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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 861/2023 R.G. vertente
fra
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena con studio in Potenza in Viale del Basento n.114/D, e dall'Avv. Mariangela D'Andrea (C.F.
Fax 0971798676 con studio in Potenza alla Via Alassio n. 11, C.F._2
domiciliata presso il di lei studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30.03.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva il giudice del lavoro ed esponeva di prestare attività di agente della Polizia Municipale del Comune di Potenza e deduceva che a causa del lavoro svolto, consistente in movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, in quanto in continua posizione eretta per ore e giornate intere ed esposta altresì agli agenti atmosferici esterni, in data 28.10.2021 denunciava, così come da certificato medico telematico, una malattia professionale, relativa a: a) Artrosi dx ad impegno funzionale con deficit della met& amp;
grave a carico dei movimenti dell'anca con pregresso intervento di artroprotesi d'anca sn per coxartorsi;
b) Spondilodiscopatie del tratto lombare;
L' con provvedimento del 06.01.2022 rigettava la domanda e pertanto avverso il CP_1 provvedimento dell' veniva fatta opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del CP_1
30.06.1965.;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, la ricorrente adiva il Tribunale per accertare che le mansioni svolte dalla sig.ra hanno causato la malattia professionale così come denunciata e, Parte_1
pertanto, accertare la percentuale del danno biologico nella percentuale pari o superiore al 6% di invalidità e, per l'effetto, condannare l' ad erogare, in favore del sig.ra CP_1 Pt_1
la rendita
[...]
e/o l'indennizzo da commisurare alla riduzione della di lei capacità lavorativa in CP_3
quella misura pari o superiore al 6% che risulta di giustizia o di quella che meglio verrà accertata in corso di giudizio;
in ogni caso con interessi legali come per legge;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari
Non si costituiva in giudizio l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale, in data 22 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza,
2 contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “In conclusione è possibile affermare che risulta affetta da spondilodiscoartrosi cervicale e Parte_1
lombare a moderato impegno funzionale, che tale patologia è di origine lavorativa e che il danno
biologico che si compone di un danno anatomico e funzionale è pari al 6% (sei %) (D.Lgs. n. 38
del 23-02-00 e tabelle introdotte dal DM del 12-07-00))
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 30.3.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 6% ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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