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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679/2023 R.G.C, trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.12.2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. , elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Roma n. 190 presso e Parte_2 nello studio dell'avv. Massimo Manieri, che unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefano
Cicioni lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del titolare e legale rappresentante Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Tagliacozzo alla Via della Torretta n. 14 presso e CP_1 nello studio dell'avv. Giuseppe Mastroddi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 355/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
17.05.2023 – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'Ec.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
- nel merito, revocare per le spiegate ragioni il decreto ingiuntivo n. 98/2020, emesso dal
Tribunale di L'Aquila, in data 30.01.2020, e notificato, a mezzo pec, il 12.02.2020;
- sempre nel merito, e nella sola ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della sussistenza del ritardo denunciato, nonché dell'esistenza di vizi e/o difformità delle opere realizzate o, comunque, dell'esecuzione delle stesse non a regola
d'arte, nonché previa quantificazione dei danni subiti dall'opponente in conseguenza del grave inadempimento posto in essere dall'opposta, condannarla al risarcimento dei danni nei limiti della somma ingiunta in decreto con conseguente compensazione integrale tra le somme;
- condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Salvis iuribus.”
Per l'appellato:
“- Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello in quanto redatto in spregio alla norma di riferimento, nel merito rigettare l'atto di gravame in quanto infondato in fatto e diritto e confermare così la sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 465/2020 promosso da contro con atto di opposizione a decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 98/2020 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 23.917,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivo delle lavorazioni indicate nelle fatture azionate in via monitoria riguardanti lavori di realizzazione di intonaci premiscelati interni ed esterni e relativa rasatura a finire, eseguiti per la ristrutturazione e completamento di due fabbricati siti in Roma), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e spiegando domanda riconvenzionale (con la quale aveva chiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore dell'importo di € 650.000,00 a titolo di risarcimento del danno), giudizio dell'ambito del quale la convenuta si era costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “ ▪ rigetta l'opposizione
e, per l'effetto, dichiara, ex art. 653 c.p.c., definitivamente esecutivo il d.i. opposto;
▪ rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta; ▪ condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre R.S.G.
(15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%)”.
1.1. Il Tribunale premetteva che l'oggetto della controversia consisteva nello stabilire se parte opposta, anche alla luce delle difese svolte dall'opponente, avesse fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito oggetto del giudizio.
Ripercorreva, poi, le argomentazioni svolte dalle parti, ritenendo le tesi sostenute dall'opponente infondate e, dunque, da rigettare.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava l'opposizione rilevando: - che l'opponente, pur non contestando il contratto di subappalto stipulato in data 19.07.2019 con parte opposta, aveva dapprima eccepito di non aver ricevuto la relativa prestazione, salvo poi dolersi dell'inadempimento contrattuale dell'impresa; - che tali difese erano contraddittorie, con conseguente inammissibilità del primo motivo di opposizione (riferito all'omesso svolgimento delle prestazioni da parte dell'opposta); - che l'Impresa opposta aveva versato in atti il richiamato contratto di subappalto, le fatture impagate e l'estratto autentico delle scritture contabili;
- che ai sensi dell'art. 2710 c.c. i registri contabili, se tenuti correttamente e regolarmente dall'imprenditore, facevano prova anche in suo favore nei rapporti con gli altri imprenditori (come nel caso di specie); - che anche il secondo motivo di opposizione, relativo all'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla opponente con riferimento alla prestazione svolta dalla opposta, ritenuta viziata e non conforme alle pattuizioni contrattuali, era infondata;
- che infatti parte opponente aveva innanzitutto omesso di allegare, in modo specifico e puntuale, i vizi inficianti l'opera oggetto di giudizio, con la conseguenza che l'eccezione era inammissibile stante la sua genericità; - che tuttavia, anche volendo fare riferimento ai vizi di cui all'ordine di servizio n. 9 emesso dal direttore dei lavori, la conclusione non cambiava, dato che dalla lettura di tale documento si evinceva come i lavori oggetto del contratto di subappalto fossero stati regolarmente eseguiti dall'Impresa; - che dunque, era emerso per tabulas il corretto svolgimento della prestazione posta contrattualmente a carico della parte opposta, con la conseguenza che l'opposizione andava rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
1.2. Parimenti, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale spiegata sempre dalla opponente nei confronti dell'impresa opposta poiché infondata.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava: - che parte opponente aveva ricostruito lo svolgimento dei fatti nel seguente modo: a) l'impresa opposta avrebbe dovuto realizzare le opere oggetto del contratto di subappalto entro il 30.11.2019; b) l'opposta era in ritardo nella realizzazione dei lavori già in data 11.10.2019; c) la società committente ( Controparte_2
in data 5.11.2019 aveva risolto il contratto in ragione del mancato rispetto dei
[...] cronoprogrammi, con conseguente perdita per essa opponente di €. 600.000,00 quale saldo del compenso;
- che tale tesi era priva di fondamento, posto che la committente aveva risolto il contratto di appalto con la opponente in data antecedente alla scadenza del termine per la consegna dei lavori, per cui non vi era prova del ritardo di parte opposta e/o di qualsivoglia inadempimento da parte di quest'ultima; - che la opposta aveva dimostrato per tabulas che,
a seguito della richiamata risoluzione contrattuale, la committente aveva affidato ad essa stessa il completamento delle opere mancanti;
- che dunque alcun inadempimento e/o ritardo poteva essere imputato a parte opposta, difettandone qualsiasi prova.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza sulla base di plurimi motivi afferenti a: 1) Mancanza di motivazione per sola apparenza della stessa;
violazione del principio di non contestazione;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
“errata qualificazione” dei fatti allegati nell'atto introduttivo;
pretermissione di “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”; 2) Onere della prova circa il mancato rispetto del termine essenziale;
3) sulla risoluzione del contratto per mancato rispetto del cronoprogramma;
4) Ancora sull'onere della prova circa la corretta e completa esecuzione dei lavori.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l , Controparte_1 contestando il gravame, del quale ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità
e nel merito l' infondatezza.
4. All'esisto dell'udienza del 21.11.2023 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 23.11.2023, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale, mentre la sola parte appellata ha depositato la memoria di replica.
Come detto, anche l'udienza del 3.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Il Collegio –preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che l'appello non è meritevole di accoglimento.
6. Va subito disatteso il primo motivo di appello il quale risulta articolato in svariate censure.
6.1. Con tale articolato motivo l'appellante denuncia in primo luogo inesatta rilevazione del contenuto delle eccezioni e della domanda riconvenzionale avanzate dalla
[...]
laddove il primo giudice aveva ritenuto la contraddittorietà del primo motivo di Parte_1
opposizione (nella parte in cui aveva sostenuto la mancata esecuzione delle prestazioni, per poi dedurre la sussistenza di vizi).
In particolare deduce che il Tribunale non ha spiegato sulla scorta di quali affermazioni, eccezioni, difese e deduzione di fatti contenuti negli atti prodotti dall'opponente, avrebbe fondato il convincimento di contraddittorietà del primo motivo di opposizione, sicché ricorrerebbe nella specie un difetto di motivazione, per essere quella presente nella sentenza solo apparente.
In secondo luogo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato in ordine all'eccepita mancata prova del credito vantato dalla ditta OR.
Spiega che con il primo motivo di opposizione, relativo alla mancanza di prova del credito, ha dedotto che l'opposta avrebbe dovuto dimostrare che le pattuizioni erano state effettivamente rispettate, sia con riferimento alle tempistiche di realizzazione delle opere, sia con riferimento alla effettiva esecuzione dei lavori, sia con riferimento alla loro rispondenza con quanto previsto in contratto, spiegando che le fatture erano state tutte oggetto di contestazione.
Aggiunge di avere dedotto di avere inviato una diffida via pec alla controparte in data
21.11.2019 evidenziando i ritardi in cui la stessa era incorsa nell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto, con espresso avviso che sarebbero state applicate le relative penali di € 400,00 per ogni giorno di ritardo.
Rileva che ha ampiamente dedotto in ordine alla inidoneità delle fatture a provare l'esistenza del credito, l'esatta, completa e tempestiva esecuzione dei lavori e l'esigibilità degli importi richiesti. Spiega di avere in definitiva eccepito l'altrui inadempimento nella esecuzione dei lavori, con la conseguenza che sarebbe stato onere della controparte dimostrare di avere effettuato le lavorazioni ivi prescritte, sicché aveva contestato l'esistenza stessa delle lavorazioni.
Rileva che con il secondo motivo di opposizione, relativo alla inesistenza del credito- inadempimento, aveva in via subordinata rilevato “come il proprio eventuale inadempimento
(ove controparte avesse dimostrato di aver adempiuto alla sua obbligazione) fosse dipeso dall'altrui inadempimento, atteso che le fatture” erano “relative a lavori formalmente contestati in più di un'occasione, per iscritto, in quanto eseguiti in difformità, anche e soprattutto sotto il profilo delle tempistiche rispetto a quanto contrattualmente stabilito e, comunque, non a regola d'arte”.
Al riguardo evidenzia che dall'ordine di servizio n. 9 redatto dal Direttore dei Lavori emergeva che la controparte non aveva eseguito i lavori a regola d'arte (tant'è vero che era stato segnalato nella palazzina B, come i “fuori squadro delle pareti sono ancora contestabili”) ma soprattutto che non aveva rispettato i tempi contrattualmente stabiliti per la consegna dell'opera finita come comprovato dalla pec inviata da essa esponente alla controparte in data 21.11.2019.
Riferisce che con l'ultimo motivo di opposizione aveva contestato anche la non esigibilità delle fatture azionate in quanto emesse in violazione del procedimento contrattualmente sancito all'art. 10 del contratto di subappalto in ragione della mancata autorizzazione all'emissione delle fatture azionate.
Al riguardo rappresenta che l'art. 10 del contratto prevedeva un preciso ordine procedimentale all'evidente fine di addivenire ogni fine mese alla previa accettazione delle opere sub-appaltate prima ancora che venisse autorizzata l'emissione della relativa fattura.
Rileva che nella specie le fatture erano state rigettate perché non era stata presentata alcuna contabilità ed i prezzi non erano conformi al contratto stipulato, inoltre le stesse non erano state emesse a fine mese.
Lamenta che su tale punto alcun pronunciamento è rinvenibile nella impugnata sentenza, ove addirittura le fatture impugnare erano state erette a prova dell'avvenuta esecuzione del subappalto in quanto registrate.
6.2. Rileva il Collegio che corretto e condivisibile, oltre che esaustivamente motivato, si rivela il rilievo del primo giudice in ordine alla contraddittorietà del primo motivo di opposizione con le successive difese relative all'inesatta esecuzione delle prestazioni ed in ordine alla conseguente inammissibilità del primo motivo di opposizione. E' la stessa parte appellante che rileva di avere contestato con il primo motivo di opposizione l'esistenza stessa delle lavorazioni, evidenziando come, a fronte della contestazione, sarebbe stato onere della controparte di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni.
E' evidente, pertanto, la contraddittorietà di tale contestazione con le successive difese svolte nei restanti motivi di gravame, ove ha invece contestato la regolare esecuzione delle prestazioni sia sotto il profilo della conformità alle regole dell'arte che sotto il profilo del rispetto del termine contrattuale di consegna (in tal modo riconoscendo l'esecuzione delle lavorazioni).
6.3. Va ancora rilevato che il giudice ha esaminato le eccezioni riguardanti la mancata conformità alle regole dell'arte delle prestazioni realizzate ed il mancato rispetto dei termini previsti per la consegna delle opere, dichiarandole per un verso inammissibili e per altro verso rigettando dette eccezioni, sicché non coglie nel segno la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe violato l'art. 112 c.p.c.
6.4. Con riferimento all'eccezione relativa all'inesigibilità del credito, in effetti non esaminata dal primo giudice, si rileva che la mancata osservanza del procedimento relativo all'emissione delle fatture previsto dall'art. 10 del contratto intercorso tra le parti non può certamente inficiare la debenza del corrispettivo spettante alla parte appellata né determinarne l'inesigibilità.
7. Va disatteso anche il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo lamenta che il primo giudice, nel ritenere adempiente il subappaltatore, non ha preso in considerazione i punti chiave della difesa tra cui il primo, Parte_1
afferente alla eccezione di inadempimento rispetto a termine ritenuto contrattualmente essenziale.
Spiega che l'art. 7 del contratto prevedeva, al comma 1, che l'ultimazione delle opere doveva avvenire entro il 30.11.2019, qualificando, al comma 2, essenziale tale termine per l'appaltatore, tanto che veniva convenuta l'applicazione di una penale di € 400,00 per ogni giorno di ritardo che l'appaltatore poteva trattenere direttamente dai pagamenti da effettuarsi.
Rileva ancora che, se era vero che l'appalto era stato già risolto i primi di novembre 2019, la controparte si era già resa inadempiente a tale data, non avendo rispettato i tempi progressivi di consegna segnati dal cronoprogramma.
Deduce che anche in tal caso non era stata offerta dall'appaltatore alcuna prova in ordine alla correttezza, anche dal punto di vista del rispetto dei termini previsti in contratto, dell'esecuzione delle prestazioni, insufficienti rivelandosi al riguardo le sole fatture. Afferma che “il fatto che il contratto di subappalto tra il committente principale e la Parte_1
sia stato risolto prima della scadenza del termine essenziale del 30.11.2019, individuato concordemente come tale nel contratto di sub-appalto, non può dimostrare in alcun modo il corretto e puntuale adempimento del contratto di subappalto tra e Controparte_1
”. Parte_1
Denuncia che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito la prova dell'inadempimento o del ritardo dell'opposta, in tal modo ribaltando il principio dell'onere della prova, principio non superabile per tabulas attraverso il riferimento all'esistenza di un sopravvenuto contratto di subappalto tra il committente e l CP_1
, che avrebbe annullato il precedente contratto e il rispetto del vincolo del temine
[...]
essenziale.
Al riguardo deduce “Delle due, infatti, l'una: a seguito del nuovo contratto di subappalto a prestazioni corrispettive sarebbe caducato in toto, e quindi anche riguardo alle prestazioni dovute dalla a (senza più alcun diritto ad alcun pagamento); Parte_1 Controparte_1
o esso continuerebbe ad espandere i propri effetti giuridici, compreso il termine essenziale previsto dal contratto stesso, in grado di risolvere interamente il contratto e di liberare la
da qualsiasi debito nei confronti della ”. Parte_1 Controparte_1
7.2. Rileva il Collegio che -se è vero che il contratto di subappalto intercorso tra la ditta Parte_1
e la ditta OR in data 19.07.2019 (avente ad oggetto “la posa in opera di intonaci interni ed esterni e la rasatura a finire sugli stessi” relativamente ai due fabbricati siti in Roma alla Via Muraccio dell'Archetto) prevede all'art. 7.1 “i Lavori oggetto del presente contratto dovranno essere condotti ultimati entro 30/11/2019 dall'inizio dei lavori che verrà indicata dalla Direzione di cantiere dell'Appaltatore, impegnandosi il SUBAPPALTATORE al pieno rispetto degli stessi” ed al successivo art. 7.2. “poiché i tempi di ultimazione sono essenziali per L'Appaltatore, qualora il
SUBAPPALTATORE non rispetti il termine di ultimazione previsto nel cronoprogramma ovvero le scadenze intermedie ivi individuate L'Appaltatore applicherà una penale giornaliera pari a € 400,00”
… “che sarà trattenuta sui pagamenti da effettuarsi, senza il rispetto di alcuna modalità procedurale”- non v'è dubbio che nella specie alcun ritardo rispetto al termine essenziale indicato in contratto (30.11.2019) per l'ultimazione dei lavori può ritenersi intervenuto, tenuto conto che in data 5.11.2019 la committente principale aveva comunicato Controparte_2
alla la rescissione del contratto tra loro intercorso in data Parte_1
4.01.2019 imputandole il mancato rispetto dei cronoprogrammi, sicché alla data del
30.11.2019 (termine previsto per la consegna dei lavori) la società Parte_1
era già stata allontanata dal cantiere.
[...] 7.3. Neanche può ritenersi che, come sostenuto dall'appellante, l'impresa appellata fosse già inadempiente per non aver consegnato i lavori sub-appaltati rispettando i tempi progressivi di consegna previsti nel cronoprogramma, non avendo l'appellante provato che fossero previsti dei termini progressivi di consegna pattuiti quanto al rapporto contrattuale oggetto di causa, né che vi fosse un cronoprogramma e cosa lo stesso prevedesse nello specifico.
8. Anche il terzo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
8.1. Con tale motivo l'appellante torna a sostenere la correttezza della tesi secondo cui in data 5.11.2019 la committente ( avrebbe risolto il contratto in Controparte_3 ragione “mancato rispetto del cronoprogramma”, con conseguente perdita economica per rispetto al saldo del compenso da parte del committente principale, di talché la Parte_1
sarebbe addirittura debitrice verso la . Controparte_1 Parte_1
Ribadisce che quest'ultima non mai dimostrato di essere stata correttamente e tempestivamente adempiente nell'esecuzione dell'opera prestata, redigendo in modo puntuale lo stato di avanzamento dei lavori con regolare rispetto del cronoprogramma prefissato e che, tantomeno, la stessa aveva provato che lo stato dei lavori in essere ai primi di novembre del 2019 avrebbe consentito secondo la diligenza ordinaria di terminare i lavori entro il 30.11.2019.
8.2. Sul punto si rileva che correttamente il primo giudice ha posto l'accento sul fatto che la committente principale avesse risolto il contratto di appalto con l'opponente in CP_3
data antecedente alla scadenza del termine per la consegna dei lavori, nonché sul fatto che,
a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto tra la la CP_3 Parte_1
la committente avesse affidato alla il completamento Parte_1 Controparte_1
delle opere mancanti.
Il successivo il successivo affidamento dei lavori da parte della Controparte_2 proprio all' (circostanza pacifica) per il completamento delle Controparte_1
opere mancanti, confuta le doglianze della appellante ed è sintomatico, di contro, della correttezza dell'operato dell'appellata.
9. va infine rilevata l'infondatezza dell'ultimo motivo di gravame.
9.1. Con tale motivo torna a sostenere che, a fronte delle espresse e specifiche contestazioni avanzate in sede di opposizione e nei successivi atti difensivi, sarebbe stato onere dell' provare la corretta e puntuale esecuzione delle opere, scevre Controparte_1
da vizi e difetti. Al riguardo evidenzia che, in materia di adempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore ed attinenti essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, allorché il committente sollevi l'accezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione
Si duole che nella specie il Tribunale si è limitato ad evidenziare che l'appaltatore aveva omesso di allegare in moto specifico i vizi che avrebbero affetto i vizi sicché l'eccezione doveva considerarsi inammissibile per genericità della stessa.
Rileva di aver espressamente eccepito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che dall'ordine di servizio del DL (doc. 11) emergeva che “per gli intonaci della sono Parte_3 stati eseguiti aggiustamenti…mentre come da accordi i fuori squadro delle pareti sono ancora contestabili”
Sostiene che oltre al gravissimo inadempimento temporale era stata anche dedotta la non conformità alla regola dell'arte delle lavorazioni oggetto del subappalto, che avevano cagionato la risoluzione del contratto di appalto da parte della committenza in danno dell'opponente.
Segnala che a fronte delle eccezioni sollevate la controparte non aveva effettuato alcuna precisa contestazione.
9.2. Rileva il Collegio che -se è vero che quando il committente eccepisca, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltatore, l'inadempimento di questi in relazione alla mancata esecuzione delle opere a regola d'arte è onere dell'appaltatore dimostrare la corretta esecuzione della prestazione- nella specie va rilevato che l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati alla ditta OR risulta dimostrata, come del resto evidenziato dal primo giudice, proprio dalle emergenze dell'ordine di servizio emesso dal direttore dei lavori ing. , a seguito delle verifiche Controparte_4
eseguite in cantiere in data 11.10.2019.
In detto documento il direttore dei lavori dà atto che “per quanto riguarda gli intonaci della palazzina B sono stati eseguiti aggiustamenti mediante l'applicazione di un'altra mano di rasatura in modo da regolarizzare la planarità delle pareti con successo, mentre come accordi i fuori squadro delle pareti sono ancora contestabili”. Parte appellante nel primo grado e nel presente grado di giudizio ha posto l'accento sui
“fuori squadro delle pareti” ritenuti dal D.L. “ancora contestabili”, ma si tratta all'evidenza di vizi che attengono alla realizzazione delle tramezzature, non commissionata alla impresa appellata.
10. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia e con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €.
26.000,00, con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
11. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.966,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.12.2024
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679/2023 R.G.C, trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.12.2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. , elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Roma n. 190 presso e Parte_2 nello studio dell'avv. Massimo Manieri, che unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefano
Cicioni lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del titolare e legale rappresentante Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Tagliacozzo alla Via della Torretta n. 14 presso e CP_1 nello studio dell'avv. Giuseppe Mastroddi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 355/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
17.05.2023 – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'Ec.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
- nel merito, revocare per le spiegate ragioni il decreto ingiuntivo n. 98/2020, emesso dal
Tribunale di L'Aquila, in data 30.01.2020, e notificato, a mezzo pec, il 12.02.2020;
- sempre nel merito, e nella sola ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della sussistenza del ritardo denunciato, nonché dell'esistenza di vizi e/o difformità delle opere realizzate o, comunque, dell'esecuzione delle stesse non a regola
d'arte, nonché previa quantificazione dei danni subiti dall'opponente in conseguenza del grave inadempimento posto in essere dall'opposta, condannarla al risarcimento dei danni nei limiti della somma ingiunta in decreto con conseguente compensazione integrale tra le somme;
- condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Salvis iuribus.”
Per l'appellato:
“- Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello in quanto redatto in spregio alla norma di riferimento, nel merito rigettare l'atto di gravame in quanto infondato in fatto e diritto e confermare così la sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 465/2020 promosso da contro con atto di opposizione a decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 98/2020 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 23.917,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivo delle lavorazioni indicate nelle fatture azionate in via monitoria riguardanti lavori di realizzazione di intonaci premiscelati interni ed esterni e relativa rasatura a finire, eseguiti per la ristrutturazione e completamento di due fabbricati siti in Roma), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e spiegando domanda riconvenzionale (con la quale aveva chiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore dell'importo di € 650.000,00 a titolo di risarcimento del danno), giudizio dell'ambito del quale la convenuta si era costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “ ▪ rigetta l'opposizione
e, per l'effetto, dichiara, ex art. 653 c.p.c., definitivamente esecutivo il d.i. opposto;
▪ rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta; ▪ condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre R.S.G.
(15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%)”.
1.1. Il Tribunale premetteva che l'oggetto della controversia consisteva nello stabilire se parte opposta, anche alla luce delle difese svolte dall'opponente, avesse fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito oggetto del giudizio.
Ripercorreva, poi, le argomentazioni svolte dalle parti, ritenendo le tesi sostenute dall'opponente infondate e, dunque, da rigettare.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava l'opposizione rilevando: - che l'opponente, pur non contestando il contratto di subappalto stipulato in data 19.07.2019 con parte opposta, aveva dapprima eccepito di non aver ricevuto la relativa prestazione, salvo poi dolersi dell'inadempimento contrattuale dell'impresa; - che tali difese erano contraddittorie, con conseguente inammissibilità del primo motivo di opposizione (riferito all'omesso svolgimento delle prestazioni da parte dell'opposta); - che l'Impresa opposta aveva versato in atti il richiamato contratto di subappalto, le fatture impagate e l'estratto autentico delle scritture contabili;
- che ai sensi dell'art. 2710 c.c. i registri contabili, se tenuti correttamente e regolarmente dall'imprenditore, facevano prova anche in suo favore nei rapporti con gli altri imprenditori (come nel caso di specie); - che anche il secondo motivo di opposizione, relativo all'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla opponente con riferimento alla prestazione svolta dalla opposta, ritenuta viziata e non conforme alle pattuizioni contrattuali, era infondata;
- che infatti parte opponente aveva innanzitutto omesso di allegare, in modo specifico e puntuale, i vizi inficianti l'opera oggetto di giudizio, con la conseguenza che l'eccezione era inammissibile stante la sua genericità; - che tuttavia, anche volendo fare riferimento ai vizi di cui all'ordine di servizio n. 9 emesso dal direttore dei lavori, la conclusione non cambiava, dato che dalla lettura di tale documento si evinceva come i lavori oggetto del contratto di subappalto fossero stati regolarmente eseguiti dall'Impresa; - che dunque, era emerso per tabulas il corretto svolgimento della prestazione posta contrattualmente a carico della parte opposta, con la conseguenza che l'opposizione andava rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
1.2. Parimenti, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale spiegata sempre dalla opponente nei confronti dell'impresa opposta poiché infondata.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava: - che parte opponente aveva ricostruito lo svolgimento dei fatti nel seguente modo: a) l'impresa opposta avrebbe dovuto realizzare le opere oggetto del contratto di subappalto entro il 30.11.2019; b) l'opposta era in ritardo nella realizzazione dei lavori già in data 11.10.2019; c) la società committente ( Controparte_2
in data 5.11.2019 aveva risolto il contratto in ragione del mancato rispetto dei
[...] cronoprogrammi, con conseguente perdita per essa opponente di €. 600.000,00 quale saldo del compenso;
- che tale tesi era priva di fondamento, posto che la committente aveva risolto il contratto di appalto con la opponente in data antecedente alla scadenza del termine per la consegna dei lavori, per cui non vi era prova del ritardo di parte opposta e/o di qualsivoglia inadempimento da parte di quest'ultima; - che la opposta aveva dimostrato per tabulas che,
a seguito della richiamata risoluzione contrattuale, la committente aveva affidato ad essa stessa il completamento delle opere mancanti;
- che dunque alcun inadempimento e/o ritardo poteva essere imputato a parte opposta, difettandone qualsiasi prova.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza sulla base di plurimi motivi afferenti a: 1) Mancanza di motivazione per sola apparenza della stessa;
violazione del principio di non contestazione;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
“errata qualificazione” dei fatti allegati nell'atto introduttivo;
pretermissione di “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”; 2) Onere della prova circa il mancato rispetto del termine essenziale;
3) sulla risoluzione del contratto per mancato rispetto del cronoprogramma;
4) Ancora sull'onere della prova circa la corretta e completa esecuzione dei lavori.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l , Controparte_1 contestando il gravame, del quale ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità
e nel merito l' infondatezza.
4. All'esisto dell'udienza del 21.11.2023 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 23.11.2023, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale, mentre la sola parte appellata ha depositato la memoria di replica.
Come detto, anche l'udienza del 3.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Il Collegio –preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che l'appello non è meritevole di accoglimento.
6. Va subito disatteso il primo motivo di appello il quale risulta articolato in svariate censure.
6.1. Con tale articolato motivo l'appellante denuncia in primo luogo inesatta rilevazione del contenuto delle eccezioni e della domanda riconvenzionale avanzate dalla
[...]
laddove il primo giudice aveva ritenuto la contraddittorietà del primo motivo di Parte_1
opposizione (nella parte in cui aveva sostenuto la mancata esecuzione delle prestazioni, per poi dedurre la sussistenza di vizi).
In particolare deduce che il Tribunale non ha spiegato sulla scorta di quali affermazioni, eccezioni, difese e deduzione di fatti contenuti negli atti prodotti dall'opponente, avrebbe fondato il convincimento di contraddittorietà del primo motivo di opposizione, sicché ricorrerebbe nella specie un difetto di motivazione, per essere quella presente nella sentenza solo apparente.
In secondo luogo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato in ordine all'eccepita mancata prova del credito vantato dalla ditta OR.
Spiega che con il primo motivo di opposizione, relativo alla mancanza di prova del credito, ha dedotto che l'opposta avrebbe dovuto dimostrare che le pattuizioni erano state effettivamente rispettate, sia con riferimento alle tempistiche di realizzazione delle opere, sia con riferimento alla effettiva esecuzione dei lavori, sia con riferimento alla loro rispondenza con quanto previsto in contratto, spiegando che le fatture erano state tutte oggetto di contestazione.
Aggiunge di avere dedotto di avere inviato una diffida via pec alla controparte in data
21.11.2019 evidenziando i ritardi in cui la stessa era incorsa nell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto, con espresso avviso che sarebbero state applicate le relative penali di € 400,00 per ogni giorno di ritardo.
Rileva che ha ampiamente dedotto in ordine alla inidoneità delle fatture a provare l'esistenza del credito, l'esatta, completa e tempestiva esecuzione dei lavori e l'esigibilità degli importi richiesti. Spiega di avere in definitiva eccepito l'altrui inadempimento nella esecuzione dei lavori, con la conseguenza che sarebbe stato onere della controparte dimostrare di avere effettuato le lavorazioni ivi prescritte, sicché aveva contestato l'esistenza stessa delle lavorazioni.
Rileva che con il secondo motivo di opposizione, relativo alla inesistenza del credito- inadempimento, aveva in via subordinata rilevato “come il proprio eventuale inadempimento
(ove controparte avesse dimostrato di aver adempiuto alla sua obbligazione) fosse dipeso dall'altrui inadempimento, atteso che le fatture” erano “relative a lavori formalmente contestati in più di un'occasione, per iscritto, in quanto eseguiti in difformità, anche e soprattutto sotto il profilo delle tempistiche rispetto a quanto contrattualmente stabilito e, comunque, non a regola d'arte”.
Al riguardo evidenzia che dall'ordine di servizio n. 9 redatto dal Direttore dei Lavori emergeva che la controparte non aveva eseguito i lavori a regola d'arte (tant'è vero che era stato segnalato nella palazzina B, come i “fuori squadro delle pareti sono ancora contestabili”) ma soprattutto che non aveva rispettato i tempi contrattualmente stabiliti per la consegna dell'opera finita come comprovato dalla pec inviata da essa esponente alla controparte in data 21.11.2019.
Riferisce che con l'ultimo motivo di opposizione aveva contestato anche la non esigibilità delle fatture azionate in quanto emesse in violazione del procedimento contrattualmente sancito all'art. 10 del contratto di subappalto in ragione della mancata autorizzazione all'emissione delle fatture azionate.
Al riguardo rappresenta che l'art. 10 del contratto prevedeva un preciso ordine procedimentale all'evidente fine di addivenire ogni fine mese alla previa accettazione delle opere sub-appaltate prima ancora che venisse autorizzata l'emissione della relativa fattura.
Rileva che nella specie le fatture erano state rigettate perché non era stata presentata alcuna contabilità ed i prezzi non erano conformi al contratto stipulato, inoltre le stesse non erano state emesse a fine mese.
Lamenta che su tale punto alcun pronunciamento è rinvenibile nella impugnata sentenza, ove addirittura le fatture impugnare erano state erette a prova dell'avvenuta esecuzione del subappalto in quanto registrate.
6.2. Rileva il Collegio che corretto e condivisibile, oltre che esaustivamente motivato, si rivela il rilievo del primo giudice in ordine alla contraddittorietà del primo motivo di opposizione con le successive difese relative all'inesatta esecuzione delle prestazioni ed in ordine alla conseguente inammissibilità del primo motivo di opposizione. E' la stessa parte appellante che rileva di avere contestato con il primo motivo di opposizione l'esistenza stessa delle lavorazioni, evidenziando come, a fronte della contestazione, sarebbe stato onere della controparte di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni.
E' evidente, pertanto, la contraddittorietà di tale contestazione con le successive difese svolte nei restanti motivi di gravame, ove ha invece contestato la regolare esecuzione delle prestazioni sia sotto il profilo della conformità alle regole dell'arte che sotto il profilo del rispetto del termine contrattuale di consegna (in tal modo riconoscendo l'esecuzione delle lavorazioni).
6.3. Va ancora rilevato che il giudice ha esaminato le eccezioni riguardanti la mancata conformità alle regole dell'arte delle prestazioni realizzate ed il mancato rispetto dei termini previsti per la consegna delle opere, dichiarandole per un verso inammissibili e per altro verso rigettando dette eccezioni, sicché non coglie nel segno la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe violato l'art. 112 c.p.c.
6.4. Con riferimento all'eccezione relativa all'inesigibilità del credito, in effetti non esaminata dal primo giudice, si rileva che la mancata osservanza del procedimento relativo all'emissione delle fatture previsto dall'art. 10 del contratto intercorso tra le parti non può certamente inficiare la debenza del corrispettivo spettante alla parte appellata né determinarne l'inesigibilità.
7. Va disatteso anche il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo lamenta che il primo giudice, nel ritenere adempiente il subappaltatore, non ha preso in considerazione i punti chiave della difesa tra cui il primo, Parte_1
afferente alla eccezione di inadempimento rispetto a termine ritenuto contrattualmente essenziale.
Spiega che l'art. 7 del contratto prevedeva, al comma 1, che l'ultimazione delle opere doveva avvenire entro il 30.11.2019, qualificando, al comma 2, essenziale tale termine per l'appaltatore, tanto che veniva convenuta l'applicazione di una penale di € 400,00 per ogni giorno di ritardo che l'appaltatore poteva trattenere direttamente dai pagamenti da effettuarsi.
Rileva ancora che, se era vero che l'appalto era stato già risolto i primi di novembre 2019, la controparte si era già resa inadempiente a tale data, non avendo rispettato i tempi progressivi di consegna segnati dal cronoprogramma.
Deduce che anche in tal caso non era stata offerta dall'appaltatore alcuna prova in ordine alla correttezza, anche dal punto di vista del rispetto dei termini previsti in contratto, dell'esecuzione delle prestazioni, insufficienti rivelandosi al riguardo le sole fatture. Afferma che “il fatto che il contratto di subappalto tra il committente principale e la Parte_1
sia stato risolto prima della scadenza del termine essenziale del 30.11.2019, individuato concordemente come tale nel contratto di sub-appalto, non può dimostrare in alcun modo il corretto e puntuale adempimento del contratto di subappalto tra e Controparte_1
”. Parte_1
Denuncia che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito la prova dell'inadempimento o del ritardo dell'opposta, in tal modo ribaltando il principio dell'onere della prova, principio non superabile per tabulas attraverso il riferimento all'esistenza di un sopravvenuto contratto di subappalto tra il committente e l CP_1
, che avrebbe annullato il precedente contratto e il rispetto del vincolo del temine
[...]
essenziale.
Al riguardo deduce “Delle due, infatti, l'una: a seguito del nuovo contratto di subappalto a prestazioni corrispettive sarebbe caducato in toto, e quindi anche riguardo alle prestazioni dovute dalla a (senza più alcun diritto ad alcun pagamento); Parte_1 Controparte_1
o esso continuerebbe ad espandere i propri effetti giuridici, compreso il termine essenziale previsto dal contratto stesso, in grado di risolvere interamente il contratto e di liberare la
da qualsiasi debito nei confronti della ”. Parte_1 Controparte_1
7.2. Rileva il Collegio che -se è vero che il contratto di subappalto intercorso tra la ditta Parte_1
e la ditta OR in data 19.07.2019 (avente ad oggetto “la posa in opera di intonaci interni ed esterni e la rasatura a finire sugli stessi” relativamente ai due fabbricati siti in Roma alla Via Muraccio dell'Archetto) prevede all'art. 7.1 “i Lavori oggetto del presente contratto dovranno essere condotti ultimati entro 30/11/2019 dall'inizio dei lavori che verrà indicata dalla Direzione di cantiere dell'Appaltatore, impegnandosi il SUBAPPALTATORE al pieno rispetto degli stessi” ed al successivo art. 7.2. “poiché i tempi di ultimazione sono essenziali per L'Appaltatore, qualora il
SUBAPPALTATORE non rispetti il termine di ultimazione previsto nel cronoprogramma ovvero le scadenze intermedie ivi individuate L'Appaltatore applicherà una penale giornaliera pari a € 400,00”
… “che sarà trattenuta sui pagamenti da effettuarsi, senza il rispetto di alcuna modalità procedurale”- non v'è dubbio che nella specie alcun ritardo rispetto al termine essenziale indicato in contratto (30.11.2019) per l'ultimazione dei lavori può ritenersi intervenuto, tenuto conto che in data 5.11.2019 la committente principale aveva comunicato Controparte_2
alla la rescissione del contratto tra loro intercorso in data Parte_1
4.01.2019 imputandole il mancato rispetto dei cronoprogrammi, sicché alla data del
30.11.2019 (termine previsto per la consegna dei lavori) la società Parte_1
era già stata allontanata dal cantiere.
[...] 7.3. Neanche può ritenersi che, come sostenuto dall'appellante, l'impresa appellata fosse già inadempiente per non aver consegnato i lavori sub-appaltati rispettando i tempi progressivi di consegna previsti nel cronoprogramma, non avendo l'appellante provato che fossero previsti dei termini progressivi di consegna pattuiti quanto al rapporto contrattuale oggetto di causa, né che vi fosse un cronoprogramma e cosa lo stesso prevedesse nello specifico.
8. Anche il terzo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
8.1. Con tale motivo l'appellante torna a sostenere la correttezza della tesi secondo cui in data 5.11.2019 la committente ( avrebbe risolto il contratto in Controparte_3 ragione “mancato rispetto del cronoprogramma”, con conseguente perdita economica per rispetto al saldo del compenso da parte del committente principale, di talché la Parte_1
sarebbe addirittura debitrice verso la . Controparte_1 Parte_1
Ribadisce che quest'ultima non mai dimostrato di essere stata correttamente e tempestivamente adempiente nell'esecuzione dell'opera prestata, redigendo in modo puntuale lo stato di avanzamento dei lavori con regolare rispetto del cronoprogramma prefissato e che, tantomeno, la stessa aveva provato che lo stato dei lavori in essere ai primi di novembre del 2019 avrebbe consentito secondo la diligenza ordinaria di terminare i lavori entro il 30.11.2019.
8.2. Sul punto si rileva che correttamente il primo giudice ha posto l'accento sul fatto che la committente principale avesse risolto il contratto di appalto con l'opponente in CP_3
data antecedente alla scadenza del termine per la consegna dei lavori, nonché sul fatto che,
a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto tra la la CP_3 Parte_1
la committente avesse affidato alla il completamento Parte_1 Controparte_1
delle opere mancanti.
Il successivo il successivo affidamento dei lavori da parte della Controparte_2 proprio all' (circostanza pacifica) per il completamento delle Controparte_1
opere mancanti, confuta le doglianze della appellante ed è sintomatico, di contro, della correttezza dell'operato dell'appellata.
9. va infine rilevata l'infondatezza dell'ultimo motivo di gravame.
9.1. Con tale motivo torna a sostenere che, a fronte delle espresse e specifiche contestazioni avanzate in sede di opposizione e nei successivi atti difensivi, sarebbe stato onere dell' provare la corretta e puntuale esecuzione delle opere, scevre Controparte_1
da vizi e difetti. Al riguardo evidenzia che, in materia di adempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore ed attinenti essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, allorché il committente sollevi l'accezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione
Si duole che nella specie il Tribunale si è limitato ad evidenziare che l'appaltatore aveva omesso di allegare in moto specifico i vizi che avrebbero affetto i vizi sicché l'eccezione doveva considerarsi inammissibile per genericità della stessa.
Rileva di aver espressamente eccepito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che dall'ordine di servizio del DL (doc. 11) emergeva che “per gli intonaci della sono Parte_3 stati eseguiti aggiustamenti…mentre come da accordi i fuori squadro delle pareti sono ancora contestabili”
Sostiene che oltre al gravissimo inadempimento temporale era stata anche dedotta la non conformità alla regola dell'arte delle lavorazioni oggetto del subappalto, che avevano cagionato la risoluzione del contratto di appalto da parte della committenza in danno dell'opponente.
Segnala che a fronte delle eccezioni sollevate la controparte non aveva effettuato alcuna precisa contestazione.
9.2. Rileva il Collegio che -se è vero che quando il committente eccepisca, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltatore, l'inadempimento di questi in relazione alla mancata esecuzione delle opere a regola d'arte è onere dell'appaltatore dimostrare la corretta esecuzione della prestazione- nella specie va rilevato che l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati alla ditta OR risulta dimostrata, come del resto evidenziato dal primo giudice, proprio dalle emergenze dell'ordine di servizio emesso dal direttore dei lavori ing. , a seguito delle verifiche Controparte_4
eseguite in cantiere in data 11.10.2019.
In detto documento il direttore dei lavori dà atto che “per quanto riguarda gli intonaci della palazzina B sono stati eseguiti aggiustamenti mediante l'applicazione di un'altra mano di rasatura in modo da regolarizzare la planarità delle pareti con successo, mentre come accordi i fuori squadro delle pareti sono ancora contestabili”. Parte appellante nel primo grado e nel presente grado di giudizio ha posto l'accento sui
“fuori squadro delle pareti” ritenuti dal D.L. “ancora contestabili”, ma si tratta all'evidenza di vizi che attengono alla realizzazione delle tramezzature, non commissionata alla impresa appellata.
10. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia e con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €.
26.000,00, con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
11. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.966,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.12.2024
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)