TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1504/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 23 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
sia in proprio che quale socia accomandataria e l.r.p.t. della già (C.F./P.I. Parte_1 Controparte_1
), società estinta in data 7.1.19 (doc. 2), ai fini della presente procedura, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Firenze, Via XXIV Maggio n. 3, presso e nello studio dell'avv. Ilaria Pacini che la rappresenta e difense come da mandato allegato al ricorso ex art. 83, co. 3 c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/01 (all. A); OPPONENTE E
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar Per_1 in Roma;
[...] RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.5.2024 e ritualmente notificato, , sia in proprio che quale Parte_1 socia accomandataria e l.r.p.t. della già (C.F./P.I. ), società estinta in Controparte_1 P.IVA_1 data 7.1.19 (doc. 2 fasc. ric.), ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir, CP_2 in via preliminare, accertare e dichiarare l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare non dovute, per intervenuta estinzione e/o decadenza dal relativo potere, le sanzioni amministrative che ne sono oggetto;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del procedimento amministrativo per decorso dei termini di cui all'art. 28 l. n. 689/81 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare non dovute le sanzioni amministrative che ne sono oggetto;
nel merito, in via principale, in tesi, accertare e dichiarare l'invalidità e/o annullabilità e/o nullità e/o infondatezza e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare non dovute le violazioni amministrative contestate;
in subordine, dichiarare non dovute le sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione così come comminate con conseguente rideterminazione delle stesse al minimo di legge, alla luce dei vizi della loro determinazione;
con vittoria di spese e competenze legali, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_2 le domande in esso contenute, perché infondate e, per l'effetto, confermare l'opposta ordinanza nella misura ingiunta o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001350168 opposta nel presente giudizio (doc. 1 fasc. , CP_2CP_ emessa in seguito ad atto di accertamento n. .3000.19/09/2018.0258683 del 19.09.2018 riferito pagina 1 di 4 all'anno 2017, e notificata in data 5 aprile 2024, l ha intimato a , nella sua CP_2 Parte_1 qualità di legale rappresentante/responsabile della società quale trasgressore, di Controparte_1 pagare la sanzione amministrativa di € 1.676,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali relative al periodo dal 12/2016 al 10/2017 (per complessivi € 838,00 di ritenute previdenziali non versate), ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii., nella formulazione introdotta con l'art. 3, co. 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 5. Per quanto concerne, in primo luogo, l'an e il quantum del predetto omesso versamento delle ritenute previdenziali (i.e. dell'illecito sanzionato in via amministrativa), deve rilevarsi che l ha provato CP_2 nel presente giudizio l'ammontare delle ritenute previdenziali da versare mediante la produzione (docc. 4-12) dei flussi inviati all dalla stessa azienda e nei quali proprio la società Pt_2 CP_2 odierna ricorrente dichiarava mensilmente come dovuti i contributi nella misura esposta in ciascun modello, nonché dichiarava di avere trattenuto le quote a carico relative ai lavoratori dipendenti indicati in denuncia.
6. Quanto all'inadempimento, poi, sarebbe stato onere della debitrice, in applicazione dei consolidati principi di diritto in tema di inadempimento delle obbligazioni, provare nel presente giudizio l'esatto adempimento delle obbligazioni contributive, ossia l'integrale versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, prova che, invece, non è stata offerta.
7. Sotto il profilo del quantum della sanzione inflitta, deve, poi, darsi atto che l in applicazione CP_2 dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, conv., con modificazioni, dalla l. n. 85/23, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo contributivo omesso, ha proceduto alla determinazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 2 volte l'importo contributivo omesso.
8. Rammentato che l'art. 11 l. n. 689/1981 dispone che la graduazione della sanzione deve essere effettuata tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche, ritiene il Tribunale che nel caso di specie la misura della sanzione stabilita dall sia congrua. Ancorché, infatti, la società abbia versato, peraltro tardivamente (a partire CP_2 dal luglio 2019 al novembre 2022 per i periodi dal 12/2016 al 08/2017; e da ottobre 2023 a febbraio 2014 per i periodi 09/2017 e 10/2017) le ritenute in questione, d'altro canto, deve tenersi conto del numero di mensilità interessate dall'omesso versamento delle ritenute, del lasso temporale per il quale l'omissione si è protratta e dell'assenza di allegazione e prova della imputabilità di detto omesso versamento a difficoltà economiche dell'azienda, la cui insussistenza è, del resto, evincibile anche dall'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese (doc. 5 fasc. ric.) nella quale i due soci dichiarano l'assenza di passività e, viceversa, l'esistenza dei diritti e delle pretese ivi specificati.
9. Ciò detto, deve, poi, rilevarsi che l ha comprovato di aver ritualmente notificato in data 26 CP_2 ottobre 2018 (docc. 3 e deposito del 29.1.2025 fasc. a , quale trasgressore, nella CP_2 Parte_1 sua veste di l.r. della società summenzionata, l'“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 CP_ novembre 1981, n. 689).” con prot. .3000.19/09/2018.0258683 (doc. 2 fasc. . CP_2
10. In detto provvedimento veniva comunicato all'odierna ricorrente quanto segue: “… al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.
… Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata in euro 16.666,67, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000). Il pagamento della
pagina 2 di 4 sanzione in misura ridotta deve avvenire entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto.”. 11. Nel caso di specie, come detto, risultano effettuati pagamenti ma a partire dal luglio 2019 al novembre
2022 per i periodi dal 12/2016 al 08/2017, e da ottobre 2023 a febbraio 2014 per i periodi 09/2017 e 10/2017, e, pertanto, solo successivamente al decorso il termine perentorio (trattasi, infatti, di ravvedimento operoso) di mesi tre dalla notifica dell'accertamento della violazione.
12. Ne discende che deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione.
13. Premesso che l in ogni caso, non avrebbe mai potuto far valere la pretesa sanzionatoria per CP_2 cui è causa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (i.e. dal 6.2.2016) che, depenalizzando l'omissione contributiva al di sotto dei 10.000 euro, ha previsto tale condotta come illecito amministrativo1, nel caso in esame, il summenzionato accertamento del 19 settembre 2018 è stato notificato alla ricorrente in data 26 ottobre 2018 (docc. 4 e 5 fasc. , così interrompendo CP_2 tempestivamente il decorso della prescrizione.
14. All'esito della notifica dell'accertamento, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione è, quindi, rimasto sospeso per il periodo corrispondente al termine assegnato nell'accertamento stesso per il versamento delle quote omesse (pari a tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, come previsto dall'art. 2, comma 1-quater l. n. 638/1983 e, quindi, fino a tutto il 26 gennaio 2019), per poi essere nuovamente sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 in forza del disposto dell'art. 103, comma 6-bis l. n. 27/2020 (“il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”).
15. Ne discende che tra la data di notificazione dell'accertamento della violazione del 26 ottobre 2018 e la data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta (5 aprile 2024), non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981.
16. Ritiene, ancora, il Tribunale che non sussista il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione lamentato da parte opponente.
17. Il provvedimento in questa sede opposto risulta, infatti, correttamente motivato per relationem, per CP_ quel che rileva nel presente giudizio, all'atto di accertamento prot. .3000.19/09/2018.0258683 con il quale l ha contestato alla ricorrente, nella sua qualità Controparte_2 di legale rappresentante/responsabile della società suddetta, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E in detto atto di accertamento, che come si è visto è stato ritualmente notificato alla ricorrente, erano compiutamente esposte le ragioni di fatto e di diritto sottese all'applicazione della sanzione amministrativa, ossia, rispettivamente, l'omesso versamento all delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nei periodi dal dicembre CP_2 2016 all'ottobre 2017 (v. “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione” allegato), e la disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. 18. Ancora, si ritiene che non sussista la lamentata violazione dell'art. 2, co. 3 l. n. 241/90 che stabilisce l'applicazione del termine di 30 gg. entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per Legge o Regolamento. Eccepisce l'opponente che “la notificata Ordinanza Ingiunzione quivi impugnata è evidentemente tardiva, per il decorso dei 30 giorni suddetti, con dies a quo individuato nella data conclusiva del procedimento, al più tardi inteso con l'asserito perfezionamento della notifica dell'Atto di accertamento (Cfr. doc. n. 3), con conseguente intervenuta decadenza del procedimento amm.ivo.”.
pagina 3 di 4 19. Diversamente da quanto opinato dall'opponente, però, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.” (n. 9591/2006).
20. Infine, vista la memoria di costituzione dell si dà atto che l'opponente non ha specificamente CP_2 eccepito nel ricorso introduttivo la violazione dell'art. 14 l. n. 689/81 e che trattasi di eccezione in senso stretto (v. Cass. n. 1056/2022, secondo la quale, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)).
21. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso.
22. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'O.I. n. OI-001350168 opposta;
- condanna l'opponente a rifondere all le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_2 complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Firenze, 23 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa ex art. 41 l. n. 689/1981 non avrebbe, infatti, potuto che essere successiva al 6.2.2016. Peraltro, nel caso di specie, l ha dedotto che CP_2 alcuna trasmissione degli atti risulta essere stata effettuata dall'autorità penale a quella amministrativa.