Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/05/2025, n. 10474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10474 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13194/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13194 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata con istanza avente codice identificativo -OMISSIS-, perché carente del requisito della capienza reddituale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo Tribunale, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza, richiesta in data -OMISSIS-.
Con un unico motivo (rubricato “ Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nell’atto nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti”) ha dedotto di essere in possesso del requisito reddituale e che erroneamente l’Amministrazione ha valutato la (in)sussistenza del predetto requisito non limitandosi al momento della presentazione dell’istanza, bensì guardando anche alle annualità successive alla stessa ed essendosi, peraltro, pronunciata con considerevole ritardo. Inoltre, il provvedimento sarebbe viziato in quanto non riporta alcun riferimento al tipo di documentazione, agli anni ed all’entità dei redditi del ricorrente, nonché al tipo di reddito considerato e alla composizione esatta del proprio nucleo familiare.
2. Il Ministero si è costituito con memoria di forma.
3. La causa è stata assunta in decisione all’udienza di smaltimento del 16 maggio 2025, svolta con modalità telematiche.
4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rappresentato che: il requisito della capienza reddituale deve essere continuativo e sussistere sino al momento del giuramento; il ricorrente non ha presentato osservazioni al preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990; non vi è prova che l’interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei parametri [n.d.r. € 8.263,31, incrementati fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico] assunti dall’Amministrazione.
6. Sul punto il Collegio rammenta che - in assenza di una determinazione di una "soglia minima" di reddito mediante una norma di rango primario - il Ministero degli interni ha da tempo ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Tale soglia è stata ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Merita poi condivisione l’orientamento già espresso da questo Tribunale secondo cui “il parametro appena riportato costituisce quindi un requisito minimo indefettibile, che il richiedente è tenuto a mantenere e conservare fino al definitivo conferimento della cittadinanza, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato, anche se solo "transitoria", costituisce - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE)” (cfr. Tar Lazio sent. n. 6728/2024, che richiama Tar Lazio, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Il richiedente è tenuto a dimostrare di possedere il prescritto requisito reddituale senza soluzione di continuità per l'intero periodo temporale di osservazione, costituendo il raggiungimento di una situazione economica "stabile" indice di inserimento nel tessuto economico e sociale del paese, alla cui positiva delibazione è connesso il rilascio della cittadinanza italiana.
7. Ne consegue che in maniera del tutto corretta l’Amministrazione ha ritenuto di valutare il requisito reddituale attualizzandolo al 2021, ossia al momento in cui la domanda è stata valutata. Per converso il ricorrente non ha presentato osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, ritualmente inoltrato secondo quanto rappresentato dallo stesso istante. In tal modo egli non ha fornito contributi utili ad orientare l’istruttoria e la successiva determinazione sfociata nel provvedimento impugnato.
Le conclusioni cui è giunta l’Amministrazione, inoltre, non sono inficiate dalla produzione documentale allegata al ricorso. Il ricorrente infatti ha prodotto esclusivamente le buste paga relative a parte del 2021, al 2020 e quelle dei mesi di novembre e dicembre del 2019, che non comprovano il possesso del requisito in discussione con il necessario carattere di stabilità.
8. Per concludere, il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato e il ricorso deve essere respinto.
9. Il tenore delle difese del Ministero giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO