Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
26/09/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. NERI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. NARDI SIMONETTA (c.f. CP_1
), unitamente all'Avv. SPORTELLI CARLO C.F._3
( ) C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9074/2019 emessa dal Tribunale di
Roma in data 30/04/2019.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
Si richiama integralmente la sentenza non definitiva n. 7178/2023 con la quale questa Corte aveva così disposto: “a) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la responsabilità di ex art. CP_1
2051 c.c. ed il concorso di colpa di per un terzo ex art. 1227 c.c.; b) Parte_1
r.g. n. 1
c) spese al definitivo.”.
La consulenza tecnica di natura medico legale fatta svolgere nel prosieguo del processo ha consentito di valutare le conseguenze del sinistro che aveva provocato all'appellante “valido trauma distrattivo metamerico del tratto cervicale del rachide, trauma cranico non commotivo con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto;
contusione escoriata del volto;
contusione della coscia destra.”
Il dott. all'esito di accurata indagine, ne ha così individuato, in Persona_1
termini medico legali, gli effetti:
“La durata dell'inabilità temporanea assoluta derivata dalle lesioni subite deve essere valutata, avuto riguardo dei dati documentali, in complessivi giorni 10 (dieci), cui è seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 20
(venti) …Il danno alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato - per sua natura ed entità
(incidenza organo-funzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti), nonchè in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (età, sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari etc.) - nella misura del 2% (due per cento) della totale …La Sig.ra ha dimostrato di Pt_1 aver affrontato spese mediche in relazione all'evento infortunistico di cui trattasi per un ammontare di € 251,22; in particolare. € 29,48 per medicazione infermieristica del
19/2/2016; € 21,74 per medicazione infermieristica del 2/3/2016; € 150,00 per visita specialistica fisiatrica del 25/3/2016; € 50,00 per visita specialistica ortopedica del
29/3/2016. Le suddette spese mediche risultano congrue in relazione alla patologia riscontrata. È stata inoltre prodotta fattura di € 150,00 relativa a visita e relazione
Medico Legale di parte del Dottor del 30/5/2018.” Persona_2
Ne discende il seguente assetto, assunta a riferimento la tabella 2024-2025:
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni;
Percentuale di invalidità permanente 2%;
Punto base danno permanente € 947,30;
Giorni di invalidità temporanea totale 10 Giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni;
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.469,26;
r.g. n. 2 Invalidità temporanea totale € 552,40;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40;
Totale danno biologico temporaneo € 1.104,80;
Spese mediche € 252,00
TOTALE GENERALE: € 2.826,06
Non può essere riconosciuta all'appellante la personalizzazione massima del danno posto che le relative allegazioni appaiono generiche e non indicano conseguenze ulteriori rispetto a quelle usualmente connesse alla patologia descritta dal consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha, invero, precisato con l'ordinanza 10912/2018 : “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. Impostazione ribadita nell'ordinanza 5865/2021: “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna r.g. n. 3 "personalizzazione" in aumento.”
Parimenti il danno morale che costituisce invece nuovamente un' autonoma voce di danno ( ex plurimis Cass.23469/2018), prima ancora che provato non è stato adeguatamente allegato, ma genericamente ed apoditticamente richiesto in via pressochè automatica ( cfr atto di citazione del primo grado). A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza 9006/2022 della Corte di Cassazione “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.”.
Non possono, infine, essere considerate spese mediche risarcibili quelle relative alla consulenza medico legale fatta espletare dall'interessata prima dell'avvio del giudizio in primo grado. Invero, “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa.”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/10/2024, n. 26729).
Al netto del concorso di colpa sono pertanto dovuti a € 1.884,04, Parte_1
oltre interessi compensativi al saggio legale dal fatto alla data attuale calcolati secondo il criterio di cui alla nota sentenza 1712/1995 della Corte di Cassazione ( devalutazione dell'importo attuale e applicazione degli interessi sull'importo annualmente rivalutato).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, compensate per un terzo, si liquidano, in assenza di notula, come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) richiamata la sentenza non definitiva n. 7178/2023 condanna al CP_1
r.g. n. 4 pagamento in favore di della somma di euro 1.884,04 oltre interessi Parte_1
compensativi calcolati come in motivazione;
b) compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna al CP_1
rimborso, in favore di - e per lei del suo procuratore dichiaratosi Parte_1
antistatario - delle spese di lite del primo grado che si liquidano in euro 100,00 per spese documentate ed in 1.800,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e quelle del esente grado di giudizio che si liquidano in euro 237 per esborsi (due terzi del c.u.) ed euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pone a definitivo carico di le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio già separatamente liquidate.
Così deciso in Roma il giorno 28/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5