TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 44117/24 R.G. Aff.
Cont. Lavoro promossa
D A
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Jacopo Arcangeli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dal Funzionario dott. CP_1
Daniela Di Giorgio
- resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex art 1 legge n. 18/80 con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa del 15.9.2022, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli accessori di legge. CP_1
L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione e pagamento CP_1
della prestazione rivendicata con valuta 03.1.2025, con ciò domandando a codesto
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 4 Con le note ex art. 127 ter cpc, la parte ricorrente ha confermato il pagamento della sorte capitale, ma non anche degli interessi legali;
ha, quindi, insistito per la condanna dell' al pagamento degli interessi legali, oltre spese di lite. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
Non vi è discussione tra le parti sul sopravvenuto pagamento della sorte capitale maturata titolo di indennità di accompagnamento. Sul punto, dunque, è cessata la materia del contendere.
Quanto agli interessi, il decreto di omologa ha accertato il requisito sanitario della prestazione, oggetto di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
15.9.2022).
Occorre premettere che l' , con il modello TE 08 del 16.10.2024, ha liquidato CP_1
l'indennità di accompagnamento, ritenendo dovuta, a titolo di arretrati con decorrenza
01.10.2022 sino al 31.10.24, la somma di € 13.216,00 mentre non risultano liquidati anche gli interessi legali sui relativi ratei dovuti alla parte ricorrente.
Ebbene, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002,
2563/2016).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, è sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto Cass. n. 6882/2002 e n. 17111/2002).
Il principio non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
pagina 2 di 4 l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Orbene, tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c., la stessa si è limitata ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e non certamente da un'attività di accertamento in sede amministrativa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento degli interessi legali dovuti sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al pagamento del 16.10.24.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 - Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento della sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento degli interessi legali dovuti sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al pagamento del 16.10.24;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 2.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 05.02.2025
Il Giudice
Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 44117/24 R.G. Aff.
Cont. Lavoro promossa
D A
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Jacopo Arcangeli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dal Funzionario dott. CP_1
Daniela Di Giorgio
- resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex art 1 legge n. 18/80 con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa del 15.9.2022, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli accessori di legge. CP_1
L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione e pagamento CP_1
della prestazione rivendicata con valuta 03.1.2025, con ciò domandando a codesto
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 4 Con le note ex art. 127 ter cpc, la parte ricorrente ha confermato il pagamento della sorte capitale, ma non anche degli interessi legali;
ha, quindi, insistito per la condanna dell' al pagamento degli interessi legali, oltre spese di lite. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
Non vi è discussione tra le parti sul sopravvenuto pagamento della sorte capitale maturata titolo di indennità di accompagnamento. Sul punto, dunque, è cessata la materia del contendere.
Quanto agli interessi, il decreto di omologa ha accertato il requisito sanitario della prestazione, oggetto di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
15.9.2022).
Occorre premettere che l' , con il modello TE 08 del 16.10.2024, ha liquidato CP_1
l'indennità di accompagnamento, ritenendo dovuta, a titolo di arretrati con decorrenza
01.10.2022 sino al 31.10.24, la somma di € 13.216,00 mentre non risultano liquidati anche gli interessi legali sui relativi ratei dovuti alla parte ricorrente.
Ebbene, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002,
2563/2016).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, è sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto Cass. n. 6882/2002 e n. 17111/2002).
Il principio non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
pagina 2 di 4 l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Orbene, tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c., la stessa si è limitata ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e non certamente da un'attività di accertamento in sede amministrativa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento degli interessi legali dovuti sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al pagamento del 16.10.24.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 - Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento della sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento degli interessi legali dovuti sui ratei maturati dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al pagamento del 16.10.24;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 2.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 05.02.2025
Il Giudice
Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4