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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 4418 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2021, promossa da,
e Parte_1 Parte_2
con gli Avvocati Federico Vincenti e Valentina Centi
Attori contro
CP_1 con l'Avv. Corti Renato
Convenuto
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni: per come rassegnate dai difensori nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 10 luglio 2024 da intendersi integralmente richiamate.
In fatto ed in diritto
I sigg.ri e - quali comproprietari di un appartamento per civile Pt_2 Pt_1
abitazione facente parte di un più ampio stabile condominiale posto in Capraia e Limite
(Firenze), frazione Limite sull'Arno, via della Mollaia nr. 17 – agiscono in giudizio per ottenere la rimessione in pristino dell'immobile ed il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori posti in essere dal sig. sulla facciata del fabbricato in violazione CP_1 dell'art.1102, comma II, c.c., ed anche in ragione del pregio estetico della stessa.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando le domande tutte ex adverso CP_1
proposte, in quanto ingiustificate ed infondate, sia in fatto che in diritto ed istando per il loro rigetto.
Il sig. ha poi proposto domanda in via riconvenzionale volta al rimborso delle CP_1
spese dal medesimo sostenute per interventi necessari ed urgenti che avrebbero arrecato vantaggio alle parti comuni dell'immobile de quo, mediante il ripristino dei vani scala al piano (con riparazione e ricucitura di preesistenti crepe), con intonacatura ed imbiancatura, riparazione di parti del tetto, per impedire infiltrazioni e della facciata principale (con rimozione di canalette e di sportellini, e miglioramento dell'aspetto estetico della facciata).
Sempre in via riconvenzionale il sig. ha chiesto il rimborso della quota parte CP_1
spettante agli attori dei costi sostenuti per la relazione tecnica a livello strutturale svolta
Per_ dall'ing. e dall'ing. sull'immobile condominiale per come richiesta dal Per_2
Sindaco del Comune di Capraia e Limite.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, previa acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed ammissione di ctu tecnica, la causa viene in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i termini ex art. 190 cpc.
In diritto
a) Domanda attorea
I sigg.ri e hanno dedotto di essere divenuti proprietari in data Pt_1 Pt_2
04.05.2017, a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, di un appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un più ampio stabile posto in Capraia e Limite
(FI), frazione Limite sull'Arno, Lungarno della Mollaia nr. 5/17.
E' stato poi dedotto che lo stabile, raffinata espressione dell'architettura toscana di fine
'800 e di valore storico intrinseco, consta di altri quattro appartamenti: due posti al piano terra di proprietà del sig. (odierno convenuto) ed i restanti due di CP_1
proprietà delle signore e CP_2 CP_3 Controparte_4
I sigg.ri e hanno lamentato che il sig. ha realizzato Pt_1 Pt_2 CP_1
interventi di ristrutturazione comprendenti la realizzazione di due porte-finestre al posto
Pag. 2 di 13 di due precedenti finestre, con affaccio sulla facciata principale, e l'ampliamento dei corrispondenti vani fino al livello del marciapiede antistante la stessa facciata.
Tali interventi, effettuati senza il consenso degli altri comproprietari dello stabile, avrebbero inciso in pejus, in misura rilevante e sostanziale, sull'aspetto estetico e sul decoro della facciata principale dell'edificio prospiciente il Lungarno della Mollaia, con conseguente riduzione del pregio e dell'appetibilità commerciale del bene e dei singoli appartamenti che compongono lo stabile.
Inoltre, a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte del Sig. sarebbero CP_1
comparsi danneggiamenti all'interno dell'edificio (in particolare zone condominiali che presentano muri lesionati, il pavimento di un corridoio che presenta una inclinazione vistosa in senso longitudinale) che, pur non pregiudicando la stabilità, diminuirebbero la fruibilità della loro proprietà.
In punto di diritto i sigg.ri e hanno lamentato la violazione dell'art. Pt_1 Pt_2
1102, comma II, c.c., per essere la facciata del fabbricato una parte comune ex art.1117
c.c., nonché dell'art.1122 c.c., anche in ragione del pregio estetico di questa e del valore storico dell'immobile.
Ciò premesso è possibile valutare le doglianze attoree.
Non è in contestazione che l'immobile oggetto di causa si trova in comunione, tra le altre, fra le parti del presente giudizio.
In tema di comunione l'art. 1102 c.c. stabilisce che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Quindi il comunista può compiere modificazioni dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini.
Nel caso in questione gli attori, in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 cpc, VI comma, non chiariscono quale limitazione all'uso della cosa comune abbiano subito a causa delle opere eseguite dai convenuti né se ai medesimi è impedito l'esercizio concorrente di analoghi diritti.
Pag. 3 di 13 Non può trovare ingresso, difatti, nel presente giudizio il vaglio sulle lamentate creazioni ad opera del di una nuova servitù di passo e di areazione nonché di CP_1 un peggioramento della servitù di veduta e della modifica dell'uso corridoio, in quanto allegate tardivamente dalla difesa attorea e cioè solo in comparsa conclusionale.
Ciò che, quindi, viene tempestivamente lamentato ed allegato è solo il peggioramento dell'estetica dell'immobile e del decoro architettonico in quanto sulla facciata condominiale, in luogo delle due finestre poste al piano terra, sono state realizzate due porte finestre.
Ebbene la norma generale di cui all'art. 1102 cc consente che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso onde può portare, a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle cose comuni (Cass. 24006/04 e
Cass. 25872/10)1.
I limiti relativi alle modifiche/innovazioni, per essere legittimi, non devono, in ogni caso, determinare la violazione del decoro, della statica e della sicurezza dell'edificio.
In assenza, come nel caso in esame, di divieti stabiliti da un regolamento contrattuale, i condomini ben possono legittimamente modificare la destinazione delle loro unità esclusive o dividerle internamente senza che ciò integri di per sé violazione di norma alcuna salva l'eventuale necessità di procedere alla revisione, sussistendone i presupposti di legge, delle tabelle millesimali. E la norma di cui all'ultimo comma del novellato art. 1102 cc non sanziona neanche la mancanza di previa comunicazione all'amministratore e/o agli altri condomini nelle ipotesi in cui questi non sia previsto (la cui omissione non determina pertanto, di per sé, l'illegittimità dei lavori effettuati) ma 1 Cfr. “la modifica di una finestra in una porta - finestra, per accedere da un'area rimasta in comune tra proprietari di unità abitative di proprietà esclusiva, ad una di queste, configura un asservimento del bene comune all'immobile esclusivo soltanto se detta area è del tutto avulsa dalle singole unità immobiliari e perciò non si inserisce in una più ampia situazione di condominialità. Diversamente, se l'area è strettamente funzionale al miglior godimento delle proprietà individuali, la trasformazione può esser inquadrata in una utilizzazione della cosa comune, ai sensi dell'art.
1102 cod. civ., nel qual caso è necessario valutare se con l'apertura della porta - finestra il realizza una migliore utilizzazione dell'area, ovvero se ne altera la destinazione, e comunque se vi è compatibilità con il pari diritto degli altri partecipanti. Pertanto, il giudice del merito deve prioritariamente accertare se sussiste l'una o l'altra situazione di fatto e poi derivarne le rispettive conseguenze giuridiche” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'1.12.2000, n.
15390).
Pag. 4 di 13 ha il mero scopo, nell'investire preventivamente (e non ex post come in precedenza) la compagine condominiale dell'intenzione del singolo partecipante di effettuare lavori nella sua unità solitaria e di pervenire ad una deflazione della conflittualità.
Ritenuto, pertanto, che nessun obbligo incombesse su in punto di richiesta di CP_1 autorizzazione agli altri condomini, occorre valutare l'impatto delle 'nuove porte- finestre' realizzate da parte convenuta sulla facciata principale dell'immobile onde consentire di meglio godere delle proprie unità immobiliari. Al riguardo il solo profilo che deve essere oggetto di approfondimento involge primariamente l'impatto sul decoro dell'edificio posto che, all'evidenza, nessun problema di sicurezza e di pari uso può sorgere per non essere stato tempestivamente allegato.
Si osserva invero che, per decoro architettonico, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia. E l'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio tutte le volte che l'immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato (v. Cass. 17398/04).
E non occorre che il fabbricato, nel quale il decoro si assuma violato, abbia un particolare pregio artistico (Cass. 27551/09) né rileva che il decoro sia stato alterato da precedenti interventi sull'immobile (Cass. 14455/09 e Cass. 21835/07) che ben possono, ove chiesto, essere ridotti in pristino, ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una sua propria specifica identità (Cass. 1076/05 e Cass. 14455/09).
Sul punto soccorre la Ctu espletata in corso di causa.
L'ing. , a seguito di esame di ampia documentazione, ha evidenzia come, ben Per_3 prima degli interventi effettuati dal sulla facciata principale dell'edificio, CP_1
fossero state eseguite alcune opere al primo piano e precisamente: la realizzazione di una terrazza, l'apertura della finestra ivi insistente in porta-finestra e l'istallazione di un lavatoio con acqua corrente.
In altri termini, dal confronto tra lo stato dell'immobile prima e dopo è ben evidente che l'aspetto della facciata, in maniera peraltro disarmonica, fosse già stato alterato.
Le fotografie sono eloquenti sul punto:
Pag. 5 di 13 Peraltro, come è dato apprezzare dalle fotografie, anche la presenza di un piccolo fabbricato a ridosso dell'ingresso dell'appartamento di destra non contribuiva a rendere ben visibile, né armoniosa, la facciata.
Lo stato di fatto odierno è ben rappresentato dalla seguente foto:
Il ctu ha concluso che “…alla luce di tutta la documentazione che è stato possibile acquisire durante il corso delle operazioni espletate, e alla luce di tutti gli accertamenti che è stato ragionevole realizzare, si può concludere, sul tema del pregio dell'immobile oggetto di causa, che: - Non sono stati rilevati particolari profili di “pregio” dell'immobile se intesi come rispetto delle prescrizioni definite dal Decreto Ministeriale
2/8/69, o per la presenza di dotazioni/materiali di prestigio. - L'attuale Regolamento
Urbanistico - Disciplina del suolo e degli edifici - individua l'area su cui insiste
l'immobile come “Tessuto storico” (A2), e non lo individua in categoria A3 - Edifici e siti di interesse storico-ambientale. - I lavori realizzati dal sig. sul prospetto CP_1
principale (trasformazione di due finestre in porte finestre) hanno tenuto in considerazione la simmetricità della facciata sicuramente più di altri interventi eseguiti nel passato. - I lavori realizzati dal sig. in occasione della ristrutturazione da CP_1
lui promossa, rientrano in un quadro di trasformazioni edilizie che fanno parte del
Pag. 6 di 13 normale ciclo di vita utile del fabbricato, ovvero a una serie di cambiamenti antropici da ritenersi fisiologici per edifici ormai datati. - Gli accessi agli appartamenti al piano terra avvengono dal marciapiede antistante a comune tramite un percorso essenzialmente simile a quello ante, ne deriva una non sostanziale modifica di utilizzo delle zone a comune rispetto al passato.”.
Le risultanze della Ctu, in quanto completa e ben argomentata, possono essere interamente acquisite dallo scrivente Giudice non sussistendo le ragioni lamentate dagli attori per una rinnovazione della consulenza.
Emerge dagli atti che l'ing. ha rispettato pienamente il contraddittorio tra le Per_3
parti nonché fornito risposte esaustive, puntuali e chiare alle osservazioni del ctp attoreo;
risposte che integralmente si richiamano e condividono.
Orbene nel caso di specie, come si ricava dalle numerose fotografie in atti e da quelle sopra riprodotte, avuto riguardo ad un edificio di non particolare fattura e di euritmie incostanti, l'apertura delle nuove porte-finestre non ha peggiorato né spezzato il ritmo della facciata modulato ai vari piani, dal momento che le stesse conferiscono un preciso motivo architettonico che ben si integra con il resto. La realizzazione di dette aperture, ben allineate con quelle esistenti ai piani superiori e simmetriche rispetto al portone di ingresso, non appare avere violato il decoro dell'edificio in quanto non ha modificato il ritmo della facciata e la sovrapposizione delle finestre ai vari piani. Inoltre, il prolungamento delle finestre (trasformate così in porte-finestre) si giustifica in quanto realizzato con riguardo ad un appartamento sito al piano terra e ne legittima l'esistenza per poter accedere alla frontistante area così che una modesta modifica delle aperture non appare, nel contemperamento degli interessi, tale da dover soccombere alle esigenze del decoro.
Né è stata fornita prova che l'immobile de quo rientrerebbe nel Registro Storico del
Comune di Capraia e Limite, come affermato dalla difesa attorea, non essendoci riscontri documentali.
In altri termini, tenuto conto delle fattezze dell'edificio, non ne è stato danneggiato il decoro in quanto l'opera si presenta perfettamente in armonia con le linee e le forme architettoniche dello stabile e, ad uno sguardo della facciata, l'ampliamento delle aperture al piano terra non ha causato nessuna incidenza negativa sul contesto
Pag. 7 di 13 circostante e paesaggistico;
pertanto, l'intervento nel caso preso in esame rispetta l'aspetto e il decoro architettonico dell'edificio e, dunque, costituisce legittimo uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c..
Non essendovi lesione del decoro architettonico dell'edificio, si dovrà respingere la domanda di ripristino e risarcimento del danno.
Tantomeno i lavori effettuati dal nelle proprie unità immobiliari hanno creato CP_1 danni alle parti comuni dell'edificio solo genericamente lamentati nell'atto introduttivo dalla difesa attorea2(cfr. ctu “non esiste una correlazione diretta tra i danni lamentati e i lavori strutturali realizzati dal sig. poiché trattasi di interventi che non CP_1
modificano il comportamento globale della struttura originaria e non comportano un significativo incremento dei carichi in fondazione.”) né hanno comportato un decremento del valore del cespite attoreo (cfr. ctu “Si può pertanto concludere che, all'esito di tutte le operazioni che è stato ragionevole condurre, non è stato rilevato alcun presupposto legato ai temi di cui oggi si discute, che possa eventualmente aver incrementato o diminuito il valore economico dello stabile stesso.”).
Anche sotto tale profilo risulta infondata la domanda.
Assorbita ogni altra questione.
b) Domanda riconvenzionale del convenuto
Il sig. ha assunto di aver sostenuto nel corso di esecuzione degli interventi alle CP_1 proprie unità immobiliari una serie di spese per interventi che hanno arrecato vantaggio alle parti comuni dell'immobile de quo, mediante il ripristino dei vani scala al piano (con riparazione e ricucitura di preesistenti crepe), con intonacatura ed imbiancatura, riparazione di parti del tetto, per impedire infiltrazioni e della facciata principale (con rimozione di canalette e di sportellini, e miglioramento dell'aspetto estetico della facciata).
Il ha chiesto il rimborso pro quota di 1\5 di dette spese, sostenute nell''interesse e CP_1 per la conservazione del bene Comune, ai sensi dell'art. 1110 c.c. o, in ipotesi dell'art. 1134
Pag. 8 di 13 c.c., trattandosi peraltro di opere urgenti (con particolare riferimento all'intervento sul tetto, mirante a rimuovere una infiltrazione).
Inoltre, ha richiesto il rimborso pro quota di 1\5 della relazione tecnica a livello strutturale a Per_ firma Ing. e ing (doc. sub. 7) fatta stilare, con riferimento alla stabilità Per_2 dell'immobile e nell'interesse di tutti i proprietari dell'immobile, su richiesta del Sindaco del Comune di Capraia.
Il sig. ha chiesto in ipotesi il riconoscimento dell'indennità prevista ex art. CP_1
2041 c.c., in conseguenza del maggior valore dei vari appartamenti conseguenti alle opere dallo stesso realizzate (solo l'intonacatura e l'imbiancatura dell'intero vano scale determina un rilevante vantaggio per i singoli proprietari, ed un incremento di valore del loro immobile), quantificato in almeno € 600,00= (seicento) o quella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge.
Infine, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Tanto osservato, deve rilevarsi che nella fattispecie in parola siamo indubbiamente dinanzi ad un Condominio, seppur di piccole dimensioni, pertanto non trova applicazione l'art. 1110 c.c. in quanto i lavori sono stati effettuati sulle parti a comune dell'edificio.
Per Giurisprudenza costante il sorge ipso jure et facto, ex se, senza Parte_3
necessità di un atto formale di costituzione o di una delibera assembleare, ma con la costruzione su suolo comune, o con il frazionamento da parte dell'unico proprietario o comproprietario pro indiviso di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva3.
Il caso in esame va, pertanto, regolato dal disposto dell'art. 1134 c.c., secondo cui “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Pag. 9 di 13 Ebbene è incontestato che il sig. sia intervenuto sulle parti comuni dell'edificio CP_1
senza minimamente interpellare gli altri condomini.
In atti, difatti, manca la prova del necessario coinvolgimento.
Occorre verificare, quindi, la sussistenza del requisito dell'urgenza richiesto dalla norma che, inteso come necessità di eseguire la spesa senza ritardo, condiziona il diritto al rimborso del condomino sul quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'indifferibilità della spesa nonché le condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che gli avevano impedito di avvertire tempestivamente gli altri condomini o l'amministratore ove nominato.
Per risalente e tradizionale orientamento giurisprudenziale “sono opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento alla cosa” (così, Cass. n.
6400/1984).
Come precisato dalla Suprema Corte (v. da ultimo anche Cass. Civ. n. 29336 del 2023), il requisito dell'urgenza si spiega non soltanto con dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, ma altresì che le opere dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini, sulla base di accertamento di fatto spettante al giudice del merito (v. Cass. Civ. n. 14326 del
2017; Cass. Civ. n. 27106 del 2021).
Pertanto, l'intervento diretto del singolo condomino nell'amministrazione attiva e nella riparazione di una cosa comune trova una giustificazione e, quindi, la possibilità di rimborso solo quando è destinato a far fronte ad un fenomeno che presenti i caratteri della inopinabilità e della indifferibilità e, quindi, un evento improvviso, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune o di proprietà esclusiva del Tale Parte_3
condizione non sussiste nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni;
situazione questa che, invece, può legittimare il singolo condomino a convocare l'assemblea condominiale per l'adozione dei provvedimenti opportuni e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea medesima e, dunque, di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente con le forme della procedura camerale di volontaria giurisdizione a norma
Pag. 10 di 13 dell' art. 1105 c.c. per ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (sul punto
Cass. Civ. n. 9280 del 2018; Cass. Civ. n. 21015 del 2011).
Il sig. per giustificare gli interventi effettuati, di cui oggi chiede pro quota CP_1
ristoro, ha depositato lo Stato di Avanzamento Lavori predisposto dalla impresa
Cicerchia Costruzioni Srl, e dalla stessa sottoscritta (doc. 10 convenuto).
Dalla semplice lettura dell'elenco dei lavori effettuati dall'impresa si evince che difetta il requisito di urgenza;
invero gli interventi realizzati sono per lo più di tipo estetico e non è stata offerta in giudizio alcuna prova idonea a dimostrare il danno o il pericolo che sarebbe potuto derivare dal differimento della spesa.
Non vi sono in atti neanche le foto dei luoghi che avrebbero perlomeno consentito di verificare le condizioni precedenti l'intervento riparativo e quelle successive, caratterizzate dal ripristino delle zone ammalorate.
Né tale carenza probatoria poteva essere sanata ammettendo le prove testimoniali richieste, irrilevanti al fine di dimostrare il requisito in parola.
In conclusione in assenza di dimostrazione circa l'urgenza degli interventi effettuati sule parti comuni dell'edificio (in particolare il tetto) o di un evento imprevedibile che rendeva necessaria la riparazione al fine di conservare la cosa comune, non è possibile ritenere che i lavori de quibus dovessero essere eseguiti senza ritardo e che non vi sia stata la possibilità di avvertire tempestivamente gli altri condomini.
Lo stesso dicasi per la perizia effettuata su richiesta del in Controparte_5
quanto non risulta in atti che il abbia provveduto ad interpellare gli altri CP_1
condomini (rectius gli attori) prima di incaricare i propri tecnici per redigere la relazione.
In atti, difatti, manca la prova del necessario coinvolgimento degli attori che avrebbe ben potuto esserci avendo il tutto il tempo necessario per coordinarsi con CP_1
costoro per incaricare in maniera condivisa i tecnici ciò in quanto il aveva CP_5
concesso ben novanta giorni per la redazione della perizia.
La domanda, quindi, non trova accoglimento ai sensi dell'art. 1134 cc.
La domanda risarcitoria non può trovare fondamento neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Pag. 11 di 13 Ebbene, l'azione di ingiustificato arricchimento è una azione per sua natura complementare e sussidiaria, esperibile “solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd.
"indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
29672 del 22 ottobre 2021).
Il presupposto di un'azione di ingiustificato arricchimento è dunque l'inesistenza di un'azione tipica e può quindi essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. 14944/22).
Nel caso che ci occupa la reiezione dell'azione principale, inquadrata nella disposizione di cui all'art.1134 c.c., non si fonda sulla mancanza del titolo posto a suo fondamento, ma sulla mancanza delle prove necessarie alla dimostrazione del requisito dell'urgenza.
Ebbene, lo scrivente Giudice ritiene di non vi siano gli estremi pe discostarsi da quanto già sancito dal giudice di legittimità per il quale “…al cui non sia riconosciuto il diritto Parte_3 al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti (
Cass. n. 20528 del 2017).” (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 N. 5995/2022).
Pertanto, anche sotto questo profilo la domanda non può trovare accoglimento.
Infine, non si ravvisano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite si rammenta che ai sensi dell'art. 91 cpc vige il principio della soccombenza.
Pag. 12 di 13 L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006).
Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nella fattispecie in esame, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compenzate.
Le spese di Ctu, invece, devono essere poste ad esclusivo carico degli attori in quanto il suo espletamento si è reso necessario sulla scorta delle domande da questi formulate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
3. Compensa le spese di lite.
4. Pone le spese di ctu ad esclusivo carico dei sigg.ri e in via solidale Pt_1 Pt_2
tra di loro, per come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Firenze il 7 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. “Peraltro, circostanza da non sottovalutare, a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte del Sig. sono CP_1 comparsi danneggiamenti all'interno dell'edificio (in particolare zone condominiali che presentano muri lesionati, il pavimento di un corridoio che presenta una inclinazione vistosa in senso longitudinale). Tali danneggiamenti sembrerebbero non avere pregiudicato la stabilità dell'edificio, ma trattasi di circostanza che va ad aggravare i timori degli odierni Attori, che vedono ulteriormente diminuita la fruibilità dell'immobile acquistato con tutt'altre speranze, poi risultate, per i fatti esposti nel presente atto, miseramente frustrate;
” 3 Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 2046 del 2006, hanno precisato che …se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 4418 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2021, promossa da,
e Parte_1 Parte_2
con gli Avvocati Federico Vincenti e Valentina Centi
Attori contro
CP_1 con l'Avv. Corti Renato
Convenuto
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni: per come rassegnate dai difensori nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 10 luglio 2024 da intendersi integralmente richiamate.
In fatto ed in diritto
I sigg.ri e - quali comproprietari di un appartamento per civile Pt_2 Pt_1
abitazione facente parte di un più ampio stabile condominiale posto in Capraia e Limite
(Firenze), frazione Limite sull'Arno, via della Mollaia nr. 17 – agiscono in giudizio per ottenere la rimessione in pristino dell'immobile ed il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori posti in essere dal sig. sulla facciata del fabbricato in violazione CP_1 dell'art.1102, comma II, c.c., ed anche in ragione del pregio estetico della stessa.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando le domande tutte ex adverso CP_1
proposte, in quanto ingiustificate ed infondate, sia in fatto che in diritto ed istando per il loro rigetto.
Il sig. ha poi proposto domanda in via riconvenzionale volta al rimborso delle CP_1
spese dal medesimo sostenute per interventi necessari ed urgenti che avrebbero arrecato vantaggio alle parti comuni dell'immobile de quo, mediante il ripristino dei vani scala al piano (con riparazione e ricucitura di preesistenti crepe), con intonacatura ed imbiancatura, riparazione di parti del tetto, per impedire infiltrazioni e della facciata principale (con rimozione di canalette e di sportellini, e miglioramento dell'aspetto estetico della facciata).
Sempre in via riconvenzionale il sig. ha chiesto il rimborso della quota parte CP_1
spettante agli attori dei costi sostenuti per la relazione tecnica a livello strutturale svolta
Per_ dall'ing. e dall'ing. sull'immobile condominiale per come richiesta dal Per_2
Sindaco del Comune di Capraia e Limite.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, previa acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed ammissione di ctu tecnica, la causa viene in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i termini ex art. 190 cpc.
In diritto
a) Domanda attorea
I sigg.ri e hanno dedotto di essere divenuti proprietari in data Pt_1 Pt_2
04.05.2017, a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, di un appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un più ampio stabile posto in Capraia e Limite
(FI), frazione Limite sull'Arno, Lungarno della Mollaia nr. 5/17.
E' stato poi dedotto che lo stabile, raffinata espressione dell'architettura toscana di fine
'800 e di valore storico intrinseco, consta di altri quattro appartamenti: due posti al piano terra di proprietà del sig. (odierno convenuto) ed i restanti due di CP_1
proprietà delle signore e CP_2 CP_3 Controparte_4
I sigg.ri e hanno lamentato che il sig. ha realizzato Pt_1 Pt_2 CP_1
interventi di ristrutturazione comprendenti la realizzazione di due porte-finestre al posto
Pag. 2 di 13 di due precedenti finestre, con affaccio sulla facciata principale, e l'ampliamento dei corrispondenti vani fino al livello del marciapiede antistante la stessa facciata.
Tali interventi, effettuati senza il consenso degli altri comproprietari dello stabile, avrebbero inciso in pejus, in misura rilevante e sostanziale, sull'aspetto estetico e sul decoro della facciata principale dell'edificio prospiciente il Lungarno della Mollaia, con conseguente riduzione del pregio e dell'appetibilità commerciale del bene e dei singoli appartamenti che compongono lo stabile.
Inoltre, a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte del Sig. sarebbero CP_1
comparsi danneggiamenti all'interno dell'edificio (in particolare zone condominiali che presentano muri lesionati, il pavimento di un corridoio che presenta una inclinazione vistosa in senso longitudinale) che, pur non pregiudicando la stabilità, diminuirebbero la fruibilità della loro proprietà.
In punto di diritto i sigg.ri e hanno lamentato la violazione dell'art. Pt_1 Pt_2
1102, comma II, c.c., per essere la facciata del fabbricato una parte comune ex art.1117
c.c., nonché dell'art.1122 c.c., anche in ragione del pregio estetico di questa e del valore storico dell'immobile.
Ciò premesso è possibile valutare le doglianze attoree.
Non è in contestazione che l'immobile oggetto di causa si trova in comunione, tra le altre, fra le parti del presente giudizio.
In tema di comunione l'art. 1102 c.c. stabilisce che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Quindi il comunista può compiere modificazioni dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini.
Nel caso in questione gli attori, in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 cpc, VI comma, non chiariscono quale limitazione all'uso della cosa comune abbiano subito a causa delle opere eseguite dai convenuti né se ai medesimi è impedito l'esercizio concorrente di analoghi diritti.
Pag. 3 di 13 Non può trovare ingresso, difatti, nel presente giudizio il vaglio sulle lamentate creazioni ad opera del di una nuova servitù di passo e di areazione nonché di CP_1 un peggioramento della servitù di veduta e della modifica dell'uso corridoio, in quanto allegate tardivamente dalla difesa attorea e cioè solo in comparsa conclusionale.
Ciò che, quindi, viene tempestivamente lamentato ed allegato è solo il peggioramento dell'estetica dell'immobile e del decoro architettonico in quanto sulla facciata condominiale, in luogo delle due finestre poste al piano terra, sono state realizzate due porte finestre.
Ebbene la norma generale di cui all'art. 1102 cc consente che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso onde può portare, a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle cose comuni (Cass. 24006/04 e
Cass. 25872/10)1.
I limiti relativi alle modifiche/innovazioni, per essere legittimi, non devono, in ogni caso, determinare la violazione del decoro, della statica e della sicurezza dell'edificio.
In assenza, come nel caso in esame, di divieti stabiliti da un regolamento contrattuale, i condomini ben possono legittimamente modificare la destinazione delle loro unità esclusive o dividerle internamente senza che ciò integri di per sé violazione di norma alcuna salva l'eventuale necessità di procedere alla revisione, sussistendone i presupposti di legge, delle tabelle millesimali. E la norma di cui all'ultimo comma del novellato art. 1102 cc non sanziona neanche la mancanza di previa comunicazione all'amministratore e/o agli altri condomini nelle ipotesi in cui questi non sia previsto (la cui omissione non determina pertanto, di per sé, l'illegittimità dei lavori effettuati) ma 1 Cfr. “la modifica di una finestra in una porta - finestra, per accedere da un'area rimasta in comune tra proprietari di unità abitative di proprietà esclusiva, ad una di queste, configura un asservimento del bene comune all'immobile esclusivo soltanto se detta area è del tutto avulsa dalle singole unità immobiliari e perciò non si inserisce in una più ampia situazione di condominialità. Diversamente, se l'area è strettamente funzionale al miglior godimento delle proprietà individuali, la trasformazione può esser inquadrata in una utilizzazione della cosa comune, ai sensi dell'art.
1102 cod. civ., nel qual caso è necessario valutare se con l'apertura della porta - finestra il realizza una migliore utilizzazione dell'area, ovvero se ne altera la destinazione, e comunque se vi è compatibilità con il pari diritto degli altri partecipanti. Pertanto, il giudice del merito deve prioritariamente accertare se sussiste l'una o l'altra situazione di fatto e poi derivarne le rispettive conseguenze giuridiche” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'1.12.2000, n.
15390).
Pag. 4 di 13 ha il mero scopo, nell'investire preventivamente (e non ex post come in precedenza) la compagine condominiale dell'intenzione del singolo partecipante di effettuare lavori nella sua unità solitaria e di pervenire ad una deflazione della conflittualità.
Ritenuto, pertanto, che nessun obbligo incombesse su in punto di richiesta di CP_1 autorizzazione agli altri condomini, occorre valutare l'impatto delle 'nuove porte- finestre' realizzate da parte convenuta sulla facciata principale dell'immobile onde consentire di meglio godere delle proprie unità immobiliari. Al riguardo il solo profilo che deve essere oggetto di approfondimento involge primariamente l'impatto sul decoro dell'edificio posto che, all'evidenza, nessun problema di sicurezza e di pari uso può sorgere per non essere stato tempestivamente allegato.
Si osserva invero che, per decoro architettonico, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia. E l'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio tutte le volte che l'immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato (v. Cass. 17398/04).
E non occorre che il fabbricato, nel quale il decoro si assuma violato, abbia un particolare pregio artistico (Cass. 27551/09) né rileva che il decoro sia stato alterato da precedenti interventi sull'immobile (Cass. 14455/09 e Cass. 21835/07) che ben possono, ove chiesto, essere ridotti in pristino, ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una sua propria specifica identità (Cass. 1076/05 e Cass. 14455/09).
Sul punto soccorre la Ctu espletata in corso di causa.
L'ing. , a seguito di esame di ampia documentazione, ha evidenzia come, ben Per_3 prima degli interventi effettuati dal sulla facciata principale dell'edificio, CP_1
fossero state eseguite alcune opere al primo piano e precisamente: la realizzazione di una terrazza, l'apertura della finestra ivi insistente in porta-finestra e l'istallazione di un lavatoio con acqua corrente.
In altri termini, dal confronto tra lo stato dell'immobile prima e dopo è ben evidente che l'aspetto della facciata, in maniera peraltro disarmonica, fosse già stato alterato.
Le fotografie sono eloquenti sul punto:
Pag. 5 di 13 Peraltro, come è dato apprezzare dalle fotografie, anche la presenza di un piccolo fabbricato a ridosso dell'ingresso dell'appartamento di destra non contribuiva a rendere ben visibile, né armoniosa, la facciata.
Lo stato di fatto odierno è ben rappresentato dalla seguente foto:
Il ctu ha concluso che “…alla luce di tutta la documentazione che è stato possibile acquisire durante il corso delle operazioni espletate, e alla luce di tutti gli accertamenti che è stato ragionevole realizzare, si può concludere, sul tema del pregio dell'immobile oggetto di causa, che: - Non sono stati rilevati particolari profili di “pregio” dell'immobile se intesi come rispetto delle prescrizioni definite dal Decreto Ministeriale
2/8/69, o per la presenza di dotazioni/materiali di prestigio. - L'attuale Regolamento
Urbanistico - Disciplina del suolo e degli edifici - individua l'area su cui insiste
l'immobile come “Tessuto storico” (A2), e non lo individua in categoria A3 - Edifici e siti di interesse storico-ambientale. - I lavori realizzati dal sig. sul prospetto CP_1
principale (trasformazione di due finestre in porte finestre) hanno tenuto in considerazione la simmetricità della facciata sicuramente più di altri interventi eseguiti nel passato. - I lavori realizzati dal sig. in occasione della ristrutturazione da CP_1
lui promossa, rientrano in un quadro di trasformazioni edilizie che fanno parte del
Pag. 6 di 13 normale ciclo di vita utile del fabbricato, ovvero a una serie di cambiamenti antropici da ritenersi fisiologici per edifici ormai datati. - Gli accessi agli appartamenti al piano terra avvengono dal marciapiede antistante a comune tramite un percorso essenzialmente simile a quello ante, ne deriva una non sostanziale modifica di utilizzo delle zone a comune rispetto al passato.”.
Le risultanze della Ctu, in quanto completa e ben argomentata, possono essere interamente acquisite dallo scrivente Giudice non sussistendo le ragioni lamentate dagli attori per una rinnovazione della consulenza.
Emerge dagli atti che l'ing. ha rispettato pienamente il contraddittorio tra le Per_3
parti nonché fornito risposte esaustive, puntuali e chiare alle osservazioni del ctp attoreo;
risposte che integralmente si richiamano e condividono.
Orbene nel caso di specie, come si ricava dalle numerose fotografie in atti e da quelle sopra riprodotte, avuto riguardo ad un edificio di non particolare fattura e di euritmie incostanti, l'apertura delle nuove porte-finestre non ha peggiorato né spezzato il ritmo della facciata modulato ai vari piani, dal momento che le stesse conferiscono un preciso motivo architettonico che ben si integra con il resto. La realizzazione di dette aperture, ben allineate con quelle esistenti ai piani superiori e simmetriche rispetto al portone di ingresso, non appare avere violato il decoro dell'edificio in quanto non ha modificato il ritmo della facciata e la sovrapposizione delle finestre ai vari piani. Inoltre, il prolungamento delle finestre (trasformate così in porte-finestre) si giustifica in quanto realizzato con riguardo ad un appartamento sito al piano terra e ne legittima l'esistenza per poter accedere alla frontistante area così che una modesta modifica delle aperture non appare, nel contemperamento degli interessi, tale da dover soccombere alle esigenze del decoro.
Né è stata fornita prova che l'immobile de quo rientrerebbe nel Registro Storico del
Comune di Capraia e Limite, come affermato dalla difesa attorea, non essendoci riscontri documentali.
In altri termini, tenuto conto delle fattezze dell'edificio, non ne è stato danneggiato il decoro in quanto l'opera si presenta perfettamente in armonia con le linee e le forme architettoniche dello stabile e, ad uno sguardo della facciata, l'ampliamento delle aperture al piano terra non ha causato nessuna incidenza negativa sul contesto
Pag. 7 di 13 circostante e paesaggistico;
pertanto, l'intervento nel caso preso in esame rispetta l'aspetto e il decoro architettonico dell'edificio e, dunque, costituisce legittimo uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c..
Non essendovi lesione del decoro architettonico dell'edificio, si dovrà respingere la domanda di ripristino e risarcimento del danno.
Tantomeno i lavori effettuati dal nelle proprie unità immobiliari hanno creato CP_1 danni alle parti comuni dell'edificio solo genericamente lamentati nell'atto introduttivo dalla difesa attorea2(cfr. ctu “non esiste una correlazione diretta tra i danni lamentati e i lavori strutturali realizzati dal sig. poiché trattasi di interventi che non CP_1
modificano il comportamento globale della struttura originaria e non comportano un significativo incremento dei carichi in fondazione.”) né hanno comportato un decremento del valore del cespite attoreo (cfr. ctu “Si può pertanto concludere che, all'esito di tutte le operazioni che è stato ragionevole condurre, non è stato rilevato alcun presupposto legato ai temi di cui oggi si discute, che possa eventualmente aver incrementato o diminuito il valore economico dello stabile stesso.”).
Anche sotto tale profilo risulta infondata la domanda.
Assorbita ogni altra questione.
b) Domanda riconvenzionale del convenuto
Il sig. ha assunto di aver sostenuto nel corso di esecuzione degli interventi alle CP_1 proprie unità immobiliari una serie di spese per interventi che hanno arrecato vantaggio alle parti comuni dell'immobile de quo, mediante il ripristino dei vani scala al piano (con riparazione e ricucitura di preesistenti crepe), con intonacatura ed imbiancatura, riparazione di parti del tetto, per impedire infiltrazioni e della facciata principale (con rimozione di canalette e di sportellini, e miglioramento dell'aspetto estetico della facciata).
Il ha chiesto il rimborso pro quota di 1\5 di dette spese, sostenute nell''interesse e CP_1 per la conservazione del bene Comune, ai sensi dell'art. 1110 c.c. o, in ipotesi dell'art. 1134
Pag. 8 di 13 c.c., trattandosi peraltro di opere urgenti (con particolare riferimento all'intervento sul tetto, mirante a rimuovere una infiltrazione).
Inoltre, ha richiesto il rimborso pro quota di 1\5 della relazione tecnica a livello strutturale a Per_ firma Ing. e ing (doc. sub. 7) fatta stilare, con riferimento alla stabilità Per_2 dell'immobile e nell'interesse di tutti i proprietari dell'immobile, su richiesta del Sindaco del Comune di Capraia.
Il sig. ha chiesto in ipotesi il riconoscimento dell'indennità prevista ex art. CP_1
2041 c.c., in conseguenza del maggior valore dei vari appartamenti conseguenti alle opere dallo stesso realizzate (solo l'intonacatura e l'imbiancatura dell'intero vano scale determina un rilevante vantaggio per i singoli proprietari, ed un incremento di valore del loro immobile), quantificato in almeno € 600,00= (seicento) o quella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge.
Infine, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Tanto osservato, deve rilevarsi che nella fattispecie in parola siamo indubbiamente dinanzi ad un Condominio, seppur di piccole dimensioni, pertanto non trova applicazione l'art. 1110 c.c. in quanto i lavori sono stati effettuati sulle parti a comune dell'edificio.
Per Giurisprudenza costante il sorge ipso jure et facto, ex se, senza Parte_3
necessità di un atto formale di costituzione o di una delibera assembleare, ma con la costruzione su suolo comune, o con il frazionamento da parte dell'unico proprietario o comproprietario pro indiviso di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva3.
Il caso in esame va, pertanto, regolato dal disposto dell'art. 1134 c.c., secondo cui “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Pag. 9 di 13 Ebbene è incontestato che il sig. sia intervenuto sulle parti comuni dell'edificio CP_1
senza minimamente interpellare gli altri condomini.
In atti, difatti, manca la prova del necessario coinvolgimento.
Occorre verificare, quindi, la sussistenza del requisito dell'urgenza richiesto dalla norma che, inteso come necessità di eseguire la spesa senza ritardo, condiziona il diritto al rimborso del condomino sul quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'indifferibilità della spesa nonché le condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che gli avevano impedito di avvertire tempestivamente gli altri condomini o l'amministratore ove nominato.
Per risalente e tradizionale orientamento giurisprudenziale “sono opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento alla cosa” (così, Cass. n.
6400/1984).
Come precisato dalla Suprema Corte (v. da ultimo anche Cass. Civ. n. 29336 del 2023), il requisito dell'urgenza si spiega non soltanto con dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, ma altresì che le opere dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini, sulla base di accertamento di fatto spettante al giudice del merito (v. Cass. Civ. n. 14326 del
2017; Cass. Civ. n. 27106 del 2021).
Pertanto, l'intervento diretto del singolo condomino nell'amministrazione attiva e nella riparazione di una cosa comune trova una giustificazione e, quindi, la possibilità di rimborso solo quando è destinato a far fronte ad un fenomeno che presenti i caratteri della inopinabilità e della indifferibilità e, quindi, un evento improvviso, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune o di proprietà esclusiva del Tale Parte_3
condizione non sussiste nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni;
situazione questa che, invece, può legittimare il singolo condomino a convocare l'assemblea condominiale per l'adozione dei provvedimenti opportuni e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea medesima e, dunque, di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente con le forme della procedura camerale di volontaria giurisdizione a norma
Pag. 10 di 13 dell' art. 1105 c.c. per ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (sul punto
Cass. Civ. n. 9280 del 2018; Cass. Civ. n. 21015 del 2011).
Il sig. per giustificare gli interventi effettuati, di cui oggi chiede pro quota CP_1
ristoro, ha depositato lo Stato di Avanzamento Lavori predisposto dalla impresa
Cicerchia Costruzioni Srl, e dalla stessa sottoscritta (doc. 10 convenuto).
Dalla semplice lettura dell'elenco dei lavori effettuati dall'impresa si evince che difetta il requisito di urgenza;
invero gli interventi realizzati sono per lo più di tipo estetico e non è stata offerta in giudizio alcuna prova idonea a dimostrare il danno o il pericolo che sarebbe potuto derivare dal differimento della spesa.
Non vi sono in atti neanche le foto dei luoghi che avrebbero perlomeno consentito di verificare le condizioni precedenti l'intervento riparativo e quelle successive, caratterizzate dal ripristino delle zone ammalorate.
Né tale carenza probatoria poteva essere sanata ammettendo le prove testimoniali richieste, irrilevanti al fine di dimostrare il requisito in parola.
In conclusione in assenza di dimostrazione circa l'urgenza degli interventi effettuati sule parti comuni dell'edificio (in particolare il tetto) o di un evento imprevedibile che rendeva necessaria la riparazione al fine di conservare la cosa comune, non è possibile ritenere che i lavori de quibus dovessero essere eseguiti senza ritardo e che non vi sia stata la possibilità di avvertire tempestivamente gli altri condomini.
Lo stesso dicasi per la perizia effettuata su richiesta del in Controparte_5
quanto non risulta in atti che il abbia provveduto ad interpellare gli altri CP_1
condomini (rectius gli attori) prima di incaricare i propri tecnici per redigere la relazione.
In atti, difatti, manca la prova del necessario coinvolgimento degli attori che avrebbe ben potuto esserci avendo il tutto il tempo necessario per coordinarsi con CP_1
costoro per incaricare in maniera condivisa i tecnici ciò in quanto il aveva CP_5
concesso ben novanta giorni per la redazione della perizia.
La domanda, quindi, non trova accoglimento ai sensi dell'art. 1134 cc.
La domanda risarcitoria non può trovare fondamento neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Pag. 11 di 13 Ebbene, l'azione di ingiustificato arricchimento è una azione per sua natura complementare e sussidiaria, esperibile “solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd.
"indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
29672 del 22 ottobre 2021).
Il presupposto di un'azione di ingiustificato arricchimento è dunque l'inesistenza di un'azione tipica e può quindi essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. 14944/22).
Nel caso che ci occupa la reiezione dell'azione principale, inquadrata nella disposizione di cui all'art.1134 c.c., non si fonda sulla mancanza del titolo posto a suo fondamento, ma sulla mancanza delle prove necessarie alla dimostrazione del requisito dell'urgenza.
Ebbene, lo scrivente Giudice ritiene di non vi siano gli estremi pe discostarsi da quanto già sancito dal giudice di legittimità per il quale “…al cui non sia riconosciuto il diritto Parte_3 al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti (
Cass. n. 20528 del 2017).” (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 N. 5995/2022).
Pertanto, anche sotto questo profilo la domanda non può trovare accoglimento.
Infine, non si ravvisano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite si rammenta che ai sensi dell'art. 91 cpc vige il principio della soccombenza.
Pag. 12 di 13 L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006).
Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nella fattispecie in esame, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compenzate.
Le spese di Ctu, invece, devono essere poste ad esclusivo carico degli attori in quanto il suo espletamento si è reso necessario sulla scorta delle domande da questi formulate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
3. Compensa le spese di lite.
4. Pone le spese di ctu ad esclusivo carico dei sigg.ri e in via solidale Pt_1 Pt_2
tra di loro, per come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Firenze il 7 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. “Peraltro, circostanza da non sottovalutare, a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte del Sig. sono CP_1 comparsi danneggiamenti all'interno dell'edificio (in particolare zone condominiali che presentano muri lesionati, il pavimento di un corridoio che presenta una inclinazione vistosa in senso longitudinale). Tali danneggiamenti sembrerebbero non avere pregiudicato la stabilità dell'edificio, ma trattasi di circostanza che va ad aggravare i timori degli odierni Attori, che vedono ulteriormente diminuita la fruibilità dell'immobile acquistato con tutt'altre speranze, poi risultate, per i fatti esposti nel presente atto, miseramente frustrate;
” 3 Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 2046 del 2006, hanno precisato che …se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici”.