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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 760 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Viale Amendola n°42, presso lo studio dell'Avv. Domenico Budini, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attore
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Venezia n°25, presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 3 Luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato premesso di essere Parte_1
proprietario di un terreno sito in agro di Cappelle sul Tavo (PE), a confine con la S.S. 16 bis e il terreno dell'arch. nel NCEU al fl 6 part.lle 380, 381, 561, 562 e 563, Controparte_1
premesso che tale terreno originariamente si trovava con un naturale dislivello rispetto a quello del confinante , seguendo un naturale declivio, premesso che, a seguito Controparte_1
di interventi posti in essere nel corso degli anni dal predetto confinante ( tra i quali il deposito di materiali vari), tra i due terreni, si era venuto a creare un declivio alterato rispetto a quello naturale, premesso che, a seguito del deposito del materiale de quo e degli interventi edilizi posti in essere dal nel corso degli anni ( tra cui quello di CP_1
edificazione di un edificio), si era creata nel tempo una sorta di scarpata che, negli ultimi tempi, ha iniziato a smottare (tecnicamente a “spanciarsi”) verso il terreno sottostante del di cui alla particella 563, premesso che il confinante , temendo il Parte_1 Controparte_1
cedimento del proprio immobile con missiva in atti, ha ritenuto di ascrivere la responsabilità dello “spanciamento” al che, a suo dire, avrebbe alterato i confini e creato il Parte_1
dislivello foriero del cedimento, premesso che, nonostante la problematica fosse derivata dalla proprietà del confinante ( nonostante reiterati inviti, privi di riscontro, rivolti al per pervenire ad una riconfinamento consensuale mediante interventi necessari per CP_1 evitare il proseguire dello smottamento della scarpata), a causa dell'inerzia del CP_1
aveva proposto un ATP (giudizio iscritto al n° 1202/2020 R.G.), nel corso della quale, oltre ad essere state individuate dall'esperto nominato dal Tribunale le cause dello scivolamento della scarpata, era stata proposta, ai fini della soluzione di tale problematica, la realizzazione di un muro di contenimento, oltre ad una corretta regimazione delle acque superficiali di prossimità, mediante indicazione delle dimensioni ed il relativo ammontare della spesa, ma che il nonostante il tentativo di conciliazione alle condizioni proposte (realizzazione CP_1
del muro di contenimento da parte del e contribuzione del predetto alle spese CP_1 dell'ATP), pur dichiarandosi disponibile alla conciliazione, aveva dichiarato di volerla fare a diverse condizioni, tuttavia mai indicate, tanto ciò premesso, conveniva in giudizio CP_1
per sentirlo condannare :
[...] - alla realizzazione del muro di contenimento, dello spessore di cm. 30 e lunghezza di circa ml.12,00 o di quell'altra dimensione ritenuta di giustizia, con le modalità indicate dal CTU nella relazione depositata nell'ATP in premessa o con le altre modalità ritenute di giustizia;
- alla regimazione delle acque meteoriche provenienti dal suo fondo e che si riversano su quello dell'attore;
- al risarcimento dei danni provocati all'attore pari al costo per la rimozione del terreno e dei detriti esistenti sul fondo del e provenienti da quello del convenuto, nella Parte_1
misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese del giudizio anche in relazione al giudizio di ATP proposto (iscritto al n°1202/2020 R.G.), comprensivo sia del compenso versato al Ctu che a quello versato ai
CC.TT.PP.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva , contestando la Controparte_1
domanda attorea per insussistenza delle ragioni svolte, essendo errate le premesse in relazione alla situazione di fatto originaria (ossia l'asserita complanarità dei due terreni, poi rettificata con naturale dislivello), giacché già negli 1977/1978 era presente una scarpata e, di conseguenza, non si era venuta ad originare a causa del deposito nel tempo, da parte del convenuto, di materiale, deducendo che in origine il confine tra il terreno agricolo (part. 563) ed i terreni limitrofi era stato individuato dall'allora proprietario nel Controparte_2
“piede” della scarpata e non nella sua “cresta” e che inoltre i terreni adiacenti al 932,
(partt.109 a monte, e 792-794 a valle), tutti confinanti in linea retta, con il lotto 563 (cfr. pag.7 perizia di Controparte), risultavano già tutti posti in posizione sopraelevata rispetto al fondo del , rimasto agricolo, deducendo che, contrariamente all'assunto attoreo, Parte_1 la causa dello smottamento della scarpata era ascrivibile al per aver posto in Parte_1
essere alcune attività (quali la coltivazione del fondo agricolo fin oltre il proprio confine, e quindi a ridosso delle mura e del piede della scarpata e la costruzione del proprio edificio al confine della proprietà e della stessa scarpata, mediante sbancamento di ingente CP_1
quantità di terra, non compatibile con la presenza della scarpata), deducendo la legittimità degli scarichi pluviali del i quali sono conformi alla disciplina codicistica sullo CP_1
stillicidio delle acque, deducendo la inammissibilità della domanda di condanna alla costruzione di un muro sulla propria proprietà, inapplicabilità degli artt. 886 e ss del cod. civ. previsti solo per case, cortili e giardini negli abitati, eccependo infine l'intervenuta usucapione sulle aree oggetto di intervento richiesto, contestando la domanda risarcitoria svolta dall'attore in quanto non sorrette da alcun elemento probatorio, contestando altresì le risultanze della Ctu svolta in ATP, segnatamente laddove aveva inteso dare rilievo alla presenza di materiali vari sulla scarpata finendo per attribuire agli stessi rilevanza causale allo smottamento insusistente, tanto ciò premesso, chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande svolte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per effetto dell'eccepita usucapione del lembo di terra del fondo agricolo eventualmente interessato dallo smottamento della scarpata;
in via subordinata chiedeva, ferma restando l'impossibilità di addossare al il costo della costruzione del muro, nella denegata e CP_1
ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al di disporre la sua CP_1 riduzione nella misura della corresponsabilità del nella causazione del danno. Parte_1
Con vittoria delle spese del giudizio
3) Nel corso del giudizio venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. e con ordinanza istruttoria in atti veniva acquisita la Ctu svolta in
ATP e ammessa e raccolta la prova orale hinc et inde richiesta. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4) Mutato medio tempore il G.I., assegnata la causa allo scrivente, all'udienza del 15/05/2024, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei doppi termini ex art.190 c.p.c.
5) Ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie concreta, sulla scorta delle risultanze della Ctu svolta in Atp (chiaramente utilizzabile, essendo stata acquisita in atti), va in primo luogo evidenziato l'applicabilità alla vicenda in esame dell'art.887 c.c. che postula l'origine naturale del dislivello tra i fondi. Invero, la norma dianzi cennata disciplina la costruzione del muro divisorio tra due fondi a diverso livello, disponendo che la parte del muro che va dalle fondamenta sino al livello più alto deve essere costruita a spese esclusive del proprietario del fondo superiore, mentre la parte di muro, superiore a detto livello, che assume la funzione di muro divisorio vero e proprio, va costruita a spese comuni. La norma in siffatto modo si limita a sancire il criterio di ripartizione delle spese di costruzione e manutenzione del muro di confine tra fondi a dislivello, senza tuttavia imporre al proprietario del fondo superiore, che intraprende la costruzione, obblighi più ampi di quello generale del neminem laedere, ovverosia di non arrecare danno o far insorgere pericolo nei riguardi del vicino, nel corso delle operazioni di costruzione (cfr. Cass. civ., 26.04.1978, n.
1954 ; Cass. civ., Sez. II, 02.12.1995, n. 12457 ; Cass. Civ., Sez. II, 5.05.2008, n°11020, secondo cui, in tema di fondi a dislivello, il proprietario di quello superiore è tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessario per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21.02.2007, n°4031).
6) Venendo al caso in esame, il Ctu invero ha rilevato la presenza di una scarpata derivante dalla differenza di quota esistente tra i terreni di cui si controverte, quello dell'attore confinante con quello del convenuto disposto ad una quota superiore. Ha rilevato la presenza di un dislivello che a valle e a confine tra le due proprietà ( rif. punti 210-217 ), è pari a mt 2,77 circa e si annulla a monte ( rif. punti 214-212), alla fine della proprietà ed in corrispondenza del muro di sostegno ex scuola materna. Ha rilevato che la CP_1
scarpata in oggetto, ictu oculi, si presenta costituita da terreno naturale misto ad elementi detritici sia di natura edile quali residui di laterizio, che metallica. Ha rilevato la presenza di una fitta vegetazione costituita da piante di sambuco di medio fusto ed arbusti, fra di essi interposti alcuni manufatti metallici ( inferriate, ringhiere e simili), disposti a mo' di barriera e di contenimento, mentre alla base di tale scarpata ed in corrispondenza del maggior dislivello, sono presenti alcuni paletti in legno ben conficcati nel terreno.
7) Ha quindi concluso sotto tale aspetto di centrale rilevanza che nel caso in esame la scarpata attuale tra le proprietà sig. ( part.563 ) e sig. ( part. 932 ) è sempre Parte_1 CP_1 esistita, anche prima dell'acquisto da parte del sig. (anno 1993), come Parte_1
dimostrato dalla foto storica datata 1977-1978 (all.11) dalla quale è valutabile in circa mt.
2,00÷2,50 la differenza di quota tra le due proprietà nella parte a valle, per decrescere ed annullarsi verso monte. Ha rimarcato di aver eseguito, in base alla mappa catastale d'impianto, un accurato rilievo topografico di riconfinamento al fine di individuare il confine catastale tra le part. 563 e 932 e confrontarlo con la posizione della scarpata attuale.
Ha rilevato che le risultanze del riconfinamento, confrontate con lo stato dei luoghi, hanno consentito di poter accertare che il piede della scarpata all'origine ed il relativo fronte erano ubicati all'interno della propr. ( part. 932) e che il piede ed il fronte della scarpata CP_1
attuale hanno subito un movimento gravitativo (smottamento) occupando la particella di proprietà ( n.563 ) a valle per mt.1,20 per ridursi gradualmente ed annullarsi Parte_1
verso monte. Nello specifico, sulla scorta della documentazione fotografica risalente dal
1978 ad oggi, il Ctu ha rilevato che la scarpata è scivolata in avanti rispetto alla posizione originaria individuata in foto, di circa di mt. 1,50-1,70, invadendo la particella adiacente n.563 (di proprietà dell'attore).
8) Circa l'eziologia del fenomeno osservato, l'esperto nominato dal Tribunale ha ritenuto che la progressione dello scivolamento è stata determinata da tre fattori, il primo riconducibile alle presenza di materiale estraneo nella massa costituente la scarpata, il secondo riconducibile alla mancanza di regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla vicina proprietà (non impendendo peraltro la piantumazione esistente lo scivolamento in CP_1
quanto trattasi di piante di piccolo fusto ed arbusti con apparato radicale limitato), il terzo dalla pendenza del versante alla base della scarpata con forte inclinazione, pari al 33 %. Ha rilevato l'esperto che lo scavo di sbancamento eseguito a valle nel 1977/1978 per l'edificazione del fabbricato ha provocato un iniziale “allentamento” della Parte_1 scarpata nella porzione con maggior dislivello, ma l'immediata realizzazione del muro di contenimento ha limitato qualsiasi instabilità locale della stessa e, di conseguenza, non ha determinato lo scivolamento della scarpata. Ha rilevato che negli anni novanta il fabbricato originario di proprietà del convenuto è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione, che ha comunque conservato pressoché invariata la quota di sistemazione esterna e l'assetto dell'area originaria. Quindi, secondo il
Ctu, la composizione disomogenea del materiale costituente la scarpata ( terreno misto a detriti e residui edili) ha influito decisamente sulla stabilità della medesima e che a ciò si è aggiunto il fatto che le acque meteoriche provenienti dalla copertura/terrazzo di proprietà non sono convogliate e/o canalizzate adeguatamente, essendo le stesse lasciate CP_1 libere di defluire direttamente sull'area esterna con pendenze indirizzate nel limitare della proprietà e pertanto verso la scarpata medesima. Come argomentato dal Ctu, la presenza di acqua è sicuramente un elemento di rottura dell'equilibrio statico dell'ammasso della scarpata in quanto l'incremento del contenuto d'acqua aumenta il peso della massa, diminuisce la resistenza di attrito e riduce notevolmente la coesione per cui, soprattutto in determinati periodi di maggiore piovosità, la scarpata può risultare satura d'acqua con aumento delle pressioni provocate dalle linee di flusso disposte parallelamente alla pendenza della scarpata. Peraltro, circa l'aspetto della regimazione è il caso pure osservare che, a norma dell'art.913 c.c., è possibile lo scolo (o il deflusso) delle acque se tra due fondi esiste un dislivello, per cui il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato, ma il codice si riferisce a quello che avviene “naturalmente”, senza che sia intervenuta un'opera dell'uomo che aggravi tale deflusso. Ma come detto nel caso in esame è stata rilevato un inadeguato convogliamento (canalizzazione) delle acque meteoriche provenienti dalla copertura/terrazzo di proprietà del convenuto e come la presenza di detriti estranei alla massa di terreno crei fenomeni di ristagno e accumulo interstiziale con conseguente rammollimento o disgregazione della struttura del terreno, con conseguente destabilizzazione e modificazione delle caratteristiche geotecniche della scarpata stessa.
9) Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu rispetto a tale aspetto di centrale rilevanza appaiono condivisibili, osservato che le operazioni peritali, svolte in contraddittorio, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati, sicché le argomentazioni contenute appaiono complete ed immuni da vizi tecnici e logici e, di conseguenza, possono essere integralmente recepita dal Tribunale.
10) Circa i rimedi, il Ctu ha prospettato, quale soluzione, quella di realizzare un muro di contenimento in c.a., posto in corrispondenza del confine catastale determinato in sede di rilievo topografico, non ritenendo utili altri interventi (quali gabbionate, palificate o simili), in ragione della modesta entità del fronte di scarpata e del dislivello esistente. Ha illustrato anche le misurazioni del caso (“Il muro di contenimento, dello spessore di cm.30 e lunghezza di circa ml.12,00, sarà disposto a gradoni al fine di poter adeguare la soletta di base del manufatto alla morfologia del versante, come meglio indicato nell'allegato n.9.
Tale soluzione è adeguata e adattata ai luoghi in quanto analoghe soluzioni sono state già adottate sia a monte (muro di sostegno a gradoni ex scuola materna) che a valle (muro di sostegno in c.a. propr. ). Unitamente al muro, il Ctu ha prospettato in tal senso Parte_1
la regimazione delle acque meteoriche della proprietà mediante la canalizzazione CP_1
dei pluviali del fabbricato e la realizzazione di un efficiente sistema di drenaggio a ridosso della parete interna del muro di contenimento per tutta la sua lunghezza, considerato che la presenza di acqua a ridosso del muro contribuisce ad aumentare la pressione laterale sul muro stesso, al fine di ridurre al minimo la pressione idrostatica. Ha quindi stimato, senza indicare alcun criterio di ripartizione, l'importo delle lavorazioni per la realizzazione di siffatto muro in euro 15.438,78, comprensivo delle spese tecniche e degli oneri generali, escluse le spese relative alla canalizzazione dei pluviali e di tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque meteoriche della proprietà Ha poi stimato i tempi tecnici CP_1
per tali lavori in gg. 140, come indicato a pag. 27 della relazione.
11) Nulla di più hanno apportato al thema decidendum le ulteriori emergenze, apparendo le risultanze di prova orale ininfluenti, anche per quanto attiene l'invocata usucapione avanzata dal convenuto in ordine ad una parte del fondo interessata da tale limitato smottamento, stante la genericità della domanda, unitamente all'assenza di adeguato riscontro probatorio.
12) Ne consegue che il convenuto è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di messa in sicurezza del sito per cui è giudizio, mediante realizzazione di opere di contenimento consistenti nel muro, come indicato dal Ctu nella perizia definitiva depositata in Atp nel giudizio iscritto al n°1202/2020 R.G., acquisita in atti nonché ad effettuare la canalizzazione dei pluviali e tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque meteoriche derivanti dalla sua proprietà.
13) Per quanto attiene la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, non sono stati versati in atti adeguati margini probatori per sostenere in giudizio tale pretesa, dovendo comunque rimarcarsi che qualsivoglia danno, patrimoniale e non, non è predicabile in re ipsa, sussistendo in capo a chi chiede il risarcimento il relativo onus probandi.
14) La parziale soccombenza della parte attrice giustifica la compensazione delle spese del giudizio nella misura del 40 %, con la precisazione che gli esborsi sostenuti resteranno a carico delle parti che li hanno anticipati. Le restanti spese del presente procedimento, nella misura del 60%, seguiranno il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia (valore indeterminato – bassa complessità) e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione / istruttoria, decisione, sulla base del D.M. n°55/2014 e s.m.i., avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4, co. 1, cennato decreto.
15) Per quanto attiene le spese di Ctu sopportate in Atp, in quella sede liquidate, appare equo porle definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ordina al convenuto di effettuare tutti gli interventi di messa in sicurezza del sito per cui è giudizio, mediante realizzazione di opere di contenimento consistenti nel muro, come indicato dal Ctu nella perizia definitiva depositata in Atp nel giudizio iscritto al n°1202/2020 R.G., acquisita in atti;
- ordina altresì al convenuto di effettuare la canalizzazione dei pluviali e tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque meteoriche derivanti dalla sua proprietà;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 40 % ;
- condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle restanti spese del giudizio, nella misura del 60 %, liquidate in complessivi euro 5.331,20 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- compensa integralmente tra le parti le spese di Ctu già liquidate in Atp
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 29 Gennaio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi