Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere avv. Girolamo Porcelli, consigliere aus.
all'udienza del 28 febbraio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2409/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dagli avv.ti Maurizio Mililli e Maurizio Di Nardo. appellante – appellata incidentale contro già C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Di Pasquale, Andrea Atteritano e Elena D'Alto giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado. appellata - appellante incidentale
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1922/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 55639/2012 R.G., pubblicata in data 3.2.2021 e notificata il 15.3.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue. La ha premesso di aver stipulato, nell'agosto del 2008, un accordo quadro con il CP_2 vettore avente ad oggetto il trasporto di carburanti e prodotti petroliferi;
che, a seguito Parte_1 di diverse proroghe, l'esecuzione del rapporto si era protratta fino al settembre del 2011; che, nell'agosto del 2012, la (all'epoca in liquidazione), aveva inviato alla una Parte_1 CP_2 diffida, con la quale richiedeva il pagamento di una somma di circa € 797.348 (così come rettificata rispetto all'originaria richiesta), quale differenza a titolo di costi minimi per le prestazioni svolte tra giugno 2009 e settembre 2011, ai sensi dell'art. 83bis del DL 112/2008. La ha contestato tale pretesa, deducendo la illegittimità, per contrasto con la normativa CP_2 comunitaria, della disciplina dell'art. 83bis L. 133/2008 (di conversione, con modifiche, del DL 112/2008), con conseguente obbligo di disapplicazione della norma da parte del giudice nazionale;
in subordine, ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati dalla , per decorso del termine Pt_1
nel merito, Pt_1 CP_2 ha contestato la domanda attrice e chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme spettanti ai sensi dell'art. 83bis L. 133/2008, o, in ulteriore subordine, la condanna dell'attrice a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Nelle more del giudizio, interveniva ordinanza del Tribunale di Bolzano-Merano (14.06.2013/12.07.2013, prodotta dalla difesa attrice all'udienza del 25.09.2013; all. 40 alla memoria 183 n. 3 c.p.c.), con la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma (in forza di clausola del contratto-quadro derogatoria della competenza), revocando il decreto ingiuntivo emesso e cancellando la causa dal ruolo.
Il giudizio proseguiva, dapprima con un rinvio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia
Europea, cui era stata rimessa la questione pregiudiziale proprio in ordine alla legittimità del regime delle tariffe minime introdotto dall'art. 83bis L. 133/2008 e, successivamente, con la disposizione di una CTU contabile.
Nelle more, veniva dichiarato il fallimento della , con sentenza del Tribunale di Trento n. Pt_1
85/2014 del 5.12.2014 e si costituiva, in prosecuzione, la curatela fallimentare, con comparsa del
3.03.2015, insistendo nelle domande ed eccezioni già proposte.
Con comparsa del 10.01.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_4 quale società incorporante per fusione la . CP_2
§ 2. - All'esito del processo, espletata la c.t.u. e tentata vanamente la definizione bonaria della controversia, il Tribunale adito ha così deciso: “rigetta la domanda principale di accertamento negativo proposta da parte attrice;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara il diritto della a Parte_1 ricevere la differenza tra i compensi del contratto stipulato con ed i costi minimi di CP_2 gestione di cui all'art. 83bis, comma 10, L. 133/2008;
- per l'effetto, condanna la a pagare al Controparte_4 [...]
la somma di € 25.567,06, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
Parte_1
- condanna la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta Parte_2 CP_5
, di un quarto (1/4) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.750,00, oltre accessori
[...] di legge, compensando i restanti tre quarti (3/4) tra le parti;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna”.
§ 3. – Sull'eccezione di parte attrice di incompatibilità con la normativa europea dell'art.83 bis L.
133/08, la decisione è motivata affermando, in applicazione dei criteri interpretativi del TFUE dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 4.9.2014 (pronunciata su ricorso della API nelle cause riunite C-184/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13) e nella successiva ordinanza del 21.06.2016 (nella causa C-121/16 tra e ): Parte_3 Controparte_6
“che la norma dell'art. 83 bis L. 133/2008 all'epoca vigente è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea (art. 101 TFUE e art. 4 TUE), soltanto laddove dispone che i costi minimi di esercizio applicabili ai contratti di trasporto sul territorio nazionale siano determinati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 – in quanto dà luogo ad una intesa orizzontale tra imprese restrittiva della concorrenza ed ingiustificata – mentre è invece conforme alla normativa europea, nella misura in cui i costi minimi siano determinati direttamente da un'autorità pubblica nazionale, ovvero il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
in altre parole, sono illegittimi e devono essere disapplicati i soli commi 1 e 2 e non anche il 10 e tutti gli altri, dal 4 al 9, che stabiliscono i criteri di determinazione delle tariffe ed i diritti delle parti (fatti salvi, ovviamente, i riferimenti all'Osservatorio ed ai suoi poteri di stabilire i costi minimi). Pertanto, poiché nel caso di specie si discute di adeguamenti tariffari per il periodo da giugno 2009
a settembre 2011, quando, pacificamente, i costi minimi erano determinati esclusivamente dal MIT e non dall'Osservatorio – che non era ancora nemmeno costituito ed operativo – la norma dell'art. 83 bis L. 133/08, è legittima in parte qua ed applicabile alla fattispecie in esame”.
Il Tribunale ha poi respinto l'eccezione di prescrizione perché ha ritenuto applicabile il comma 8 dell'art.83 bis cit. - che stabilisce un termine prescrizionale di cinque anni in deroga all'art.2951 c.c. per i contratti di trasporto che non siano stati conclusi nella forma scritta prevista e disciplinata dall' art.6 d.lgs.n.286/2005 – osservando che tutti gli ordini attuativi del contratto quadro erano carenti, quantomeno, del numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Per la quantificazione del dovuto il tribunale ha fatto propri gli accertamenti del c.t.u. dott.ssa
[...]
, superando le contestazioni sulla validità della consulenza e risolvendo i dubbi Persona_1 interpretativi sorti nell'applicazione dell'art.83 bis cit.. Ha quindi accertato, sulla base delle condizioni dell'accordo quadro, che le tariffe contrattuali erano state fissate avendo riguardo alla sola distanza tra luogo di provenienza e quello di destinazione, dunque alla sola tratta di andata, e ha affermato che anche le differenze dovute in base ai minimi tariffari applicabili dovevano essere calcolate in base al medesimo criterio. Ha poi operato una distinzione tra i corrispettivi previsti dal contratto e quelli effettivamente versati, osservando che la somma domandata a titolo di differenze tariffarie doveva essere calcolata con riferimento ai primi, perché eventuali difetti nei pagamenti avrebbero integrato inadempimenti contrattuali e non violazioni dei minimi tariffari. Infine ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura dei tre quarti, ponendo il restante quarto a carico di parte attrice, sia per la soccombenza parziale reciproca, sia per le gravi ed eccezionali ragioni ravvisate nella elevatissima incertezza della questione di diritto dedotta in giudizio e, in base allo stesso criterio, ha posto le spese di c.t.u. già liquidate a carico di entrambe le parti in eguale misura.
§ 4. – La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti, il in via principale Parte_1 ed in via incidentale. Controparte_1 Gli appelli sono stati discussi oralmente all'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale d'udienza.
§ 5. – Per priorità logica, dato che investe la soluzione data dal Tribunale alle questioni di diritto riguardanti la compatibilità dell'art.83 bis L. 133/08 con le norme europee e l'eccezione di prescrizione, deve essere esaminato l'appello incidentale di che si articola in tre Controparte_1 motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo (MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED ERRATA - SULLA NECESSARIA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 83 BIS L. 133/2008 E SULL'ERRONEA APPLICAZIONE DELLE TABELLE DEL MIT), l'appellante incidentale critica, in primo logo, l'interpretazione data dal Tribunale alle due decisioni della CGUE. Sostiene che la sentenza del 4.9.2014 (sentenza API) avrebbe affermato la incompatibilità dell'art.83 bis l.n.133/2008 non solo in considerazione della composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio, ma anche perché, indipendentemente da ciò, concretizzerebbe una illegittima determinazione orizzontale di tariffe imposte, idonea a restringere il gioco della concorrenza. La successiva ordinanza del 21.06.2016
(ordinanza avrebbe stabilito che le tabelle adottate dal Ministero dei Trasporti sono Pt_3 astrattamente compatibili con l'art.101 TFUE per quanto riguarda le sole modalità di composizione dell'organismo, ma non avrebbe escluso che siano comunque, nella sostanza, incompatibili con i principi affermati dalla sentenza API, il che sarebbe stato confermato dalla giurisprudenza nazionale successiva. Inoltre, l'appellante sostiene che l'art.83 bis cit. sarebbe stato abrogato dall'ordinamento nazionale con efficacia ex tunc, dapprima implicitamente con l'art. 34, III co., lett (f) D.L. 6 dicembre 2011, n. 214 poi esplicitamente con l'art. 1, comma 248, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e ciò sarebbe indice di un'evidente incompatibilità tout court con il diritto dell'UE. Critica quindi la sentenza di primo grado dove afferma che l'abrogazione ha effetto ex nunc, osservando che secondo la giurisprudenza la norma va disapplicata, anche per il periodo precedente alla sua abrogazione, in quanto contrastante con il diritto europeo. Infine osserva che la controparte aveva fondato le sue pretese sulle delibere dell'Osservatorio e non sulle tabelle ministeriali, delibere annullate dal giudice amministrativo con effetti ex tunc e che lo stesso Osservatorio è stato soppresso a partire dal 2012.
Il motivo è infondato. Iniziando dall'ultima delle censure suesposte, si osserva che le tabelle applicabili ex art.83 bis l.n.133/2008 sono quelle in vigore nel periodo (giugno 2009 – settembre 2011) in cui vennero eseguite le prestazioni dedotte in giudizio, per cui, considerato che la norma applicabile alla fattispecie dedotta in causa deve essere individuata dal giudice e che le tabelle ne sono parte integrante, è irrilevante che avesse fatto riferimento a quelle deliberate dall'Osservatorio a partire dal novembre Parte_1
2011. L'abrogazione dell'art.83 bis l.n.133/2008 opera ex nunc, come riconosce, contraddicendosi, la stessa appellante incidentale, dato che essa deduce la disapplicabilità della norma per il periodo precedente all'abrogazione perché in contrasto con la normativa europea, il che implica che, per tale periodo, la norma sia rimasta in vigore. Sulla compatibilità dell'art.83 bis con l'ordinamento europeo alla luce delle sopracitate pronunce della CGUE si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, che con la sentenza n.30914 del
3.12.2014 ha affermato: “ In tema di trasporto merci su strada per conto terzi, la disciplina dell'art.
83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, riguardante l'applicazione dei cosiddetti corrispettivi minimi, può trovare legittima applicazione - poiché non viola il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, l'art. 101 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 184 del 4 settembre 2014 e nell'ordinanza del 21 giugno 2016 in causa C-121/16 - limitatamente al "periodo transitorio" (dal giugno 2009 all'ottobre 2011, con l'ulteriore specificazione che solo a decorrere dal luglio 2011 i costi minimi hanno trovato applicazione anche relativamente ai contratti scritti) in cui detti costi minimi dovevano essere determinati dal Ministero dei Trasporti”.
Questa Corte intende dar seguito all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, a sua volta conforme a quello espresso dalla sentenza impugnata.
§ 5.2. Con il secondo motivo (SUL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA SCRITTA E SULLA CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DEL TERMINE ANNUALE DI PRESCRIZIONE E DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 83 BIS: MOTIVAZIONE ERRATA IN FATTO) censura quella parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure, ravvisando la carenza CP_1 del requisito essenziale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 286/2005, lett b. (numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale dei trasportatori), ha ritenuto che il contratto fosse privo della forma scritta e ha di conseguenza applicato il termine di prescrizione quinquennale e non quello annuale ex art. 2951 c.c..
Osserva che il numero di iscrizione suddetto risulta indicato nei documenti di accompagnamento della merce, che sarebbero parte integrante del contratto come lo stesso giudice di primo grado avrebbe affermato, per cui, essendo pacifica e condivisa dal giudice stesso la sussistenza di tutti gli altri requisiti di forma, avrebbe dovuto essere accolta l'eccezione di prescrizione annuale in applicazione dell'art.2951 c.c..
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza di primo grado sul punto deve essere integrata e in parte modificata. In primo luogo occorre premettere che, nella sentenza impugnata, non si legge affatto che nei contratti di trasporto in questione siano presenti tutti i requisiti di forma prescritti dall'art.6 d.lgs.n.286/2005 e che l'unico requisito mancante sia il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale dei trasportatori. Viceversa, il primo giudice, dopo avere affermato che la verifica dei singoli requisiti e della loro forma scritta dovesse farsi in relazione ai singoli ordini e non all'accordo quadro per quegli elementi (come la quantità e tipologia della merce trasportata) individuabili solo in relazione a ogni singolo trasporto, ha affermato che, anche facendo riferimento alle singole spedizioni oggetto di causa, tutti gli ordini sono carenti, “quanto meno”, del numero di iscrizione di cui alla lett.b) dell'art.6 cit..
Occorre, allora, chiarire ulteriormente - considerando che i diversi contratti per cui è causa consistono in ciascun ordine conferito dal mittente al vettore in attuazione dell'accordo quadro del quale recepiscono le condizioni (art.
4.3 dell'accordo quadro) - che, tra gli elementi essenziali da indicare per iscritto ai sensi dell'art.6 d.lgs.n.286/2005, quelli aventi carattere generale (come il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi) dovevano essere contenuti nell'accordo quadro, fermo restando che la relativa omissione avrebbe comunque potuto essere colmata in ogni singolo ordine.
Occorre poi precisare, rettificando per quanto di ragione la motivazione della sentenza impugnata, che le note di peso e consegna della merce da trasportare e i documenti di accompagnamento della merce viaggiante sono emessi nella fase di esecuzione di ciascun contratto, per cui - sebbene abbiano valore di prova dell'esistenza e dell'esecuzione dello stesso - non fanno parte del relativo regolamento, che è quello per il quale sono prescritti i requisiti di forma. Dunque, è irrilevante che nei documenti di accompagnamento il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori sia presente, perché avrebbe dovuto essere indicato già nel contratto quadro o, in mancanza, in ciascun ordine.
Infine, la mancanza di ordini in forma scritta fa sì che siano del tutto omessi i requisiti di forma anche in relazione agli elementi di cui alle lettere c) ed e) dell'art.6 d.lgs.n.286/2005, individuabili solo in ogni singolo trasporto, la cui indicazione nelle note di peso e consegna e nei d.a.s. non soddisfa la prescrizione normativa.
§ 5.3. – Con il terzo motivo di appello incidentale (SUL QUANTUM), si limita a riproporre CP_1 le censure già oggetto dei primi due motivi e a criticare l'accertamento del credito della controparte assumendo, sulla scorta della risultanze della propria consulenza di parte, che le tariffe contrattuali coprissero ampiamente i costi di cui alle tabelle dell'Osservatorio e del MIT. L'appellante incidentale svolge inoltre un'ulteriore critica riguardante il metodo di calcolo adottato dal c.t.u., condizionata però all'accoglimento dei motivi di appello avversari.
La prima censura è inammissibile, perché non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, né con le risultanze della c.t.u. che la sentenza ha recepito e che l'appellante critica solo condizionatamente all'accoglimento dell'appello avversario.
Sulla seconda censura, proposta in via meramente subordinata, si dirà all'esito dell'esame dei motivi di appello principale.
§ 6.- Con il primo motivo dell'appello principale (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83 BIS D.L. 112/2008 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6 D.LGS 285/2005 CON RIFERIMENTO AL METODO DI CALCOLO DEI C.D. COSTI MINIMI E ALLA
DEFINIZIONE DI TRATTA PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI), la curatela del critica la decisione perché il giudice di prime cure, pur avendo dichiarato che Parte_1 il contratto intercorso tra le parti deve considerarsi come stipulato non in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 bis D.L. 112/2008 e dell'art. 6 D.Lgs. 286/2005, avrebbe affermato che il criterio contrattuale utilizzato per la determinazione dei compensi riconosciuti al vettore debba comunque considerarsi efficace tra le parti e debba prevalere sui criteri individuati dal MIT su espressa delega prevista dall'art. 83 bis D.L. 112/2008. Osserva che la ratio dell'art.83 bis D.L. 112/2008, nella formulazione ratione temporis applicabile alla questione oggetto di causa, è quella di integrare i corrispettivi pattuiti tra le parti in modo da renderli pari almeno ai costi di esercizio sostenuti dal vettore, diversi a seconda delle tipologie di trasporto effettuate, e che lo stesso MIT avrebbe riconosciuto la particolarità del trasporto di prodotti petroliferi chiarendo, con la nota del 19/12/2012, il significato di tratta con riferimento specifico a detta tipologia di trasporto. Il comunicato esplicherebbe in modo chiaro che “alla lunghezza della tratta da intendersi quale distanza fra il punto di carico e scarico delle merci, deve sommarsi anche la distanza chilometrica fra l'ultimo luogo di riconsegna delle merci ed il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse.”. Il tribunale avrebbe quindi travisato la ratio della norma, che non si limiterebbe ad essere un mero correttivo delle tariffe contrattuali, ma individuerebbe i costi di esercizio di quel particolare tipo di vettore e stabilirebbe che i corrispettivi che gli devono essere riconosciuti non possono essere inferiori a quei costi.
Il motivo è infondato.
Occorre ribadire quanto già scritto dal giudice di primo grado con passaggio motivazionale immune da censure, ossia che il difetto nel contratto della forma scritta di cui all'art.6 d.lgs.n.286/2006 non determina l'invalidità o l'inefficacia del contratto, ma incide solamente sull'applicabilità di alcune disposizioni dell'art.83 bis D.L.112/2008.
Quanto ai criteri di determinazione dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi determinati dal MIT ai sensi del comma 10 dell'art.83 bis cit. applicabile ratione temporis - ossia quello risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal D.L.n.5/2009, conv. in L.n.33/2009 – va chiarito che la norma non delega al MIT la definizione della nozione di tratta chilometrica, né prevede che il Ministero debba individuare i costi di gestione in relazione alla tipologia di trasporto effettuata.
La norma stabilisce che il MIT elabori “con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza”, dunque indica come distinzione rilevante solo quella tra le tipologie dei veicoli utilizzati per il trasporto, mentre il criterio della percorrenza chilometrica è indicato come criterio unico, applicabile a qualunque trasporto.
La pretesa delega al Ministero a definire la nozione di tratta chilometrica in relazione alle differenti tipologie di merci trasportate non è contenuta nella disposizione in esame, che assegna temporaneamente al MIT i compiti che i primi due commi dell'art.83 bis assegnavano all'istituendo
Osservatorio, né tale definizione rientra tra i compiti dell'Osservatorio delineati dai primi due commi.
Pertanto, quanto alla circolare del MIT invocata dall'appellante a fondamento della censura, bene ha fatto il Tribunale a ritenere che - indipendentemente dalla portata, controversa e mai provata, della circolare stessa e, occorre aggiungere, dalla inapplicabilità della circolare al rapporto in esame, perché emessa successivamente - le disposizioni ivi contenute non possano prevalere sul contratto, la cui validità ed efficacia tra le parti prescinde dalla inosservanza dei requisiti di forma di cui all'art.6
d.lgs.n.286/2006. È vero che la ratio dell'art.83 bis D.L. 112/2008 è quella di integrare i corrispettivi pattuiti tra le parti in modo da renderli pari almeno ai costi di esercizio sostenuti dal vettore, ma i criteri per determinare i costi di esercizio sono quelli sopraindicati.
Infine, si osserva che il costo del viaggio a vuoto che l'autotrasportatore deve fare tra il luogo di scarico della merce e quello del carico successivo incide su tutte le tipologie di trasporto in varia misura, a seconda della distanza tra i due luoghi, e non può essere escluso a priori per i trasporti di merci diverse dai prodotti petroliferi, mentre una costante duplicazione della tratta si può verificare solo per i trasporti eseguiti in esclusiva per un unico mittente, e non è questo il caso.
§ 7. – Con il secondo motivo (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83 BIS D.L. 112/2008 COMMI 4, 4 bis, 4 ter, 6, 7, 8 E 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6 D.LGS 285/2005 CON RIFERIMENTO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA CONFRONTARE AI COSTI MINIMI DI ESERCIZIO) l'appellante lamenta che il primo giudice, pur avendo accertato che il contratto non rispettava il requisito della forma scritta, abbia confrontato ai costi minimi di esercizio determinati dal MIT, al fine di individuare la differenza dovuta a favore del vettore, i prezzi indicati nel contratto, anziché gli importi fatturati. Così facendo avrebbe violato i commi 6 e 7 dell'art.83 bis, che stabiliscono che il corrispettivo riconosciuto al vettore si ricavi dall'importo indicato in fattura e non dal contratto.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accertato che gli importi fatturati con riferimento a ciascun trasporto erano solo una parte del corrispettivo dovuto al trasportatore, in quanto il contratto prevedeva un meccanismo di conguagli periodici. Inoltre ha precisato che l'eventuale mancato pagamento dei conguagli dovuti al trasportatore avrebbe determinato un inadempimento contrattuale e non una violazione della norma determinante il compenso minimo spettante al trasportatore.
I commi 6 e 7 dell'art.83 bis fanno riferimento alla fattura per i contratti non stipulati in forma scritta perché dettano i criteri ai quali deve attenersi il trasportatore nella fatturazione del corrispettivo dovutogli, in modo da renderlo non inferiore al corrispettivo minimo determinato dall'Osservatorio ai sensi dei commi 1 e 2 ovvero, per quanto qui rileva, dal MIT ai sensi del comma 10.
Infatti, il comma 6 stabilisce che il trasportatore nella fatturazione evidenzi la parte del corrispettivo dovutogli dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che deve corrispondere al costo medio del carburante determinato (dall'Osservatorio ovvero, per quanto qui interessa, dal MIT) in base alle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto.
Il comma 7 stabilisce che “La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2” ovvero, per quanto qui interessa, dal provvedimento del MIT di cui al comma 10.
La fattura così redatta potrà quindi essere utilizzata, come prevede il comma 9, per agire in via monitoria ai fini del pagamento del corrispettivo in conformità ai parametri normativi sopra indicati.
Invece, qualora il trasportatore non si attenga nella fatturazione ai criteri dettati dai commi 6 e 7, ma agisca in giudizio perché siano accertate le differenze di compenso dovutegli, il giudice dovrà confrontare i compensi che il trasportatore ha ragione di pretendere in forza del contratto con i minimi di legge e condannare il mittente al pagamento della differenza. Il fatto che il contratto non rispetti i requisiti di forma di cui all'art.6 d.lgs.n.286/2006 e che quindi sia da considerare non redatto in forma scritta ai fini dell'applicabilità, tra l'altro, dei commi 6 e 7 dell'art.83 bis cit., non significa che il giudice ne possa prescindere ai fini dell'accertamento della differenza di corrispettivo spettante al trasportatore. In tal caso, le fatture prodotte dal trasportatore per un importo inferiore a quello previsto dal contratto non hanno alcuna rilevanza.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e ad essa si rimanda, evidenziando che l'appellante non si confronta del tutto con essa e che offre una lettura fuorviante dei commi 6 e 7 dell'art.83 bis c.p.c., che si discosta dalla lettera e dalla ratio delle disposizioni ivi contenute.
§ 8. – Con il terzo e ultimo motivo (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 96 CPC CON RIFERIMENTO ALLA PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE TRA LE PARTI) l'appellante contesta la legittimità della compensazione delle spese processuali in misura di tre quarti, operata dal Tribunale in ragione dell'incertezza del quadro normativo di riferimento e della reciproca parziale soccombenza. Osserva che il quadro normativo era stato definitivamente chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.47 del 2.3.2018, che essa aveva abbandonato per tempo le eccezioni pregiudiziali sulle quali è risultata soccombente e che ha provveduto, in corso di causa,
a calibrare la propria richiesta sulla base di quanto accertato dal CTU. Il motivo è infondato.
Anche ammettendo che il quadro normativo di riferimento fosse stato definitivamente chiarito dalla
Corte costituzionale con la sentenza n.47 del 2.3.2018, ovvero dalla c.d. ordinanza della Pt_3
CGUE, intervenuta il 21.6.2016, occorre considerare che la causa era iniziata nel 2012 e che le rispettive difese erano state impostate in una situazione di effettiva incertezza circa la compatibilità con il diritto europeo della norma invocata dalla convenuta a fondamento della domanda riconvenzionale.
Quanto alla reciproca soccombenza, in disparte ogni considerazione sulla rilevanza a tale fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale per un importo inferiore alla richiesta e del rigetto delle eccezioni pregiudiziali della parte convenuta, occorre dare atto che il tribunale ha liquidato a favore della convenuta un importo per spese processuali superiore ai valori medi dello scaglione da
€ 5200,01 a € 26.000,00, corrispondente al valore della domanda accolta, in piena conformità al criterio dettato dall'art.5 comma 1 D.M.n.55/14.
§ 9. – Il rigetto dell'appello principale esime la Corte dall'esame dell'ultima censura dell'appellante incidentale, proposta in via meramente subordinata.
§ 10. – Il rigetto di entrambi gli appelli giustifica la compensazione totale delle spese processuali di questo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1 da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Roma n.1922/2021 , pubblicata in data 03/02/2021, così decide:
- rigetta entrambi gli appelli e compensa interamente le spese processuali;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 25/02/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo