Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. n. 92/2025
L.G. n. 92-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Terza Civile Delle procedure concorsuali e individuali Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Dott. Alessandro Longobardi Giudice Riunito in camera di consiglio in data 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento P.U. n. 92/2025 promosso in proprio da on sede legale in Merano (BZ) Via G. Parte_1
Galilei 14, codice fiscale p-iva n. iscrizione al registro delle imprese e P.IVA P.IVA_1
, indirizzo di posta elettronica certificata in persona di P.IVA_1 Email_1 [...] dotato dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione, rappresentata Pt_2
e difesa in virtù di procura speciale in atti dagli avvocati Francesco Nicora (CF C.F._1
e Federico Perego (CF: ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata ai CodiceFiscale_2 fini del presente procedimento in via Tommaso Grossi 2, Milano, presso lo Studio Legale Associato in associazione con . Ai fini delle comunicazioni nel corso del procedimento si Controparte_1 indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata dei sopra indicati procuratori e e il numero di fax: Email_2 Email_3
02.52505505.
***** Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 la Parte_1 chiedeva dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei
[...] propri confronti, rappresentando di versare in stato di insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società ricorrente
(COMI) è sito in Sesto San Giovanni (MI), ove svolge concretamente l'attività gestionale, operativa e amministrativa in modo abituale e riconoscibile dai terzi, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Monza avendo la convenuta sede gestionale ed operativa in Sesto San Giovanni, Comune all'interno del circondario del Tribunale di Monza;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di gestione del ciclo di vita di impianti per la generazione di energia tramite sistemi fotovoltaici, termini, eolici e in genere fonti rinnovabili e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• per ciò che attiene ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII, la società ricorrente ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che, dalla documentazione disponibile in atti, risulta un attivo e un passivo patrimoniale annuo di € 1.944.444,00 e ricavi lordi per € 2.224.541,00 nel bilancio al 31 dicembre 2023, ultimo depositato;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'esposizione debitoria complessiva della Parte_1
così come risultante dalla documentazione prodotta, permette di superare la soglia di €
[...]
30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978),
• può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile: - dall'ingente esposizione debitoria (pari ad € 1.182.033,00, solo a titolo di debiti vari, così come risultante dalla situazione contabile – bilancio 2023 allegato al ricorso);
- dal fatto che, come rappresentato nel ricorso, la società è priva di risorse sufficienti per far fronte alle obbligazioni già scadute;
• come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Parte_1 versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di
[...] adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara on sede legale in Merano (BZ) Via G. Parte_1
Galilei 14, codice fiscale p-iva n. iscrizione al registro delle imprese e P.IVA P.IVA_1
, sede effettiva in Sesto San Giovanni P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il rag. (c.f. ) con studio in via Monte Bianco n. 16/1 a Monza Persona_1 C.F._3 CP (MB), pec tudiofalco. , Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Email_4 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 luglio 2025 ore 10.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza del 19 marzo 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Caterina Giovanetti