CASS
Ordinanza 15 marzo 2023
Ordinanza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/03/2023, n. 7497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7497 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 1370-2022 proposto da: CORTE MOLIN YACHTING CLUB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ND DI BL e PO AG;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 7497 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 15/03/2023 Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -2- REGIONE VENETO, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA CUSIN, CA PE e MO NE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 182/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA. FATTI DI CAUSA 1. La Regione Veneto ingiungeva alla società TE IN Yachting Club s.r.l. (da ora TE IN) il pagamento di canoni demaniali, afferenti alle annualità 2012/2018 relativi alla concessione demaniale per l’occupazione di una fascia di golena ed attiguo specchio acqueo ad uso darsena, con due rampe carraie di accesso alla sommità arginale e una pista ciclopedonale del tronco dei fiumi Brenta e Bacchiglione in località Brondolo- Chioggia. 2. La società TE IN si opponeva all’ingiunzione chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto allo scomputo dai canoni dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche e che in seguito alla compensazione delle somme oggetto di ingiunzione fosse accertato che nulla era dovuto alla Regione;
in via gradata chiedeva il riconoscimento del diritto a ricevere un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. in misura pari ai costi sostenuti per le opere realizzate. 3. Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche del Veneto ha respinto la domanda di TE IN e tale statuizione è stata confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla base delle seguenti considerazioni: a) la pretesa allo scomputo dai canoni Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -3- di concessione dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche, fondata dalla società ricorrente sulla la delibera della Giunta Regionale n. 1509/2008 - con la quale era stato previsto in favore dei concessionari lo scomputo dal canone di concessione del costo delle opere idrauliche eseguite, purché opere di esclusivo interesse pubblico nonché strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua, con procedura definita dal dirigente che autorizzava le opere in questione stabilendo la quota di costi da scomputare sulla base dell’utilità in misura comunque non superiore al 50% dei costi documentati – non era meritevole di accoglimento in quanto la detta delibera era intervenuta successivamente alla stipula dell’atto concessorio, che ad essa non faceva riferimento, e in quanto le opere realizzate erano tutte antecedenti all’adozione del detto provvedimento;
la delibera in oggetto prevedeva, inoltre, per il concessionario che intendesse avvalersi dello scomputo, una analitica procedura nell’ambito della quale si inserivano momenti di discrezionalità amministrativa relativi alla valutazione dell’interesse pubblico alle opere realizzate, valutazione che pertanto era ostativa ad un sindacato, anche incidenter tantum, da parte del giudice regionale delle acque;
b) non sussistevano i presupposti per l’azione di ingiustificato arricchimento, sia in relazione al necessario carattere sussidiario della stessa, nello specifico escluso dalla giuridica possibilità per TE IN di impugnare dinanzi al giudice amministrativo le determinazioni regionali o provvedere su quanto sollecitato alla Regione Veneto ed in quel contesto azionare la tutela direttamente prevista dall’ordinamento per l’ipotesi di condotta contraria a correttezza dell’Amministrazione, sia in relazione alla valutazione del giudice di prime cure, sorretta da motivazione congrua ed articolata, giudice il quale aveva escluso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio l’impoverimento Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -4- lamentato dalla concessionaria, riscontrando in tutte le opere realizzate un’utilità per la società. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso TE IN sulla base di tre motivi;
la Regione Veneto ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 380- bis .
1. cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge sostenendo di avere un diritto (soggettivo) allo scomputo dei costi affrontati, diritto fondato sulla delibera regionale n. 1509/2008 che assume intervenuta, in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata, in epoca antecedente alla concessione e comunque ad alcuni degli interventi effettuati da essa TE IN sull’area interessata;
contesta, inoltre, il criterio utilizzato dal consulente tecnico di ufficio di primo grado, al quale aveva mostrato di aderire la sentenza impugnata, secondo il quale l’interesse pubblico dell’opera doveva ritenersi venuto meno ogni volta che l’intervento presentava un qualche vantaggio per il concessionario;
sostiene che, comunque, il diritto allo scomputo avrebbe potuto essere riferito in percentuale alla quota di interesse pubblico presente nell’intervento, interesse che scaturiva dalla riconducibilità dei detti interventi all’ambito delle categorie previste dagli articoli 4 e 10 r.d. n. 523/1994. 2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. e del principio di sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa;
nega in particolare che l’esclusione del carattere di sussidiarietà potesse essere messa in rapporto all’azione esperibile davanti al giudice amministrativo a tutela di un interesse legittimo, come, viceversa, affermato dalla sentenza impugnata. Rappresenta che ove dovesse ritenersi la irretroattività della delibera regionale n.1509/2008, anche Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -5- la prospettata azione di legittimità davanti al giudice amministrativo risulterebbe improponibile per carenza di posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile, con la conseguenza che l’unica tutela esperibile sarebbe quella fondata sul disposto dell’art. 2041 cod. civ. 3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112, 116 e 195 cod. proc. civ.: sostiene che, come già denunziato in seconde cure con doglianze sulle quali il giudice di secondo grado aveva omesso di pronunziare, le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio di primo grado non potevano essere condivise, risultando in parte carenti ed in parte illogiche nella parte in cui il consulente tecnico d’ufficio aveva proceduto all’elencazione delle opere valutandole sulla base della funzionalità esclusiva, prevalente o mista (rispetto all’interesse pubblico), facendo primeggiare sempre e comunque la presenza di un interesse privatistico dell’intervento pur a fronte di elementi che dimostravano anche la rilevanza idraulica delle opere effettuate. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, come evidenziato dalla parte controricorrente, la deduzione di violazione e falsa applicazione di norma di diritto è formulata in relazione ad un atto – la delibera della Giunta regionale al quale la sentenza impugnata riconosce natura di provvedimento amministrativo - adottato dalla Regione Veneto nell’esercizio delle sue prerogative istituzionali;
tanto esclude che esso sia annoverabile fra le fonti del diritto alle quali deve essere parametrata la violazione ricollegabile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; in secondo luogo, parte ricorrente non contrasta specificamente l’affermazione della sentenza impugnata circa il fatto che la delibera regionale, anche ove ritenuta applicabile sotto il profilo temporale, richiedeva comunque l’osservanza di una specifica procedura autorizzativa da parte dell’Amministrazione, procedura nell’ambito Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -6- della quale si inscriveva un momento valutativo della Regione Veneto, di positiva ricognizione circa il fatto che le opere in questione fossero strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua; tale procedura non era stata seguita dalla TE IN. A riguardo parte ricorrente si limita a sostenere che le modalità procedimentali espletate nella occasione erano identiche a quelle seguite per la richiesta di scomputo relativa ad un’opera (demolizione del ponte delle Patanacche) per la quale la CTRD regionale si era espressa con parere favorevole alla liquidazione di € 22.000,00; tale rilievo risulta all’evidenza inidoneo a far ritenere comunque superabili le prescrizioni procedurali imposte dalla delibera regionale ispirate all’esigenza della previa valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione della effettiva necessità dell’opera in relazione all’interesse idraulico tutelato. 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Non sussiste, infatti, l’omessa pronunzia denunziata ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alle censure formulate nell’atto di gravame alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado, in particolare quanto al metodo utilizzato dall’ausiliare; la sentenza impugnata ha infatti mostrato espressamente di condividere sul punto la sentenza di prime cure che aveva escluso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio l’esistenza dell’impoverimento lamentato dalla concessionaria, riscontrando in tutte le opere realizzate un’utilità per il concessionario. Vi è stato quindi accertamento di fatto, non validamente inficiato dalle critiche articolate con il presente ricorso, circa l’insussistenza del presupposto della diminuzione patrimoniale, indispensabile al fine dell’utile esperimento dell’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; tale considerazione, per il suo carattere dirimente, assorbe la necessità di esame delle ulteriori questioni connesse alla astratta possibilità di Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -7- esperimento di altre azioni in contrasto con la necessaria sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite nella misura di cui al dispositivo 7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La TE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 7497 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 15/03/2023 Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -2- REGIONE VENETO, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA CUSIN, CA PE e MO NE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 182/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA. FATTI DI CAUSA 1. La Regione Veneto ingiungeva alla società TE IN Yachting Club s.r.l. (da ora TE IN) il pagamento di canoni demaniali, afferenti alle annualità 2012/2018 relativi alla concessione demaniale per l’occupazione di una fascia di golena ed attiguo specchio acqueo ad uso darsena, con due rampe carraie di accesso alla sommità arginale e una pista ciclopedonale del tronco dei fiumi Brenta e Bacchiglione in località Brondolo- Chioggia. 2. La società TE IN si opponeva all’ingiunzione chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto allo scomputo dai canoni dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche e che in seguito alla compensazione delle somme oggetto di ingiunzione fosse accertato che nulla era dovuto alla Regione;
in via gradata chiedeva il riconoscimento del diritto a ricevere un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. in misura pari ai costi sostenuti per le opere realizzate. 3. Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche del Veneto ha respinto la domanda di TE IN e tale statuizione è stata confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla base delle seguenti considerazioni: a) la pretesa allo scomputo dai canoni Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -3- di concessione dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche, fondata dalla società ricorrente sulla la delibera della Giunta Regionale n. 1509/2008 - con la quale era stato previsto in favore dei concessionari lo scomputo dal canone di concessione del costo delle opere idrauliche eseguite, purché opere di esclusivo interesse pubblico nonché strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua, con procedura definita dal dirigente che autorizzava le opere in questione stabilendo la quota di costi da scomputare sulla base dell’utilità in misura comunque non superiore al 50% dei costi documentati – non era meritevole di accoglimento in quanto la detta delibera era intervenuta successivamente alla stipula dell’atto concessorio, che ad essa non faceva riferimento, e in quanto le opere realizzate erano tutte antecedenti all’adozione del detto provvedimento;
la delibera in oggetto prevedeva, inoltre, per il concessionario che intendesse avvalersi dello scomputo, una analitica procedura nell’ambito della quale si inserivano momenti di discrezionalità amministrativa relativi alla valutazione dell’interesse pubblico alle opere realizzate, valutazione che pertanto era ostativa ad un sindacato, anche incidenter tantum, da parte del giudice regionale delle acque;
b) non sussistevano i presupposti per l’azione di ingiustificato arricchimento, sia in relazione al necessario carattere sussidiario della stessa, nello specifico escluso dalla giuridica possibilità per TE IN di impugnare dinanzi al giudice amministrativo le determinazioni regionali o provvedere su quanto sollecitato alla Regione Veneto ed in quel contesto azionare la tutela direttamente prevista dall’ordinamento per l’ipotesi di condotta contraria a correttezza dell’Amministrazione, sia in relazione alla valutazione del giudice di prime cure, sorretta da motivazione congrua ed articolata, giudice il quale aveva escluso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio l’impoverimento Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -4- lamentato dalla concessionaria, riscontrando in tutte le opere realizzate un’utilità per la società. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso TE IN sulla base di tre motivi;
la Regione Veneto ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 380- bis .
1. cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge sostenendo di avere un diritto (soggettivo) allo scomputo dei costi affrontati, diritto fondato sulla delibera regionale n. 1509/2008 che assume intervenuta, in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata, in epoca antecedente alla concessione e comunque ad alcuni degli interventi effettuati da essa TE IN sull’area interessata;
contesta, inoltre, il criterio utilizzato dal consulente tecnico di ufficio di primo grado, al quale aveva mostrato di aderire la sentenza impugnata, secondo il quale l’interesse pubblico dell’opera doveva ritenersi venuto meno ogni volta che l’intervento presentava un qualche vantaggio per il concessionario;
sostiene che, comunque, il diritto allo scomputo avrebbe potuto essere riferito in percentuale alla quota di interesse pubblico presente nell’intervento, interesse che scaturiva dalla riconducibilità dei detti interventi all’ambito delle categorie previste dagli articoli 4 e 10 r.d. n. 523/1994. 2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. e del principio di sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa;
nega in particolare che l’esclusione del carattere di sussidiarietà potesse essere messa in rapporto all’azione esperibile davanti al giudice amministrativo a tutela di un interesse legittimo, come, viceversa, affermato dalla sentenza impugnata. Rappresenta che ove dovesse ritenersi la irretroattività della delibera regionale n.1509/2008, anche Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -5- la prospettata azione di legittimità davanti al giudice amministrativo risulterebbe improponibile per carenza di posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile, con la conseguenza che l’unica tutela esperibile sarebbe quella fondata sul disposto dell’art. 2041 cod. civ. 3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112, 116 e 195 cod. proc. civ.: sostiene che, come già denunziato in seconde cure con doglianze sulle quali il giudice di secondo grado aveva omesso di pronunziare, le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio di primo grado non potevano essere condivise, risultando in parte carenti ed in parte illogiche nella parte in cui il consulente tecnico d’ufficio aveva proceduto all’elencazione delle opere valutandole sulla base della funzionalità esclusiva, prevalente o mista (rispetto all’interesse pubblico), facendo primeggiare sempre e comunque la presenza di un interesse privatistico dell’intervento pur a fronte di elementi che dimostravano anche la rilevanza idraulica delle opere effettuate. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, come evidenziato dalla parte controricorrente, la deduzione di violazione e falsa applicazione di norma di diritto è formulata in relazione ad un atto – la delibera della Giunta regionale al quale la sentenza impugnata riconosce natura di provvedimento amministrativo - adottato dalla Regione Veneto nell’esercizio delle sue prerogative istituzionali;
tanto esclude che esso sia annoverabile fra le fonti del diritto alle quali deve essere parametrata la violazione ricollegabile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; in secondo luogo, parte ricorrente non contrasta specificamente l’affermazione della sentenza impugnata circa il fatto che la delibera regionale, anche ove ritenuta applicabile sotto il profilo temporale, richiedeva comunque l’osservanza di una specifica procedura autorizzativa da parte dell’Amministrazione, procedura nell’ambito Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -6- della quale si inscriveva un momento valutativo della Regione Veneto, di positiva ricognizione circa il fatto che le opere in questione fossero strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua; tale procedura non era stata seguita dalla TE IN. A riguardo parte ricorrente si limita a sostenere che le modalità procedimentali espletate nella occasione erano identiche a quelle seguite per la richiesta di scomputo relativa ad un’opera (demolizione del ponte delle Patanacche) per la quale la CTRD regionale si era espressa con parere favorevole alla liquidazione di € 22.000,00; tale rilievo risulta all’evidenza inidoneo a far ritenere comunque superabili le prescrizioni procedurali imposte dalla delibera regionale ispirate all’esigenza della previa valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione della effettiva necessità dell’opera in relazione all’interesse idraulico tutelato. 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Non sussiste, infatti, l’omessa pronunzia denunziata ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alle censure formulate nell’atto di gravame alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado, in particolare quanto al metodo utilizzato dall’ausiliare; la sentenza impugnata ha infatti mostrato espressamente di condividere sul punto la sentenza di prime cure che aveva escluso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio l’esistenza dell’impoverimento lamentato dalla concessionaria, riscontrando in tutte le opere realizzate un’utilità per il concessionario. Vi è stato quindi accertamento di fatto, non validamente inficiato dalle critiche articolate con il presente ricorso, circa l’insussistenza del presupposto della diminuzione patrimoniale, indispensabile al fine dell’utile esperimento dell’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; tale considerazione, per il suo carattere dirimente, assorbe la necessità di esame delle ulteriori questioni connesse alla astratta possibilità di Ric. 2022 n. 01370 sez. SU - ud. 13-12-2022 -7- esperimento di altre azioni in contrasto con la necessaria sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite nella misura di cui al dispositivo 7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La TE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022