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Decreto cautelare 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00959/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1647 del 2025, proposto dalla Makros s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4A98CBDB1, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Morelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Niccolò, Travia in Roma, via del Viminale 43
contro
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Ministero dell’università e della ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
La TE di PR GI e f.lli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Caneva e Cristiano Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (sezione prima) n. 18/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e del Ministero dell’università e della ricerca, e della La TE di PR GI e f.lli s.n.c.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Michele Morelli, Monica De Vergori per l’Avvocatura dello Stato, e Cristiano Antonini;
Considerato che:
- in presenza di un contratto stipulato e in ragione della natura del pregiudizio lamentato, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., peraltro in un giudizio sottoposto alla regola della fissazione d’ufficio;
- va invece accolta l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. riproposta a mezzo del presente appello, ed avente il seguente oggetto: « pagina dei rapporti di prova asseritamente presentati in gara dalla Società controinteressata, da cui si evinca il rispetto dello specifico requisito del valore di autoignizione della carta richiesto, a pena di esclusione, dagli artt. 16.4 e 16.7 del Capitolato Tecnico »;
- al riguardo, è innanzitutto palese l’esigenza difensiva, riconducibile a censure di legittimità dell’aggiudicazione ritualmente dedotte in giudizio e concernenti la conformità dell’offerta rispetto alla normativa di gara (capitolato tecnico, punto 16.4);
- per converso non emergono plausibili ragioni di tutela del segreto industriale rispetto ad una prova concernente una caratteristica tecnica del prodotto da fornire, secondo quanto previsto dalla citata previsione del capitolato tecnico;
- il documento dovrà pertanto essere esibito in giudizio, nei termini previsti per le produzioni documentali previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.;
- per la natura delle questioni controverse le spese del doppio grado cautelare possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello (ricorso numero: 1647/2025) nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata:
- accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito in primo grado;
- ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per gli adempimenti ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
- accoglie inoltre l’istanza di accesso in corso di causa, nei termini parimenti indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO