Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 6952/2024 tra le parti:
ATTORI
LAL (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. PUTTI GUIDO;
− Domicilio: VIA URBANA, 5 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Guido Putti
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 contumace
Decisa a Bologna il 24/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla società
[...]
nella misura di € 7.445,41, ovvero in quella diversa che sarà Controparte_2 ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale (morale- esistenziale) in favore del Sig. e della società da Parte_1 Controparte_2 liquidarsi mediante applicazione di criterio equitativo, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”
1
1.
allega: Controparte_2
1) che in data 9 maggio 2023 l'immobile presso cui esercita attività commerciale di affittacamere è rimasto sprovvisto di energia elettrica per la rimozione del contatore;
2) che la somministrazione di energia elettrica è ripresa il 5 giugno 2023 con l'installazione di un nuovo contatore previa stipula di nuovo contratto;
3) che il 27 giugno 2023 ha motivato la rimozione del contatore Controparte_1 precisando che la fornitura di energia a favore dell'immobile era stata attivata in seguito alla richiesta del venditore di riferimento in data 16.5.2006 e che trattandosi di fornitura temporanea la stessa avrebbe dovuto cessare in data 16.5.2012, ma tuttavia “a causa di un disservizio informatico, la fornitura non è stata cessata come da data di scadenza e, pertanto, è rimasta attiva fino al 09.05.2023, data in cui la nostra unità tecnica di zona ha provveduto ad eseguire la prestazione di disattivazione”; 4) il danno derivante dalla rimozione del contatore, consistito nel mancato guadagno pari a euro 6.000,00 per aver dovuto disdire le prenotazioni ricevute e nel danno emergente per aver corrisposto lo stipendio alla dipendente che si occupa delle pulizie della struttura e degli incombenti connessi all'attività ricettiva, per complessivi euro 1.445,41.
in proprio allega il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti Parte_1 fondamentali da liquidarsi in via equitativa.
Pertanto, chiede che sia condannata al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 7.445,41 e Parte_1 chiede che sia condannata al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale.
2.
La domanda di è fondata nei termini che saranno precisati. Controparte_2
2.1
Parte attrice ha prodotto sub doc. 9 la missiva di in cui si dà atto che la Controparte_1 rimozione del contatore è stata dovuta a un “disservizio informatico” per cui la fornitura temporanea del 2006 non era cessata nel 2012. Premesso che il disservizio attiene, per stessa ammissione di , alla sua sfera di controllo, il tempo trascorso Controparte_1 avrebbe richiesto un preavviso per evitare una repentina interruzione della somministrazione. Nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha Controparte_1 potuto addure elementi tali da giustificare tale condotta.
2 Il TE ha riferito di aver prenotato nel periodo per cui è causa presso Testimone_1 l'esercizio commerciale di parte attrice “per i dipendenti della società Elettrik Srls la camera n. 2 tripla con bagno privato al costo complessivo di € 650,00, la camera n. 4 doppia con bagno privato al costo complessivo di € 650,00, l'appartamento arredato di 50 mq al costo complessivo di € 850,00” e che in ragione dell'interruzione della somministrazione della corrente elettrica per il predetto periodo i predetti dovettero alloggiare in altra struttura.
Il TE ha riferito di aver prenotato nel periodo per cui è causa presso Testimone_2 l'esercizio commerciale di parte attrice “la camera n. 1 tripla con bagno privato al costo complessivo di € 650,00” ma di non aver pagato nulla “perché la corrente elettrica era staccata”.
La TE , compagna di e dipendente della società che si Testimone_3 Parte_1 occupa delle pulizie, ha riferito che nel periodo per cui è causa presso l'esercizio commerciale di parte attrice la società Elecnor Servicios Y Proyectos S.A. aveva prenotato per i suoi dipendenti la camera n. 3 doppia con bagno privato al costo complessivo di € 700,00 e l'appartamento arredato di 140 mq al costo complessivo di € 1.800,00, e che i predetti il 9 maggio 2023 “se ne sono andati perché non c'era corrente elettrica e acqua calda”.
Potendosi presumere, con riferimento a queste tre prenotazioni, che i clienti non corrisposero alcun corrispettivo, il danno patrimoniale può essere accertato nella misura di euro 4.508,00 su cui rivalutazione e interessi decorrono dal 5 giugno 2023.
Le altre voci di lucro cessante sono rimaste prive di riscontro istruttorio.
2.2
Con riferimento alla retribuzione della dipendente per le pulizie, il Tribunale osserva che il risarcimento del lucro cessante, nella misura in cui è stato accertato, ristora la sfera giuridico-patrimoniale di parte attrice dei guadagni che avrebbe avuto con le camere occupate che necessitavano la pulizia e, dunque, sotto questo profilo, il costo economico prospettato non può più emergere come danno.
3.
La domanda di in proprio è infondata, in quanto, poiché, anche Parte_1 ammettendo che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica possa incidere su diritti di rilevanza costituzionale, e pur potendo il danno essere provato per presunzioni, le conseguenze di quanto accaduto non sono state specificamente allegate.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a euro Controparte_1 Controparte_2 4.508,00 oltre rivalutazione e interessi dal 5 giugno 2023 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) rigetta le altre domande;
3) danna a pagare a le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 liquidate in euro 3.000,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 24/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4