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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5871/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Taurisano (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Angelo
Fachechi
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dagli Avvocati Maria Teresa Petrucci e Maria Lupoli
Resistente
Oggetto: Liquidazione Assegno Ordinario di Invalidità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16/5/2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato riconosciuto, a seguito di domanda del 3/1/2023, con Delibera emessa dal Comitato Provinciale in data 5/9/2023 quale invalido nella CP_1 misura richiesta dalla legge per la concessione dell'Assegno Ordinario di
Invalidità, lamenta che , nonostante reiterati solleciti, non ha ancora CP_1 liquidato la prestazione e chiede:
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1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto allo assegno ordinario di invalidità in relazione alla domanda amministrativa del 03\01\2023.
2) Condannare, in conseguenza, il convenuto al pagamento in favore del CP_1 ricorrente medesimo della relativa prestazione pensionistica nella misura di legge
e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e\o rivalutazione monetaria dalla sui ratei maturati e maturandi fino alla effettiva liquidazione.
3) Condannare, altresì, l' convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario, il quale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) n. 2 del D.L. 98\2011, dichiara che la prestazione dedotta in giudizio ha un valore di
€. 36.000,00 (pari a tre annualità di rendita)
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale eccepisce in via CP_1 preliminare improcedibilità del ricorso per mancata previa instaurazione del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c. e chiede in subordine dichiararsi cessata la materia del contendere, affermando che:
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il ricorrente, in data 03/01/2023, presentava domanda di Assegno Ordinario
d'Invalidità, respinta per mancanza del requisito sanitario richiesto dalla legge.
Il ricorrente in data 05/05/2023, e non in data 13/04/2023, presentava Ricorso
Al Comitato Provinciale.
A seguito della proposizione del ricorso amministrativo, l' accoglieva le CP_1 richieste dell'attore e liquidava la prestazione con effetto dalla data della domanda amministrativa. La liquidazione è stata effettuata in data 23/05/2024, con decorrenza 02/2023, e con tutti i relativi arretrati ed interessi legali. Le somme sono state riscosse dal ricorrente in data 07/06/2024, come il Tribunale potrà verificare dalla allegata documentazione.
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Nelle note depositate il 13/6/2025 il ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, ma insiste per la condanna di al pagamento delle CP_1 spese di lite, evidenziando che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data 23/5/2024, dopo la proposizione del ricorso giudiziario.
Tanto premesso, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stante l'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta e dei ratei arretrati, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali per 1/3, considerata la condotta processuale tenuta dal resistente, il quale, sin dalla memoria di costituzione, ha rappresentato di aver provveduto alla liquidazione dell'Assegno e dei ratei arretrati, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (al ricorso
è allegato il Modello Te08 di riconoscimento della prestazione datato 23/5/2024
e alla memoria di costituzione è allegato il cedolino di pagamento della
2 prestazione per l'importo lordo di € 1.340,42 e degli arretrati per l'importo lordo di € 21.857,01 recante data di valuta 7/6/2024), mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto CP_1 conto della attività difensiva svolta e del valore della prestazione riconosciuta dall' , come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento CP_1 della parte residua di spese processuali, liquidate in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 13/6/2025 -24/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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