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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9799 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7779/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOLI NC e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN US ( VIA N. SAURO, 17 50054 FUCECCHIO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO, 17 FUCECCHIO presso il difensore avv. CIOLI
NC
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE MICCO DU UC, elettivamente domiciliato in VIA MONTE
NAPOLEONE, 20 (C/O AVV. MORPURGO) 20121 MILANO presso il difensore avv. DE MICCO
DU UC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
Parte attrice:
- in via istruttoria, e per quanto occorrer possa, come già richiesto in ricorso introduttivo ed a verbale udienza 29.10.24, affinché il CTU già nominato nel precedente procedimento nel contraddittorio di venga nominato e convocato anche nel presente giudizio per eventuali chiarimenti in ordine CP_2
pagina 1 di 12 alle risultanze numeriche dell'elaborato già redatto, ribadiamo in ordine alla medesima questione di cui è causa;
- nel merito affinché il Tribunale, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, voglia accertare le ragioni di credito di nei confronti di er gli anni 2014- Parte_1 CP_2 2015-2016, per i titoli esposti in ricorso introduttivo, per la complessiva somma di € 324.086,54, o quella diversa di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto, e conseguentemente riconoscere il diritto odierno di subentrata successivamente nella titolarità di tale diritto di credito, di poter Controparte_1 usufruire della somma in compensazione rispetto ad eventuali poste passive che risultassero esistenti o che dovessero venire ad esistenza nei confronti di CP_2 Con vittoria di spese e compensi professionali.
Parte convenuta
L'Avv. Gianluca De Micco Padula, nella qualità di difensore di riportandosi a tutto quanto CP_2 dedotto, eccepito e prodotto con i propri scritti ed impugnando e contestando ogni avversa conclusione, deduzione, eccezione e produzione, precisa le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) nel merito in via principale, previa ogni doverosa valutazione circa la legittimazione attiva di
rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto e non Controparte_1 provata;
2) nel merito in via subordinata, ove riconosciuto un qualche debito di Conai nei confronti di
dichiararlo estinto per compensazione con il debito di nei confronti di Controparte_1 CP_1 CP_2 pari ad € 128.722,62, oltre ai maturandi interessi di mora dal 26/07/2024 al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali;
4) in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di riconvocazione del medesimo CTU nominato nella causa n.r.g. 40314/2018 del Tribunale di Milano, in quanto il relativo elaborato non tiene conto e non padroneggia la normativa consortile sull'applicazione del c.a.c. Qualora il Giudice adito non ritenga di poter rigettare l'avversa domanda già sulla base della normativa consortile, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici, si chiede che venga nominato un nuovo CTU e, in ogni caso, che al CTU nominato sia sottoposto il quesito in conformità alla disciplina del Consorzio, quindi limitato all'accertamento del c.a.c. asseritamente versato da
ai fornitori nazionali che trovi riscontro nelle “schede extracontabili”. Parte_1 In caso di ammissione della prova per testi articolata da parte ricorrente, si chiede di voler verificare che e/o siano gli amministratori/legali rappresentanti di Testimone_1 CP_3 CP_4 di Tecnopack S.p.A. e di SI S.r.l. e, in quanto tali, abilitati a Controparte_5 Persona_1 rendere dichiarazioni impegnative e vincolanti, corrispondenti alle schede extracontabili. Ci si oppone alla produzione del “piano di riparto concordato preventivo Parte_1
in quanto effettuata tardivamente con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
[...]
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 [...] per sentire accertare il proprio credito di € 324.086, 54 quale derivante da un Controparte_2 accertamento contenuto nella sentenza n. 6379/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.7.2021 tra e tal che avrebbe conferito in la propria CP_2 Parte_1 CP_1 azienda, asseritamente pronunciata con riguardo alla medesima questione di fatto e di diritto. pagina 2 di 12 Regolarmente instaurato il contraddittorio, ha innanzitutto eccepito la carenza di CP_2 legittimazione in capo alla controparte.
Nel merito, il ha contestato che la richiamata sentenza contenga l'accertamento di CP_2 alcun credito dell'attrice e, facendo valere l'erroneità delle conclusioni di cui alla citata sentenza pronunciata sulla base di inammissibili e inidonei e mezzi di prova, ha fatto valere l'inesistenza di alcun diritto in capo a tale parte, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento del credito di il convenuto ha CP_1 chiesto di compensare detto credito con un proprio controcredito, come accertato non solo nella menzionata sentenza ma anche in altra pronunciata sempre tra e dal Parte_1 CP_2
Tribunale di Milano con sentenza n. 1238/2023.
Convertito il rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione tra le parti, anche alla luce delle memorie istruttorie e delle allegazioni ivi contenute delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antefatto. Decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16545/18, giudizio di opposizione
R.G. 40314/2018, sentenza n. 6379/2021.
Occorre in via preliminare richiamare le vicende che hanno condotto al presente giudizio in relazione ai rapporti intercorsi tra e con particolare riferimento al giudizio di CP_2 Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo RG. 40314/2018 avanti il Tribunale di Milano e alla sentenza n.
3679/2021 che lo ha definito.
Nello specifico, in data 18.7.2018 il ha ottenuto nei confronti di tale società il decreto CP_2 ingiuntivo n. 16545/18 per l'importo di € 1.798.767,83, di cui € 1.007.898,92 in ipotesi dovuto a titolo di omesso pagamento del contributo ambientale (c.a.c.) per cessioni relative agli anni 2014-2016, (a cui aggiungere l'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi) e la somma di € 64.831,69 asseritamente dovuta a titolo di omesso pagamento del contributo ambientale relativamente all'anno 2017.
ha proposto opposizione nei confronti del citato decreto, facendo valere, quanto al Parte_1
c.a.c. degli anni 2014-2016 l'intervenuto pagamento di tale contributo in ipotesi effettuato non a CP_2 ma ai propri fornitori, con conseguente eventuale obbligo di costoro di versare a quanto già CP_2 ricevuto a tal titolo dall'opponente.
Quanto al c.a.c. dovuto per l'anno 2017, ha genericamente contestato la debenza Parte_1 delle somme richieste da CP_2
pagina 3 di 12 Giova premettere che il contributo ambientale (c.a.c.) rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 224 D. Lgs. 2006/152, CP_2 ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti, secondo l'articolato sistema previsto da tale Decreto Legislativo nell'attuazione al medesimo data dallo Statuto e dal Regolamento ratione temporis vigenti. CP_2
Tale sistema prevede che il contributo debba essere corrisposto da parte del cessionario al momento della 'prima cessione', nella definizione ivi contenuta.
Il giudizio ha avuto riguardo all'accertamento dei pagamenti del contributo asseritamente effettuati da parte di , in qualità di cessionaria, ai propri fornitori/cedenti invece che al Parte_1
ed alla eventuale efficacia liberatoria di tali pagamenti. CP_2
Ai fini che interessano questa sede, occorre ripercorrere le questioni esaminate nel giudizio di opposizione, differenziando rispetto alle diverse annualità le pretese fatte valere da in tale CP_2 giudizio.
a) Prendendo le mosse dal c.a.c. che il ha chiesto con ricorso in via monitoria a CP_2
per gli anni 2014-2016, la questione ha tratto la propria origine dal fatto che quest'ultima Parte_1
Contr ha effettuato acquisti da alcuni fornitori/cedenti (tre in particolare, SI e Tecnopack), in ipotesi erroneamente versando agli stessi invece che al il contributo ambientale dovuto per le CP_2 relative cessioni, asseritamente internalizzato nel prezzo di vendita, secondo quanto risultante dalla dicitura 'contributo ambientale assolto' presente sulle fatture emesse da tali fornitori.
In particolare, il ha sostenuto che nel corso di un'attività di verifica sarebbe emerso CP_2 che non avrebbe dimostrato l'effettivo assolvimento del c.a.c. da parte propria sugli Parte_1 acquisti in contestazione, rientranti nella nozione di 'prima cessione' all'atto della quale deve essere effettuato il prelievo del contributo, né sarebbe stata in grado di esibire al le c.d. schede CP_2 extracontabili.
Queste ultime, consistenti in specifiche schede che documentano il peso di ciascuna componente dell'imballaggio esaminato ai fini del calcolo del c.a.c. e che il fornitore/cedente è tenuto a fornire su richiesta del cessionario ( par. 4.2.3), costituirebbero lo strumento per il Parte_2 CP_2 di incrociare i dati dei pagamenti con quelli dei debiti maturati in relazione alle cessioni, quali evincibili dalle fatture emesse dai cedenti con la dicitura 'contributo Conai assolto'.
Ferma la titolarità dell'obbligo di pagamento del c.a.c. in capo al cessionario, eccezionalmente, la disciplina consortile accetterebbe di considerare tali schede quale strumento idoneo ai fini di determinare il c.a.c. scomputabile dal contributo dovuto da quel cessionario per le prime cessioni invece versato al fornitore. pagina 4 di 12 Tenuto conto, però, che non avrebbe né pagato il c.a.c. per il periodo 2014-2016, né Parte_1 esibito le schede extracontabili, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del contributo in CP_2 oggetto, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi.
ha continuato a sostenere di aver già assolto l'obbligo in questione con i relativi Parte_1 versamenti ai propri fornitori, come risultante dalle fatture dei fornitori recanti, appunto, la dicitura
'contributo ambientale assolto' .
Alla luce delle contestazioni delle parti, il Tribunale di Milano ha quindi disposto una CTU contabile volta a verificare il c.a.c. eventualmente dovuto da sulla base della Parte_1 documentazione contabile ed extracontabile in atti.
A seguito dell'esame della documentazione messagli a disposizione dalle parti consistente nelle fatture ed in alcune schede extracontabili, dato atto dell'omessa produzione da parte dei tre cedenti di svariate schede extracontabili, il perito ha formulato differenti conclusioni circa la determinazione del c.a.c. relativo agli anni in questione, a seconda della valenza probatoria da attribuirsi alla esaminata documentazione.
In particolare, il consulente è giunto a differenti quantificazioni delle poste dare/ avere tra le parti a seconda del fatto che la suddetta dicitura nella fattura sia ritenuta sufficiente a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo del contributo ambientale, o se invece la stessa sia ritenuta insufficiente, occorrendo a tal fine anche la produzione delle menzionate schede extracontabili.
Il CTU ha rimesso quindi al Giudice la necessaria attività interpretativa dal punto di vista giuridico.
Il Tribunale di Milano, G.U. dott. Mambriani, con la citata sentenza n. 6379/202 ha esaminato le conclusioni della CTU unitamente all'esito delle ammesse prove testimoniali.
Il Giudicante ha, quindi, richiamato le statuizioni in tema di oneri probatori espresse dalla
Suprema Corte secondo cui il principio per cui la prova dell'adempimento spetta al debitore deve essere interpretato 'secondo un criterio di ragionevolezza, risultando applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, il quale pone, in ogni caso “l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento”' (doc. n. 7 att. ).
Alla luce di ciò, ritenendo, sulla base delle argomentazioni ivi sviluppate, che un'interpretazione del quadro normativo secondo ragionevolezza e un'ortodossa applicazione del principio di vicinanza e disponibilità della prova impongano di ritenere che in caso di mancata pagina 5 di 12 acquisizione delle schede extracontabili che il cedente deve redigere e produrre, la dicitura apposta sulla fattura emessa dal cedente “contributo Conai assolto” o equivalenti deve essere interpretata nel senso di ritenere il contributo assolto dal cessionario e non dal cedente, il dott. Mambriani ha accolto la terza conclusioni formulate dal CTU, e cioè quella basata sulle sole risultanze di tutte le fatture emesse dai tre cedenti/fornitori recanti la dicitura 'contributo Conai assolto'.
Così, prescindendo dalle schede extracontabili, i conteggi del consulente hanno accertato non solo l'insussistenza del debito azionato da nei confronti di , in ordine al c.a.c. delle CP_2 Parte_1 annualità 2014-16, ma, anzi, viceversa, un credito di tale società verso dell'importo di € CP_2
324.086,00.
Il Tribunale di Milano ha quindi rigettato la richiesta di relativa al pagamento delle CP_2 somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo riferibili al contributo ambientale di tali annualità, contestualmente dando atto della non necessità di accertare nel corso di tale giudizio il citato eventuale credito per la differenza di € 324.086,00 di verso non essendo lo stesso oggetto di Parte_1 CP_2 domanda od eccezione da parte dell'opponente.
b) Passando all'annualità del 2017, viste le dichiarazioni periodiche predisposte dalla stessa
, costituenti, per pacifica giurisprudenza, riconoscimento di debito, il medesimo Tribunale Parte_1 ha accertato il credito di per l'importo di € 64.831,69 a titolo di contributo ambientale, CP_2 accogliendo la domanda dell'opposto.
Conferimento dell'attività di Parte_3
ha fatto valere in via preliminare il difetto di legittimazione attiva un capo a CP_2 CP_1 che non sarebbe titolare del credito azionato, essendo stato lo stesso accertato in capo a . Parte_1
Al riguardo rileva che successivamente alla richiamata sentenza, in data 27.9.2021 Parte_1
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con un piano in continuità aziendale indiretta, in esecuzione del quale, per quanto interessa in questa sede, è stata costituita una nuova società,
il cui capitale sociale è stato interamente sottoscritto da e liberato Controparte_1 Parte_1 mediante conferimento da parte di quest'ultima della proprietà dell'azienda corrente in Pontedera avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso degli articoli descritti nel relativo atto, con successivo trasferimento di tutte le quote di tale neo costituita società da parte di al terzo Parte_1 assuntore Tecnopack S.p.A,
Come noto, il conferimento di azienda in una società 'costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
pagina 6 di 12 dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese', in applicazione del principio di cui all'art. 2559 c.c. (Cass. 2013/1955).
Dall'istanza per il rilascio nullaosta rivolta al GD della procedura concordataria, che espressamente prevede il conferimento da parte di del 100% del capitale sociale nella neo Parte_1 costituita società tramite apporto della 'totalità dei propri attivi' (doc. n. 8 att.), dal richiamo all'autorizzazione a tale operazione concessa dal GD di tale procedura in data 20.5.22, contenuto nell'atto costitutivo di (doc. n. 9 att.), dalla descrizione dell'oggetto del conferimento da CP_1 parte di come descritto nell'art. 3 di tale atto costitutivo, nonché, ancora, dalle visure della Parte_1 società conferente e di quella conferitaria (cfr. doc. n. 11 att.; doc. n. 18 , risulta che CP_2 Parte_1 ha ceduto l'intera sua azienda.
Da ciò consegue che è configurabile la legittimazione ad agire per i crediti di CP_1
ai sensi del menzionato art. 2559 c.c. Parte_1
Ne discende che l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice è infondata e va respinta.
Credito Tecnoeffe.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se sussista il credito che dichiara di CP_1 vantare nei confronti di in virtù delle statuizioni contenute nella esaminata sentenza del CP_2
Tribunale di Milano.
Come visto, alla luce della già richiamata interpretazione dei principi in tema di oneri probatori tale Tribunale ha accolto la conclusione del CTU secondo cui dai conteggi effettuati non risulta alcun debito di (già ) per il c.a.c. delle annualità 2014-2016, ma anzi risulta un credito CP_1 Parte_1 della stessa per il c.a.c. pagato in eccesso per dette annualità, pari all'importo di € 324.088,54.
Secondo quanto espressamente affermato, il Tribunale non ha accertato l'eventuale credito di corrispondente a tale credito, non essendo stata formulata la relativa domanda. Parte_1
Premesso che detta sentenza non è stata impugnata e che, pertanto, la stessa è passata in giudicato, rileva che, tuttavia, l'omesso accertamento del credito, anche in via incidentale, impedisce di ritenere che si sia formato un giudicato su tale questione.
Al riguardo viene però in considerazione che con tale sentenza il Tribunale ha deciso una questione relativa al rapporto tra le parti concernente, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo ambientale spettante a in ordine alle cessioni poste in essere da nelle CP_2 Parte_1 citate annualità.
In particolare, come visto, il Giudice, ha affermato che il quadro normativo induce a ritenere che l'omessa produzione da parte del cedente delle schede extracontabili deve essere interpretata nel senso di ritenere il contributo assolto dal cessionario (i.e. e non dal cedente. CP_1
pagina 7 di 12 Occorre pertanto verificare la rilevanza di tale pronuncia nel presente giudizio, in cui l'attrice ha chiesto l'accertamento di un credito alla luce di quanto statuito nella prima causa.
Ritiene il Tribunale che la questione vada risolta alla luce del disposto dell'art. 337, comma 2
c.p.c., secondo cui 'quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata'.
Nell'evoluzione interpretativa di tale norma, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la stessa trova applicazione non solo quando la sentenza invocata abbia risolto una questione pregiudiziale rispetto a quella che deve essere decisa nell'altro processo svolgentesi tra le stesse parti ma anche quando abbia risolto una questione comune: 'il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (…) presuppone la necessità di due decisioni;
una nella controversia che costituisce
l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (…) nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie' (Cass. 1986/2556).
Tenuto conto che la invocata sentenza n. 6379/2024 è passata in giudicato e che quindi non si pone il problema di sospendere il presente giudizio, applicando tali principi alla fattispecie in esame, occorre concludere che il c.a.c. dovuto da relativamente alle annualità 2014-2016 deve CP_1 ritenersi essere stato assolto dalla medesima, secondo le risultanze delle fatture dei cedenti/fornitori con la dicitura 'contributo Conai assolto'.
Ciò posto, occorre verificare l'esistenza dell' eventuale credito, solo ipotizzato dal Tribunale di
Milano, in capo a discendente dal pagamento di somme superiori a quelle dovute a titolo di CP_1
c.a.c. come risultanti dai conteggi effettuati dal CTU nel primo giudizio.
Al riguardo rileva che ha bensì contestato l'interpretazione normativa della disciplina CP_2 relativa alle schede extracontabili e i criteri di calcolo discendenti da tale interpretazione ma non ha contestato il quantum di conteggi effettuati.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio, il ha infatti riconosciuto che il CP_2
CTP che lo ha assistito nella CTU del precedente giudizio ha ritenuto attendibili i dati dell'ausiliario del Giudice sotto il profilo dei quantitativi e delle sottostanti elaborazioni.
L'accettazione dei dati utilizzati dall'ausiliario del giudice nonché dei conteggi effettuati sulla base degli stessi conduce all'assenza di contestazioni di riguardo l'importo di € 324.086,54 che il CP_2
CTU della prima causa ha determinato quale ammontare del credito di (già ). CP_1 CP_6
Sulla base delle considerazioni che precedono risulta pertanto che l'attrice vanta un credito nei confronti del pari alla suddetta somma. CP_2
La domanda attorea in parte qua viene pertanto accolta. pagina 8 di 12 Non può essere invece accolta quella relativa all'accertamento del diritto di di CP_1 utilizzare detta somma in compensazione rispetto ad eventuali poste passive che risultassero esistenti o dovessero venire ad esistenza nei confronti di CP_2
La genericità di tale domanda impedisce infatti al Tribunale di vagliare la sussistenza dei requisiti alla cui ricorrenza l'art. 1243 c.c. subordina la compensabilità delle reciproche poste dare/avere.
Interessi
L'attrice ha formulato la richiesta di riconoscimento degli interessi su tale somma solo nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Richiamato il consolidato principio secondo cui 'in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte'
(Cass. 2021/36659), la tardività della formulazione di tale domanda ne impedisce l'esame da parte del
Tribunale.
Eccezione compensazione Conai.
Per il caso di accertamento di un qualche debito di Conai nei confronti di il CP_1
ha chiesto la compensazione di tale debito con un credito dal medesimo vantato dell'importo CP_2 di € 128.722,62.
Tale credito sarebbe composto da due voci e relativi accessori (interessi di mora e spese legali).
La prima voce troverebbe la propria fonte nella citata sentenza n. 6379/2021 del Tribunale di
Milano, con cui, come visto, lo stesso ha riconosciuto un credito in capo a per c.a.c. non versato CP_2 da nell'anno 2017, dell'ammontare di € 64.831, 69. CP_6
La seconda voce, per l'importo di € 44.956, 24, troverebbe origine nella sentenza n. 1238/2023 emessa nei confronti di dal Tribunale di Milano, G.U. dott.ssa Simonetti, in Parte_4 relazione all'omesso pagamento del c.a.c. nell'annualità 2018 e alle sanzioni conseguentemente applicate dal in virtù della disciplina consortile (doc. n. 17 CP_2 CP_2
ha fatto valere il proprio difetto di legittimazione in relazione ai debiti di CP_1 Parte_1 sorti in data antecedente al conferimento dell'azienda di tale società, avendo le parti stabilito che il conferimento (i.e. la cessione) non avrebbe incluso le passività sorte prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo (doc. n. 9 att.). pagina 9 di 12 Con la memoria ex art. 172 ter n. 3 c.p.c. l'attrice ha inoltre eccepito l'estinzione di tali debiti di
, producendo il progetto di riparto finale della procedura concordataria da cui si Parte_1 evincerebbe il pagamento a dei crediti dal medesimo vantati nei confronti di . CP_2 Parte_1
Ciò posto, occorre in via preliminare dichiarare la tardività dell'eccezione sollevata dall'attrice relativa all'estinzione del credito di per intervenuto pagamento del medesimo da parte di CP_2
, sia pure in moneta concorsuale. Parte_1
Tale eccezione, ed il documento alla medesima allegato formatosi ben prima dell'instaurazione del presente giudizio (20.11.2023), introdotti con la terza memoria istruttoria a fronte della contestazione di già contenuta nella comparsa costitutiva sono inammissibili e pertanto non CP_2 sottoponibili al vaglio del Tribunale.
Passando alla verifica della sussistenza del credito fatto valere da viene in CP_2 considerazione che le somme richieste da quest'ultimo consistono in debiti di Manifattura relativi all'omesso pagamento del c.a.c. e alle relative sanzioni maturati in data precedente il conferimento di azienda.
Per quanto, infatti, istante non abbia prodotto le fatture a cui tali crediti si riferiscono, CP_2 tuttavia il fatto che le stesse, emesse negli anni 2027 e 2018, siano poste a fondamento delle due sentenze, pur pronunciate rispettivamente in data 21.7.2021 e 15.2.2023, consente di ritenere che il credito sia sorto in data anteriore al conferimento dell'azienda di Manifattura avvenuto in Parte_3 data 3.10.2022, irrilevante essendo la data di pubblicazione delle due citate sentenze la cui funzione è stata quella di accertare l'esistenza e l'ammontare di un credito già esistente.
Da ciò consegue che la questione va risolta in base alla disciplina che governa la sorte dei debiti dell'azienda in caso di cessione, a cui, come visto, pacificamente è equiparato il conferimento dell'azienda (da ultimo, cfr. Cass. 2019/24101).
Occorre, pertanto, richiamare l'art. 2560 c.c. dedicato, appunto, ai debiti relativi all'azienda ceduta.
Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte 'l'art. 2560, comma 1, c.c. stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori, anche per il caso in cui i debiti relativi all'azienda ceduta vegano assunti dall'acquirente, in coerenza con il principio generale della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo, in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo;
il comma 2 dello stesso articolo pone, invece, una responsabilità ex lege a carico dell'acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti e risultano dalle scritture contabili, derogando, così, al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale
è, di regola, legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal pagina 10 di 12 quale si risponde. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., che l'acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie' (Cass. 2025/14020).
Con tale sentenza la Cassazione ha quindi confermato la natura costitutiva dell'iscrizione del debito nei libri contabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità del cessionario.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, rileva che non ha dimostrato, né si è CP_2 offerta di dimostrare con gli strumenti processuali a disposizione, l'annotazione dei debiti di
Manifattura nei libri contabili della stessa.
Detta circostanza determina l'omessa prova di un elemento costitutivo della responsabilità della conferitaria (i.e. acquirente).
Da tale conclusione consegue il rigetto dell'eccezione di compensazione, non avendo CP_2 provato l'esistenza del proprio credito nei confronti di CP_1
Spese processuali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della causa, del tipo di questioni trattate, dell'attività svolta, ad inclusione di quella di mediazione, e dell'indisponibilità del ad accettare la proposta transattiva formulata dal Tribunale (cfr. verb. CP_2 ud. 17.9.2024 e 29.10.2024), vista la nota spese dell'attrice.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da
[...] nei confronti di erché Controparte_2 Controparte_1 infondata;
2) visto l'art. 337, comma 2, c.p.c. accerta e dichiara l'esistenza del credito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 er l'importo di € 324.086, 54 per le ragioni di cui in motivazione;
[...]
3) rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da
[...] nei confronti di per l'importo di € Controparte_2 Controparte_1
128.722,62 per omessa dimostrazione degli elementi costitutivi la allegata responsabilità; pagina 11 di 12 4) condanna a Controparte_2 rimborsare a e spese di lite liquidate nella misura di € 11.728,50, oltre € Controparte_1
1.289,00 per spese esenti e spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7779/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOLI NC e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN US ( VIA N. SAURO, 17 50054 FUCECCHIO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO, 17 FUCECCHIO presso il difensore avv. CIOLI
NC
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE MICCO DU UC, elettivamente domiciliato in VIA MONTE
NAPOLEONE, 20 (C/O AVV. MORPURGO) 20121 MILANO presso il difensore avv. DE MICCO
DU UC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
Parte attrice:
- in via istruttoria, e per quanto occorrer possa, come già richiesto in ricorso introduttivo ed a verbale udienza 29.10.24, affinché il CTU già nominato nel precedente procedimento nel contraddittorio di venga nominato e convocato anche nel presente giudizio per eventuali chiarimenti in ordine CP_2
pagina 1 di 12 alle risultanze numeriche dell'elaborato già redatto, ribadiamo in ordine alla medesima questione di cui è causa;
- nel merito affinché il Tribunale, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, voglia accertare le ragioni di credito di nei confronti di er gli anni 2014- Parte_1 CP_2 2015-2016, per i titoli esposti in ricorso introduttivo, per la complessiva somma di € 324.086,54, o quella diversa di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto, e conseguentemente riconoscere il diritto odierno di subentrata successivamente nella titolarità di tale diritto di credito, di poter Controparte_1 usufruire della somma in compensazione rispetto ad eventuali poste passive che risultassero esistenti o che dovessero venire ad esistenza nei confronti di CP_2 Con vittoria di spese e compensi professionali.
Parte convenuta
L'Avv. Gianluca De Micco Padula, nella qualità di difensore di riportandosi a tutto quanto CP_2 dedotto, eccepito e prodotto con i propri scritti ed impugnando e contestando ogni avversa conclusione, deduzione, eccezione e produzione, precisa le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) nel merito in via principale, previa ogni doverosa valutazione circa la legittimazione attiva di
rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto e non Controparte_1 provata;
2) nel merito in via subordinata, ove riconosciuto un qualche debito di Conai nei confronti di
dichiararlo estinto per compensazione con il debito di nei confronti di Controparte_1 CP_1 CP_2 pari ad € 128.722,62, oltre ai maturandi interessi di mora dal 26/07/2024 al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali;
4) in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di riconvocazione del medesimo CTU nominato nella causa n.r.g. 40314/2018 del Tribunale di Milano, in quanto il relativo elaborato non tiene conto e non padroneggia la normativa consortile sull'applicazione del c.a.c. Qualora il Giudice adito non ritenga di poter rigettare l'avversa domanda già sulla base della normativa consortile, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici, si chiede che venga nominato un nuovo CTU e, in ogni caso, che al CTU nominato sia sottoposto il quesito in conformità alla disciplina del Consorzio, quindi limitato all'accertamento del c.a.c. asseritamente versato da
ai fornitori nazionali che trovi riscontro nelle “schede extracontabili”. Parte_1 In caso di ammissione della prova per testi articolata da parte ricorrente, si chiede di voler verificare che e/o siano gli amministratori/legali rappresentanti di Testimone_1 CP_3 CP_4 di Tecnopack S.p.A. e di SI S.r.l. e, in quanto tali, abilitati a Controparte_5 Persona_1 rendere dichiarazioni impegnative e vincolanti, corrispondenti alle schede extracontabili. Ci si oppone alla produzione del “piano di riparto concordato preventivo Parte_1
in quanto effettuata tardivamente con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
[...]
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 [...] per sentire accertare il proprio credito di € 324.086, 54 quale derivante da un Controparte_2 accertamento contenuto nella sentenza n. 6379/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.7.2021 tra e tal che avrebbe conferito in la propria CP_2 Parte_1 CP_1 azienda, asseritamente pronunciata con riguardo alla medesima questione di fatto e di diritto. pagina 2 di 12 Regolarmente instaurato il contraddittorio, ha innanzitutto eccepito la carenza di CP_2 legittimazione in capo alla controparte.
Nel merito, il ha contestato che la richiamata sentenza contenga l'accertamento di CP_2 alcun credito dell'attrice e, facendo valere l'erroneità delle conclusioni di cui alla citata sentenza pronunciata sulla base di inammissibili e inidonei e mezzi di prova, ha fatto valere l'inesistenza di alcun diritto in capo a tale parte, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento del credito di il convenuto ha CP_1 chiesto di compensare detto credito con un proprio controcredito, come accertato non solo nella menzionata sentenza ma anche in altra pronunciata sempre tra e dal Parte_1 CP_2
Tribunale di Milano con sentenza n. 1238/2023.
Convertito il rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione tra le parti, anche alla luce delle memorie istruttorie e delle allegazioni ivi contenute delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antefatto. Decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16545/18, giudizio di opposizione
R.G. 40314/2018, sentenza n. 6379/2021.
Occorre in via preliminare richiamare le vicende che hanno condotto al presente giudizio in relazione ai rapporti intercorsi tra e con particolare riferimento al giudizio di CP_2 Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo RG. 40314/2018 avanti il Tribunale di Milano e alla sentenza n.
3679/2021 che lo ha definito.
Nello specifico, in data 18.7.2018 il ha ottenuto nei confronti di tale società il decreto CP_2 ingiuntivo n. 16545/18 per l'importo di € 1.798.767,83, di cui € 1.007.898,92 in ipotesi dovuto a titolo di omesso pagamento del contributo ambientale (c.a.c.) per cessioni relative agli anni 2014-2016, (a cui aggiungere l'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi) e la somma di € 64.831,69 asseritamente dovuta a titolo di omesso pagamento del contributo ambientale relativamente all'anno 2017.
ha proposto opposizione nei confronti del citato decreto, facendo valere, quanto al Parte_1
c.a.c. degli anni 2014-2016 l'intervenuto pagamento di tale contributo in ipotesi effettuato non a CP_2 ma ai propri fornitori, con conseguente eventuale obbligo di costoro di versare a quanto già CP_2 ricevuto a tal titolo dall'opponente.
Quanto al c.a.c. dovuto per l'anno 2017, ha genericamente contestato la debenza Parte_1 delle somme richieste da CP_2
pagina 3 di 12 Giova premettere che il contributo ambientale (c.a.c.) rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 224 D. Lgs. 2006/152, CP_2 ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti, secondo l'articolato sistema previsto da tale Decreto Legislativo nell'attuazione al medesimo data dallo Statuto e dal Regolamento ratione temporis vigenti. CP_2
Tale sistema prevede che il contributo debba essere corrisposto da parte del cessionario al momento della 'prima cessione', nella definizione ivi contenuta.
Il giudizio ha avuto riguardo all'accertamento dei pagamenti del contributo asseritamente effettuati da parte di , in qualità di cessionaria, ai propri fornitori/cedenti invece che al Parte_1
ed alla eventuale efficacia liberatoria di tali pagamenti. CP_2
Ai fini che interessano questa sede, occorre ripercorrere le questioni esaminate nel giudizio di opposizione, differenziando rispetto alle diverse annualità le pretese fatte valere da in tale CP_2 giudizio.
a) Prendendo le mosse dal c.a.c. che il ha chiesto con ricorso in via monitoria a CP_2
per gli anni 2014-2016, la questione ha tratto la propria origine dal fatto che quest'ultima Parte_1
Contr ha effettuato acquisti da alcuni fornitori/cedenti (tre in particolare, SI e Tecnopack), in ipotesi erroneamente versando agli stessi invece che al il contributo ambientale dovuto per le CP_2 relative cessioni, asseritamente internalizzato nel prezzo di vendita, secondo quanto risultante dalla dicitura 'contributo ambientale assolto' presente sulle fatture emesse da tali fornitori.
In particolare, il ha sostenuto che nel corso di un'attività di verifica sarebbe emerso CP_2 che non avrebbe dimostrato l'effettivo assolvimento del c.a.c. da parte propria sugli Parte_1 acquisti in contestazione, rientranti nella nozione di 'prima cessione' all'atto della quale deve essere effettuato il prelievo del contributo, né sarebbe stata in grado di esibire al le c.d. schede CP_2 extracontabili.
Queste ultime, consistenti in specifiche schede che documentano il peso di ciascuna componente dell'imballaggio esaminato ai fini del calcolo del c.a.c. e che il fornitore/cedente è tenuto a fornire su richiesta del cessionario ( par. 4.2.3), costituirebbero lo strumento per il Parte_2 CP_2 di incrociare i dati dei pagamenti con quelli dei debiti maturati in relazione alle cessioni, quali evincibili dalle fatture emesse dai cedenti con la dicitura 'contributo Conai assolto'.
Ferma la titolarità dell'obbligo di pagamento del c.a.c. in capo al cessionario, eccezionalmente, la disciplina consortile accetterebbe di considerare tali schede quale strumento idoneo ai fini di determinare il c.a.c. scomputabile dal contributo dovuto da quel cessionario per le prime cessioni invece versato al fornitore. pagina 4 di 12 Tenuto conto, però, che non avrebbe né pagato il c.a.c. per il periodo 2014-2016, né Parte_1 esibito le schede extracontabili, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del contributo in CP_2 oggetto, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi.
ha continuato a sostenere di aver già assolto l'obbligo in questione con i relativi Parte_1 versamenti ai propri fornitori, come risultante dalle fatture dei fornitori recanti, appunto, la dicitura
'contributo ambientale assolto' .
Alla luce delle contestazioni delle parti, il Tribunale di Milano ha quindi disposto una CTU contabile volta a verificare il c.a.c. eventualmente dovuto da sulla base della Parte_1 documentazione contabile ed extracontabile in atti.
A seguito dell'esame della documentazione messagli a disposizione dalle parti consistente nelle fatture ed in alcune schede extracontabili, dato atto dell'omessa produzione da parte dei tre cedenti di svariate schede extracontabili, il perito ha formulato differenti conclusioni circa la determinazione del c.a.c. relativo agli anni in questione, a seconda della valenza probatoria da attribuirsi alla esaminata documentazione.
In particolare, il consulente è giunto a differenti quantificazioni delle poste dare/ avere tra le parti a seconda del fatto che la suddetta dicitura nella fattura sia ritenuta sufficiente a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo del contributo ambientale, o se invece la stessa sia ritenuta insufficiente, occorrendo a tal fine anche la produzione delle menzionate schede extracontabili.
Il CTU ha rimesso quindi al Giudice la necessaria attività interpretativa dal punto di vista giuridico.
Il Tribunale di Milano, G.U. dott. Mambriani, con la citata sentenza n. 6379/202 ha esaminato le conclusioni della CTU unitamente all'esito delle ammesse prove testimoniali.
Il Giudicante ha, quindi, richiamato le statuizioni in tema di oneri probatori espresse dalla
Suprema Corte secondo cui il principio per cui la prova dell'adempimento spetta al debitore deve essere interpretato 'secondo un criterio di ragionevolezza, risultando applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, il quale pone, in ogni caso “l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento”' (doc. n. 7 att. ).
Alla luce di ciò, ritenendo, sulla base delle argomentazioni ivi sviluppate, che un'interpretazione del quadro normativo secondo ragionevolezza e un'ortodossa applicazione del principio di vicinanza e disponibilità della prova impongano di ritenere che in caso di mancata pagina 5 di 12 acquisizione delle schede extracontabili che il cedente deve redigere e produrre, la dicitura apposta sulla fattura emessa dal cedente “contributo Conai assolto” o equivalenti deve essere interpretata nel senso di ritenere il contributo assolto dal cessionario e non dal cedente, il dott. Mambriani ha accolto la terza conclusioni formulate dal CTU, e cioè quella basata sulle sole risultanze di tutte le fatture emesse dai tre cedenti/fornitori recanti la dicitura 'contributo Conai assolto'.
Così, prescindendo dalle schede extracontabili, i conteggi del consulente hanno accertato non solo l'insussistenza del debito azionato da nei confronti di , in ordine al c.a.c. delle CP_2 Parte_1 annualità 2014-16, ma, anzi, viceversa, un credito di tale società verso dell'importo di € CP_2
324.086,00.
Il Tribunale di Milano ha quindi rigettato la richiesta di relativa al pagamento delle CP_2 somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo riferibili al contributo ambientale di tali annualità, contestualmente dando atto della non necessità di accertare nel corso di tale giudizio il citato eventuale credito per la differenza di € 324.086,00 di verso non essendo lo stesso oggetto di Parte_1 CP_2 domanda od eccezione da parte dell'opponente.
b) Passando all'annualità del 2017, viste le dichiarazioni periodiche predisposte dalla stessa
, costituenti, per pacifica giurisprudenza, riconoscimento di debito, il medesimo Tribunale Parte_1 ha accertato il credito di per l'importo di € 64.831,69 a titolo di contributo ambientale, CP_2 accogliendo la domanda dell'opposto.
Conferimento dell'attività di Parte_3
ha fatto valere in via preliminare il difetto di legittimazione attiva un capo a CP_2 CP_1 che non sarebbe titolare del credito azionato, essendo stato lo stesso accertato in capo a . Parte_1
Al riguardo rileva che successivamente alla richiamata sentenza, in data 27.9.2021 Parte_1
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con un piano in continuità aziendale indiretta, in esecuzione del quale, per quanto interessa in questa sede, è stata costituita una nuova società,
il cui capitale sociale è stato interamente sottoscritto da e liberato Controparte_1 Parte_1 mediante conferimento da parte di quest'ultima della proprietà dell'azienda corrente in Pontedera avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso degli articoli descritti nel relativo atto, con successivo trasferimento di tutte le quote di tale neo costituita società da parte di al terzo Parte_1 assuntore Tecnopack S.p.A,
Come noto, il conferimento di azienda in una società 'costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
pagina 6 di 12 dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese', in applicazione del principio di cui all'art. 2559 c.c. (Cass. 2013/1955).
Dall'istanza per il rilascio nullaosta rivolta al GD della procedura concordataria, che espressamente prevede il conferimento da parte di del 100% del capitale sociale nella neo Parte_1 costituita società tramite apporto della 'totalità dei propri attivi' (doc. n. 8 att.), dal richiamo all'autorizzazione a tale operazione concessa dal GD di tale procedura in data 20.5.22, contenuto nell'atto costitutivo di (doc. n. 9 att.), dalla descrizione dell'oggetto del conferimento da CP_1 parte di come descritto nell'art. 3 di tale atto costitutivo, nonché, ancora, dalle visure della Parte_1 società conferente e di quella conferitaria (cfr. doc. n. 11 att.; doc. n. 18 , risulta che CP_2 Parte_1 ha ceduto l'intera sua azienda.
Da ciò consegue che è configurabile la legittimazione ad agire per i crediti di CP_1
ai sensi del menzionato art. 2559 c.c. Parte_1
Ne discende che l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice è infondata e va respinta.
Credito Tecnoeffe.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se sussista il credito che dichiara di CP_1 vantare nei confronti di in virtù delle statuizioni contenute nella esaminata sentenza del CP_2
Tribunale di Milano.
Come visto, alla luce della già richiamata interpretazione dei principi in tema di oneri probatori tale Tribunale ha accolto la conclusione del CTU secondo cui dai conteggi effettuati non risulta alcun debito di (già ) per il c.a.c. delle annualità 2014-2016, ma anzi risulta un credito CP_1 Parte_1 della stessa per il c.a.c. pagato in eccesso per dette annualità, pari all'importo di € 324.088,54.
Secondo quanto espressamente affermato, il Tribunale non ha accertato l'eventuale credito di corrispondente a tale credito, non essendo stata formulata la relativa domanda. Parte_1
Premesso che detta sentenza non è stata impugnata e che, pertanto, la stessa è passata in giudicato, rileva che, tuttavia, l'omesso accertamento del credito, anche in via incidentale, impedisce di ritenere che si sia formato un giudicato su tale questione.
Al riguardo viene però in considerazione che con tale sentenza il Tribunale ha deciso una questione relativa al rapporto tra le parti concernente, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo ambientale spettante a in ordine alle cessioni poste in essere da nelle CP_2 Parte_1 citate annualità.
In particolare, come visto, il Giudice, ha affermato che il quadro normativo induce a ritenere che l'omessa produzione da parte del cedente delle schede extracontabili deve essere interpretata nel senso di ritenere il contributo assolto dal cessionario (i.e. e non dal cedente. CP_1
pagina 7 di 12 Occorre pertanto verificare la rilevanza di tale pronuncia nel presente giudizio, in cui l'attrice ha chiesto l'accertamento di un credito alla luce di quanto statuito nella prima causa.
Ritiene il Tribunale che la questione vada risolta alla luce del disposto dell'art. 337, comma 2
c.p.c., secondo cui 'quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata'.
Nell'evoluzione interpretativa di tale norma, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la stessa trova applicazione non solo quando la sentenza invocata abbia risolto una questione pregiudiziale rispetto a quella che deve essere decisa nell'altro processo svolgentesi tra le stesse parti ma anche quando abbia risolto una questione comune: 'il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (…) presuppone la necessità di due decisioni;
una nella controversia che costituisce
l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (…) nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie' (Cass. 1986/2556).
Tenuto conto che la invocata sentenza n. 6379/2024 è passata in giudicato e che quindi non si pone il problema di sospendere il presente giudizio, applicando tali principi alla fattispecie in esame, occorre concludere che il c.a.c. dovuto da relativamente alle annualità 2014-2016 deve CP_1 ritenersi essere stato assolto dalla medesima, secondo le risultanze delle fatture dei cedenti/fornitori con la dicitura 'contributo Conai assolto'.
Ciò posto, occorre verificare l'esistenza dell' eventuale credito, solo ipotizzato dal Tribunale di
Milano, in capo a discendente dal pagamento di somme superiori a quelle dovute a titolo di CP_1
c.a.c. come risultanti dai conteggi effettuati dal CTU nel primo giudizio.
Al riguardo rileva che ha bensì contestato l'interpretazione normativa della disciplina CP_2 relativa alle schede extracontabili e i criteri di calcolo discendenti da tale interpretazione ma non ha contestato il quantum di conteggi effettuati.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio, il ha infatti riconosciuto che il CP_2
CTP che lo ha assistito nella CTU del precedente giudizio ha ritenuto attendibili i dati dell'ausiliario del Giudice sotto il profilo dei quantitativi e delle sottostanti elaborazioni.
L'accettazione dei dati utilizzati dall'ausiliario del giudice nonché dei conteggi effettuati sulla base degli stessi conduce all'assenza di contestazioni di riguardo l'importo di € 324.086,54 che il CP_2
CTU della prima causa ha determinato quale ammontare del credito di (già ). CP_1 CP_6
Sulla base delle considerazioni che precedono risulta pertanto che l'attrice vanta un credito nei confronti del pari alla suddetta somma. CP_2
La domanda attorea in parte qua viene pertanto accolta. pagina 8 di 12 Non può essere invece accolta quella relativa all'accertamento del diritto di di CP_1 utilizzare detta somma in compensazione rispetto ad eventuali poste passive che risultassero esistenti o dovessero venire ad esistenza nei confronti di CP_2
La genericità di tale domanda impedisce infatti al Tribunale di vagliare la sussistenza dei requisiti alla cui ricorrenza l'art. 1243 c.c. subordina la compensabilità delle reciproche poste dare/avere.
Interessi
L'attrice ha formulato la richiesta di riconoscimento degli interessi su tale somma solo nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Richiamato il consolidato principio secondo cui 'in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte'
(Cass. 2021/36659), la tardività della formulazione di tale domanda ne impedisce l'esame da parte del
Tribunale.
Eccezione compensazione Conai.
Per il caso di accertamento di un qualche debito di Conai nei confronti di il CP_1
ha chiesto la compensazione di tale debito con un credito dal medesimo vantato dell'importo CP_2 di € 128.722,62.
Tale credito sarebbe composto da due voci e relativi accessori (interessi di mora e spese legali).
La prima voce troverebbe la propria fonte nella citata sentenza n. 6379/2021 del Tribunale di
Milano, con cui, come visto, lo stesso ha riconosciuto un credito in capo a per c.a.c. non versato CP_2 da nell'anno 2017, dell'ammontare di € 64.831, 69. CP_6
La seconda voce, per l'importo di € 44.956, 24, troverebbe origine nella sentenza n. 1238/2023 emessa nei confronti di dal Tribunale di Milano, G.U. dott.ssa Simonetti, in Parte_4 relazione all'omesso pagamento del c.a.c. nell'annualità 2018 e alle sanzioni conseguentemente applicate dal in virtù della disciplina consortile (doc. n. 17 CP_2 CP_2
ha fatto valere il proprio difetto di legittimazione in relazione ai debiti di CP_1 Parte_1 sorti in data antecedente al conferimento dell'azienda di tale società, avendo le parti stabilito che il conferimento (i.e. la cessione) non avrebbe incluso le passività sorte prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo (doc. n. 9 att.). pagina 9 di 12 Con la memoria ex art. 172 ter n. 3 c.p.c. l'attrice ha inoltre eccepito l'estinzione di tali debiti di
, producendo il progetto di riparto finale della procedura concordataria da cui si Parte_1 evincerebbe il pagamento a dei crediti dal medesimo vantati nei confronti di . CP_2 Parte_1
Ciò posto, occorre in via preliminare dichiarare la tardività dell'eccezione sollevata dall'attrice relativa all'estinzione del credito di per intervenuto pagamento del medesimo da parte di CP_2
, sia pure in moneta concorsuale. Parte_1
Tale eccezione, ed il documento alla medesima allegato formatosi ben prima dell'instaurazione del presente giudizio (20.11.2023), introdotti con la terza memoria istruttoria a fronte della contestazione di già contenuta nella comparsa costitutiva sono inammissibili e pertanto non CP_2 sottoponibili al vaglio del Tribunale.
Passando alla verifica della sussistenza del credito fatto valere da viene in CP_2 considerazione che le somme richieste da quest'ultimo consistono in debiti di Manifattura relativi all'omesso pagamento del c.a.c. e alle relative sanzioni maturati in data precedente il conferimento di azienda.
Per quanto, infatti, istante non abbia prodotto le fatture a cui tali crediti si riferiscono, CP_2 tuttavia il fatto che le stesse, emesse negli anni 2027 e 2018, siano poste a fondamento delle due sentenze, pur pronunciate rispettivamente in data 21.7.2021 e 15.2.2023, consente di ritenere che il credito sia sorto in data anteriore al conferimento dell'azienda di Manifattura avvenuto in Parte_3 data 3.10.2022, irrilevante essendo la data di pubblicazione delle due citate sentenze la cui funzione è stata quella di accertare l'esistenza e l'ammontare di un credito già esistente.
Da ciò consegue che la questione va risolta in base alla disciplina che governa la sorte dei debiti dell'azienda in caso di cessione, a cui, come visto, pacificamente è equiparato il conferimento dell'azienda (da ultimo, cfr. Cass. 2019/24101).
Occorre, pertanto, richiamare l'art. 2560 c.c. dedicato, appunto, ai debiti relativi all'azienda ceduta.
Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte 'l'art. 2560, comma 1, c.c. stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori, anche per il caso in cui i debiti relativi all'azienda ceduta vegano assunti dall'acquirente, in coerenza con il principio generale della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo, in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo;
il comma 2 dello stesso articolo pone, invece, una responsabilità ex lege a carico dell'acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti e risultano dalle scritture contabili, derogando, così, al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale
è, di regola, legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal pagina 10 di 12 quale si risponde. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., che l'acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie' (Cass. 2025/14020).
Con tale sentenza la Cassazione ha quindi confermato la natura costitutiva dell'iscrizione del debito nei libri contabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità del cessionario.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, rileva che non ha dimostrato, né si è CP_2 offerta di dimostrare con gli strumenti processuali a disposizione, l'annotazione dei debiti di
Manifattura nei libri contabili della stessa.
Detta circostanza determina l'omessa prova di un elemento costitutivo della responsabilità della conferitaria (i.e. acquirente).
Da tale conclusione consegue il rigetto dell'eccezione di compensazione, non avendo CP_2 provato l'esistenza del proprio credito nei confronti di CP_1
Spese processuali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della causa, del tipo di questioni trattate, dell'attività svolta, ad inclusione di quella di mediazione, e dell'indisponibilità del ad accettare la proposta transattiva formulata dal Tribunale (cfr. verb. CP_2 ud. 17.9.2024 e 29.10.2024), vista la nota spese dell'attrice.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da
[...] nei confronti di erché Controparte_2 Controparte_1 infondata;
2) visto l'art. 337, comma 2, c.p.c. accerta e dichiara l'esistenza del credito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 er l'importo di € 324.086, 54 per le ragioni di cui in motivazione;
[...]
3) rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da
[...] nei confronti di per l'importo di € Controparte_2 Controparte_1
128.722,62 per omessa dimostrazione degli elementi costitutivi la allegata responsabilità; pagina 11 di 12 4) condanna a Controparte_2 rimborsare a e spese di lite liquidate nella misura di € 11.728,50, oltre € Controparte_1
1.289,00 per spese esenti e spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 12 di 12