Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/08/2022, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01338/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2022, proposto da
Vicinanza Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vicinanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1783/2016, reso il 28.06.2016, notificato con formula esecutiva il 05/04/2019 e non opposto, nella parte in cui il Tribunale Civile di Lecce condannava Comune di Sannicola, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del ricorrente difensore antistatario, nel procedimento incardinato al n. R.G. 6530/2016, della somma di € 76,00 per spese ed € 500,00 per competenze del procedimento monitorio, oltre gli accessori di legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to A. Vantaggiato in sostituzione dell'avv.to A. Vicinanza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (n. 1783/2016 del 28.06.2016) il Tribunale Civile di Lecce ha ingiunto al Comune di Sannicola, in persona del Sindaco pro tempore, il pagamento in favore del ricorrente difensore antistatario della Telecom Italia S.p.A., della somma di € 76,00 per spese ed € 500,00 per competenze del procedimento monitorio, oltre gli accessori di legge, nel procedimento incardinato al n. R.G. 6530/2016.
Decorso il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione Comunale debitrice, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo in data in data 02/11/2016, notificato a quest’ultima (in forma esecutiva) il 05/04/2019 e fornito di esecutorietà con provvedimento del Funzionario giudiziario del Tribunale di Lecce del 14 marzo 2019.
Con il ricorso di ottemperanza in esame, notificato al Comune di Sannicola il 16 febbraio 2022 e depositato il successivo 3 marzo 2022, il legale ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi (in parte qua) sul decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il pagamento della somma complessiva di € 1.018,44, importo formalmente precettato in data 10/10/2019.
Il Comune di Sannicola non si è costituito in giudizio.
2. All’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso in ottemperanza in esame è parzialmente fondato e deve essere accolto nei sensi e limiti di seguito indicati.
Il decreto ingiuntivo non opposto (o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione) infatti, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza ex art.112 c.p.a. (T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile, come risulta dall’apposita attestazione del Tribunale Civile di Lecce, rilasciata in data 14 marzo 2019.
Inoltre, il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Sannicola, munito di formula esecutiva, il 5 aprile 2019, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
Il ricorso di ottemperanza in esame deve, quindi, essere parzialmente accolto, nei termini e limiti di seguito indicati, non risultando l’avvenuto adempimento, da parte del Comune di Sannicola al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (decreto ingiuntivo n. 1783/2016 del 28.06.2016).
In particolare, deve essere respinta la domanda di condanna del Comune di Sannicola al pagamento delle spese e competenze dell’atto di precetto notificato il 10.10.2019, atteso che le stesse esulano dal decreto ingiuntivo (passato in giudicato) di cui si chiede l’ottemperanza ed attengono al diverso e parallelo procedimento di esecuzione civile, del tutto estraneo al presente giudizio.
Ciò premesso, il ricorso di ottemperanza nei limiti innanzi indicati deve essere accolto e, per l’effetto, il Comune di Sannicola, in persona del Sindaco pro tempore, dovrà provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’esatto adempimento (in parte qua) del giudicato di che trattasi con il pagamento in favore dell’odierno ricorrente, difensore antistatario nel procedimento monitorio suindicato, della somma complessiva di € 576,00 di cui € 76,00 per spese ed € 500,00 per competenze di lite, oltre gli accessori di legge.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Sannicola, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione (in parte qua) al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (n.1783/2016 del 27/06/2016) emesso dal Tribunale Civile di Lecce, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento, in favore del legale ricorrente, della somma di € 576,00, oltre gli accessori di legge.
Condanna il Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO