.2016 e la seconda il 24.08.2016), mediante consegna nelle mani di persona qualificatasi come “dipendente” e “segretaria”, ai sensi dell'art. 139 comma 2° c.p.c.. In merito alla regolarità di dette notifiche, questo Tribunale valuta come insufficienti le contestazioni mosse dall'appellato che assume invalide dette notifiche giacché eseguite nelle mani di persona “sconosciuta ed ignota e non rientrante nella categoria di persona diverse dal destinatario a cui è possibile effettuare la notificazione” (cfr. Cass. sez. lav., 22/02/1988, n.1907: “spetta al destinatario stesso - il quale contesti la validità della notifica - l'onere di allegare che detta persona non era a lui legata da alcun rapporto comportante la qualità di addetta all'ufficio, e solo in presenza di siffatta allegazione di estraneità può sorgere a carico della parte notificante l'onere di dimostrare quella qualità del consegnatario dell'atto”). La genericità della contestazione, non supportata da validi elementi offerti a prova contraria, è del tutto inidonea ad inficiare la veridicità di quanto affermato e riportato nella relata di notifica dall'ufficiale notificatore, le cui attestazioni circa le attività svolte godono di fede privilegiata fino a querela di falso (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 10/02/2025 n. 3367: “La notificazione a mezzo del servizio postale, delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario. La relata di notificazione fa fede fino querela di falso per le attestazioni riguardanti l'attività svolta, compresa l'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere l'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale). Analogamente valide risultano le notifiche, effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., delle cartelle di pagamento n. 10020160018591076000 (perfezionata il 15.01.2017) e n. 10020160026225568000 (perfezionata il 13.06.2017), giacché eseguite nel rispetto di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.. Per entrambe le cartelle risulta allegata, infatti, prova del perfezionamento della notifica, avendo l'ufficiale giudiziario eseguito la notifica mediante di copia dell'atto nella casa comunale, con avviso del deposito in busta chiusa affiso alla porta, notiziando il destinatario dell'avvenuta notifica tramite la raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla Raccomandata informativa n. 689339181834 inviata in data 05.01.2017 riporta gli estremi della medesima cartella di pagamento n. 10020160018591076000. Del pari, l'avviso di ricevimento relativo alla Raccomandata informativa n. 573024374896 inviata in data 03.06.2017 riporta gli estremi della medesima cartella di pagamento n. 10020160026225568000. Di contro, invece, non possono stimarsi come valide le notifiche relative alle cartelle di pagamento n. 10020170014054881000, n.10020170015949657000, n.10020170019214159000, n.1002018 0012360749000, poiché tutte eseguite, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in totale assenza, tuttavia, dei presupposti di legge e senza il mancato rispetto degli obblighi gravanti sul soggetto notificante che ricorre a detto modalità di notifica (“Non può quindi negarsi che, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, deve risultare acquisito quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consistente nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati, al fine di considerare adempiuto il dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria, cfr., Cass., n. 2530/2022). La notifica di atti impositivi nei confronti di contribuenti dichiarati "irreperibili" deve rispettare precisi criteri di diligenza e sono da considerarsi nulle le notifiche con espressioni vaghe o generiche (ad es. "sconosciuto" o "irreperibile"), effettuate dal messo notificatore tramite modulo precompilato, nell'ipotesi di impossibilità di notifica dell'avviso per irreperibilità, laddove il messo non dia la prova di aver effettuato ricerche approfondite e corredate da elementi verificabili e tracciabili, in ipotesi di irreperibilità del contribuente (cfr Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14990/2024). A ciò discende che le relate di notifica debbano essere corredate da una puntuale e diligente descrizione, da parte del soggetto notificante, delle azioni compiute per la ricerca del destinatario (es. verifiche anagrafiche, sopralluoghi) con prova di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale non potendo, pertanto, ritenersi valida la notifica eseguita, in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024). È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto" apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024). Nel caso che ci occupa, le notifiche avvenivano rispettivamente nelle seguenti date: cartella di pagamento n. 10020170014054881000 in data 10.11.2017, cartella di pagamento n.10020170015949657000, in data 15.12.2017, cartella di pagamento n. 10020170019214159000 in data 07.02.2018, cartella di pagamento n. 1002018 0012360749000 in data 29.05.2018. Il notificante non ha, tuttavia, offerto di aver svolto concrete indagini e ricerche al fine di accertare l'effettività del presupposto indicato nelle relate di notifica con la dicitura “sconosciuto” e “trasferito”. In relazione, quindi, a queste cartelle va confermato il giudizio di inidoneità delle notifiche e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione del credito, così come rilevata dal giudice di primo grado. Rivalutato in tal modo il materiale probatorio concernente le notifiche delle cartelle di pagamento, la fondatezza del motivo di appello va, pertanto, scrutinata – limitatamente alle cartelle ritenute validamente notificate (n.10020120035440328000, n.10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000) – procedendo ad accertare se l'eventuale decorso della prescrizione - quale fatto estintivo verificatosi tra la notifica delle già menzionate cartelle e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - sia stato o meno “paralizzato” da atti interruttivi tempestivamente e ritualmente notificati all'indirizzo dell'opposto. In relazione, infatti, a tale aspetto l'agente della riscossione ha rappresentato nel proprio atto di appello che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 notificata in data 05.10.2023 fosse stata, in realtà, stata preceduta anche dalla notifica dei seguenti atti di intimazione di pagamento: n. 10020179008562017000, n. 100 20229002260160000, n. 100 20239000230016000. Dette intimazioni di pagamento, se ritualmente notificate, assumerebbero rilevanza ai fini della interruzione della prescrizione. In particolare: l'intimazione di pagamento n.10020179008562017000 avrebbe incidenza sulla prescrizione della cartella di pagamento n. 10020120035440328000 ivi richiamata;
l'intimazione di pagamento n. 10020239000230016000 sulle cartelle di pagamento n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, n. 10020170014054881000, n. 10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 10020180012360749000 ivi richiamate, infine, l' intimazione di pagamento n. 10020229002260160000 avrebbe incidenza sulle cartelle di pagamento n. 10020120035440328000, n. 10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, n. 10020170014054881000, n. 10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 10020180012360749000 ivi richiamate. Come già anticipato il Giudice adito in primo grado, nella sentenza impugnata, ha omesso la valutazione degli atti di intimazione appena menzionati prodotti dal concessionario, spettando, pertanto, a questo Tribunale il compito di apprezzarne o meno l'incidenza ai fini interruttivi della prescrizione. Nello specifico, si ritengono validamente notificate le intimazioni di pagamento n. 10020179008562017000 e n. 10020239000230016000, n. 10020229002260160000 poiché correttamente notificate al destinatario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto di tutte le formalità procedurali previste da detta norma. In particolare, l'intimazione di pagamento n.10020179008562017000 risulta notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 28.08.2017 con allegazione della prova del perfezionamento della notifica, giunta presso il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa n. 573034273405 inviata in data 04.09.2017 riporta gli estremi della medesima intimazione di pagamento n.10020179008562017000, ritenendosi, quindi, perfezionata in data 14.09.2017. Del pari corretta è la notifica, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. eseguita in data 13.06.2023, dell'atto di intimazione di pagamento n. 10020239000230016000, con allegazione, anche in questo caso, della prova del perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., giunta presso il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa n. 696606028888 inviata in data 28.06.2023 riporta gli estremi della medesima intimazione di pagamento n. 10020239000230016000, ritenendosi, quindi, perfezionata in data 08.07.2023. In relazione alla intimazione di pagamento n. 10020229002260160000, mentre va considerata irrituale ed invalida la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 27.04.2022, in assenza prova offerta, da parte del notificante, di aver svolto concrete indagini e ricerche al fine di accertare l'effettività del presupposto indicato nella relata di notifica con la dicitura “sconosciuto” e
“trasferito”, va, invece, considerata valida la notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. eseguita in data 23.01.2023, con allegazione, anche in questo caso, della prova del perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., giunta presso il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa n. 696412863560 inviata in data 24.02.2023 riporta gli estremi della medesima intimazione di pagamento n. 10020229002260160000, ritenendosi, quindi, perfezionata in data 06.03.2023. In conseguenza di quanto esposto si rileva che, alla data di notifica dell'atto di intimazione n.10020179008562017000 avvenuta in data 14.09.2017 era già compiuta la prescrizione del credito della cartella di pagamento n. 10020120035440328000 ivi richiamata, essendo decorsi 5 anni dalla notifica della cartella avvenuta in data 27.07.2012. Non può, invece, considerarsi maturata la prescrizione relativa alle cartelle di pagamento n. 10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, in relazione alle quali può considerarsi tempestiva l'attività interruttiva svolta dall' mediante la notifica degli atti di intimazione di Parte_1 pagamento n. 10020239000230016000 (notifica eseguita in data 08.07.2023) e n. 10020229002260160000 (notifica eseguita in data 06.03.2023), dovendo considerarsi tempestive, ai fini interruttivi, le intimazioni di pagamento, anche per effetto dell'operatività - ai fini del computo dei termini di prescrizione – della sospensione del termine di prescrizione a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021, come effetto e diretta conseguenza del blocco della notificazione degli atti della riscossione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n 106/2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19. In conclusione, si è accertato che l' abbia offerto in giudizio prova Parte_1 documentale della valida interruzione del termine prescrizionale per le seguenti cartelle di pagamento n. 10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, mentre va, invece, confermata la prescrizione, già dichiarata in primo grado, delle cartelle di pagamento n. 10020120035440328000, n. 10020170014054881000, n.10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 1002018 0012360749000. 6. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce dell'accoglimento solo parziale del gravame, si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1012/24 del Giudice di Pace di Salerno, dichiara l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 notificata in data 05.10.2023, limitatamente alle sole cartelle di pagamento n. 10020120035440328000, n. 10020170014054881000, n.10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 1002018 0012360749000;
2- Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 7.07.25 IL GIUDICE Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4248 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1 Atti Introduttivi del Giudizio dr. a ciò autorizzato per procura speciale, Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Molfini
Appellante E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Controparte_1 C.F._1 Santilli Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.1012/24 (R.g.n. 5846/2023) pubblicata il 10.05.2024 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Salerno Controparte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 per l'importo di € 7.923,77, relativa ad omesso pagamento di verbali per contravvenzione al Codice della strada, limitatamente ai crediti di competenza del giudice adito, riportati nelle seguenti cartelle di pagamento: cartella n.10020120035440328000, cartella n.10020150022381352000, cartella n. 10020160011416332000, cartella n.10020160018591076000, cartella n.10020160026225568000,cartella n. 10020170014054881000, cartella n.10020170015949657000, cartella n.10020170019214159000, cartella n. 1002018 0012360749000. In dettaglio, nell'atto introduttivo della lite, l'opponente rappresentava di aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di verbali di infrazione al Codice della Strada ma che, tuttavia, i suddetti crediti risultavano illegittimamente iscritti a ruolo sia perché relativi a cartelle esattoriali mai ritualmente notificate, sia poiché oramai estinti per intervenuto decorso della prescrizione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in rito, la nullità della Parte_1 domanda ex. art. 164 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza;
nel merito, deduceva la piena legittimità dell'intrapresa procedura poiché preceduta da regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, con conseguente preclusione di ogni impugnativa afferente al merito della pretesa. Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n.1012/24, si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendo fondate le eccezioni inerenti ai vizi di notifica delle cartelle di pagamento costituenti atti prodromici alla comunicazione preventiva, nonché prescritto il credito. Disponeva, dunque, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti a questa presupposti, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite. 1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e la falsa applicazione della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e art. 67 d.l. n. 18/2020 (e successive modifiche). Deduceva, infatti, che dalla documentazione esibita e già depositata in primo grado dal concessionario, emergeva la prova che le cartelle, oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, erano state – in realtà - tutte ritualmente notificate e che la loro mancata impugnazione avesse determinato un'implicita rinunzia a farne valere gli eventuali vizi propri, con la conseguente inammissibilità della successiva impugnazione proposta attraverso atti, quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che ne costituivano logica ed obbligata esecuzione. Rappresentava, inoltre, che le partite di ruolo oggetto delle cartelle di pagamento n. 10020120035440328000 e 10020150022381352000 erano state annullate ex lege in virtù della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che aveva previsto il cd. “Stralcio” dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati all'
[...]
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; chiedeva, in relazione alle predette, Parte_1
l'emissione di una pronunzia di cessata la materia del contendere. Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata laddove erroneamente aveva dichiarato intervenuta la prescrizione, mai maturata alla data di notifica in data 05.10.2023 della comunicazione preventiva sia per la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi a queste successivi, sia per l'operatività della sospensione del termine di prescrizione a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021, come effetto e diretta conseguenza del blocco della notificazione degli atti della riscossione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi delle successive modifiche sino alla L. n 106/2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19. L'appellato si costituiva nel presente giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 24.09.2024, nella quale deduceva: l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; l'infondatezza nel merito dell'appello proposto per aver il Giudice di prime cure correttamente valutato la documentazione esibita dalla , la quale- per lacunosità Parte_1 ed incompletezza - confermava il mancato assolvimento da parte del concessionario dell'onere rigoroso di provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali che formano il ruolo. Contestava, quindi, tutto quanto dedotto dall'appellante circa il mancato decorso del termine di prescrizione, anche in conseguenza alla mancata regolare notifica di atti interruttivi, in relazione ai quali evidenziava come i documenti depositati dal fossero privi dei requisiti previsti dalla CP_2 legge volti ad assicurarne la conoscenza legale e, pertanto, invalidi. Rilevava, infine, come fosse la stessa appellante , nei propri scritti difensivi, a dichiarare che l'atto Parte_1 impugnato si riferisse a due cartelle (segnatamente, cartella n. 10020120035440328000 e cartella n. 10020150022381352000) già annullate in automatico a seguito della legge di bilancio 2023, così implicitamente riconoscendo la illegittimità di una esecuzione “portata avanti sulla scorta di cartelle già annullate”. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, celebrata in data 18.06.2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno n.1012/24 è stata depositata in data 10.05.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierna appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 03.06.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
3. Sempre in via preliminare va, poi, esaminata e rigettata perché priva di pregio, l'eccezione formulata dall'appellato di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello, perché ritenuto redatto in violazione dell'art.342 c.p.c.. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nella specie, l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
4. Venendo ad esaminare le ulteriori doglianze spiegate, deve, anzitutto, scandagliarsi la questione proposta da parte appellante di cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa oggetto di controversia fosse ricompresa nello stralcio integrale previsto dalla L. 197/2022. A tal riguardo, giova osservare come la declaratoria di cessata materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Nel caso di specie non può addivenirsi ad una pronuncia di tal fatta sia in quanto dalla documentazione depositata dalla parte appellante non è dato evincere che l'importo sia stato stralciato, sia perché l'invocato stralcio riguarderebbe solo parte delle somme iscritte al ruolo del concessionario. Va, infatti, puntualizzato che l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad euro 1.000,00. Cionondimeno, con riguardo alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative - diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali - lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. In altri termini, il predetto stralcio non si estende alla somma capitale oggetto delle pretese esattoriali in contestazione e, pertanto, non consente di pervenire all'accoglimento della prospettata cessazione della materia del contendere. 5. Accertatane la tempestività ed ammissibilità e venendo ai motivi di appello, può procedersi a scrutinare nel merito l'impugnazione proposta mediante la quale dall'appellante viene essenzialmente posto in contestazione tutto quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento della domanda e la verifica circa la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di primo grado. A fronte della rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000, l'opponente nega la legittimità dell'azione esecutiva sia perché affetta da vizio di irregolarità (id est mancata notifica delle cartelle di pagamento), sia per sopravvenuta inesistenza del credito, essendo maturato il fatto estintivo del decorso del termine di prescrizione. Ne discende che l'attore, in primo grado, abbia proposto in cumulativa sia opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 comma 1° c.p.c. che opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Ai fini, pertanto, della decisione dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., ed in particolare per la verifica della correttezza del fatto estintivo della prescrizione accertato dal giudice di primo grado, va scrutinata, in questa sede, la doglianza dell'appellante concernente l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado del materiale documentale esibito dall' . Parte_1
In dettaglio, parte appellante rappresenta che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 notificata in data 05.10.2023 sia stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché dei seguenti atti di intimazione di pagamento: intimazione n. 10020179008562017000, intimazione n. 100 20229002260160000, intimazione n. 100 20239000230016000. Il Giudice di Pace adito, all'esito dell'esame della documentazione esibita, riteneva che non fosse possibile apprezzare la ritualità delle sequenze notificatorie seguite dall'esattore per la notifica delle cartelle sottese all'iscrizione al ruolo, rilevando l'inadeguatezza, ai fini dell'onere della prova, del materiale prodotto dall'opposta . Nella sentenza impugnata, invece, Parte_1 nessuna valutazione, in termini di idoneità e/o inidoneità ai fini interruttivi della prescrizione, veniva dedicata invece agli atti intimazione prodotti dal concessionario (n. 10020179008562017000, n. 100 20229002260160000, n. 100 20239000230016000). Alla luce di tale ricostruzione della questione da scrutinare occorre, nella odierna sede, rimarcare come - in ossequio ai principi dell'onere della prova e di vicinanza alla stessa - spettava all'ente convenuto in primo grado dimostrare che la domanda attorea fosse del tutto infondata. Infatti, ai sensi all'art. 2697 c.c. incombe su chi intende far valere i fatti costitutivi della propria pretesa l'onere della prova dei medesimi, più in particolare e con riguardo al caso di specie incombe sul concessionario fornire prova della regolarità dei procedimenti notificatori eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per gli atti supposti a quello oggetto di causa, giacché la prova della notifica rappresenta requisito indefettibile per la realizzazione della pretesa esecutiva vantata dall'ente (cfr. Cass. n. 14822/2017; Cass. n. 6887/2016; Cass. n. 12888/2015). Del resto, sarebbe irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. La necessità della produzione dell'avviso di ricevimento per la verifica dell'avvenuta consegna della missiva deve poi affermarsi, con ancora maggior certezza, nel caso in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La ragione di una siffatta previsione di legge, cioè l'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Non può quindi dubitarsi che sia onere del mittente produrre la predetta documentazione che è, ovviamente, in suo possesso e, comunque, nella sua piena disponibilità, in quanto a lui viene di regola inviata dal gestore del servizio postale (e, in mancanza, è per lui sempre possibile ottenerne un duplicato). Di conseguenza, laddove il mittente non produca in giudizio l'avviso di ricevimento relativo ad un atto che, per legge, debba essere obbligatoriamente inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e di cui sia contestata la consegna, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata. Le conclusioni appena illustrate risultano coerenti con l'evoluzione degli indirizzi interpretativi. Anche nei casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con il mero invio della comunicazione in questione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e - ciò che più rileva ai fini della problematica qui in esame - si è costantemente ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. In generale, sussiste un onere del mittente di produrre l'avviso di ricevimento al fine di documentare l'esito dell'invio delle raccomandate spedite, così da offrire una documentazione sufficientemente certa. Nella specie, dall'esame dei documenti prodotti in atti, si ricava la prova della rituale notificazione delle seguenti cartelle di pagamento costituenti i titoli esecutivi in forza dei quali è stato emesso l'atto opposto in primo grado: cartella di pagamento n. 10020120035440328000; n. 10020150022381352000, n. n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000. Analizzando la documentazione relativa alle notifiche eseguite si rileva in dettaglio quanto segue. La cartella di pagamento n. 10020120035440328000 risulta correttamente notificata in data 27.07.2012 mediante ritiro presso l'ufficio postale. Anche le cartelle di pagamento n. 10020150022381352000 e n. 10020160011416332000 risultano validamente notificate presso l'indirizzo di residenza dell'opposto (la prima il 07.06.2016 e la seconda il 24.08.2016), mediante consegna nelle mani di persona qualificatasi come “dipendente” e “segretaria”, ai sensi dell'art. 139 comma 2° c.p.c.. In merito alla regolarità di dette notifiche, questo Tribunale valuta come insufficienti le contestazioni mosse dall'appellato che assume invalide dette notifiche giacché eseguite nelle mani di persona “sconosciuta ed ignota e non rientrante nella categoria di persona diverse dal destinatario a cui è possibile effettuare la notificazione” (cfr. Cass. sez. lav., 22/02/1988, n.1907: “spetta al destinatario stesso - il quale contesti la validità della notifica - l'onere di allegare che detta persona non era a lui legata da alcun rapporto comportante la qualità di addetta all'ufficio, e solo in presenza di siffatta allegazione di estraneità può sorgere a carico della parte notificante l'onere di dimostrare quella qualità del consegnatario dell'atto”). La genericità della contestazione, non supportata da validi elementi offerti a prova contraria, è del tutto inidonea ad inficiare la veridicità di quanto affermato e riportato nella relata di notifica dall'ufficiale notificatore, le cui attestazioni circa le attività svolte godono di fede privilegiata fino a querela di falso (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 10/02/2025 n. 3367: “La notificazione a mezzo del servizio postale, delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario. La relata di notificazione fa fede fino querela di falso per le attestazioni riguardanti l'attività svolta, compresa l'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere l'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale). Analogamente valide risultano le notifiche, effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., delle cartelle di pagamento n. 10020160018591076000 (perfezionata il 15.01.2017) e n. 10020160026225568000 (perfezionata il 13.06.2017), giacché eseguite nel rispetto di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.. Per entrambe le cartelle risulta allegata, infatti, prova del perfezionamento della notifica, avendo l'ufficiale giudiziario eseguito la notifica mediante di copia dell'atto nella casa comunale, con avviso del deposito in busta chiusa affiso alla porta, notiziando il destinatario dell'avvenuta notifica tramite la raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla Raccomandata informativa n. 689339181834 inviata in data 05.01.2017 riporta gli estremi della medesima cartella di pagamento n. 10020160018591076000. Del pari, l'avviso di ricevimento relativo alla Raccomandata informativa n. 573024374896 inviata in data 03.06.2017 riporta gli estremi della medesima cartella di pagamento n. 10020160026225568000. Di contro, invece, non possono stimarsi come valide le notifiche relative alle cartelle di pagamento n. 10020170014054881000, n.10020170015949657000, n.10020170019214159000, n.1002018 0012360749000, poiché tutte eseguite, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in totale assenza, tuttavia, dei presupposti di legge e senza il mancato rispetto degli obblighi gravanti sul soggetto notificante che ricorre a detto modalità di notifica (“Non può quindi negarsi che, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, deve risultare acquisito quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consistente nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati, al fine di considerare adempiuto il dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria, cfr., Cass., n. 2530/2022). La notifica di atti impositivi nei confronti di contribuenti dichiarati "irreperibili" deve rispettare precisi criteri di diligenza e sono da considerarsi nulle le notifiche con espressioni vaghe o generiche (ad es. "sconosciuto" o "irreperibile"), effettuate dal messo notificatore tramite modulo precompilato, nell'ipotesi di impossibilità di notifica dell'avviso per irreperibilità, laddove il messo non dia la prova di aver effettuato ricerche approfondite e corredate da elementi verificabili e tracciabili, in ipotesi di irreperibilità del contribuente (cfr Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14990/2024). A ciò discende che le relate di notifica debbano essere corredate da una puntuale e diligente descrizione, da parte del soggetto notificante, delle azioni compiute per la ricerca del destinatario (es. verifiche anagrafiche, sopralluoghi) con prova di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale non potendo, pertanto, ritenersi valida la notifica eseguita, in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024). È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto" apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024). Nel caso che ci occupa, le notifiche avvenivano rispettivamente nelle seguenti date: cartella di pagamento n. 10020170014054881000 in data 10.11.2017, cartella di pagamento n.10020170015949657000, in data 15.12.2017, cartella di pagamento n. 10020170019214159000 in data 07.02.2018, cartella di pagamento n. 1002018 0012360749000 in data 29.05.2018. Il notificante non ha, tuttavia, offerto di aver svolto concrete indagini e ricerche al fine di accertare l'effettività del presupposto indicato nelle relate di notifica con la dicitura “sconosciuto” e “trasferito”. In relazione, quindi, a queste cartelle va confermato il giudizio di inidoneità delle notifiche e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione del credito, così come rilevata dal giudice di primo grado. Rivalutato in tal modo il materiale probatorio concernente le notifiche delle cartelle di pagamento, la fondatezza del motivo di appello va, pertanto, scrutinata – limitatamente alle cartelle ritenute validamente notificate (n.10020120035440328000, n.10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000) – procedendo ad accertare se l'eventuale decorso della prescrizione - quale fatto estintivo verificatosi tra la notifica delle già menzionate cartelle e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - sia stato o meno “paralizzato” da atti interruttivi tempestivamente e ritualmente notificati all'indirizzo dell'opposto. In relazione, infatti, a tale aspetto l'agente della riscossione ha rappresentato nel proprio atto di appello che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 notificata in data 05.10.2023 fosse stata, in realtà, stata preceduta anche dalla notifica dei seguenti atti di intimazione di pagamento: n. 10020179008562017000, n. 100 20229002260160000, n. 100 20239000230016000. Dette intimazioni di pagamento, se ritualmente notificate, assumerebbero rilevanza ai fini della interruzione della prescrizione. In particolare: l'intimazione di pagamento n.10020179008562017000 avrebbe incidenza sulla prescrizione della cartella di pagamento n. 10020120035440328000 ivi richiamata;
l'intimazione di pagamento n. 10020239000230016000 sulle cartelle di pagamento n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, n. 10020170014054881000, n. 10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 10020180012360749000 ivi richiamate, infine, l' intimazione di pagamento n. 10020229002260160000 avrebbe incidenza sulle cartelle di pagamento n. 10020120035440328000, n. 10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, n. 10020170014054881000, n. 10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 10020180012360749000 ivi richiamate. Come già anticipato il Giudice adito in primo grado, nella sentenza impugnata, ha omesso la valutazione degli atti di intimazione appena menzionati prodotti dal concessionario, spettando, pertanto, a questo Tribunale il compito di apprezzarne o meno l'incidenza ai fini interruttivi della prescrizione. Nello specifico, si ritengono validamente notificate le intimazioni di pagamento n. 10020179008562017000 e n. 10020239000230016000, n. 10020229002260160000 poiché correttamente notificate al destinatario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto di tutte le formalità procedurali previste da detta norma. In particolare, l'intimazione di pagamento n.10020179008562017000 risulta notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 28.08.2017 con allegazione della prova del perfezionamento della notifica, giunta presso il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa n. 573034273405 inviata in data 04.09.2017 riporta gli estremi della medesima intimazione di pagamento n.10020179008562017000, ritenendosi, quindi, perfezionata in data 14.09.2017. Del pari corretta è la notifica, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. eseguita in data 13.06.2023, dell'atto di intimazione di pagamento n. 10020239000230016000, con allegazione, anche in questo caso, della prova del perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., giunta presso il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa n. 696606028888 inviata in data 28.06.2023 riporta gli estremi della medesima intimazione di pagamento n. 10020239000230016000, ritenendosi, quindi, perfezionata in data 08.07.2023. In relazione alla intimazione di pagamento n. 10020229002260160000, mentre va considerata irrituale ed invalida la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 27.04.2022, in assenza prova offerta, da parte del notificante, di aver svolto concrete indagini e ricerche al fine di accertare l'effettività del presupposto indicato nella relata di notifica con la dicitura “sconosciuto” e
“trasferito”, va, invece, considerata valida la notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. eseguita in data 23.01.2023, con allegazione, anche in questo caso, della prova del perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., giunta presso il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che ha reso a quello conoscibile l'atto. Difatti, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa n. 696412863560 inviata in data 24.02.2023 riporta gli estremi della medesima intimazione di pagamento n. 10020229002260160000, ritenendosi, quindi, perfezionata in data 06.03.2023. In conseguenza di quanto esposto si rileva che, alla data di notifica dell'atto di intimazione n.10020179008562017000 avvenuta in data 14.09.2017 era già compiuta la prescrizione del credito della cartella di pagamento n. 10020120035440328000 ivi richiamata, essendo decorsi 5 anni dalla notifica della cartella avvenuta in data 27.07.2012. Non può, invece, considerarsi maturata la prescrizione relativa alle cartelle di pagamento n. 10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, in relazione alle quali può considerarsi tempestiva l'attività interruttiva svolta dall' mediante la notifica degli atti di intimazione di Parte_1 pagamento n. 10020239000230016000 (notifica eseguita in data 08.07.2023) e n. 10020229002260160000 (notifica eseguita in data 06.03.2023), dovendo considerarsi tempestive, ai fini interruttivi, le intimazioni di pagamento, anche per effetto dell'operatività - ai fini del computo dei termini di prescrizione – della sospensione del termine di prescrizione a far data dall'08/03/2020 e sino al 31/08/2021, come effetto e diretta conseguenza del blocco della notificazione degli atti della riscossione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n 106/2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19. In conclusione, si è accertato che l' abbia offerto in giudizio prova Parte_1 documentale della valida interruzione del termine prescrizionale per le seguenti cartelle di pagamento n. 10020150022381352000, n. 10020160011416332000, n. 10020160018591076000, n. 10020160026225568000, mentre va, invece, confermata la prescrizione, già dichiarata in primo grado, delle cartelle di pagamento n. 10020120035440328000, n. 10020170014054881000, n.10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 1002018 0012360749000. 6. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce dell'accoglimento solo parziale del gravame, si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1012/24 del Giudice di Pace di Salerno, dichiara l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001631000 notificata in data 05.10.2023, limitatamente alle sole cartelle di pagamento n. 10020120035440328000, n. 10020170014054881000, n.10020170015949657000, n. 10020170019214159000, n. 1002018 0012360749000;
2- Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 7.07.25 IL GIUDICE Alessia Pecoraro