Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3211/2024 R.G. promosso da nato l'[...] a [...], identificato con Parte_1
passaporto n. e domiciliato a Roma in Via di TA Croce in Gerusalemme n. 55 presso Numer_1 lo studio dell'Avv. Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento, (C.F. , che lo C.F._1
rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate il 3/04/2025: “in via principale che
l'Ill.mo Giudice Voglia accogliere la domanda e dichiarare il ricorrente cittadino italiano;
ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. “
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/03/2024 il ricorrente, cittadino della Repubblica di Colombia, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretto del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed in Persona_1
seguito emigrato in Colombia dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi colombiano, (docc.1-2).
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Con decreto del 4/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non costituitosi in CP_1
giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza eseguita il 6/12/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite italiano Persona_1
per il tramite della di lui figlia nata nel 1905 in Colombia ed ivi
[...] Persona_2
sposatasi nel 1926 con cittadino straniero, (docc.5-6), al figlio di quest'ultima nato Persona_3 anch'egli in epoca precostituzionale e nonno paterno dell'odierno ricorrente. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, gli attori hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale il ricorrente ha dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1846, quindi ben prima della unificazione del Regno
d'Italia. La di lui figlia risulta essere nata nel 1905. Va precisato in proposito che Persona_2
gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno DO
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901
n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che Persona_1
abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
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Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si Persona_1
è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite, non solo ha conservato la cittadinanza Persona_2
trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla al figlio nato in [...] precostituzionale, dal quale il richiedente Persona_3
discende.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso ed illustrata nell'albero genealogico prodotto in giudizio, (doc.12), trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che si trasferiva in Colombia in epoca Persona_1
imprecisata dove, in data 2/06/1908, contraeva matrimonio con , con la quale Persona_4
generava la figlia nata il [...] in [...], TAnder (Colombia), (docc.3- Persona_2
5). La predetta contraeva matrimonio in data 08.02.1926 in San Gil, TAnder con , CP_2
(doc.6). Dalla loro unione nasceva il figlio il 09.11.1927, (doc. 7). Quest'ultimo, Persona_3
a sua volta, contraeva matrimonio in data 09.03.1964 con (doc.8). Dalla loro Persona_5
unione nasceva il 24.09.1964 in San Gil, TAnder, Colombia (doc. Persona_6
9). In data 20.04.1995 contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
, (doc.10). Dalla loro unione è nato il ricorrente il Persona_7 Parte_1
08.02.2001 a TA AR, EN, Colombia, (doc.11).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non ha mai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente Autorità della Repubblica di Colombia in atti, (doc.1).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i Parte_2
di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367,
Roma, 09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente , nato Parte_1
l'08/02/2001 a EN TA AR (Colombia), è cittadino italiano jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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