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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres. dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 210/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'Avv. Parte_1
Patrizia Sanguineti;
e
(c.f. ) nata il [...] a [...], CP_1 CodiceFiscale_1 quale esercente la potestà genitoriale sulla minore (c.f. Per_1 C.F._2
) nata il [...] a [...];
[...]
appellata-contumace
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri
Con ricorso depositato in cancelleria il 18.04.2019, n.q. genitore del minore CP_1
adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l' per ivi accertare e Per_1 Pt_1 dichiarare il diritto della minore a percepire l 'indennità di accompagnamento, riconosciutale dal Tribunale di Locri con Decreto di Omologa reso in data 24.10.2014,depositato in cancelleria il 28.10.2014 nell'ambito del proc n. di RG 442/2013 e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento Pt_1 da gennaio 2014 con conseguente liquidazione della somma di 24.427,08 oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva rilevando che solo in data 17.12.2019 era stato trasmesso il modello AP70 Pt_1 necessario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento per il periodo gennaio 2014-luglio 2016 e che detratte le somme già corrisposte in tale periodo a titolo di indennità di frequenza – pari a complessivi netti € 9.287,28 sono state poste in pagamento con valuta 20.02.2020 in favore della madre e rilevato che il pagamento non eran CP_1 andato a buon fine si era è provveduto – non appena comunicate le corrette coordinate bancarie - con ulteriore mandato di pagamento bonifico con valuta 20.05.2020. limitatamente al pagamento di detta somma chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere mentre per il residuo chiedeva il rigetto del ricorso in mancanza dei presupposti.
Per il residuo credito preteso , eccepiva che l'importo di 24.427,08 era quantificato senza tener conto di quanto già erogato alla minore a titolo di indennità di frequenza ed addirittura chiedendo il pagamento per l'intero anno 2016 e pure per l'intero successivo anno 2017 dell'indennità di accompagnamento, nonostante per detti anni era stato ritenuto presente il requisito sanitario della sola indennità di frequenza in esito alla visita di revisione del 05.08.2016 confermato in esito al giudizio ex art. 445bis c.p.c. rubricato al n. R.G. 326/2017, in cui appunto era stata esclusa la sussistenza in capo alla minore delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento certamente dall'agosto 2016 .
Ha concluso che la minore , in esecuzione del decreto di omologa emesso in esito Per_1 al giudizio RG 442/2013, aveva unicamente diritto alla corresponsione della minore somma di € 9.287,28, corrispondente alla differenza tra quanto già erogato a titolo di indennità di frequenza nel periodo gennaio 2014-luglio 2016 e quanto le sarebbe spettato a titolo di indennità di accompagnamento nel medesimo periodo.
Con la sentenza impugnata il Giudice ha accolto il ricorso.
Avverso la sentenza propone appello l' riproponendo le difese di primo grado Pt_1 richiamando tutte le deduzioni difensive non valutate dal Tribunale. Non si è costituto l'appellata e con ordinanza del 6/12/22 è stata dichiarata contumace attesa la regolare notifica del ricorso in appello.
Sono state depositate da note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto. Pt_1
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del 18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il motivo di appello relativo all'omessa valutazione delle eccezioni e della documentazione allagata da è fondato. Pt_1
Vanno richiamati i fatti esposti nella memoria di costituzione in primo grado-, richiamati con l'appello, documentali e non oggetto di contestazione.
In data 15.04.2020, la minore , già titolare di indennità di accompagnamento ex Per_1 lege 18/1980 (cfr. doc. 1 – fascicolo 1^grado), in data 04.09.2012 veniva sottoposta a Pt_1 visita di revisione in esito alla quale la competente Commissione Medico-legale accertava il requisito sanitario quale “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) – indennità di frequenza...” da sottoporre a revisione nel settembre 2016; senza riscontrare più il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
In esito a tale accertamento sanitario l' con provvedimento del 07.01.2013, disponeva la Pt_1 ricostituzione della prestazione cat. INVCIV n. 07071683 riconoscendo alla minore unicamente l'indennità di frequenza e ciò a decorrere dal mese di ottobre 2012; veniva conseguentemente revocata da tale data l'indennità di accompagnamento, già in godimento e, per l'effetto, altresì accertato un indebito assistenziale per complessivi € 358,23, corrispondente alle maggiori somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo ottobre 2012-gennaio 2013 a fronte di quelle effettivamente spettanti a titolo di indennità di frequenza da corrispondere e corrisposte a partire dal mese di ottobre 2012 in favore della minore (cfr. doc. 2 – fascicolo 1^ grado). Pt_1
Avverso l'esito della visita i genitori esercenti la potestà sulla minore in data Per_1
11.02.2013, depositavano ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. rubricato al n. RG 442/2013.
Incardinatosi il contraddittorio, veniva nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio il Dott. il quale, in data 28.04.2014, depositava l'elaborato peritale ove, nel Persona_2 confermare parzialmente le conclusioni a cui era già pervenuta la competente Commissione medico-legale, ha ritenuto che la minore si trovasse nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento solo a partire dal gennaio 2014, ossia dalla data della visita peritale (cfr. doc. 3 – fasci-colo 1^ grado). Pt_1 La minore in data 05.08.2016 veniva sottoposta alla prevista visita di revisione Per_1 da parte della competente Commissione medico-legale, che nuovamente confermava la sua condizione sanitaria di “…MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) – indennità di frequenza...”, sempre non riscontrando il requisito sanitario utile per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
L'Istituto Previdenziale provvedeva all'erogazione alla minore della prestazione assistenziale INVCIV nella misura dell'indennità di frequenza, come già in P.IVA_1 godimento dall'ottobre 2012.
Anche avverso il verbale sanitario del 05.08.2016, quale genitore esercente CP_1 la potestà sulla minore in data 04.02.2017, depositava ricorso per Accertamento Per_1
Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c.; il relativo procedimento veniva rubricato al n. RG 326/2017 (cfr. doc. 4 – fascicolo 1^ grado). Pt_1
Incardinatosi il contraddittorio, veniva nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio la Dott.ssa la quale, in data 05.02.2018, depositava l'elaborato peritale ove, nel Persona_3 confermare integralmente le conclusioni a cui era già pervenuta la competente Commissione Medico-Legale con verbale del 05.08.2016, ha escluso la sussistenza in capo alla minore delle condizioni sanitarie utili per l'indennità di accompagnamento, ravvisando unicamente il requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di frequenza (cfr. doc. 5 – fascicolo 1^ grado). Pt_1
In difetto di contestazioni, il Tribunale, con decreto depositato il 22.11.2018, ha proceduto quindi all'omologa del cennato requisito sanitario (cfr. doc. 6 – fascicolo 1^ grado). Pt_1
L' ha dato esecuzione al decreto di omologa emesso in esito al giudizio RG 442/2013 . Pt_1
Orbene sulla base degli elementi di fatto sopra riportati, tutte circostanza documentali, è corretta l'eccezione dell' secondo cui la minore aveva diritto solo alla somma di € Pt_1
9.287,28 (corrispondente alla differenza tra quanto già liquidato e posto in pagamento a titolo di indennità di frequenza nel periodo gennaio 2014-luglio 2016 e quanto le sarebbe spettato a titolo di indennità di accompagnamento nel medesimo periodo) .
Di conseguenza il va dichiarata, sulla domanda di cui la ricorso in primo grado, in parte cessata materia per l'importo di € 9.287,28, e per il resto rigettato.
Le spese di entrambi i gradi seguono la parziale reciproca soccombenza e vanno compensate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 21 aprile 2022 da contro, Pt_1
quale esercente la potestà genitoriale sulla minore avverso CP_1 Per_1
la sentenza n 1025/2021 depositata il 22 ottobre 2021 del Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello, riforma la appellata, e dichiara sull'originaria domanda la parziale cessata materia del contendere e per il resto rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )