Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 121/2023 R.G., vertente TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, C.F.
Dirigente dell'Ufficio Legale, elettivamente domiciliata presso la C.F._1 Parte sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Anna sede legale dell' pec
, tel./fax 0964/399066, pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], C. F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Emanuela De Vito, pec Email_3 presso il cui studio in alla via Vico D'Angelo n° 45, è elettivamente Parte_1 domiciliato appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 10.05.2019, esponeva di prestare servizio Controparte_1 dal 01/01/1999 presso l'AS 9 di Locri, oggi , quale infermiere Parte_1 professionale. Per l'esecuzione delle proprie mansioni era stato obbligato ad indossare una divisa, per come previsto dall'art. 16 del contratto decentrato dell'ex AS di Locri;
le modalità esecutive di quest'operazione erano dettate dal datore di lavoro, che ne stabiliva tempo e luogo di esecuzione: l'operazione, pertanto, rientrava nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo ad esse necessario - 20 minuti per vestizione e svestizione (10+10), o altra misura ritenuta di giustizia - doveva essere retribuito. Aveva rispettato il seguente orario di lavoro a seconda dei turni di servizio, così organizzati: mattina 07,00/14,00; pomeriggio 14,00/21,00; sera 21,00/07,00. Al punto 1.7 del Regolamento aziendale era riportato: “al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”. Era, quindi, creditore della somma di € 3.661,48 - anziché di 3.614,73 come originariamente indicato in ricorso, importo rideterminato con note di trattazione scritta per l'udienza del 04.02.2022 - o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza
da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D. Lgs. 231/02) sulla somma di € 3.614,73 dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo;
con rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore. Parte Costituitasi l eccepiva che parte delle differenze retributive invocate erano prescritte, essendo esse soggette alla prescrizione quinquennale. Quanto all'indennità di divisa, la domanda era generica, non provata ed inammissibile e, in ogni caso il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non aveva efficacia retroattiva. Il tempo indicato per la vestizione e la svestizione e la relativa retribuzione erano stati autonomamente determinati dal ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 912/2022 pubblicata il 26.10.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , a titolo di indennità di Controparte_1 divisa, della somma di € 3.581,36, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 30/09/2016, e da computarsi sino al saldo;
condanna l Parte_1
, in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €2.694,00
[...] di cui €2.342,00 per compensi ed €351,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario,
. Pone definitivamente a carico dell' il pagamento CP_2 Parte_1 delle spese di consulenza tecnica affidata al dott. , che liquida in € Persona_1 200,00 come da separato decreto”. In via preliminare, accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione, essendo stato depositato, quale primo atto interruttivo, la notifica della comunicazione avvenuta in data 28/09/2018. Pertanto, andava dichiarato prescritto il periodo dal 01/09/2013 al 28/09/2013. Dopo aver operato la ricostruzione dell'istituto secondo normativa anche eurounitaria e l'insegnamento del giudice di legittimità, il Tribunale affermava che le operazioni di vestizione/svestizione integravano attività “eterodiretta”, essendo incontestato che l'utilizzo di una specifica divisa era prescritto in termini di obbligatorietà durante il servizio e che per motivi di igiene non era possibile indossare l'abbigliamento da lavoro prima di recarsi a lavoro e fuori dai locali ospedalieri. Tali direttive erano destinate ad incidere in maniera diretta ed immediata non solo sulle operazioni di vestizione e svestizione dei camici, ma indirettamente, anche sulla durata della prestazione lavorativa, conseguendone che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni doveva essere retribuito come normale orario di lavoro. Né ostava a tal fine l'assenza di uno specifico regolamento aziendale, intervenuto soltanto nel corso del rapporto di lavoro, poiché il diritto al ristoro del tempo di vestizione trovava il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, e nella giurisprudenza di legittimità prevalente. Quanto alla prova delle effettive giornate lavorative svolte nel periodo oggetto di giudizio, pur gravando l'onere della prova grava su chi faceva valere il diritto azionato, tuttavia, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, poteva limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale doveva fornire la prova dell'esatto adempimento. In merito alla quantificazione del tempo necessario per le operazioni, esso non poteva essere rimesso alle scelte e alle capacità soggettive del singolo dipendente e la 3
quantificazione doveva tener conto di quanto prospettato dalla parte ricorrente, che aveva ampiamente argomentato sul tempo medio di venti minuti giornalieri impiegati, equamente divisi pe la vestizione e svestizione. Il c.t.u. aveva indicato i criteri di calcolo, detraendo dai giorni annuali di calendario i giorni di assenza dal lavoro a titolo di ferie e festività ed aveva individuato con precisione mensile i giorni di presenza relativamente al periodo dal 01.09.2013 al 30.09.2016, concludendo che la somma dovuta era pari a ad € 3.661,48 (1.830,74 + 1.830,74). Da tale calcolo deve però essere sottratto l'importo, riferito al periodo prescritto, ovvero dal 01.09.2013 al 28.09.2013 pari ad € 80,12, così ottenuto: 0,28 (paga al minuto, come in CTU) moltiplicato per 20 minuti giornalieri, il cui risultato andava ulteriormente moltiplicato per 13 giorni di presenza, per un importo finale dovuto pari a € 3.581,36.
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Con il primo motivo lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Corretti i principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale, nella consapevolezza dell'assenza di prova, non aveva considerato che era necessario che il ricorrente dimostrasse la permanenza sul luogo di lavoro, oltre il normale orario di servizio, al fine di ottenere la relativa indennità. Affinché un lavoratore potesse essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, doveva essere posto in una situazione nella quale era obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro Acclarato l'obbligo del ricorrente di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, ciò che invece era controverso e che necessitava di prova, il cui onere gravava sul ricorrente, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si fosse svolto al di fuori del tempo di lavoro retribuito. Aveva prodotto, anche se contestato in quanto inapplicabile alla , Parte_1 il regolamento del 2001. Era versato in atti anche il regolamento del 2017, sebbene lo stesso fosse inefficace in quanto mai deliberato per come risultava dalle note allegate dalla azienda. Il ricorrente non aveva formulato circostanze di prova sulla collocazione del sistema di rilevazione delle presenze, sul luogo e in quale momento fosse avvenuta la timbratura in entrata e in uscita (o la firma sui fogli di presenza). Non era stato provato se la vestizione fosse avvenuta prima della timbratura in entrata del cartellino e la svestizione avviene dopo la timbratura in uscita del cartellino, né questo dato era desumibile aliunde, in assenza di verifica concreta della condotta del dipendente e ciò anche in ragione della regolamentazione prodotta dal ricorrente, seppur contestata dalla azienda. Per pretenderne la retribuibilità come lavoro effettivo era necessario che si fosse trattato di tempi utilizzati fuori dell'orario di lavoro e per imposizione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di indossare gli indumenti di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa e di dismetterli dopo la fine della prestazione lavorativa. La prova era decisiva, anche alla luce del nuovo CCNL 2016-2018 che, disciplinando la questione del tempo tuta, per il periodo successivo, ribadiva il concetto sin qui espresso e precisamente, prevedendo all'art. 27, che, quando le operazioni di vestizione e svestizione dovevano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto comprendeva fino a 10 minuti complessivi destinati a tale attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate. Tale previsione non poteva che intendersi nel senso che il c.d. tempo tuta era già compreso nell'orario contrattuale e che la retribuzione percepita riguardava anche il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e poi togliere la divisa. 4
Il lavoratore non aveva provato le condizioni per poter ascrivere le operazioni compiute nell'alveo delle attività remunerabili dal datore di lavoro in quanto non già comprese nell'orario ordinario e dunque non già remunerate. Con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur, l'insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza /nullità della consulenza tecnica di ufficio/ carenza dei presupposti per la condanna alle spese di CTU e giudiziali. La consulenza tecnica si era sostanziata in una mera riproduzione delle motivazioni fornite dal ricorrente, disancorate da qualsiasi atto amministrativo e/o produzione documentale (prova della timbratura del dipendente in ordine alla eccedenza oraria) senza alcuna indagine, in concreto, degli elementi costitutivi del diritto. La perizia era affetta da nullità insanabile essendo stata espletata su circostanze non provate.
Costituitosi l'appellato affermava che il primo motivo di appello era contraddetto da quanto esposto sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in cui era stato allegato di dover indossare la divisa prima di poter firmare l'entrata all'inizio del turno e di doverla dismettere solo dopo aver firmato l'uscita alla fine del turno, e che a ciò era obbligato Parte per la particolare organizzazione dei turni di servizio dell' che non prevedevano sovrapposizione di orario tra montante e smontante, di talché se non avesse proceduto il reparto sarebbe rimasto privo di personale nel cambio turno. Parte Si trattava di circostanze mai contestate dall' e quindi da darsi per provate in ragione del principio di non contestazione, e in ogni caso smentite dallo stesso dictum avversario, che alla pag. 7 ultimo cpv. dell'atto d'appello, le aveva riconosciute. Era evidente quindi che il ricorrente avesse assolto ai propri oneri di allegazione, e che inoltre, reiterando in ogni occasione le proprie richieste istruttorie aveva sempre assolto ai propri oneri allegatori e probatori. Ancora, il Tribunale ai fini del decidere non aveva tenuto in alcuna considerazione il regolamento aziendale dell' che era atto diverso dal prima richiamato Parte_1 art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di Locri, né avrebbe potuto farlo, sia perché il regolamento era del 01/12/2016 (mentre il periodo oggetto di causa si arrestava al settembre 2016), sia perché la sua efficacia era stata contestata dalla stessa difesa pubblica che ne aveva dedotto la deliberazione. In realtà il Tribunale aveva concluso che il diritto al ristoro del tempo di vestizione trovava il suo fondamento nella legge e nella giurisprudenza di legittimità. Da quanto sopra, derivava l'irrilevanza del regolamento in parola, così come di ogni considerazione avversaria sullo stesso. La giurisprudenza era granitica nel ritenere l'obbligo di indossare la divisa infermieristica come frutto della eterodirezione datoriale, come tale da dover sempre retribuire salvo che non venga adempiuto durante il turno di lavoro (circostanza questa che nel caso che ci occupa è già di per sé stessa impossibile per le più volte richiamate ragioni Parte di ordine logico, mai contestate dall' quanto alle loro premesse di fatto – ovverosia Parte quanto al fatto che l organizzasse i turni senza sovrapposizione di orario tra personale montante e personale smontante); il CCNL 2016-2018 (all.to A1) non poteva trovare applicazione nella presente controversia in quanto era stato sottoscritto il 21 maggio 2018, con effetti successivi alla data di stipulazione. L'appellante aveva affermato la mancanza di prova del quantum dovuto per assenza della prova della timbratura del dipendente in ordine all'eccedenza oraria. Su tale motivo di appello e sull'inapplicabilità del CCNL 2016-2018 bastava osservare l'assenza sino al settembre 2016 di un'apparecchiatura e/o un cartellino per la rilevazione automatica delle presenze. 5
Aveva affermato che difettava anche la prova dei giorni di presenza in servizio di parte ricorrente. In realtà, era sufficiente prendere in esame l'elaborato peritale per verificare che i giorni di presenza erano stati individuati dal c.t.u. detraendo dai giorni annuali di calendario i giorni di assenza dal lavoro a titolo di ferie e festività, la c.t.u. era stata elaborata sulla scorta dei giorni di effettiva presenza in servizio per come attestati dalla certificazione rilasciata dalla Parte stessa tanto che nell'elaborato peritale si leggeva che erano stati considerati “solo i giorni di effettiva presenza sul lavoro del ricorrente sulla base della certificazione rilasciata dall' di .” Pt_1 Parte_1 Chiedeva il rigetto dell'appello il gravame avversario e in via istruttoria, ove ritenute necessarie, reiterava le medesime istanze istruttorie formulate in primo grado e disattese dal tribunale in quanto ritenute superflue, da intendersi come riportate e trascritte.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Avuto riguardo alle questioni dedotte dalle parti in punto di inquadramento del tempo di vestizione e svestizione e sulla riconducibilità dello stesso alla retribuzione dell'orario di lavoro, il primo fondamento va rinvenuto già nell'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 secondo cui: "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa". L'art. 1, comma 2, lett. a D. Lgs. 66/2003, nell'offrire la definizione di orario di lavoro, dispone: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'art. 27 comma 3 CCNL del comparto sanità del 2001 prevede: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Assumono rilevanza in subiecta materia due provvedimenti normativi eurounitari (le Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che, all'art. 1, c. 2, con cui è stato disposto: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3; … f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Con riguardo a particolari categorie di lavoratori, sono emersi, negli anni, taluni profili di necessario approfondimento. In particolare, già nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del citato corpo normativo, si è posta la questione se l'indefettibilità degli indumenti necessari ai fini dello svolgimento della prestazione, laddove implicasse l'utilizzo di un tempo ulteriore rispetto a quello previsto in contratto, rientrasse nell'ordinaria diligenza del lavoratore 6
ovvero, ex art. 1, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 66/2003, nel tempo lavorato e, quindi, oggetto di retribuzione. Uno dei primi approdi giurisprudenziali, in merito al tempo di vestizione, ha affermato:
“se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione, rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito” (Cass. 15734/2003). Sussistendo tale obbligo imposto dal datore di lavoro, il tempo necessario doveva essere economicamente liquidato sotto forma di retribuzione aggiuntiva, diversamente dagli altri casi in cui, trattandosi di attività attinente alla diligenza preparatoria rispetto allo svolgimento della prestazione professionale, non andava remunerata.
“Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. n. 9215 del 07/06/2012 richiamata da Cass. 692/2014). Nelle successive pronunce del giudice di legittimità è via via emerso il concetto di
“eterodirezione implicita”, essendosi ritenuto che, in talune ipotesi, l'obbligo datoriale potesse desumersi in via implicita ed indiretta o dalla natura dell'attività professionale svolta o, in alcuni casi, dalla natura stessa degli indumenti da lavoro.
“Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 7738/2018 richiamata da Cass. n. 12935/2018). Nell'ambito di tale “eterodirezione implicita”, con particolare riguardo alla figura dell'operatore sanitario ospedaliero, è stato osservato che: “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono Pt_1 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
- per il lavoro all'interno Pt_1 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 17635/2019 che richiama Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Deve ritenersi, dunque, che, in ambito sanitario, data la peculiare natura dell'attività posta a presidio del diritto alla salute, la distinzione tra “eterodirezione implicita” ed
“esplicita” si assottiglia, poiché l'obbligo di indossare la divisa deriva da superiori esigenze di tutela dell'igiene, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro: “In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Cass. Civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3901). Tali decisioni sono in perfetta coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui: “il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per 7
poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (sentenza LL e a., C-14/04, p. 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, p. 28, e Grigore, C258/10, p. 63). Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che il tempo che il lavoratore impiega per indossare e svestire gli indumenti di lavoro debba essere retribuito e il fondamento di tale diritto si rinviene nella legge e, ove presente, nella contrattazione collettiva che può fornire prescrizioni maggiormente dettagliate. Nel settore sanitario e con particolare riguardo alla figura dell'infermiere professionale, i menzionati principi si atteggiano in maniera peculiare: l'atto di direzione datoriale sull'obbligo di indossare la divisa, in ragione del quale si legittima la retribuzione del tempo impiegato dal lavoratore, è da ritenersi implicito o, comunque, coincidente con le superiori esigenze di tutela della salute e dell'igiene, sia con riguardo all'assistenza dei degenti, sia con riguardo alla salute dell'operatore sanitario, anche a prescindere da eventuali disposizioni della contrattazione collettiva: “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione” (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, n.18612). Tanto ritenuto, il tema dedotto in giudizio e che è realmente controverso è costituito, non dall'obbligo di indossare la divisa, ricondotto alla nozione di eterodirezione implicita in quanto insito nella natura stessa dell'attività sanitaria che deve presidiare le superiori esigenze di igiene e salute, bensì dai tempi in cui tale l'obbligo è stato adempiuto. Tale tempistica non è insita nelle superiori esigenze di igiene, essendo ad esse meramente consequenziale e rispondendo all'interesse aziendale ed alla relativa organizzazione, tale che non può ritenersi ricompresa nell'eterodirezione implicita.
5. Operata come sopra la ricostruzione dell'istituto ed in esito alla disamina dei motivi di impugnazione, l'appello si rivela fondato e deve trovare accoglimento, poiché il ricorrente non ha offerto un adeguato compendio di allegazioni e prove a supporto della pretesa azionata in giudizio. L'insegnamento del giudice di legittimità, si è visto, afferma il riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione del personale sanitario attività lavorativa, da retribuire autonomamente ove eseguita prima dell'inizio e dopo la fine del turno e ciò per direzione datoriale. Affinché tale tempo sia retribuito, infatti, è necessario che questo si svolga fuori dei confini della prestazione professionale già retribuita, non sussistendo altrimenti alcuna ragione di liquidazione e, anzi, incorrendo nel rischio di duplicazione della retribuzione. Quanto agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte richiedente, già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha affermato che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita
o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato. 8
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva. Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi."( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”. I principi affermati nella sentenza emessa da questa Corte vanno applicati alla presente fattispecie, anche perché confermati dall'insegnamento della Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, che, in motivazione, ha evidenziato: “… per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro
- di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata). È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). Sul punto nulla parte ricorrente ha dedotto, né ha offerto di provare.
5.1. Invero, il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, premesso Parte l'obbligo di indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa fornita, lavata e stirata dall' quanto alle allegazioni in fatto ha affermato (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso): “il ricorrente giunge in azienda indossando i propri indumenti e, prima di prendere servizio, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto, dove, dopo avere scambiato le consegne con il collega smontante turno, inizia il proprio turno lavorativo;
alla fine del turno il ricorrente compie le operazioni inverse: attende il cambio, scambia le consegne, si reca nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;
presso l'unità operativa ove presta servizio il ricorrente non vi era, nel periodo oggetto di causa, un sistema automatico di rilevamento delle presenze, ma comunque il ricorrente doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno. Parimenti non 9
poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati poteva avvenire solo dopo il termine del turno. Esemplificando: se il turno di lavoro previsto era 07.00-14.00, il ricorrente era costretto a giungere in azienda alle 06.50 per indossare la divisa, onde essere operativo in reparto alle 07.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14.10.” e che “calcolando 20 minuti a turno impiegati per le operazioni di vestizione e svestizione, quindi, al ricorrente spetta il diritto al pagamento di ulteriori 6 ore di lavoro ogni mese (20 minuti x 18 turni = 360 minuti = 6 ore), e quindi 66 ore di lavoro ogni anno (considerati 11 mesi lavorativi) a partire dal mese di settembre 2013 …”. Ciò posto, dall'esame dei capitoli di prova testimoniale articolati, la cui ammissione è stata reiterata in questo grado di giudizio, non emerge alcuna circostanza dirimente al fine di comprendere: 1) se il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione fosse stato ulteriore rispetto a quello già retribuito e 2) se ciò fosse avvenuto per atto di direzione datoriale. Tali dirimenti circostanze resterebbero non provate anche se si procedesse all'assunzione delle richieste istruttorie articolate dalla parte, poiché sul punto vi è un evidente difetto di allegazione e prova. È necessario richiamare, infatti, i principi affermati dalla Suprema Corte, Cass., Sez. lav., sent. n. 24198/2020, secondo cui: “costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. - 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004 cit., cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso….Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova
- oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. ex aliis, Cass. 24/2/2003 n. 2802, Cass. S.U. n. 11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n. 25148). I fatti posti a fondamento della richiesta che la parte rivolge al giudice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c., comma 3 (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). Il tema controverso non è costituito dalla remunerabilità del tempo destinato alla vestizione/svestizione, bensì all'effettiva sussistenza, nel caso concreto, degli elementi 10
costitutivi del diritto e nessuna delle richieste istruttorie articolate si rivela idonea a colmare l'iniziale carenza di allegazione e di prova. Non solo non è stata offerta la prova che il tempo per lo svolgimento delle attività propedeutiche e successive alla prestazione lavorativa fosse stato speso al di fuori del monte ore lavorato - giacché in caso contrario l'attività sarebbe già remunerata – ma non è stato neanche allegato che ciò fosse avvenuto per espressa disposizione datoriale. Anche questo costituisce uno degli elementi costitutivi della domanda, avuto riguardo ai principi affermati dalla già citata Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, secondo cui è necessario accertare se sussistesse “l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata)” e se l'attività di vestizione svestizione dovesse svolgersi nei limiti stabiliti “dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015)”. Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisare - a Parte fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte di tale dovere e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende), dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per esser più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza. Tale principio è quello già applicato da questa Corte nel citato precedente, sent. n. 192/2024, laddove, lo si è riportato, è stato ritenuto che grava sul lavoratore l'onere di allegare a provare “anche il fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro”. Né potrebbe argomentarsi che l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio o l'abbandono di persone incapaci - posto che, e tanto si afferma sempre in via argomentativa, l'avvicendamento sarebbe potuto avvenire ove tali operazioni fossero state consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentisse di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili. Deve confermarsi, quindi, che il ricorrente non ha assolto gli oneri di allegazione e prova sullo stessa gravanti, vale a dire che vi fosse stato esubero dell'orario lavorativo - documentato dai fogli di presenza che i lavoratori compilavano prima dell'introduzione del sistema di rilevazione elettronica – e che tale esubero fosse stato imposto da disposizione datoriale, diretta o indiretta, per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Né, all'uopo, contrariamente all'assunto dell'appellato, può supplire la relazione peritale, posto che essa ha operato una mera operazione contabile, elaborata in astratto, sulla base dei “giorni di effettiva presenza sul lavoro del ricorrente sulla base della certificazione rilasciata dall' di .” Pt_1 Parte_1 11
Non solo si è trattato di un calcolo puramente teorico, in quanto elaborato sì sui giorni di effettiva presenza, ma, in difetto di prova degli elementi costitutivi dei quali si è detto, gli oneri di allegazione, sui quali è indispensabile si instauri il contraddittorio, oltre che di prova, non possono essere delegati ad un c.t.u., dovendo essere assolti secondo i precetti affermati dalla Suprema Corte, Cass., Sez. lav., sent. n. 24198/2020, secondo cui:
“costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. - 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004 cit., cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso….Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova
- oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. ex aliis, Cass. 24/2/2003 n. 2802, Cass. S.U. n. 11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n. 25148). I fatti posti a fondamento della richiesta che la parte rivolge al giudice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c., comma 3 (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). Il tema controverso, infatti, si ribadisce ancora un volta, non è costituito dalla astratta remunerabilità del tempo destinato alle vestizione/svestizione, bensì dall'effettiva sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi del diritto e nessuna delle richieste istruttorie articolate si rivela idonea a colmare l'iniziale carenza di allegazione e di prova dei fatti costitutivi, unici che legittimano la chiesta remunerazione aggiuntiva. Per i motivi esposti, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_1 In ragione della complessità della questione e dell'evoluzione dell'insegnamento del giudice di legittimità, le spese dei due gradi di giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti. Le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, in quanto strettamente consequenziali alla domanda proposta, rivelatasi infondata, vanno definitivamente poste a carico del ricorrente, disponendosi gli eventuali conguagli in favore della controparte ove le abbia anticipate in tutto o in parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 12
nei confronti di avverso la sentenza n. 912/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Locri, pubblicata in data 26.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Dichiara compensate le spese dei due gradi di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, disponendosi gli eventuali conguagli in favore della controparte ove le abbia anticipate in tutto o in parte. Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti