Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola Saracino presidente dott. Elena Gelato consigliere rel. dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 51281/2015 e promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gregorio Barba e Francesco A. Caputo C.F._2 giusta delega in atti opponenti
CONTRO
, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Raffaele D'Ambrosio, Adriana Pavesi e Stefano Rosati in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione ex art. 145 TUB
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice e riconosciuto il diritto degli istanti, così provvedere: In via preliminare 1. Sospendere l'esecuzione degli impugnati provvedimenti sanzionatori;
In via principale 2. Dichiarare nulli e/o annullare e, comunque, dichiarare inefficaci nei confronti degli istanti i provvedimenti sanzionatori per i motivi di cui in narrativa, dichiarando non dovute le somme a titolo di sanzione amministrativa inflitte;
In subordine 3. Ridurre le predette sanzioni al minimo edittale ovvero equo ammontare. In ogni caso 4. con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I dottori e , già componenti del Consiglio di Parte_1 Parte_2
Amministrazione ed, il secondo, anche ex presidente del Collegio Sindacale della
[...]
, hanno riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio già proposto al Parte_3
TAR del Lazio con il quale erano stati impugnati i provvedimenti sanzionatori emessi in loro danno dalla (recanti, rispettivamente, la condanna al pagamento della sanzione CP_1 pecuniaria di euro 15.000,00 e di euro 35.000,00), a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo adìto.
Ai ricorrenti erano state contestate dalla le seguenti violazioni: CP_1
A) al dr. Parte_1
1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D. Lgs. 385/93;
Tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche);
8) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e del Direttore generale (art. 51 del D.Lgs. 385/93; Tit. VI, cap. 1, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999);
10) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D.Lgs. 385/93; Tit. IV, cap. 11,
Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche);
B) al dr. : Pt_2
5) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Presidente del Collegio sindacale, già Consigliere in carica fino al 25.4.2009 (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D.Lgs. 385/93; Tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche);
8) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e del Direttore generale (art. 51 del D.Lgs. 385/93; Tit. VI, cap. 1, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999); 9) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte degli ex componenti il Consiglio di amministrazione (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D.Lgs. 385/93; Tit.
IV, cap. 11, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di
Vigilanza prudenziale per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche).
Gli opponenti hanno eccepito, in via pregiudiziale e preliminare:
-l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto adottato in esito ad un procedimento a loro avviso viziato dalla violazione del procedimento e delle formalità previste dall'art. 145 Tub:
i ricorrenti hanno in proposito addotto di avere richiesto di essere a suo tempo personalmente sentiti e come tale richiesta fosse stata sostanzialmente disattesa dalla , che li aveva CP_1 convocati entro e non oltre il giorno 30 novembre 2010, con una missiva loro recapitata lo stesso
30 novembre 2010, a termine scaduto;
- la decadenza della dalla facoltà di esercitare la pretesa sanzionatoria, stante il CP_1 mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981: sul punto i ricorrenti hanno addotto come, nei casi di mancata contestazione immediata, incombesse al giudice di merito determinare il termine ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, individuando il dies a quo di decorrenza del termine.
Per effetto di tali vizi procedurali hanno addotto la necessità di annullamento degli impugnati provvedimenti.
Nel merito gli opponenti hanno rilevato l'infondatezza degli addebiti contenuti nei provvedimenti sanzionatori irrogati in loro danno.
Con riguardo alla posizione del dr. hanno evidenziato, in relazione ai diversi profili Parte_1 contestati in suo danno:
-che le sedute consiliari, tenute con cadenza settimanale, avevano consentito lo svolgimento di un ampio e articolato contraddittorio, mentre la rilevata conflittualità nella base sociale era frutto del recente processo di fusione di due banche cooperative radicate sui rispettivi territori con retaggi assai diversi nel tempo;
- che a partire dal 2009 la aveva avviato un percorso di revisione del proprio Parte_3 assetto organizzativo, che si prefiggeva tra l'altro l'obiettivo di offrire al CdA una visione chiara ed esaustiva delle scelte di carattere economico –patrimoniale, nel cui ambito era stata prefigurata l'adozione di un documento di regolamentazione interna destinato alla autolimitazione delle esposizioni personali degli esponenti aziendali;
-che del resto le debolezze evidenziate in sede ispettiva si erano manifestate in un contesto di generale crisi economica, quella del 2008, che aveva avuto inevitabili ripercussioni anche sui livelli di redditività e produttività dell'istituto di credito in questione;
-che in tale contesto la governance aziendale aveva intrapreso azioni finalizzate ad un'inversione di tendenza in grado di riportare l'azienda ad un complessivo consolidamento, sia in termini di una più organica crescita, che in termini di miglioramento degli indicatori di rischiosità, condotte che avevano comportato un miglioramento della forbice dei tassi rispetto ai dati al 31.12.2009 nonché un aumento del gettito da commissioni dei servizi, che si era incrementato nella seconda metà del
2009 e nel primo trimestre del 2010;
-che erano stati conclusi nuovi accordi commerciali con aziende leader del settore, realizzate cessioni di crediti e ridotti i rischi mediante l'incentivazione del ricorso alla garanzia del Medio
Credito Centrale;
-che il CdA della banca era altresì intervenuto con riguardo alla problematica rappresentata dalle spese amministrative, avendo dato corso a diverse azioni finalizzate al contenimento dei costi mediante sostituzione di alcuni fornitori e, sotto altro profilo, alla razionalizzazione del costo del personale;
-che in relazione alle sofferenze, la dirigenza della banca aveva dato corso ad un'importante azione di cessione di crediti pro soluto nonché, a partire dal settembre 2008, ad un'attività di revisione che aveva coinvolto le prime trecento posizioni di rischio della banca, tale da comportare in alcuni casi una ristrutturazione delle linee di credito ovvero la prestazione di ulteriori garanzie;
- che allo stesso fine si era proceduto: alla creazione di un servizio segreteria fidi al fine di separare l'iter istruttorio svolto dal servizio fidi da quello di resa operativa delle linee di credito concesse;
alla richiesta telematica delle visure ipocatastali in capo a richiedenti e garanti ed alla richiesta del nulla osta legale;
-che inoltre le politiche del credito per il 2010, disciplinate nelle sedute del CdA del 7 dicembre
2009 e del 14 gennaio 2010 avevano determinato una significativa riduzione della operatività con i Confidi, avevano accelerato l'attività con il , promossa l'applicazione del Controparte_2 tasso variabile sui mutui ipotecari e ridotto il rapporto impieghi/raccolta;
-che in relazione ai prestiti concessi al Presidente dell'istituto di credito non era ravvisabile alcuna irregolarità, né in relazione alle linee di credito connesse con riguardo alla operazione Calabria
Terme e Salute s.r.l., né in relazione a quelle afferenti all'operazione Casa di Cura Madonna della
Catena s.r.l.; - che la banca non si era attenuta al nuovo disposto di cui all'art. 2391 c.c. solo nel breve periodo dal 9.6.2009 al 14.12.2009 e per il resto, rispetto al normale merito creditizio, aveva sempre compiuto le valutazioni richieste dalla normativa;
- che la nuova governance aveva dato ampio risalto anche alla funzione antiriciclaggio, avendo introdotto un nuovo regolamento interno e procedure organizzative relative anche alla gestione dei tabulati mentre a partire dall'anno 2010 era stata intrapresa la predisposizione di uno CP_3 specifico piano formativo.
Alla luce del complesso delle considerazioni di cui in premessa, il dr. ha addotto Parte_1
l'infondatezza degli addebiti mossi a suo carico, dovendo tra l'altro considerarsi che lo stesso non faceva ancora parte del CdA al momento del verificarsi di alcuni addebiti o addirittura, con riguardo ad alcune delibere incriminate (tra cui in particolare quella del 9 giugno 2009), pur essendosi già insediato quale componente del CdA, risultava assente alle sedute del consiglio di amministrazione.
In relazione alla posizione del dr. ribadite le considerazioni già esposte in relazione alla Pt_2 posizione del dr. parte opponente, con riguardo alla rivestita carica di presidente del Parte_1 collegio sindacale, ha addotto:
-che dovevano intendersi richiamate le considerazioni di cui al verbale consiliare del 12.5.2010;
-che inoltre, dal momento che la banca si era dotata di un regolamento interno antiriciclaggio nel giugno 2009 e di un regolamento relativo ai conflitti di interesse nel maggio 2010, per il periodo anteriore, in mancanza di specifica regolamentazione, l'organo era tenuto al rispetto delle norme generali, ciò che era avvenuto nel caso di specie, stante la rilevazione di una sola operazione non segnalata a fini antiriciclaggio e di quattro sole posizioni, su venti, che presentavano un ritardo di pagamento;
- che era del resto fisiologico, alla luce delle finalità istituzionali della banca e dei principi ispiratori della cooperazione, che fosse agevolato l'accesso dei soci al credito, al fine di agevolare la crescita socio - economica della zona in cui l'istituto si trovava ad operare;
-che, in tale contesto, le scelte fatte per il conseguimento dello scopo sociale erano sindacabili solo sotto il profilo della imperizia ed imprudenza.
Alla luce di tali considerazioni gli opponenti hanno concluso per la revoca delle sanzioni inflitte in loro danno.
In subordine hanno richiesto la riduzione delle sanzioni, rilevando come quelle irrogate fossero manifestamente sproporzionate rispetto alle condotte sanzionate.
La si è costituita resistendo all'opposizione. CP_1 La resistente ha in primo luogo contestato il fondamento delle eccezioni preliminari, rilevando come per un verso fossero infondate le censure relative alla mancata personale audizione, posto che il dr. il quale unitamente al presidente del CdA dr. aveva richiesto solo “un Pt_2 CP_4 incontro tecnico con la vigilanza”, era stato tempestivamente avvisato e il giorno previsto per l'audizione aveva ad essa rinunciato, e per altro come fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge 689/81.
Nel merito la ha evidenziato la genericità e comunque la natura apodittica delle CP_1 difese svolte dagli opponenti, come tali inidonee a privare di fondamento i gravi addebiti mossi in danno degli esponenti della per effetto dei quali si era infine dovuto Parte_3 addivenire alla destituzione degli organi amministrativo e di controllo ed alla sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito.
Rilevando infine la congruità delle sanzioni irrogate, la ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Debbono preliminarmente essere disattese le eccezioni preliminari formulate dagli opponenti.
Con riguardo alla censura di irregolare svolgimento della fase amministrativa che ha preceduto l'irrogazione della sanzione e della conseguente asserita nullità del provvedimento conclusivo, a prescindere da ogni considerazione, in diritto, sull'esistenza di un obbligo di personale audizione degli incolpati nel testo dell'art. 145 TUB vigente ratione temporis, appare dirimente evidenziare come gli addebiti formulati dagli opponenti siano infondati già in punto di fatto.
Come rilevato dalla e desumibile dalla documentazione in atti, la richiesta di CP_1 audizione di cui oggi gli opponenti adducono il mancato svolgimento non era un'istanza di audizione dei singoli incolpati, a fini difensivi, bensì un incontro di carattere tecnico richiesto in esecuzione della delega conferita dai consiglieri di amministrazione al Presidente del CdA con delibera del 19 aprile 2010.
Con tale delibera, invero, i consiglieri avevano delegato il Presidente del CdA, unitamente al
Presidente del collegio sindacale ed al Direttore Generale, assistiti dai rispettivi legali, a rendere chiarimenti alla al fine di “meglio indirizzare, nel prosieguo, la gestione politico- aziendale CP_1 dell'istituto di credito nell'interesse dei soci”, rendendosi disponibili a “rimettersi alle indicazioni che l'organo di vigilanza” avesse inteso fornire “ad implementazione delle azioni correttive cui si (era) dato corso” (si rimanda ai doc. 4, 5 e 6 di parte opponente) .
L'istanza, come desumibile dal suo tenore letterale, era finalizzata ad avviare un'interlocuzione con l'istituto di vigilanza nell'ottica dell'auspicata prosecuzione dell'attività d'impresa, attività che invece, come sopra indicato, si era poi interrotta a seguito della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e della sottoposizione della banca alla liquidazione coatta amministrativa.
Non si trattava dunque di una richiesta di audizione a fini difensivi dei singoli incolpati, il che renderebbe superflua ogni ulteriore considerazione.
Per quanto necessario, volendo in ipotesi diversamente opinare, si rileva come il dr. Parte_1 non abbia richiesto di essere personalmente sentito, talché ogni considerazione sulla sua mancata audizione è superflua.
Ed invero, contrariamente a quanto addotto nel ricorso in opposizione e ribadito in sede di scritti difensivi finali, nell'ambito delle controdeduzioni scritte depositate nella fase amministrativa il dr. si era limitato a ribadire la “più ampia delega concessa al Presidente del C di A in sede della Parte_1 richiesta audizione”, senza affatto richiedere di essere personalmente sentito (si rimanda ancora al doc. 4 di parte ricorrente).
Ne consegue, all'evidenza, l'irrilevanza di ogni considerazione sulle modalità e sul luogo di svolgimento della non richiesta audizione.
Con riguardo invece alla posizione del dalla documentazione in atti risulta che l'odierno Pt_2 opponente, pur ammettendo di aver ricevuto la convocazione in tempo utile (seppure ritenuto ristretto) rispetto alla data del 30.11.2010 prevista per la sua audizione, vi avesse infine rinunciato, ritenendo sufficiente ribadire “le considerazioni a suo tempo formulate dall'Avv. Caputo” (si rimanda al doc. 13 di parte resistente).
Il fatto poi che nella data indicata il si fosse presentato senza l'assistenza di un difensore Pt_2 non consente di postulare alcuna violazione del principio del contraddittorio o lesione del diritto di difesa, posto che in primo luogo si è trattato di una sua libera scelta ed in secondo luogo non risulta che l'incolpato avesse in quel contesto richiesto un differimento dell'audizione, avendo al contrario ritenuto sufficiente richiamare gli scritti difensivi già depositati.
Il riferimento ad una pretesa violazione delle norme di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è infine irrilevante, posto che, in conformità a quanto ritenuto dalla Suprema Corte,
“le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze CP_1 nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla ai sensi dell'art. 187 ter TUF per manipolazione del CP_5 mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei CP_ diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, RA EV e altri c. )” (in questi termini, Cass.,
24.2.2016, n. 3656).
La censura deve dunque essere disattesa. Analogamente è a dirsi con riguardo alla seconda eccezione preliminare formulata dai dottori e Parte_1 Pt_2
Premessa l'assoluta genericità della censura, essendosi gli opponenti limitati a richiamare una massima giurisprudenziale senza nemmeno enunciare il concreto fondamento della proposta eccezione, che potrebbe dunque a rigore ritenersi tamquan non esset, la stessa è anch'essa infondata in punto di fatto.
A fronte della chiusura delle indagini ispettive in data 24 dicembre 2009 (v. doc. 2 di parte resistente), la contestazione è stata notificata agli incolpati il giorno 23 marzo 2010 e dunque nel rispetto del termine di legge (si rimanda al doc. 1 del fascicolo di parte resistente).
In contrario non soccorrono le deduzioni da ultimo svolte in sede di scritti difensivi finali, con le quali, se si è ben compreso, gli opponenti postulano la necessità di individuare differenti date di accertamento delle singole violazioni loro ascritte, con conseguente diversa decorrenza del termine di decadenza.
Anche tale rilievo si palesa infatti del tutto generico, non essendo stata neppure allegata, da parte degli opponenti, l'eventuale diversa data in cui sarebbe intervenuto l'accertamento dei singoli illeciti loro contestati, rispetto alla data di chiusura delle indagini.
Per quanto necessario, in ogni caso, appare utile evidenziare come non appaia censurabile la scelta di proseguire l'attività ispettiva, senza soluzione di continuità, sino al completo accertamento di tutti gli illeciti ascrivibili agli esponenti aziendali, trattandosi di un'opzione che all'evidenza risponde a principi di efficacia ed economicità dell'agire amministrativo.
Si viene dunque alle censure formulate dagli opponenti nel merito.
Anche sotto questo profilo l'opposizione è infondata.
Come sopra indicato, al dr. che ha rivestito il ruolo di componente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione dell'istituto bancario dal 25 aprile 2009, sono state contestate le violazioni di cui ai punti 1, 8 e 10 del provvedimento sanzionatorio, rispettivamente consistenti in una serie di carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, nell'omessa segnalazione all'organo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite e nel riscontro di diffuse carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito.
Al dr. che ha assunto il ruolo di componente del CdA sino al 25.4.2009 e poi di Presidente Pt_2 del collegio sindacale, sono state contestate le violazioni di cui ai punti 5, 8 e 9 dello stesso provvedimento, sostanzialmente coincidenti con quelle sopra menzionate.
In termini generali osserva la Corte come le difese svolte dagli incolpati con riguardo ai diversi addebiti mossi a loro carico abbiano carattere apodittico e comunque del tutto generico e si fondino per la gran parte sulle iniziative, peraltro insufficienti, intraprese per porre rimedio alle irregolarità o carenze riscontrate dall'autorità di vigilanza in pendenza dell'ispezione (svoltasi tra il 28.9.2009 ed il 24.12.2009) o addirittura in epoca successiva alla sua conclusione, di modo che, quand'anche se ne ipotizzasse la bontà, le stesse non potrebbero per definizione essere idonee a confutare gli addebiti mossi nei confronti degli esponenti aziendali per l'attività in precedenza posta in essere.
In dettaglio, iniziando dalla prima contestazione (di cui al punto 1, quanto al dr. , la Parte_1
ha censurato il fatto che, in un contesto in cui l'attività di governo presentava CP_1 squilibri dovuti all'insufficiente dialettica tra gli organi sociali e conflittualità nella base sociale, il
CdA avesse omesso di formulare “linee di indirizzo per un'ordinata crescita dei volumi” e di predisporre
“un assetto organizzativo e di controllo in grado di presidiare i rischi cui l'azienda (era) esposta, specie con riguardo al credito e all'antiriciclaggio”, omissioni cui erano conseguite una serie di gravi criticità consistenti:
i) nel progressivo scadimento della qualità del portafoglio crediti, “che al 30 settembre 2009 risulta(va) anomalo per il 22,3% e perdente per l'8,8%”, tale da ulteriormente “aggravare la redditività che- già ampiamente indebolita da costi che assorbono oltre l'80% del risultato di gestione- risulta(va) sostanzialmente azzerata”, con un'eccedenza patrimoniale ridotta di oltre il 50%;
ii) nell'esposizione della banca ad un rischio di liquidità, derivante appunto dal “non ordinato sviluppo degli impieghi… non adeguatamente valutato né controllato”, dato che, nonostante il sistematico disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, non erano stati “implementati minimali strumenti per il monitoraggio della situazione di liquidità”;
iii) nell'omessa regolamentazione interna del conflitto di interessi, “sebbene numerose (fossero) le operazioni che rientra(va)no in tali fattispecie”; sul punto la ha rilevato come le delibere CP_1 assunte ai sensi dell'art. 2391 c.c. non avessero dato conto del tipo di interesse in conflitto, né motivato “le ragioni e convenienze per cui la banca aveva ritenuto di procedere all'operazione” (allo scopo ha richiamato, a titolo esemplificativo, il mutuo erogato il 31.7.2009 a e l'apertura di CP_6 credito in conto corrente del 4.9.2009 ed il mutuo del 27.10.2009 concessi a ); Controparte_7 iv) nella mancata assicurazione del “rispetto delle prescrizioni normative con riferimento alla materia dell'antiriciclaggio, nonostante gli inviti formulati già in occasione della verifica UIF del 2008”; in particolare,
l'autorità di vigilanza ha evidenziato come il “processo di segnalazione delle operazioni sospette fosse risultato compromesso dall'assenza di adeguata valutazione circa la natura delle movimentazioni”, dalla reiterata
“archiviazione senza motivazione” anche di operazioni evidenziate dalla procedura dalla CP_3 presenza di diffusi errori nelle registrazioni in AUI”.
Analoghi rilievi, mutatis mutandis, sono stati formulati nei confronti del dr. con l'addebito Pt_2 di cui al punto 5, con il quale si è stigmatizzato il fatto che il collegio sindacale in carica (così come quello precedente) non avesse svolto un'efficace azione di sorveglianza, dal momento che non aveva “condotto approfondimenti sulle principali posizioni di rischio”, non aveva “presidiato il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse” e, in materia di antiriciclaggio, non aveva “svolto controlli sul rispetto del processo per la segnalazioni di operazioni sospette, né sulla correttezza delle registrazioni in AUI, nonostante le criticità emerse alla verifica UIF e da un successivo accertamento di compliance del 31 ottobre 2008”
I menzionati addebiti, che contrariamente a quanto addotto in sede di scritti difensivi non sono affatto generici ma assolutamente puntuali, non sono scalfiti dalle deduzioni difensive svolte da parte opponente.
La veridicità dei richiamati dati sul portafoglio di crediti degradati e sulla assenza di redditività dell'attività bancaria, così come quelli relativi al grave rischio di liquidità cui era esposto l'istituto di credito, non sono stati contestati dagli opponenti, sotto il profilo storico, nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, l'assunto che la situazione di gravissima crisi in cui versava l'istituto di credito, tale da determinarne dapprima la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria e poi, stante l'irreversibilità della situazione, la sua liquidazione coatta, fosse dovuta solo alla generale crisi economica dell'anno 2008, si scontra con il fatto, desumibile dai dati di bilancio e come detto non contestato dagli stessi opponenti, che il risultato di esercizio, come detto inesistente, fosse eroso per l'80% dai costi di gestione.
Gli interventi correttivi che parte opponente ha addotto di aver promosso, “capaci di operare un'inversione di tendenza in grado di riportare l'azienda ad un complessivo consolidamento” (considerazione cui è sotteso il riconoscimento della fondatezza dell'avverso addebito), sono poi tardivi, in quanto dichiaratamente posti in essere in pendenza dell'accertamento ispettivo (v. ad esempio l'inasprimento delle commissioni da servizi o la sostituzione di alcuni fornitori con altri più convenienti, attuati nell'ultimo trimestre 2009) o successivamente alla chiusura dell'indagine e addirittura alla contestazione degli illeciti (quali ad esempio la sostituzione del provider informatico, la riduzione della operatività con i Confidi, l'intervento correttivo sui tassi di interesse e la riduzione del rapporto impieghi/raccolta, integranti le “politiche del credito per il 2010, disciplinate nelle sedute del CdA del 7 dicembre 2009 e del 14 gennaio 2010).
Sotto altro profilo, la conclusione di “nuovi accordi commerciali con aziende leader di settore, quali
ON -marchio Prestitò”, funzionali a “relegare l'istituto al mero ruolo di intermediario finanziario” e così contenere il rischio di credito, così come il positivo perfezionamento di cessioni di crediti con bassa redditività, costituiscono circostanze meramente allegate dagli opponenti, peraltro in termini del tutto generici e privi di riferimenti temporali. L'implementazione del ricorso alla garanzia del , addotta quale elemento Controparte_2 correttivo rispetto all'accertata presenza di un'elevata percentuale di crediti deteriorati, è poi addirittura indicata, negli scritti difensivi depositati nella fase amministrativa, quale iniziativa da intraprendere in futuro (v. p. 13 delle controdeduzioni, prodotte quale doc. 7 di parte resistente).
In ordine ai rilievi afferenti all'assenza di presìdi per il monitoraggio della precaria situazione di liquidità dell'istituto di credito, non risulta che gli opponenti abbiano smentito l'effettiva presenza del rilevato sistematico disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, né che abbino formulato alcuna controdeduzione sull'argomento.
La censura relativa alla mancata regolamentazione dei conflitti di interesse è ammessa da parte opponente e, rispetto ad essa, è irrilevante l'invocata adozione di un regolamento in materia (rectius una regolamentazione interna funzionale alla “autolimitazione delle esposizioni personali degli
Amministratori e Sindaci” e a prestare “una particolare attenzione alle posizioni riconducibili agli stessi presenti
e future”), che il dr. evidenzia essere stato approvato nell'adunanza del CdA del 19 Parte_1 aprile 2010, in quanto successivo addirittura alla contestazione ispettiva e come tale assolutamente tardivo, agli odierni effetti.
La suddetta carenza, come correttamente evidenziato dall'organo di vigilanza, è particolarmente grave se si considera che la maggiore posizione di rischio della banca, classificata ad incaglio in sede ispettiva, era riconducibile al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come meglio si dirà infra, erano diffuse una serie di anomale concessioni di credito in favore di esponenti aziendali o loro stretti congiunti.
In relazione alla rilevata mancata applicazione delle previsioni di cui al novellato art. 2391 c.c., gli opponenti hanno addirittura espressamente ammesso di non essersi attenuti alla norma, “per una disfunzione interna meramente involontaria”, nel periodo dal 9 giugno 2009 al 14 dicembre 2009 ovvero fino alla fine del periodo ispettivo.
Analogamente è a dirsi quanto alla funzione antiriciclaggio.
Pur a fronte dei rilievi formulati dall'UIF nel corso della precedente ispezione svoltasi nel 2008, il nuovo regolamento antiriciclaggio è stato approvato nella riunione del CdA del 4.9.2009, e dunque in pendenza dell'accertamento ispettivo;
la richiesta di porre un “maggiore livello di attenzione
… nell'analisi della compatibilità delle operazioni inattese rispetto all'attività lavorativa ovvero la situazione economico finanziaria dei soggetti sottoposti a valutazione” risale all'ottobre 2009; all'atto del deposito delle controdeduzioni difensive successive alla contestazione dell'illecito, lo “specifico piano formativo funzionale ad approfondire la delicata problematica” era ancora “in corso di predisposizione”; addirittura solo dal gennaio 2010, a contestazione intervenuta, erano iniziati a svolgersi incontri tra il delegato antiriciclaggio ed i responsabili e addetti di filiale al fine della “determinazione delle modalità di individuazione delle operazioni sospette”, mentre solo nel febbraio 2010 era stato svolto un primo corso in materia.
L'effettiva sussistenza delle rilevate carenze, così come la tardività dell'azioni intraprese per porvi rimedio, rispetto alla contestazione dell'illecito, è dunque confermata.
Né valgono ad escluderla le considerazioni svolte dagli opponenti nella presente sede, posto che l'anomalia rilevata con riguardo al conto corrente intestato al vice presidente dell'istituto (rispetto al quale nessuna segnalazione o verifica risulta essere stata svolta, pur a fronte di operazioni evidenziate dal sistema è solo una rispetto alla pluralità di operazioni non segnalate CP_3 accertate in sede ispettiva, nel cui ambito si è appurata l'esistenza di molteplici archiviazioni senza motivazione di posizioni segnalate da confermata dal fatto che cinque di esse, in CP_3 precedenza archiviate, sono state oggetto di segnalazione postuma durante l'ispezione (il dato, rilevato nel provvedimento di contestazione e in quello sanzionatorio, non è contestato dagli opponenti).
In conclusione, gli addebiti oggetto della prima contestazione devono ritenersi confermati.
Si viene dunque alla seconda contestazione (di cui al punto 8), comune ad entrambi gli opponenti, con la quale è stata accertata la presenza di posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organo di vigilanza da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
In dettaglio, con il suddetto rilievo la ha censurato il fatto che l'azienda, all'atto CP_1 dell'accertamento ispettivo, fosse “esposta a un rilevante rischio di credito non correttamente segnalato all'Autorità di Vigilanza. In particolare, alla data del 30 settembre 2009, le sofferenze erano euro 16 mln., gli incagli euro 13,7 mln. e le perdite euro 11,7 mln con differenze incrementative rispettivamente pari a euro 3,5 mln., euro 10,2 mln. e euro 3,2 mln., non recepite alla data di chiusura degli accertamenti”; a fronte di tali dati, l'organo di vigilanza ha evidenziato l'omessa segnalazione “di una significativa aliquota di posizioni anomale e perdite, pari ad oltre il settanta per cento degli incagli, al venti per cento delle sofferenze e a circa il trenta per cento delle previsioni di perdita”.
Anche con riguardo a tale addebito, che come detto coinvolge entrambi gli opponenti, le difese svolte nella presente sede non sono dirimenti.
I dr. e non hanno contestato, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_1 Pt_2
l'esattezza dei richiamati dati evidenziati dalla (i.e. l'entità complessiva delle CP_1 sofferenze, incagli e perdite e le percentuali oggetto dell'omessa segnalazione, nei termini sopra indicati), ma si sono limitati ad inferire, sul punto, come si fosse dato corso a operazioni di cessioni pro soluto dei crediti in sofferenza nonché alla revisione delle principali situazioni di rischio della banca, mediante ristrutturazione delle linee di credito o prestazioni di ulteriori garanzie. A tali considerazioni è invero sotteso il riconoscimento della fondatezza dell'addebito di cui al punto 8) del provvedimento sanzionatorio, che è integrato dalla violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 51 TUB e delle correlate istruzioni di vigilanza.
Gli odierni opponenti, infatti, non hanno contestano di non aver inoltrato le dovute segnalazioni all'autorità di vigilanza (che è ciò in cui si sostanzia l'addebito in oggetto), ma hanno come detto addotto di aver dato corso ad una serie di iniziative per ovviare all'elevata percentuale di sofferenze, crediti incagliati riscontrati, il che è irrilevante agli odierni effetti, posto appunto che si discute della violazione di pregressi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di vigilanza, cui gli esponenti dell'istituto di credito sarebbero stati tenuti.
Si viene dunque alla terza contestazione (di cui al punto 10 del provvedimento sanzionatorio, quanto al dr. ed al punto 9, quanto al dr. , con la quale la ha Parte_1 Pt_2 CP_1 rilevato una serie di carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, tali da avere determinato un'elevata esposizione della banca al rischio di credito, infine come detto sfociato nella messa in liquidazione coatta dell'istituto.
In dettaglio, l'autorità di vigilanza ha evidenziato come sovente, nell'ambito del processo istruttorio:
- non fosse stata correttamente valutata la capacità di rimborso dei richiedenti, né approfondita la reale destinazione degli affidamenti, anche perché fondata su documentazione incompleta e non aggiornata (ha richiamato, a titolo esemplificativo, le sofferenze Persona_1 [...]
, ); Per_2 Persona_3
- non fossero state adeguatamente valutate le garanzie acquisite rivelatesi spesso incapienti, con pregiudizio sull'entità dei recuperi (ha richiamato, a titolo di esempio, le sofferenze Parte_4
, M.P. s.r.l.); Persona_4 Persona_5
- fossero state utilizzate forme tecniche di affidamento non coerenti con le caratteristiche dell'iniziativa sovvenzionata, con immobilizzo delle posizioni in breve lasso temporale (a tal fine ha richiesto le sofferenze New Rent, , ; Persona_6 Persona_7
- la gestione dei rapporti fosse stata caratterizzata da diffuse anomalie, non tempestivamente rilevate, quali:
a) il fatto che fossero stati consentiti sistematici sconfinamenti e passaggi a debito anche per periodi prolungati, acriticamente ratificati dal Consiglio, e formulati piani di consolidamento che non di rado avevano previsto un impegno economico non sostenibile per il debitore;
tali modalità avevano solo protratto nel tempo la resa d'atto dello stato di insolvenza dei prenditori e aumentato l'esposizione della banca al rischio di credito (a tal fine ha richiamato le sofferenze Parte_5
, , );
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
b) il fatto che l'attività di revisione dei fidi a revoca non fosse stata effettuata per il 51% del campione esaminato;
c) il fatto che le azioni legali venissero avviate in ritardo e fossero spesso sospese a seguito di proposte che, non attentamente valutate, in breve si manifestavano meramente dilatorie con pregiudizio per i recuperi (a titolo esemplificativo ha richiamato le sofferenze del gruppo Caputo,
Promotour, , ). Persona_8 Persona_9
L'autorità di vigilanza ha poi evidenziato le peculiari anomalie che avevano connotato la gestione delle posizioni “Casa di Cura Madonna della Catena” e “Calabria Terme e Salute”, facenti capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, unitamente alla collegata relazione creditizia a nome di “ costituivano il primo grande rischio della banca, classificato ad Parte_9 incaglio in corso d'ispezione, pari a 2,6 milioni di euro.
A fronte dei menzionati rilievi, caratterizzati da analitici riferimenti ad una serie di posizioni esemplificative delle anomalie censurate dall'organo di vigilanza, non risulta che gli opponenti abbiano specificamente contestato (se non con riguardo alla posizione del Presidente, di cui si tratterà infra) la veridicità degli addebiti formulati dall'organo di vigilanza.
Gli opponenti si sono invero limitati a dare atto di avere intrapreso nel tempo una serie di iniziative per il potenziamento della fase istruttoria e la revisione delle posizioni di rischio, iniziative che, per un verso non hanno consentito di ovviare alle descritte anomalie (tanto che l'istituto di credito, in dissesto irreversibile, è stato come detto posto in liquidazione coatta) e per altro sono state in gran parte assunte a posteriori, in pendenza dell'ispezione, essendo per l'effetto inidonee ad ovviare alle già compiute irregolarità.
Si è già evidenziato come le nuove “politiche del credito”, che avrebbero dovuto ovviare alle menzionate criticità, fossero state deliberate nelle sedute del CdA del 7 dicembre 2009 (poco prima della chiusura dell'ispezione) e del 14 gennaio 2010 (ad ispezione conclusa), di modo che, al di là di ogni considerazione sulla loro idoneità ad ovviare alla grave situazione in atto, non possono essere considerate agli odierni effetti.
Rispetto alle descritte censure resta poi irrilevante il richiamo al principio di mutualità ed alla natura localistica dell'istituto, in considerazione dei quali sarebbe normale la concessione di prestiti in favore di soci ed esponenti aziendali, posto che l'organo di vigilanza non ha contestato l'identità dei soggetti in favore dei quali erano stati concessi crediti, ma le menzionate anomalie nella gestione di tali rapporti, di palese evidenza con riguardo alla posizione del presidente del
CdA. In proposito, le difese svolte dagli opponenti non consentono di superare la gravità dei rilievi formulati dall'autorità di vigilanza.
Sia con riguardo alla linea di credito connessa all'iniziativa “Calabria Terme e Salute” che in relazione a quella riferibile alla “Casa di Cura Madonna della Catena” gli opponenti, dopo avere elencato l'entità e causali delle esposizioni, con riguardo al censurato aumento delle esposizioni pur a fronte della (non contestata) difficile situazione economica in cui versavano le suddette società, connotata da indebitamento superiore al fatturato e bilanci in perdita, si sono limitati per un verso ad addurre, in termini apodittici, come fosse stata “oggetto di disamina … la difficoltà finanziaria dell'azienda rinveniente dl momentaneo e fisiologico startup imprenditoriale”, e peraltro a dare atto della sopravvenuta rinuncia da parte della Casa di Cura, in epoca successiva all'ispezione, al finanziamento pur erogato in suo favore.
In relazione alla censurata concessione di credito sulla base della garanzia immobiliare prestata dal coniuge del Presidente, in cui beni erano peraltro oggetto di pignoramento, gli opponenti hanno rilevato di aver ritenuto il pignoramento come «non significativo ai fini del rischio».
Tali difese sono all'evidenza insufficienti ad elidere il fondamento dei rilievi formulati dall'autorità di vigilanza.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, deve essere confermato il fondamento degli addebiti, previo superamento anche delle specifiche contestazioni formulate dal Pt_2 ricondotte alla sua (mera) qualifica di presidente del collegio sindacale.
Premesso che il dr. ha rivestito il ruolo di componente del CdA fino al 25.4.2009, e anche Pt_2 in tale veste è stato sanzionato, non appare dubitabile che l'organo di vigilanza sia venuto meno agli obblighi di diligenza allo stesso incombenti (e a fortiori al suo Presidente), avendo omesso di svolgere un'efficace sorveglianza con riguardo al comparto creditizio, che come sinora indicato era esposto ad un rischio di tale gravità da aver reso inevitabile la liquidazione dell'istituto, né in relazione agli obblighi normativi, quali ad esempio quelli in tema di conflitto di interesse ed antiriciclaggio.
In relazione alla ventilata configurabilità di un'esimente, poi, non si può che rilevare come l'opponente non abbia neppure indicato per quale motivo dovrebbe ritenersi configurabile l'allegata “inevitabile ignoranza del precetto violato”, talché l'eccezione deve ritenersi come non formulata.
Le considerazioni sinora esposte non possono ritenersi confutate per effetto delle dichiarazioni rese dagli incolpati nel corso delle rispettive audizioni (tenutesi in data 13.10.2023 quanto al dr. ed in data 10.11.2023 quanto al dr. né in ragione delle considerazioni da Parte_1 Pt_2 ultimo esposte in sede di note finali, nel cui ambito tali dichiarazioni sono state valorizzate a fini difensivi.
Il dr. in sede di audizione, ha evidenziato: Parte_1
-che il provvedimento sanzionatorio era stato emesso in base alla lett. a) dell'art. 53, che si occupa di irregolarità amministrative, e non in base alla lett. b) relativa alle perdite patrimoniali e che a dimostrazione dell'assenza di perdite patrimoniali era il fatto che i commissari, tra il 2010 e il 2011, avevano emesso prestiti obbligazionari;
- che il danno richiesto nell'ambito dell'azione di responsabilità proposta in sede civile nei suoi confronti, pari a circa € 28.000.000,00, era stato liquidato dal Tribunale di Cosenza in €
2.749.000,00, con ribadita efficacia dell'assunto discolpante sopra espresso;
- che nelle undici sedute del consiglio di amministrazione della banca in cui era stato assente, rispetto al totale di 45 sedute svoltesi durante la sua permanenza in carica, erano state autorizzate diverse operazioni oggetto di sanzioni;
- che la aveva operato nello stesso modo effettuato dalle altre banche del territorio, ossia CP_1 garantendo prestiti bancari tramite l'assistenza del Confidi e delle associazioni antiusura.
Il dr. nella memoria scritta depositata in sostituzione dell'audizione orale, ha addotto: Pt_2
-che ai tempi in cui era avvenuta la fusione tra e quella , la Controparte_8 CP_9 [...]
, dopo aver svolto le dovute ispezioni, non aveva emesso nessuna sanzione;
CP_1
- che nel piano industriale successivo alla fusione, approvato dalla , erano stati CP_1 eliminati i vari regali e privilegi previsti in favore dei soci, proprio per garantire un'attività di spesa più oculata a dimostrazione di un'attività attenta alla gestione delle risorse;
- che le accuse riguardanti una carenza di un piano strategico triennale erano infondate, perché all'atto della fusione era stato predisposto il piano strategico per il triennio 2007-2009 e successivamente era stata intrapresa la predisposizione del successivo, dopo di che gli organi della banca erano stati sciolti;
- che la aveva chiesto lo scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 70, lettera a), del CP_1
TUB, ovvero per violazione di leggi e provvedimenti amministrativi, e non già per perdite patrimoniali (ipotesi di cui alla lettera b);
- che la nel periodo 2006-2909 aveva posto in bilancio sofferenze pari allo Parte_3
0,77%, mentre nelle altre BCC del territorio le sofferenze si aggiravano intorno al 15,30%.
Tanto premesso quanto alle dichiarazioni spontaneamente rese dagli incolpati, si vengono ad esporre le considerazioni svolte negli scritti conclusivi di parte opponente, alcune delle quali riferibili a fatti sopravvenuti in pendenza del giudizio.
In quella sede gli opponenti hanno evidenziato: i)che la vicenda oggetto di causa doveva ritenersi “incisa” dalla sopravvenuta definizione della causa civile già pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza, che aveva accolto l'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, T.U.B. contro gli amministratori e i sindaci liquidando il danno nella somma di euro 2.749.054,02, in luogo del risarcimento del danno originariamente indicato in 28 milioni di euro;
ii) che rispetto al presente giudizio doveva ritenersi rilevante anche il giudizio penale con imputazione di bancarotta fraudolenta, a tutt'oggi in fase di istruttoria dibattimentale, dal quale sarebbero emersi “sviluppi (in bonis) di una serie di posizioni (originariamente) critiche” dai quali si dovrebbe evincere “che il Consiglio di Amministrazione approvava le richieste basandosi sempre su elementi che garantissero delle opportune garanzie… e che, pertanto, sarebbero sufficienti a far decadere ogni sanzione relativa a qualsiasi imputazione basata su eventuali carenze di organizzazione e controlli interni”; a tal fine gli opponenti hanno elencato una serie di posizioni relative a concessioni di credito (mutui, per la quasi totalità ipotecari, ed una apertura di credito in c/c e anticipo fatture) in relazioni alle quali erano state concesse idonee garanzie e che sarebbero poi state quasi integralmente recuperate dalle banche subentrate alla BCC di Cosenza;
iii)che al era stata inopinatamente addebitata una responsabilità oggettiva (o Parte_1 quantomeno sproporzionata), considerato che dagli atti del procedimento penale erano emerse
“le ripetute assenze del suddetto da più sedute di assise consiliare delle quali” sarebbero scaturite le condotte addebitate dall'Organo di Vigilanza (in dettaglio, il sarebbe stato assente alle riunioni Parte_1 del Consiglio di Amministrazione del 9.06.2009, del 25.06.2009- in cui sarebbe stato presente ma fuoriuscito alle 18.45, molto prima rispetto alla fine della riunione- del 31.08.2009, del 23.10.2009, del 5.11.2009, del 13.11.2009, del 25.01.2010, del 5.02.2010, del 25.02.2010, del 3.03.2010, del
18.03.2010 e dell'1.04.2010).
I richiamati rilievi non sono ad avviso della Corte idonei a confutare le argomentazioni sinora esposte, in forza delle quali si è concluso per la conferma delle sanzioni irrogate in danno degli opponenti.
Iniziando dalla questione relativa agli artt. 53 e 70 TUB, rispettivamente richiamati dal Parte_1
e dal al fine di evidenziare rispettivamente che le sanzioni ed il provvedimento di Pt_2 scioglimento degli organi sociali non erano stati emessi in ragione dell'esistenza di perdite patrimoniali, osserva la Corte che:
i)per un verso, riferendosi alla censura del appare irrilevante ogni considerazione sui Pt_2 motivi in forza dei quali la ha disposto lo scioglimento degli organi sociali (se quello CP_1 di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b) dell'art. 70), posto che nel presente giudizio si discute delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti delle persone fisiche degli (ex) amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 53 Tub;
ii)per altro, con riguardo alla censura svolta dal le sanzioni sono state irrogate in forza Parte_1 delle lettere b) e d) dell'art. 53, di modo che non si comprende a quale scopo l'opponente si intrattenga sulla mancata applicazione dell'ipotesi di cui alla lettera a) dello stesso articolo (i.e.
l'ipotesi di perdite patrimoniali).
Sempre in relazione a quanto dichiarato dagli incolpati in sede di audizione, appare irrilevante ogni considerazione con riguardo alle condotte asseritamente tenute da altri istituti di credito cooperativo del territorio ed alle percentuali di sofferenze (peraltro indimostrate) ad essi riferibili, posto che nella presente sede si discute della condotta degli organi della BCC di Cosenza.
Con riguardo poi alle deduzioni del relative all'omessa formulazione di rilievi o sanzioni Pt_2 in esito all'operazione di fusione tra la e quella di , si rileva come la Controparte_8 CP_9 circostanza non appaia rilevante agli odierni effetti, considerato che le censure per cui è causa non attengono né trovano specifica genesi nell'operazione di fusione tra i due menzionati istituti di credito.
In relazione poi alle argomentazioni svolte in sede di scritti difensivi, con le quali viene ventilata la “situazione di difficoltà di correlazione delle attività tra i vari asset della banca” e la “mancata possibilità di essere a conoscenza delle varie problematiche” afferenti ai due istituti di credito fusi, al di là della genericità del rilievo, è dirimente evidenziare come la fusione risalga all'anno 2006, mentre l'ispezione si è svolta nell'ultimo trimestre del 2009, talché le eventuali criticità sarebbero potute essere medio tempore risolte.
Venendo ora alle circostanze sopravvenute in corso di giudizio, la definizione del giudizio civile di risarcimento del danno non spiega effetti rispetto all'odierno giudizio di opposizione a sanzioni amministrative.
I dr. e non hanno invero nemmeno allegato per quale motivo la vicenda Parte_1 Pt_2 oggetto di causa dovrebbe ritenersi “incisa” dall'esito del suddetto giudizio, che del resto, per ammissione degli stessi opponenti, si è concluso con l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta nei loro confronti per gravi irregolarità ai sensi dell'art. 70 Tub.
Né a tal fine rileva, di per sé sola, l'allegata circostanza che il danno sia stato liquidato in euro 2,8 mln in luogo della maggiore somma richiesta dalla procedura (28 mln), considerata l'evidente non sovrapponibilità del danno subito dalla società per effetto del compimento di gravi irregolarità di gestione e le sanzioni amministrative di cui in questa sede si discute. In relazione ai richiamati capi di imputazione di cui al giudizio penale per bancarotta fraudolenta, tuttora pendente, il rilievo, che se si è ben compreso è funzionale a dimostrare che la concessione di credito sia intervenuta a fronte della prestazione di idonee garanzie, non soccorre a tal fine.
Ed invero, il fatto che i mutui fondiari o ipotecari (che costituiscono n. 11 operazioni rispetto al totale di 16 operazioni elencate a fini esimenti) siano stati erogati previa iscrizione di ipoteca in favore del mutuante non pare elemento atto a dimostrare una particolare diligenza nella concessione di credito, tale da consentire di superare le considerazioni sinora svolte, se è vero che si tratta di elemento costitutivo della relativa fattispecie negoziale.
Sotto altro profilo, in ogni caso, il fatto che le suddette posizioni creditizie siano state “recuperate quasi totalmente dalle banche subentranti”, peraltro non dirimente trattandosi di sole sedici posizioni,
è al rango di mera allegazione, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto.
Si viene infine alla questione relativa alla mancata partecipazione del dr. ad undici delle Parte_1 quarantacinque adunanze del CdA tenutesi nel corso della sua permanenza in carica.
Ebbene, premessa l'irrilevanza, agli odierni effetti, della partecipazione o meno alle sei menzionate riunioni tenutesi nel 2010, epoca successiva alla chiusura dell'ispezione e dunque non attinta dalle contestazioni, e quand'anche si desse per ammessa la mancata partecipazione del dr. Parte_1 alle altre quattro adunanze menzionate tenutesi nel 2009 e l'uscita anticipata da quella del 25 giugno 2009, il dato non sarebbe tale da esonerare l'incolpato dalla sua responsabilità.
Come desumibile dalle considerazioni sinora svolte, la quasi totalità degli addebiti mossi agli organi amministrativo e di controllo dell'istituto bancario ha natura omissiva, concretandosi nella mancata adozione dei necessari interventi correttivi rispetto al rilevante rischio di credito, all'omessa adeguata regolamentazione delle modalità di concessione del credito (stante le riscontrate diffuse carenze nell'istruttoria ad esso prodromica), alla mancata adozione di iniziative volte a disciplinare la rilevante questione del conflitto di interessi, alla mancata regolamentazione della funzione antiriciclaggio, all'omessa comunicazione di informazioni rilevanti alla autorità di vigilanza.
Rispetto ad illeciti di tipo omissivo, pare evidente come la mancata partecipazione alle adunanze,
e dunque il disinteresse rispetto alla gestione della società, non solo non escluda la responsabilità, ma se possibile sia suscettibile di aggravarla.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le sanzioni irrogate in danno degli opponenti devono essere confermate.
Si viene dunque alla domanda proposta in via subordinata, con la quale è stata richiesta la riduzione dell'entità delle sanzioni.
Anche tale richiesta non può essere accolta. Le censure sul punto svolte dagli opponenti hanno tenore del tutto generico, posto che gli stessi si sono limitati ad addurre la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta sanzionata in termini meramente astratti (i.e. mediante semplice richiamo testuale ai criteri di commisurazione della sanzione previsti dalla legge), senza peraltro svolgere alcuna effettiva critica relativa alla concreta quantificazione delle sanzioni irrogate in loro danno, talché anche sotto questo profilo il motivo di opposizione potrebbe a rigore ritenersi inammissibile.
In ogni caso, per completezza, rileva la Corte come il loro importo appaia in ogni caso congruo.
Al dr. è stata invero comminata una sanzione pecuniaria di euro 7.500,00 per le Parte_1 violazioni di cui ai punti 1 e 10 sopra richiamati e di ulteriori euro 7.500,00 per la violazione di cui al punto 8.
Al dr. invece, è stata irrogata una sanzione di euro 20.000,00 per le irregolarità di cui ai Pt_2 punti 5 e 9 e di euro 15.000 per quella di cui al punto 8, considerata la maggiore durata delle cariche dallo stesso rivestite (prima quale componente del CdA e poi quale Presidente del collegio sindacale).
Ebbene, se si considera la cornice edittale fissata dall'art. 144 Tub, nel testo vigente ratione temporis, che prevedeva per ciascuna delle violazioni in oggetto una sanzione compresa tra euro 2.580,00 ed euro 129.110, 00 si ritiene che le sanzioni in concreto comminate siano congrue, in quanto non solo ben lontane dal massimo edittale previsto per legge, ma anche ampiamente inferiori alla metà del suddetto massimo edittale, costituente, come è noto, il parametro di riferimento mediamente ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 19 marzo
2007, n. 6417; analogamente, Cass. 10 dicembre 2003, n. 18811).
Le sanzioni sono poi adeguatamente parametrate alla diversa situazione dei due incolpati, essendo state come detto contenute in cifra inferiore con riguardo al dr. considerato il minor Parte_1 lasso di tempo in cui lo stesso ha rivestito la carica di componente del CdA.
E' poi da escludere che si sia verificata una duplicazione di provvedimenti sanzionatori, posto che le violazioni afferenti le rilevata carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e quelle relative alle accertate carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito (irregolarità 1 e
10, quanto al e 5 e 9, quanto al sono state unitariamente considerate a fini Parte_1 Pt_2 sanzionatori, in quanto tra loro connesse, mentre quella di cui al punto 8 comune ad entrambi, relativa all'omessa segnalazione all'autorità di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite, ha rispetto ad esse natura eterogenea, trattandosi della violazione di obblighi informativi e correttamente è stata autonomamente sanzionata sulla base del disposto di cui all'art. 51 TUB. Il richiamo ai principi di cui alla legge delega n. 111/2023, relativa alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA
e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali, è infine inconferente, discutendosi in questa sede di sanzioni irrogate ai sensi del Testo Unico Bancario.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 51281/2015 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla rifusione in favore della delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Nicola Saracino