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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1393/2024 del R.G. Trib. in data
23.7.2024, promossa d a
- (C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
GR (VE) e residente in [...]I a Sesto al Reghena (PN), sia in proprio, sia quale in qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne C.F. nato il Persona_1 C.F._2
29/12/2007 a Latisana (UD), residente con la madre;
rappresentata e difesa dall'Avv.
IE IN
a t t r i c e / o p p o n e n t e
c o n t r o
- , con sede legale in Roma (RM), Controparte_1
Via Giuseppe Grezar 14, Codice fiscale e Partita I.V.A.: , in persona del P.IVA_1 procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_2
Sternini
c o n v e n u t a / o p p o s t a
1 - , Controparte_2
C.F. , con sede legale in Piazzale Duca d'Aosta n. 12/12 Pordenone P.IVA_2
c o n v e n u t a / o p p o s t a – c o n t u m a c e
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 10/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice/opponente, come da nota depositata in via telematica in data 11/6/25 e pertanto:
“IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore ex adverso formulata in quanto tardiva e in ogni caso dichiarare sussistente la competenza del
Tribunale di Pordenone per i motivi già dedotti in atti e in particolare nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': accertato e dichiarato che le somme presenti sul conto corrente personale della signora n. C01 64000011105 tenuto Parte_1 presso Bancater Credito Cooperativo FVG-Società cooperativa e pignorate da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia sono relative a somme per assegno unico universale del figlio minorenne e risparmi della pensione superstiti del figlio minorenne , di talché impignorabili in quanto non di titolarità Persona_1 della signora per i motivi già dedotti in premessa, dichiararsi l'inefficacia Pt_1
e/o nullità del pignoramento promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione per la
Provincia di Venezia e degli atti esecutivi conseguenti, con conseguente annullamento dello stesso e degli atti esecutivi conseguenti e restituzione a parte attrice di quanto medio tempre trattenuto e versato da Controparte_3
ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia,
[...] unitamente alla somma di 100 euro trattenuta dalla Controparte_2
;
[...]
NEL MERITO, IN SUBORDINE: accertato e dichiarato che sul conto corrente personale della signora n. C01 64000011105 tenuto presso Bancater Parte_1
Credito Cooperativo FVG-Società cooperativa e pignorato da Agenzia delle Entrate
Riscossione per la Provincia di Venezia vengono accreditati unicamente i ratei della
2 pensione superstiti e l'assegno unico universale, dichiarare impignorabile l'assegno universale e la somma pari al triplo sociale, ovvero ad euro 1.603,23, con riferimento alle somme di esclusiva titolarità della signora già accreditate sul conto Pt_1 corrente al momento del pignoramento presso terzi e per le eventuali somme di esclusiva titolarità della signora accreditate successivamente sul conto Pt_1 corrente medesimo, dichiarare pignorabile solo la quota di 1/5 delle stesse, con conseguente annullamento del pignoramento e degli atti esecutivi conseguenti e restituzione a parte attrice dell'importo di euro 1.603,23 o il diverso importo che risulterà in corso di causa trattenuto e versato da Controparte_2
ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia,
[...] unitamente alla somma di 100 euro trattenuta da Controparte_2
;
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese sia del presente giudizio di merito, sia della fase di opposizione all'esecuzione e opposizione di terzo celebratasi avanti al
Giudice dell'esecuzione. Si chiede la liquidazione a favore del difensore dei compensi e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato svolto a favore della signora Parte_1
(C.F.: , sia in proprio, sia quale in qualità di unico
[...] C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
[...]
C.F. , riservandosi di depositare istanze di Persona_1 C.F._2 liquidazione sui portali Siamm e PCT.”.
- parte convenuta/opposta, come da nota depositata in via telematica in data 10/6/25 e pertanto:
“Voglia l'intestato Tribunale di Pordenone, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta In via preliminare: Dichiarare la propria incompetenza per valore relativamente al giudizio in oggetto a favore del Giudice di Pace di Pordenone e, per
l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie.
Nel merito: Respingere tutte le domande formulate dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze e distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo Sternini che si dichiara antistatario.”
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agendo in proprio Parte_1
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Persona_1
, ha convenuto in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e
[...]
, per Controparte_2 ottenere, in via principale, la dichiarazione di inefficacia o di nullità del pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione e la conseguente restituzione integrale di quanto versato a quest'ultimo dalla banca in adempimento dell'ordine ricevuto, in via subordinata, l'annullamento parziale del pignoramento e dei successivi atti esecutivi e la conseguente restituzione parziale di quanto versato dalla banca all'agente della riscossione.
L'opponente ha premesso che, dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi con cui l' , Controparte_4 agendo esecutivamente nei suoi confronti per un credito di natura tributaria, aveva ordinato a Controparte_2
di pagare le somme a credito nel rapporto di conto corrente a lei
[...] intestato, aveva proposto ricorso per ottenere la sospensione dell'esecuzione. Il ricorso cautelare non era stato accolto, perché all'esito dell'udienza, prima dello svolgimento della quale la banca, alla scadenza del termine assegnatole, aveva già proceduto al pagamento dell'intero saldo di conto corrente a favore dell'agente della riscossione, il giudice dell'esecuzione aveva escluso i gravi motivi per disporre la sospensione.
Quale motivo di opposizione, l'attrice ha allegato che il conto corrente a lei intestato era stato alimentato da due sole fonti, costituite l'una dall'assegno unico universale per il figlio minorenne e l'altra dai ratei della pensione superstiti cumulativa madre e figlio, essendo il primo (l'assegno unico universale) impignorabile e l'altra (pensione di reversibilità) impignorabile per la quota del 20% spettante al figlio e per il residuo pignorabile solo nei limiti previsti dall'art. 545 comma 8 c.p.c..
Su tali presupposti, con la domanda principale è stato chiesto l'accertamento dell'integrale impignorabilità del saldo di conto corrente, in quanto di titolarità sostanziale del figlio minorenne della formale intestataria, soggetto diverso dalla
4 debitrice esecutata, con conseguente dichiarazione di inefficacia o nullità del pignoramento e integrale restituzione di quanto versato dalla banca. In via subordinata,
l'opponente ha chiesto di dichiarare l'impignorabilità dell'assegno unico e, quanto alla quota della pensione superstiti di sua spettanza, l'impignorabilità della somma pari al triplo della pensione sociale per quel che concerne le somme già accreditate in conto corrente al momento del pignoramento e la pignorabilità nei limiti di 1/5 per i ratei accreditati dopo il pignoramento.
2. Rimasta contumace , si è Controparte_2 regolarmente costituita AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, replicando alle deduzioni e allegazioni dell'opponente e chiedendo il rigetto delle domande.
Pur ammettendo l'impignorabilità dell'assegno unico universale, e comunque contestando l'impignorabilità della pensione di reversibilità, la convenuta/opposta ha osservato che oggetto di pignoramento non erano stati né l'uno (il trattamento pensionistico), né l'altro (l'assegno unico), ma il conto corrente intestato alla debitrice, legittimamente pignorato in assenza della prova dell'esclusiva spettanza al figlio delle somme a credito, prova che avrebbe dovuto essere fornita, ai sensi dell'art. 63 D.P.R.
602/1973, mediante titolo anteriore all'anno dell'entrata iscritta a ruolo.
3. La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito del quale è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
4. Le domande proposte da parte attrice/opponente sono parzialmente fondate, nei limiti e per i motivi che seguono.
4.1. Va preliminarmente affrontata la questione della competenza, sulla quale è stato sollecitato il contraddittorio con il decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Pur in termini non perspicui, l'attrice ha formulato due domande, nel senso che si è opposta all'esecuzione in forza di un duplice titolo.
Da un lato, ha contestato la pignorabilità delle somme che, a vario titolo (come assegno unico o quota della pensione superstiti), ha sostenuto essere riferibili al figlio. D'altro
5 lato, ha invocato la parziale impignorabilità della sua quota di pensione di reversibilità, in quanto pignorabile nei soli limiti previsti dalla legge.
Così facendo, ha proposto sia opposizione di terzo ex artt. 58 D.P.R. 602/73 e 619
c.p.c., sia opposizione all'esecuzione ex artt. 57 comma 1 lett.a) D.P.R. 602/73 e 615 comma 2 c.p.c..
La prima delle due opposizioni è di competenza per valore del Giudice di Pace (valore dei beni controversi euro 5.742,58), la seconda del Tribunale ordinario (valore del credito azionato euro 371.002,15). Trattandosi di cause oggettivamente connesse, ai sensi dell'art. 40 comma 6 c.p.c. spettano alla competenza del Tribunale ordinario.
4.2. L'opposizione di terzo è infondata, per due ordini di motivi.
L'assegno unico universale, che costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari, spetta, nell'interesse del figlio, non a quest'ultimo ma all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 2 comma 2 D. Lgs. 230/2021). Quindi, non si può affermare che le somme accreditate a tale titolo siano di proprietà del minorenne, che semmai è il soggetto nel cui interesse finale il beneficio è concesso.
Quanto alla quota della pensione superstiti, la documentazione prodotta è insufficiente sia per quantificare con precisione la parte di rateo spettante al figlio, sia per dimostrare quanta parte del saldo di conto corrente che è stato pignorato sia riferibile a tale quota.
In altri termini, per effetto della confusione con il patrimonio della debitrice e della movimentazione del conto con le relative uscite, tenuto conto anche della percentuale minoritaria dei ratei pensionistici che asseritamente sarebbe spettata al minorenne, non è possibile stabilire se, e soprattutto eventualmente in che misura, nel saldo di conto corrente residuino somme di proprietà del figlio.
Ne deriva il rigetto della domanda principale nel merito.
4.3. L'opposizione relativa alla pignorabilità del credito è parzialmente fondata.
Anche sotto questo profilo bisogna procedere dal principio generale secondo il quale le somme per assegni pensionistici (ma lo stesso può dirsi per l'assegno unico), una volta transitate sul conto corrente del debitore e quindi entrate a far parte del suo patrimonio e confuse con esso, non sono soggette ai limiti di pignorabilità, perché perdono la loro identità e quindi la funzione protettiva loro assegnata e invece soggiacciono al generale principio di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c.. Proprio per questo
6 motivo, rispondendo a una sollecitazione della Corte Costituzionale, il legislatore ha previsto una correzione a tutela del debitore, introducendo la disciplina di cui all'art. 545 comma 8 c.p.c., la quale prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
È applicabile in questa sede la parte della norma relativa alle somme già accreditate in conto corrente al momento del pignoramento. La disposizione, peraltro, riguarda solo i ratei pensionistici e non l'assegno unico universale. In ogni caso, se anche se ne volesse estendere l'applicazione a questo secondo beneficio economico, il risultato pratico non cambierebbe, perché rimarrebbe impignorabile la sola somma corrispondente al triplo della pensione sociale, potendo essere pignorata l'eccedenza.
Dall'applicazione dell'art. 545 comma 8 c.p.c. deriva l'annullamento parziale del pignoramento, nella parte in cui si è esteso anche alla somma corrispondente al triplo della pensione sociale, il cui ammontare, non contestato, è di 1.603,23 euro, che pertanto va restituito all'opponente.
La domanda ha ad oggetto anche “... le eventuali somme di esclusiva titolarità della signora accreditate successivamente sul conto corrente medesimo ...”, delle Pt_1 quali è stata chiesta la dichiarazione di pignorabilità nei limiti di 1/5. La richiesta non può essere accolta, perché non è stata fornita la prova che la somma versata dalla banca all'ente riscossore abbia compreso eventuali accrediti di ratei pensionistici o dell'assegno unico universale dopo il pignoramento. Anzi, è stata acquisita la prova contraria (doc.16 opponente), perché la banca ha attestato di aver versato al concessionario un importo corrispondente al saldo del c/c della pignorata “... all'atto della notifica ...” (peraltro escludendo anche “... l'ultimo accredito di pensione ...”).
7 5. Il rigetto della domanda principale e il parziale accoglimento di quella secondaria determina reciproca soccombenza e la conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1393/2024 del R.G., così decide:
- rigetta la domanda principale di merito proposta da parte attrice/opponente
Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda subordinata di merito, annulla parzialmente il pignoramento presso terzi oggetto d'impugnazione, nella parte in cui ha avuto a oggetto anche la somma corrispondente al triplo della pensione sociale, e per l'effetto condanna la parte convenuta/opposta AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE a restituire alla parte attrice/opponente l'importo di euro 1.603,23; Parte_1
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 13 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1393/2024 del R.G. Trib. in data
23.7.2024, promossa d a
- (C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
GR (VE) e residente in [...]I a Sesto al Reghena (PN), sia in proprio, sia quale in qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne C.F. nato il Persona_1 C.F._2
29/12/2007 a Latisana (UD), residente con la madre;
rappresentata e difesa dall'Avv.
IE IN
a t t r i c e / o p p o n e n t e
c o n t r o
- , con sede legale in Roma (RM), Controparte_1
Via Giuseppe Grezar 14, Codice fiscale e Partita I.V.A.: , in persona del P.IVA_1 procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_2
Sternini
c o n v e n u t a / o p p o s t a
1 - , Controparte_2
C.F. , con sede legale in Piazzale Duca d'Aosta n. 12/12 Pordenone P.IVA_2
c o n v e n u t a / o p p o s t a – c o n t u m a c e
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 10/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice/opponente, come da nota depositata in via telematica in data 11/6/25 e pertanto:
“IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore ex adverso formulata in quanto tardiva e in ogni caso dichiarare sussistente la competenza del
Tribunale di Pordenone per i motivi già dedotti in atti e in particolare nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': accertato e dichiarato che le somme presenti sul conto corrente personale della signora n. C01 64000011105 tenuto Parte_1 presso Bancater Credito Cooperativo FVG-Società cooperativa e pignorate da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia sono relative a somme per assegno unico universale del figlio minorenne e risparmi della pensione superstiti del figlio minorenne , di talché impignorabili in quanto non di titolarità Persona_1 della signora per i motivi già dedotti in premessa, dichiararsi l'inefficacia Pt_1
e/o nullità del pignoramento promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione per la
Provincia di Venezia e degli atti esecutivi conseguenti, con conseguente annullamento dello stesso e degli atti esecutivi conseguenti e restituzione a parte attrice di quanto medio tempre trattenuto e versato da Controparte_3
ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia,
[...] unitamente alla somma di 100 euro trattenuta dalla Controparte_2
;
[...]
NEL MERITO, IN SUBORDINE: accertato e dichiarato che sul conto corrente personale della signora n. C01 64000011105 tenuto presso Bancater Parte_1
Credito Cooperativo FVG-Società cooperativa e pignorato da Agenzia delle Entrate
Riscossione per la Provincia di Venezia vengono accreditati unicamente i ratei della
2 pensione superstiti e l'assegno unico universale, dichiarare impignorabile l'assegno universale e la somma pari al triplo sociale, ovvero ad euro 1.603,23, con riferimento alle somme di esclusiva titolarità della signora già accreditate sul conto Pt_1 corrente al momento del pignoramento presso terzi e per le eventuali somme di esclusiva titolarità della signora accreditate successivamente sul conto Pt_1 corrente medesimo, dichiarare pignorabile solo la quota di 1/5 delle stesse, con conseguente annullamento del pignoramento e degli atti esecutivi conseguenti e restituzione a parte attrice dell'importo di euro 1.603,23 o il diverso importo che risulterà in corso di causa trattenuto e versato da Controparte_2
ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia,
[...] unitamente alla somma di 100 euro trattenuta da Controparte_2
;
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese sia del presente giudizio di merito, sia della fase di opposizione all'esecuzione e opposizione di terzo celebratasi avanti al
Giudice dell'esecuzione. Si chiede la liquidazione a favore del difensore dei compensi e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato svolto a favore della signora Parte_1
(C.F.: , sia in proprio, sia quale in qualità di unico
[...] C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
[...]
C.F. , riservandosi di depositare istanze di Persona_1 C.F._2 liquidazione sui portali Siamm e PCT.”.
- parte convenuta/opposta, come da nota depositata in via telematica in data 10/6/25 e pertanto:
“Voglia l'intestato Tribunale di Pordenone, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta In via preliminare: Dichiarare la propria incompetenza per valore relativamente al giudizio in oggetto a favore del Giudice di Pace di Pordenone e, per
l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie.
Nel merito: Respingere tutte le domande formulate dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze e distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo Sternini che si dichiara antistatario.”
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agendo in proprio Parte_1
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Persona_1
, ha convenuto in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e
[...]
, per Controparte_2 ottenere, in via principale, la dichiarazione di inefficacia o di nullità del pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione e la conseguente restituzione integrale di quanto versato a quest'ultimo dalla banca in adempimento dell'ordine ricevuto, in via subordinata, l'annullamento parziale del pignoramento e dei successivi atti esecutivi e la conseguente restituzione parziale di quanto versato dalla banca all'agente della riscossione.
L'opponente ha premesso che, dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi con cui l' , Controparte_4 agendo esecutivamente nei suoi confronti per un credito di natura tributaria, aveva ordinato a Controparte_2
di pagare le somme a credito nel rapporto di conto corrente a lei
[...] intestato, aveva proposto ricorso per ottenere la sospensione dell'esecuzione. Il ricorso cautelare non era stato accolto, perché all'esito dell'udienza, prima dello svolgimento della quale la banca, alla scadenza del termine assegnatole, aveva già proceduto al pagamento dell'intero saldo di conto corrente a favore dell'agente della riscossione, il giudice dell'esecuzione aveva escluso i gravi motivi per disporre la sospensione.
Quale motivo di opposizione, l'attrice ha allegato che il conto corrente a lei intestato era stato alimentato da due sole fonti, costituite l'una dall'assegno unico universale per il figlio minorenne e l'altra dai ratei della pensione superstiti cumulativa madre e figlio, essendo il primo (l'assegno unico universale) impignorabile e l'altra (pensione di reversibilità) impignorabile per la quota del 20% spettante al figlio e per il residuo pignorabile solo nei limiti previsti dall'art. 545 comma 8 c.p.c..
Su tali presupposti, con la domanda principale è stato chiesto l'accertamento dell'integrale impignorabilità del saldo di conto corrente, in quanto di titolarità sostanziale del figlio minorenne della formale intestataria, soggetto diverso dalla
4 debitrice esecutata, con conseguente dichiarazione di inefficacia o nullità del pignoramento e integrale restituzione di quanto versato dalla banca. In via subordinata,
l'opponente ha chiesto di dichiarare l'impignorabilità dell'assegno unico e, quanto alla quota della pensione superstiti di sua spettanza, l'impignorabilità della somma pari al triplo della pensione sociale per quel che concerne le somme già accreditate in conto corrente al momento del pignoramento e la pignorabilità nei limiti di 1/5 per i ratei accreditati dopo il pignoramento.
2. Rimasta contumace , si è Controparte_2 regolarmente costituita AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, replicando alle deduzioni e allegazioni dell'opponente e chiedendo il rigetto delle domande.
Pur ammettendo l'impignorabilità dell'assegno unico universale, e comunque contestando l'impignorabilità della pensione di reversibilità, la convenuta/opposta ha osservato che oggetto di pignoramento non erano stati né l'uno (il trattamento pensionistico), né l'altro (l'assegno unico), ma il conto corrente intestato alla debitrice, legittimamente pignorato in assenza della prova dell'esclusiva spettanza al figlio delle somme a credito, prova che avrebbe dovuto essere fornita, ai sensi dell'art. 63 D.P.R.
602/1973, mediante titolo anteriore all'anno dell'entrata iscritta a ruolo.
3. La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito del quale è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
4. Le domande proposte da parte attrice/opponente sono parzialmente fondate, nei limiti e per i motivi che seguono.
4.1. Va preliminarmente affrontata la questione della competenza, sulla quale è stato sollecitato il contraddittorio con il decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Pur in termini non perspicui, l'attrice ha formulato due domande, nel senso che si è opposta all'esecuzione in forza di un duplice titolo.
Da un lato, ha contestato la pignorabilità delle somme che, a vario titolo (come assegno unico o quota della pensione superstiti), ha sostenuto essere riferibili al figlio. D'altro
5 lato, ha invocato la parziale impignorabilità della sua quota di pensione di reversibilità, in quanto pignorabile nei soli limiti previsti dalla legge.
Così facendo, ha proposto sia opposizione di terzo ex artt. 58 D.P.R. 602/73 e 619
c.p.c., sia opposizione all'esecuzione ex artt. 57 comma 1 lett.a) D.P.R. 602/73 e 615 comma 2 c.p.c..
La prima delle due opposizioni è di competenza per valore del Giudice di Pace (valore dei beni controversi euro 5.742,58), la seconda del Tribunale ordinario (valore del credito azionato euro 371.002,15). Trattandosi di cause oggettivamente connesse, ai sensi dell'art. 40 comma 6 c.p.c. spettano alla competenza del Tribunale ordinario.
4.2. L'opposizione di terzo è infondata, per due ordini di motivi.
L'assegno unico universale, che costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari, spetta, nell'interesse del figlio, non a quest'ultimo ma all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 2 comma 2 D. Lgs. 230/2021). Quindi, non si può affermare che le somme accreditate a tale titolo siano di proprietà del minorenne, che semmai è il soggetto nel cui interesse finale il beneficio è concesso.
Quanto alla quota della pensione superstiti, la documentazione prodotta è insufficiente sia per quantificare con precisione la parte di rateo spettante al figlio, sia per dimostrare quanta parte del saldo di conto corrente che è stato pignorato sia riferibile a tale quota.
In altri termini, per effetto della confusione con il patrimonio della debitrice e della movimentazione del conto con le relative uscite, tenuto conto anche della percentuale minoritaria dei ratei pensionistici che asseritamente sarebbe spettata al minorenne, non è possibile stabilire se, e soprattutto eventualmente in che misura, nel saldo di conto corrente residuino somme di proprietà del figlio.
Ne deriva il rigetto della domanda principale nel merito.
4.3. L'opposizione relativa alla pignorabilità del credito è parzialmente fondata.
Anche sotto questo profilo bisogna procedere dal principio generale secondo il quale le somme per assegni pensionistici (ma lo stesso può dirsi per l'assegno unico), una volta transitate sul conto corrente del debitore e quindi entrate a far parte del suo patrimonio e confuse con esso, non sono soggette ai limiti di pignorabilità, perché perdono la loro identità e quindi la funzione protettiva loro assegnata e invece soggiacciono al generale principio di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c.. Proprio per questo
6 motivo, rispondendo a una sollecitazione della Corte Costituzionale, il legislatore ha previsto una correzione a tutela del debitore, introducendo la disciplina di cui all'art. 545 comma 8 c.p.c., la quale prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
È applicabile in questa sede la parte della norma relativa alle somme già accreditate in conto corrente al momento del pignoramento. La disposizione, peraltro, riguarda solo i ratei pensionistici e non l'assegno unico universale. In ogni caso, se anche se ne volesse estendere l'applicazione a questo secondo beneficio economico, il risultato pratico non cambierebbe, perché rimarrebbe impignorabile la sola somma corrispondente al triplo della pensione sociale, potendo essere pignorata l'eccedenza.
Dall'applicazione dell'art. 545 comma 8 c.p.c. deriva l'annullamento parziale del pignoramento, nella parte in cui si è esteso anche alla somma corrispondente al triplo della pensione sociale, il cui ammontare, non contestato, è di 1.603,23 euro, che pertanto va restituito all'opponente.
La domanda ha ad oggetto anche “... le eventuali somme di esclusiva titolarità della signora accreditate successivamente sul conto corrente medesimo ...”, delle Pt_1 quali è stata chiesta la dichiarazione di pignorabilità nei limiti di 1/5. La richiesta non può essere accolta, perché non è stata fornita la prova che la somma versata dalla banca all'ente riscossore abbia compreso eventuali accrediti di ratei pensionistici o dell'assegno unico universale dopo il pignoramento. Anzi, è stata acquisita la prova contraria (doc.16 opponente), perché la banca ha attestato di aver versato al concessionario un importo corrispondente al saldo del c/c della pignorata “... all'atto della notifica ...” (peraltro escludendo anche “... l'ultimo accredito di pensione ...”).
7 5. Il rigetto della domanda principale e il parziale accoglimento di quella secondaria determina reciproca soccombenza e la conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1393/2024 del R.G., così decide:
- rigetta la domanda principale di merito proposta da parte attrice/opponente
Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda subordinata di merito, annulla parzialmente il pignoramento presso terzi oggetto d'impugnazione, nella parte in cui ha avuto a oggetto anche la somma corrispondente al triplo della pensione sociale, e per l'effetto condanna la parte convenuta/opposta AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE a restituire alla parte attrice/opponente l'importo di euro 1.603,23; Parte_1
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 13 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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