Sentenza breve 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01381/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Abderrahmane Mouhaddab, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Questore della Provincia di Modena, Div. -OMISSIS-, datato 5 novembre 2024 e notificato al ricorrente in data 29 novembre 2024, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS-;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui la Questura della provincia di Modena ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato nel 2011, con contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’impugnato decreto trova unico fondamento su una sentenza di condanna del Tribunale di Modena del 13.12.2023 alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in concorso, reato ostativo al rilascio di un titolo di soggiorno; l’Amministrazione ha precisato, inoltre, che la natura vincolata dell’atto ha consentito di omettere la comunicazione ex art. 10 bis ( rectius art. 7) della legge n. 241 del 1990.
Il ricorrente, per quanto qui interssa, ha premesso i seguenti fatti:
-di vivere stabilmente in Italia dal 1993, e di essere sposato con cittadina italiana naturalizzata e padre di due figli, entrambi cittadini italiani;
-titolare della ditta-OMISSIS-, costituita nel 2014, operante nel settore dell’autotrasporto, con un fatturato annuo di circa 1,2 milioni di euro e 20 dipendenti regolarmente assunti e di contribuire, in tal modo, al tessuto economico e sociale locale;
-il provvedimento impugnato si baserebbe su un patteggiamento per il reato di maltrattamenti in
famiglia, con pena sospesa, per fatti risalenti al 2022, seguito da un percorso riabilitativo presso il Centro LDV di Modena, conclusosi con esito positivo;
-il percorso di riabilitazione sarebbe ulteriormente dimostrato dalla riconciliazione con la moglie, con la quale oggi convive serenamente unitamente ai due figli.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto di seguenti vizi: “ I. difetto di istruttoria – violazione dell’art. 9, co. 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998 “; in sintesi, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della complessiva situazione personale (durata soggiorno in Italia, radicamento familiare, ruolo genitoriale su cittadini italiani, attività imprenditoriale svolta, percorso riabilitativo completato); “ II. violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 8 Cedu “; sarebbe stato violato il principio di proporzionalità e l’art. 8 Cedu, considerato che la condanna atterrebbe a fatti isolati, privi di recidiva, per i quali il ricorrente ha avuto una pena sospesa, ha risarcito i danni e risulta pienamente riabilitato in termini anche rieducativi; la revoca del titolo avrebbe gravi conseguenze familiari e lavorative; “ III. principio di riabilitazione – art. 27 Cost. “; sarebbe stato violato il principio di riabilitazione ex art. 23 Cost. e sarebbe mancata l’esplicitazione degli elementi attestanti la effettiva pericolosità sociale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Le censure di parte ricorrente –che possono essere trattate unitamente, essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico - sono fondate e vanno accolte, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
La giurisprudenza, con orientamento costante, ha, dunque, evidenziato che la revoca del permesso di soggiorno in esame deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’eventuale condanna, ma su più elementi, e in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 437; id., Sez. II, 8 gennaio 2020, n. 151; id., Sez. III 7 gennaio 2020, n. 123 ).
Anche di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale, costantemente seguito anche da questa Sezione (22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo)” ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n.7401 ).
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame emerge che l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato il provvedimento di revoca impugnato in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente e alla sua complessiva situazione personale.
Invero, l’Amministrazione, dopo aver indicato la condanna subita dal ricorrente, si è limitata a precisare che “ il fatto compiuto non si concilia con il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto esprime inaffidabilità e mancanza di recepimento delle norme penali e civili ”, operando in tal modo un mero richiamo a generiche e astratte formule di stile che, come tali, non sono idonee ad integrare un effettivo e attuale giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, in quanto non si concretizzano in una valutazione concreta e specifica della sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Inoltre, l’Amministrazione –come denunciato in ricorso –non ha effettuato alcuna concreta ed effettiva valutazione –come richiesto dalla richiamata disciplina di settore e chiarito dalla giurisprudenza - relativamente alla durata del soggiorno del ricorrente nel territorio nazionale, all’inserimento sociale del medesimo e alla sua situazione familiare e lavorativa. Sotto tali profili, appare evidente che il solo inciso “ il cittadino straniero è in Italia da diversi anni e da un accertamento presso le banche dati in uso all’Amministrazione svolge regolare attività lavorativa ” (contenuto nel provvedimento gravato) è del tutto inidoneo ad ottemperare agli obblighi imposti all’Amministrazione dalle disposizioni normative sopra richiamate in occasione della revoca di un titolo per lungo soggiornanti.
In definitiva, il provvedimento impugnato è illegittimo per sostanziale difetto di motivazione, nei termini sopra esposti (con valore assorbente rispetto alle altre questioni sollevate in ricorso) e va, pertanto, annullato, fermo restando che l’Amministrazione, in sede di eventuale riedizione del potere, potrà assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, purché adeguatamente motivato e a seguito di puntuale istruttoria relativamente alla posizione del ricorrente e alla sua (eventuale) pericolosità sociale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti –nei termini sopra chiariti – per la revoca del titolo di lungo soggiornante.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.