Articolo 292 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 286Articolo 293
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9 ottobre 2010
Art. 292. Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010