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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/06/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1205/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 10 maggio 2023 con il n. 1205/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di inefficacia pagamento ex art 167 cpc, vertente tra
(C.F. e P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Parte_2
PIAMPIANI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani n. 7, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice Contro
, CP_1
Convenuto All'udienza dell' 8 marzo 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la curatela attrice: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, omnis contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 168 L.F. e/o 182 quinquies L.F. e/o 161 co. 7 e 167 e ss. L.F. il pagamento di € 4.413,86 a favore di del 30/06/2022 o per quel CP_1 diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare a pagare al l'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 4.413,86 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2023 la Parte_3 in persona del curatore fallimentare , esponeva:
[...]
- che la era stata costituita il 26/04/2017, aveva sede in Prato, Via Parte_1
Don Giulio Facibeni n. 60 e capitale sociale di € 10.000, sottoscritto da Persona_1
(10%) e da (90%); CP_2
- che due giorni dopo la costituzione (28/04/2017), aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con , avente sede presso il medesimo Controparte_3 indirizzo e amministrata da;
Persona_1
1 - che il 24/05/2017 aveva depositato domanda di Controparte_3 concordato preventivo ed il 24/11/2017 aveva depositato proposta e piano, prevedendo la vendita dell'azienda a al prezzo indicato;
Parte_1
- che il 22/02/2019 la in concordato preventivo, aveva Controparte_3 venduto a l'azienda in affitto e il prezzo (€ 3,8 mln) veniva imputato Parte_1 per € 300.780 all'accollo di debiti v/dipendenti e per € 3.499.220 da pagarsi in 48 rate mensili di uguale importo a partire dal 31/03/2019, con riserva di proprietà;
- che il 16/05/2022 aveva affittato l'azienda gravata da riserva di Parte_1 proprietà a favore di , alla e tale atto Controparte_3 Parte_4 prevedeva l'impegno dell'affittuaria di acquistare l'azienda al netto degli oneri ex art. 2112
c.c., di eventuali spese straordinarie di manutenzione, ecc.;
- che il 10/6/02022 NFI aveva depositato ricorso in bianco per l'ammissione alla procedura di concordato ed il 16/06/2022 il Tribunale aveva disposto la riunione al procedimento (RG 2/2022) del prefallimentare iscritto a RG 66/2022 su istanza depositata il 10/06/2022 dalla dichiarando ammissibile il ricorso, concedendo Parte_5
60 giorni per il deposito della proposta, del piano e documentazione art. 161 L.F., ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione art. 182-bis, c.
1, L.F.;
- che in data 04/08/2022 la dichiarava di avere rinunciato in data Parte_1
03/08/2022 alla domanda di concordato e di avere chiesto il proprio fallimento e il
Tribunale dichiara improcedibile la domanda per mancato deposito nei termini della proposta o accordo, dichiarando con sentenza n. 40/2022 del 04/08/2022 il fallimento della (RF 40/2022); Parte_1
- che dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società fallita era stato rilevato che, successivamente al deposito di ricorso “in bianco” per l'ammissione alla procedura di concordato, aveva eseguito un Parte_1 pagamento, non autorizzato, in data 30/06/2022 a favore di di CP_1 complessivi € 4.413,86 a favore di delle fatture n 25 del 3.8.2020 di € CP_1
1211,50, oltre IVA, n 36 del 21.10.2020 di € 413,70, oltre IVA, n 14 dell'11.5.2021 di €
869,44, oltre IVA, e n. 5 del 08/02/2022 di € 2369,24, oltre IVA, al netto della nota di credito n. 2 del 29/06/2022 di 869,44 ( oltre IVA e ritenuta), tramite c/c acceso presso
Organizzazione_1
- che l'oggetto delle predette fatture concerneva crediti certamente anteriori rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco;
- che con lettera del 15/02/2023 aveva invitato alla restituzione di CP_1 quanto percepito, ma senza esito positivo. 2 Tanto premesso, il . conveniva la Controparte_4 [...]
dinanzi al Tribunale di Prato per sentire accertare e dichiarare inefficace nei CP_1 confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare il pagamento sopra indicato, in ipotesi , ai sensi dell'art. 67 L.F. con condanna alla restituzione degli importi ricevuti;
in ogni caso, con interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia del convenuto l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 marzo
2024, fissata ex art. 281 sexies cpc per la discussione e decisione, atteso il deposito delle note conclusionali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda della curatela è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti argomentazioni .
1, In punto di fatto, la società attrice ha dedotto e dimostrato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza n 40/2021 emessa da questo Tribunale in data 4 agosto 2022 e che tale procedura è stata promossa in esito a domanda di procedura di concordato preventivo depositata il 10 giugno 2022, ammessa il successivo 16 giugno e dichiarata improcedibile il 3 agosto 2022.
Ha inoltre aggiunto e documentato che, dopo la presentazione del ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo, sono stati effettuati i pagamenti, tramite bonifico bancario, effettuati in data 30 giugno 2022 dal c/c , Org_1 dell'importo complessivo di € 4413,90, in parte quale debito relativo alle pagamento delle provvigioni per gli anni 2021 , così come risultante dalle fatture n 14 dell'11 maggio
2021, (causale: provvigioni I trimestre 2021) e n 5 dell'8 febbraio 2022 ( causale: provvigioni 2021), per altra parte relativo alle fatture n 25 del 3.8.2020 e n 36 del 21 ottobre 2020.
Tali circostanze storiche, in tali limiti, sono state documentate e possono ritenersi acquisite, tenuto conto anche dell'onere della prova a carico dell'attrice in assenza di costituzione del convenuto.
2. In diritto, disciplina di riferimento è rappresentata in primo luogo dall'art 161 legge fallimentare in forza del quale l'imprenditore può depositare il ricorso "contenente la domanda di concordato" (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti) riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice (secondo le alternative previste dal sesto comma).
3 Ai sensi del VII comma di tale disposizione, "…dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111..". Con riferimento alla qualificazione degli atti come di ordinaria o di straordinaria amministrazione, la giurisprudenza ha evidenziato come rivesta carattere dirimente la considerazione che l'impresa si trova appunto in fase di preconcordato e che, pertanto, la domanda presuppone uno stato di crisi (comprensivo dell'insolvenza) in relazione al quale l'impresa attende, subordinatamente ai restanti presupposti, il decreto di apertura della procedura vera e propria. In relazione alla qualificazione dell'atto compiuto dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato, occorre allora pur sempre valutare la particolare situazione in cui versa il debitore, che non può corrispondere a quanto avviene nella fase di gestione normale dell'impresa, tenendo in considerazione il complessivo assetto normativo che governa le procedure concorsuali. L'art. 167, secondo comma, legge fallimentare, in particolare, indica specificamente quali sono gli atti di straordinaria amministrazione inefficaci verso i creditori anteriori al concordato, se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, indirizzando a considerare l'ordinarietà dell'atto anche in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalità individuabili nel raggiungimento della composizione della crisi attraverso il successivo piano di concordato, liquidatorio o con continuità (o misto), che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori.
In linea con la previsione del I comma, in forza del quale "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", il secondo precisa che "i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
Secondo l'interpretazione sistematica della S.C. (Cass., 26 maggio 2019, n 14713), la concreta riconducibilità dell'atto alla categoria generale, residuale, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui all'ultima parte dell'art. 167, va riferita alla ricorrenza, nell'atto, di connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma - a titolo 4 non esaustivo ma esemplificativo ("mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, rinunzie" e simili) - agli effetti, appunto, della necessaria previa autorizzazione.
Il connotato essenziale che caratterizza in concreto la straordinarietà dell'atto rispetto alla ordinaria amministrazione viene così posto in relazione alla oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. In questa prospettiva, sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa - lo migliorano o anche solo lo conservano, mentre ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti (Cass., 26 maggio
2019, n 14713; Cass. n. 1433-74, Cass. n. 1357-99, Cass. n. 20291-05, Cass. n. 578-07) ovvero finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa. E tale opzione è corroborata dal vigente testo dell'art. 167, terzo comma, che rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione, sottolineando che soltanto la rilevanza economica dell'atto non è idonea a escluderne il connotato di straordinarietà. E, ulteriormente, dal disposto dell'art 182 quinquies, comma 5 che subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato , se ricorrano le ulteriori condizioni elencate ( Cass., 11.5.2023, n 12810).
Il mantenimento da parte dell'imprenditore insolvente del potere di gestione dell'impresa e di porre in essere atti di ordinaria amministrazione della stessa, in definitiva, è recessivo rispetto agli interessi della massa dei creditori e subordinato al vaglio preventivo del giudice in ordine a tutti quegli atti che appaiono potenzialmente in grado di incidere negativamente su tali interessi e, in quanto tali, qualificabili come di straordinaria amministrazione.
Ancorché astrattamente qualificabile come di ordinaria amministrazione nel corso del normale esercizio di una impresa, il medesimo atto compiuto dopo la presentazione di una domanda di concordato - ancor più se "con riserva" - può essere idoneo a sottrarre risorse, ovvero a pregiudicare la consistenza del patrimonio, compromettendo la capacità residua di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in tal modo incidendo 5 negativamente sulla procedura (v. Cass. 12.1.2007, n 578, v. anche Cass., 16.5.2019, n
13261 e Cass. 12.6.2007, n 13759).
Anche a fronte di azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza autorizzazione, la S.C. ha precisato che la relativa valutazione da parte del tribunale va condotta caso per caso, secondo "la specifica finalità che l'atto (..) risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori" (v. Cass. 22.10.2018, n. 26646) ed altresì in rapporto al tipo di concordato, differenziando le ipotesi finalizzate a preservare la continuità aziendale da quelle connotate dal fine liquidatorio - e anche qui con l'appendice di ulteriori potenziali differenziazioni a seconda che vi sia, o meno, l'esigenza di completare i contratti in essere prima della liquidazione. Pervenendo, pertanto, alla conclusione che
“per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare” e che “in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione” (Cass., 26 maggio 2019, n 14713). Tale ricostruzione, del resto, appare coerente con il disposto dell'art 168 legge fallimentare, che pone espressamente il divieto di azioni esecutive da parte dei singoli creditori, intendendo preservare l'interesse a mantenere intatto il patrimonio aziendale ed a soddisfare le ragioni di credito all'interno della procedura concorsuale.
Ciò ancor più evidente ove al concordato segua la dichiarazione di fallimento, atteso che il principio della consecuzione fra le procedure concorsuali impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già posta a fondamento della procedura di concordato preventivo (v. Cass
Sez. 1^ n. 8439/12, n. 18437/10) e rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura, dando atto, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima.
3. Nel caso in esame il pagamento in questione è avvenuto in data 30/06/2022, dopo la presentazione della domanda di concordato e ha riguardato per le ultime due fatture corrispettivo per prestazioni effettuate nel 2021, qualificate in tali documenti come
“provvigioni”.
Si tratta, in particolare, delle fatture n 14 dell'11 maggio 2021, di € 869,44, oltre IVA,
(causale: provvigioni I trimestre 2021) e n 5 dell'8 febbraio 2022 di € 2369,24, oltre IVA,
(causale: provvigioni 2021), di cui la prima è chiaramente oggetto della note di credito di € 6 960,70, effettuata dal ( causale “storno provvigioni 2021”, per € 869,44 più IVA, CP_1 corrispondente alla fattura) e prodotta dalla stessa attrice.
Conseguentemente, può concludersi per il riconoscimento della inefficacia del pagamento nei limiti dell'importo riferito alla seconda fattura, poiché si tratta di un credito certamente maturato per una prestazione effettuata in data antecedente , relative entrambe a servizi svolti a favore della società.
Peraltro, la domanda è stata dichiarata improcedibile attesa l'omesso deposito del piano e degli ulteriori documenti oggetto della riserva che avrebbero consentito di individuarne le concrete finalità ( di continuità aziendale ovvero liquidatoria), omettendo di fornire informazioni sul contenuto della proposta e precludendo ancor più la possibilità di considerare il pagamento come funzionale all'interesse della procedura di concordato. Si è quindi trattato di un pagamento preferenziale che ha direttamente inciso sulla situazione patrimoniale della società e che ha determinato il soddisfacimento dell'interesse della società fornitrice, con riflessi direttamente incidenti sull'interesse del ceto creditorio alla conservazione del patrimonio e in evidente violazione del principio della par condicio creditorum. Il medesimo stato di insolvenza, culminato nella dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza emessa n 40/2022, era quindi presente alla data di presentazione della domanda di concordato ed il pagamento effettuato, sottraendo risorse patrimoniali alla massa, contrasta con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore sussistente alla data di presentazione della domanda, onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale (Cass. 27/09/2017, n 22601).
Di conseguenza, il pagamento effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, non autorizzato, deve intendersi non opponibile ed inefficace rispetto alle ragioni della curatela, a nulla rilevando il tipo di prestazione richiesta. Neanche rileva, sotto il profilo soggettivo, l'ignoranza dello stato di insolvenza da parte della convenuta , atteso che la curatela non ha formulato in linea principale azione revocatoria, ma domanda di accertamento di inefficacia del pagamento in assenza di autorizzazione da parte del giudice e che - in ogni caso – la società convenuta mantiene titolo per inserire le proprie ragioni di credito nella procedura fallimentare, in concorso con quelle degli altri creditori e secondo i titoli preferenziali.
A differenti conclusioni, tuttavia, deve pervenirsi per quanto riguarda non soltanto la fattura n 14 dell'11 maggio 2021 di € 869,44 più IVA, già rimborsata attraverso la nota di credito, ma anche di quelle più risalenti n 25 del 3 agosto 2020 di € 1211,50, oltre IVA (di cui, peralto, non vi è alcun riferimento neanche nel partitario prodotto) e n 36 del 21 ottobre 2020 di € 413,70, di cui non è specificata la causale e non potendosi invocare l'art
2710 c.c., non trattandosi di rapporti tra imprenditori. In assenza di tali dati istruttori, che 7 in considerazione della contumacia di parte convenuta, non possono ritenersi ammessi, rimane incerta la causa del pagamento e non ricorrono pertanto le condizioni, ai sensi dell'art 2033 c.c., per l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione della somma, non potendosi ritenere superato l'onere della prova posto a carico della curatela.
Sull'importo dell'ultima fattura di € 2618,01, invece, sono dovuti gli interessi di mora dalla data della costituzione in mora a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033
c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens,
Diversamente, dalla data della domanda giudiziale ( notifica dell'atto introduttivo) sono automaticamente dovuti gli interessi nella misura di cui all'art 1284, IV comma cc., trovando l'obbligazione restitutoria titolo in un rapporto contrattuale ( Cass., 3.1.2023, n
61;Cass., 14.5.2021, n 13145 Cass. 7.11.2018, n 28409). Infine, atteso l'esito della lite il convenuto, a norma dell'art. 91 c.p.c., deve essere condannato al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente svolta in linea con i parametri di cui al DM 55/2014
(minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Tuttavia, il parziale accoglimento della domanda e la mancata opposizione portano a riconoscere la condizioni per la parziale compensazione, ai sensi dell'art 92 cpc , nella misura di un terzo, sull'importo complessivamente liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da in Parte_1 persona del curatore fallimentare, nei confronti di ne CP_1 notificato il 3 maggio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'inefficacia parziale nei confronti della curatela attrice, per le causali di cui in motivazione, del pagamento effettuato in data 30/06/2022 a favore di , CP_1 nei limiti del saldo della fattura n. 5 dell'8 febbraio 2022 , e, per l'effetto,
[...]
alla restituzione della somma € 2618,01, con interessi legali dalla data della CP_1 ne in mora sino alla domanda e nella misura di cui all'art 1284, IV comma c.c., dalla domanda al soddisfo: b) condanna, il convenuto soccombente al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in complessive € 1278,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre a spese per notifica e CU, e compensate nella misura di un terzo.
Così deciso in data 31 maggio 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 10 maggio 2023 con il n. 1205/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di inefficacia pagamento ex art 167 cpc, vertente tra
(C.F. e P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Parte_2
PIAMPIANI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani n. 7, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice Contro
, CP_1
Convenuto All'udienza dell' 8 marzo 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la curatela attrice: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, omnis contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 168 L.F. e/o 182 quinquies L.F. e/o 161 co. 7 e 167 e ss. L.F. il pagamento di € 4.413,86 a favore di del 30/06/2022 o per quel CP_1 diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare a pagare al l'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 4.413,86 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2023 la Parte_3 in persona del curatore fallimentare , esponeva:
[...]
- che la era stata costituita il 26/04/2017, aveva sede in Prato, Via Parte_1
Don Giulio Facibeni n. 60 e capitale sociale di € 10.000, sottoscritto da Persona_1
(10%) e da (90%); CP_2
- che due giorni dopo la costituzione (28/04/2017), aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con , avente sede presso il medesimo Controparte_3 indirizzo e amministrata da;
Persona_1
1 - che il 24/05/2017 aveva depositato domanda di Controparte_3 concordato preventivo ed il 24/11/2017 aveva depositato proposta e piano, prevedendo la vendita dell'azienda a al prezzo indicato;
Parte_1
- che il 22/02/2019 la in concordato preventivo, aveva Controparte_3 venduto a l'azienda in affitto e il prezzo (€ 3,8 mln) veniva imputato Parte_1 per € 300.780 all'accollo di debiti v/dipendenti e per € 3.499.220 da pagarsi in 48 rate mensili di uguale importo a partire dal 31/03/2019, con riserva di proprietà;
- che il 16/05/2022 aveva affittato l'azienda gravata da riserva di Parte_1 proprietà a favore di , alla e tale atto Controparte_3 Parte_4 prevedeva l'impegno dell'affittuaria di acquistare l'azienda al netto degli oneri ex art. 2112
c.c., di eventuali spese straordinarie di manutenzione, ecc.;
- che il 10/6/02022 NFI aveva depositato ricorso in bianco per l'ammissione alla procedura di concordato ed il 16/06/2022 il Tribunale aveva disposto la riunione al procedimento (RG 2/2022) del prefallimentare iscritto a RG 66/2022 su istanza depositata il 10/06/2022 dalla dichiarando ammissibile il ricorso, concedendo Parte_5
60 giorni per il deposito della proposta, del piano e documentazione art. 161 L.F., ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione art. 182-bis, c.
1, L.F.;
- che in data 04/08/2022 la dichiarava di avere rinunciato in data Parte_1
03/08/2022 alla domanda di concordato e di avere chiesto il proprio fallimento e il
Tribunale dichiara improcedibile la domanda per mancato deposito nei termini della proposta o accordo, dichiarando con sentenza n. 40/2022 del 04/08/2022 il fallimento della (RF 40/2022); Parte_1
- che dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società fallita era stato rilevato che, successivamente al deposito di ricorso “in bianco” per l'ammissione alla procedura di concordato, aveva eseguito un Parte_1 pagamento, non autorizzato, in data 30/06/2022 a favore di di CP_1 complessivi € 4.413,86 a favore di delle fatture n 25 del 3.8.2020 di € CP_1
1211,50, oltre IVA, n 36 del 21.10.2020 di € 413,70, oltre IVA, n 14 dell'11.5.2021 di €
869,44, oltre IVA, e n. 5 del 08/02/2022 di € 2369,24, oltre IVA, al netto della nota di credito n. 2 del 29/06/2022 di 869,44 ( oltre IVA e ritenuta), tramite c/c acceso presso
Organizzazione_1
- che l'oggetto delle predette fatture concerneva crediti certamente anteriori rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco;
- che con lettera del 15/02/2023 aveva invitato alla restituzione di CP_1 quanto percepito, ma senza esito positivo. 2 Tanto premesso, il . conveniva la Controparte_4 [...]
dinanzi al Tribunale di Prato per sentire accertare e dichiarare inefficace nei CP_1 confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare il pagamento sopra indicato, in ipotesi , ai sensi dell'art. 67 L.F. con condanna alla restituzione degli importi ricevuti;
in ogni caso, con interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia del convenuto l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 marzo
2024, fissata ex art. 281 sexies cpc per la discussione e decisione, atteso il deposito delle note conclusionali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda della curatela è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti argomentazioni .
1, In punto di fatto, la società attrice ha dedotto e dimostrato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza n 40/2021 emessa da questo Tribunale in data 4 agosto 2022 e che tale procedura è stata promossa in esito a domanda di procedura di concordato preventivo depositata il 10 giugno 2022, ammessa il successivo 16 giugno e dichiarata improcedibile il 3 agosto 2022.
Ha inoltre aggiunto e documentato che, dopo la presentazione del ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo, sono stati effettuati i pagamenti, tramite bonifico bancario, effettuati in data 30 giugno 2022 dal c/c , Org_1 dell'importo complessivo di € 4413,90, in parte quale debito relativo alle pagamento delle provvigioni per gli anni 2021 , così come risultante dalle fatture n 14 dell'11 maggio
2021, (causale: provvigioni I trimestre 2021) e n 5 dell'8 febbraio 2022 ( causale: provvigioni 2021), per altra parte relativo alle fatture n 25 del 3.8.2020 e n 36 del 21 ottobre 2020.
Tali circostanze storiche, in tali limiti, sono state documentate e possono ritenersi acquisite, tenuto conto anche dell'onere della prova a carico dell'attrice in assenza di costituzione del convenuto.
2. In diritto, disciplina di riferimento è rappresentata in primo luogo dall'art 161 legge fallimentare in forza del quale l'imprenditore può depositare il ricorso "contenente la domanda di concordato" (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti) riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice (secondo le alternative previste dal sesto comma).
3 Ai sensi del VII comma di tale disposizione, "…dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111..". Con riferimento alla qualificazione degli atti come di ordinaria o di straordinaria amministrazione, la giurisprudenza ha evidenziato come rivesta carattere dirimente la considerazione che l'impresa si trova appunto in fase di preconcordato e che, pertanto, la domanda presuppone uno stato di crisi (comprensivo dell'insolvenza) in relazione al quale l'impresa attende, subordinatamente ai restanti presupposti, il decreto di apertura della procedura vera e propria. In relazione alla qualificazione dell'atto compiuto dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato, occorre allora pur sempre valutare la particolare situazione in cui versa il debitore, che non può corrispondere a quanto avviene nella fase di gestione normale dell'impresa, tenendo in considerazione il complessivo assetto normativo che governa le procedure concorsuali. L'art. 167, secondo comma, legge fallimentare, in particolare, indica specificamente quali sono gli atti di straordinaria amministrazione inefficaci verso i creditori anteriori al concordato, se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, indirizzando a considerare l'ordinarietà dell'atto anche in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalità individuabili nel raggiungimento della composizione della crisi attraverso il successivo piano di concordato, liquidatorio o con continuità (o misto), che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori.
In linea con la previsione del I comma, in forza del quale "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", il secondo precisa che "i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
Secondo l'interpretazione sistematica della S.C. (Cass., 26 maggio 2019, n 14713), la concreta riconducibilità dell'atto alla categoria generale, residuale, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui all'ultima parte dell'art. 167, va riferita alla ricorrenza, nell'atto, di connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma - a titolo 4 non esaustivo ma esemplificativo ("mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, rinunzie" e simili) - agli effetti, appunto, della necessaria previa autorizzazione.
Il connotato essenziale che caratterizza in concreto la straordinarietà dell'atto rispetto alla ordinaria amministrazione viene così posto in relazione alla oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. In questa prospettiva, sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa - lo migliorano o anche solo lo conservano, mentre ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti (Cass., 26 maggio
2019, n 14713; Cass. n. 1433-74, Cass. n. 1357-99, Cass. n. 20291-05, Cass. n. 578-07) ovvero finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa. E tale opzione è corroborata dal vigente testo dell'art. 167, terzo comma, che rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione, sottolineando che soltanto la rilevanza economica dell'atto non è idonea a escluderne il connotato di straordinarietà. E, ulteriormente, dal disposto dell'art 182 quinquies, comma 5 che subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato , se ricorrano le ulteriori condizioni elencate ( Cass., 11.5.2023, n 12810).
Il mantenimento da parte dell'imprenditore insolvente del potere di gestione dell'impresa e di porre in essere atti di ordinaria amministrazione della stessa, in definitiva, è recessivo rispetto agli interessi della massa dei creditori e subordinato al vaglio preventivo del giudice in ordine a tutti quegli atti che appaiono potenzialmente in grado di incidere negativamente su tali interessi e, in quanto tali, qualificabili come di straordinaria amministrazione.
Ancorché astrattamente qualificabile come di ordinaria amministrazione nel corso del normale esercizio di una impresa, il medesimo atto compiuto dopo la presentazione di una domanda di concordato - ancor più se "con riserva" - può essere idoneo a sottrarre risorse, ovvero a pregiudicare la consistenza del patrimonio, compromettendo la capacità residua di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in tal modo incidendo 5 negativamente sulla procedura (v. Cass. 12.1.2007, n 578, v. anche Cass., 16.5.2019, n
13261 e Cass. 12.6.2007, n 13759).
Anche a fronte di azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza autorizzazione, la S.C. ha precisato che la relativa valutazione da parte del tribunale va condotta caso per caso, secondo "la specifica finalità che l'atto (..) risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori" (v. Cass. 22.10.2018, n. 26646) ed altresì in rapporto al tipo di concordato, differenziando le ipotesi finalizzate a preservare la continuità aziendale da quelle connotate dal fine liquidatorio - e anche qui con l'appendice di ulteriori potenziali differenziazioni a seconda che vi sia, o meno, l'esigenza di completare i contratti in essere prima della liquidazione. Pervenendo, pertanto, alla conclusione che
“per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare” e che “in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione” (Cass., 26 maggio 2019, n 14713). Tale ricostruzione, del resto, appare coerente con il disposto dell'art 168 legge fallimentare, che pone espressamente il divieto di azioni esecutive da parte dei singoli creditori, intendendo preservare l'interesse a mantenere intatto il patrimonio aziendale ed a soddisfare le ragioni di credito all'interno della procedura concorsuale.
Ciò ancor più evidente ove al concordato segua la dichiarazione di fallimento, atteso che il principio della consecuzione fra le procedure concorsuali impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già posta a fondamento della procedura di concordato preventivo (v. Cass
Sez. 1^ n. 8439/12, n. 18437/10) e rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura, dando atto, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima.
3. Nel caso in esame il pagamento in questione è avvenuto in data 30/06/2022, dopo la presentazione della domanda di concordato e ha riguardato per le ultime due fatture corrispettivo per prestazioni effettuate nel 2021, qualificate in tali documenti come
“provvigioni”.
Si tratta, in particolare, delle fatture n 14 dell'11 maggio 2021, di € 869,44, oltre IVA,
(causale: provvigioni I trimestre 2021) e n 5 dell'8 febbraio 2022 di € 2369,24, oltre IVA,
(causale: provvigioni 2021), di cui la prima è chiaramente oggetto della note di credito di € 6 960,70, effettuata dal ( causale “storno provvigioni 2021”, per € 869,44 più IVA, CP_1 corrispondente alla fattura) e prodotta dalla stessa attrice.
Conseguentemente, può concludersi per il riconoscimento della inefficacia del pagamento nei limiti dell'importo riferito alla seconda fattura, poiché si tratta di un credito certamente maturato per una prestazione effettuata in data antecedente , relative entrambe a servizi svolti a favore della società.
Peraltro, la domanda è stata dichiarata improcedibile attesa l'omesso deposito del piano e degli ulteriori documenti oggetto della riserva che avrebbero consentito di individuarne le concrete finalità ( di continuità aziendale ovvero liquidatoria), omettendo di fornire informazioni sul contenuto della proposta e precludendo ancor più la possibilità di considerare il pagamento come funzionale all'interesse della procedura di concordato. Si è quindi trattato di un pagamento preferenziale che ha direttamente inciso sulla situazione patrimoniale della società e che ha determinato il soddisfacimento dell'interesse della società fornitrice, con riflessi direttamente incidenti sull'interesse del ceto creditorio alla conservazione del patrimonio e in evidente violazione del principio della par condicio creditorum. Il medesimo stato di insolvenza, culminato nella dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza emessa n 40/2022, era quindi presente alla data di presentazione della domanda di concordato ed il pagamento effettuato, sottraendo risorse patrimoniali alla massa, contrasta con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore sussistente alla data di presentazione della domanda, onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale (Cass. 27/09/2017, n 22601).
Di conseguenza, il pagamento effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, non autorizzato, deve intendersi non opponibile ed inefficace rispetto alle ragioni della curatela, a nulla rilevando il tipo di prestazione richiesta. Neanche rileva, sotto il profilo soggettivo, l'ignoranza dello stato di insolvenza da parte della convenuta , atteso che la curatela non ha formulato in linea principale azione revocatoria, ma domanda di accertamento di inefficacia del pagamento in assenza di autorizzazione da parte del giudice e che - in ogni caso – la società convenuta mantiene titolo per inserire le proprie ragioni di credito nella procedura fallimentare, in concorso con quelle degli altri creditori e secondo i titoli preferenziali.
A differenti conclusioni, tuttavia, deve pervenirsi per quanto riguarda non soltanto la fattura n 14 dell'11 maggio 2021 di € 869,44 più IVA, già rimborsata attraverso la nota di credito, ma anche di quelle più risalenti n 25 del 3 agosto 2020 di € 1211,50, oltre IVA (di cui, peralto, non vi è alcun riferimento neanche nel partitario prodotto) e n 36 del 21 ottobre 2020 di € 413,70, di cui non è specificata la causale e non potendosi invocare l'art
2710 c.c., non trattandosi di rapporti tra imprenditori. In assenza di tali dati istruttori, che 7 in considerazione della contumacia di parte convenuta, non possono ritenersi ammessi, rimane incerta la causa del pagamento e non ricorrono pertanto le condizioni, ai sensi dell'art 2033 c.c., per l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione della somma, non potendosi ritenere superato l'onere della prova posto a carico della curatela.
Sull'importo dell'ultima fattura di € 2618,01, invece, sono dovuti gli interessi di mora dalla data della costituzione in mora a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033
c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens,
Diversamente, dalla data della domanda giudiziale ( notifica dell'atto introduttivo) sono automaticamente dovuti gli interessi nella misura di cui all'art 1284, IV comma cc., trovando l'obbligazione restitutoria titolo in un rapporto contrattuale ( Cass., 3.1.2023, n
61;Cass., 14.5.2021, n 13145 Cass. 7.11.2018, n 28409). Infine, atteso l'esito della lite il convenuto, a norma dell'art. 91 c.p.c., deve essere condannato al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente svolta in linea con i parametri di cui al DM 55/2014
(minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Tuttavia, il parziale accoglimento della domanda e la mancata opposizione portano a riconoscere la condizioni per la parziale compensazione, ai sensi dell'art 92 cpc , nella misura di un terzo, sull'importo complessivamente liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da in Parte_1 persona del curatore fallimentare, nei confronti di ne CP_1 notificato il 3 maggio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'inefficacia parziale nei confronti della curatela attrice, per le causali di cui in motivazione, del pagamento effettuato in data 30/06/2022 a favore di , CP_1 nei limiti del saldo della fattura n. 5 dell'8 febbraio 2022 , e, per l'effetto,
[...]
alla restituzione della somma € 2618,01, con interessi legali dalla data della CP_1 ne in mora sino alla domanda e nella misura di cui all'art 1284, IV comma c.c., dalla domanda al soddisfo: b) condanna, il convenuto soccombente al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in complessive € 1278,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre a spese per notifica e CU, e compensate nella misura di un terzo.
Così deciso in data 31 maggio 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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