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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2024, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate dalle parti in vista dell'udienza del 26/09/2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7753/2021 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Muciaccia e Francesco Bruno, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loredana Crovace, domiciliata come in atti giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €6.968,77, vantato da nei confronti CP_1 dell'odierna società opponente, derivante dalla fattura n. 9/M del 19/09/2019, avente per oggetto “la vendita di un nastro rettilineo con catena e cerniera inox e una serie di accessori per l'installazione dello stesso, ivi compreso trasporto e installazione” (v. ricorso monitorio).
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (d.i. n.
1643/2021, del 15-16/04/2021), la società ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645
1 TRIBUNALE DI BARI
c.p.c., contestando nell'an e nel quantum l'avverso credito, fondato esclusivamente sulla detta fattura elettronica e comunque in generale indimostrato, negando l'esistenza in radice di qualsivoglia rapporto contrattuale. Ha pertanto concluso per la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 31/05/2021).
I.3.- La società opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa ricostruzione, insistendo per la fondatezza del proprio credito e invocando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 09/02/2022).
I.4.- Con ord. 11/02/2022 è stata disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte creditrice, sulla scorta della seguente motivazione: “- il credito azionato in via monitoria è costruito essenzialmente su atti formati dalla stessa parte che agisce
(fatture; estratto autentico); - a seguito dell'opposizione, la parte creditrice non ha integrato le “prove” allegate al ricorso per ingiunzione con documentazione rilevante in funzione della dimostrazione del credito vantato;
- allo stato, non vi è dunque adeguata prova né dell'an né del quantum della pretesa, alla luce delle deduzioni di controparte, che ha negato l'intercorrenza del rapporto negoziale”.
I.5.- La causa, in assenza di attività istruttoria al netto della prova documentale
(con ord. 30/05/2023 sono state disattese le istanze istruttorie;
nelle difese finali non sono state sollevate contestazioni specifiche atte al superamento dell'approdo reiettivo), all'odierna udienza viene discussa ex art. 281 sexies c.p.c., nelle modalità cartolari in epigrafe precisate, e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi, realizzata mediante il deposito telematico della decisione.
II.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per inassolvimento dell'onere probatorio da parte del creditore gravatone.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, è noto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore
2 TRIBUNALE DI BARI
convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Infine, le fatture, ove oggetto di contestazione (come nella specie), risultano ex se inidonee, per la loro formazione unilaterale, a fondare il credito azionato in via monitoria (ex multis, Cass., n. 13651/20061).
II.2.- Ciò posto, il creditore ha fondato la propria pretesa sul documento di trasporto n. 22/18, allegato alla memoria istruttoria, relativo alla consegna dei beni indicati nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, il menzionato d.d.t. non è idoneo al supporto del credito, in quanto oggetto di condivisibili contestazioni avverse circa l'effettiva paternità della sottoscrizione: invero, avuto riguardo al tenore testuale del documento, ivi constano due sottoscrizioni, l'una riconducibile a non meglio precisato “conducente” (presuntivamente terzo in base alle emergenze) e l'altra riconducibile non alla società opponente, ma alla stessa società opposta (la è infatti indicata nel d.d.t. quale “cessionario”). CP_1
Di talchè, nella specie, nulla attesta il d.d.t. circa l'effettiva ricezione della merce da parte della società ingiunta. TRIBUNALE DI BARI
Peraltro, anche a voler ritenere provato, per il tramite del d.d.t., il rapporto negoziale
(non sorretto da altri riferimenti probatori), non è stata fornita dal creditore dimostrazione adeguata, neppure con allegazioni embrionali, circa il quantum della pretesa - la cui prova non può essere rimessa esclusivamente, in via suppletiva/esplorativa, alla TU (la cui richiesta è stata per giunta avanzata dalla parte creditrice ben oltre le preclusioni istruttorie: cfr. ord. 30/05/2023) -. E dunque, nel già incerto e contestato quadro dei rapporti negoziali tra le parti, è rimasto indimostrato, da parte del presunto creditore, anche il profilo del quantum.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore, della difficoltà delle questioni trattate, del meccanismo decisorio e della prossimità allo scaglione (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
31/05/2021, da nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1643/2021 emesso dal Tribunale di Bari il 15-16/04/2021;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €145,50 per esborsi ed
€3.387,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 26/09/2024
Il Giudice
Chiara Cutolo
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Teramo, n. 238/2022: “rappresenta ius receptum il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando quando tale rapporto non sia contestato tra le parti (Cass., 13.6.2006, n. 13651).
In altri termini, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare. Così, ex plurimis, Cass., 17.12.2004, n. 23499; Cass., 17.11.2003, n. 17371”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate dalle parti in vista dell'udienza del 26/09/2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7753/2021 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Muciaccia e Francesco Bruno, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loredana Crovace, domiciliata come in atti giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €6.968,77, vantato da nei confronti CP_1 dell'odierna società opponente, derivante dalla fattura n. 9/M del 19/09/2019, avente per oggetto “la vendita di un nastro rettilineo con catena e cerniera inox e una serie di accessori per l'installazione dello stesso, ivi compreso trasporto e installazione” (v. ricorso monitorio).
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (d.i. n.
1643/2021, del 15-16/04/2021), la società ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645
1 TRIBUNALE DI BARI
c.p.c., contestando nell'an e nel quantum l'avverso credito, fondato esclusivamente sulla detta fattura elettronica e comunque in generale indimostrato, negando l'esistenza in radice di qualsivoglia rapporto contrattuale. Ha pertanto concluso per la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 31/05/2021).
I.3.- La società opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa ricostruzione, insistendo per la fondatezza del proprio credito e invocando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 09/02/2022).
I.4.- Con ord. 11/02/2022 è stata disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte creditrice, sulla scorta della seguente motivazione: “- il credito azionato in via monitoria è costruito essenzialmente su atti formati dalla stessa parte che agisce
(fatture; estratto autentico); - a seguito dell'opposizione, la parte creditrice non ha integrato le “prove” allegate al ricorso per ingiunzione con documentazione rilevante in funzione della dimostrazione del credito vantato;
- allo stato, non vi è dunque adeguata prova né dell'an né del quantum della pretesa, alla luce delle deduzioni di controparte, che ha negato l'intercorrenza del rapporto negoziale”.
I.5.- La causa, in assenza di attività istruttoria al netto della prova documentale
(con ord. 30/05/2023 sono state disattese le istanze istruttorie;
nelle difese finali non sono state sollevate contestazioni specifiche atte al superamento dell'approdo reiettivo), all'odierna udienza viene discussa ex art. 281 sexies c.p.c., nelle modalità cartolari in epigrafe precisate, e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi, realizzata mediante il deposito telematico della decisione.
II.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per inassolvimento dell'onere probatorio da parte del creditore gravatone.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, è noto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore
2 TRIBUNALE DI BARI
convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Infine, le fatture, ove oggetto di contestazione (come nella specie), risultano ex se inidonee, per la loro formazione unilaterale, a fondare il credito azionato in via monitoria (ex multis, Cass., n. 13651/20061).
II.2.- Ciò posto, il creditore ha fondato la propria pretesa sul documento di trasporto n. 22/18, allegato alla memoria istruttoria, relativo alla consegna dei beni indicati nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, il menzionato d.d.t. non è idoneo al supporto del credito, in quanto oggetto di condivisibili contestazioni avverse circa l'effettiva paternità della sottoscrizione: invero, avuto riguardo al tenore testuale del documento, ivi constano due sottoscrizioni, l'una riconducibile a non meglio precisato “conducente” (presuntivamente terzo in base alle emergenze) e l'altra riconducibile non alla società opponente, ma alla stessa società opposta (la è infatti indicata nel d.d.t. quale “cessionario”). CP_1
Di talchè, nella specie, nulla attesta il d.d.t. circa l'effettiva ricezione della merce da parte della società ingiunta. TRIBUNALE DI BARI
Peraltro, anche a voler ritenere provato, per il tramite del d.d.t., il rapporto negoziale
(non sorretto da altri riferimenti probatori), non è stata fornita dal creditore dimostrazione adeguata, neppure con allegazioni embrionali, circa il quantum della pretesa - la cui prova non può essere rimessa esclusivamente, in via suppletiva/esplorativa, alla TU (la cui richiesta è stata per giunta avanzata dalla parte creditrice ben oltre le preclusioni istruttorie: cfr. ord. 30/05/2023) -. E dunque, nel già incerto e contestato quadro dei rapporti negoziali tra le parti, è rimasto indimostrato, da parte del presunto creditore, anche il profilo del quantum.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore, della difficoltà delle questioni trattate, del meccanismo decisorio e della prossimità allo scaglione (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
31/05/2021, da nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1643/2021 emesso dal Tribunale di Bari il 15-16/04/2021;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €145,50 per esborsi ed
€3.387,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 26/09/2024
Il Giudice
Chiara Cutolo
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Teramo, n. 238/2022: “rappresenta ius receptum il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando quando tale rapporto non sia contestato tra le parti (Cass., 13.6.2006, n. 13651).
In altri termini, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare. Così, ex plurimis, Cass., 17.12.2004, n. 23499; Cass., 17.11.2003, n. 17371”.
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