Articolo 3 della Legge 22 giugno 1913, n. 662
Articolo 2
Versione
13 luglio 1913
Art. 3.

Il Governo del Re provvedera' all'esecuzione della presente legge e regolera', mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913