TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18093 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8255/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 8255 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuto in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 giugno 2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Collavini ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tibullo, 10
- Parte appellante
-
E
(C.F ), con sede legale in Addis Abeba (Etiopia) e sede secondaria Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Piazza Barberini, 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Bricchi, Paola Croci, e Fabrizio Mollica, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Castro Pretorio, 122;
- Parte appellata nel quale le parti presentavano le conclusioni, come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva appello avverso la sentenza n. 22076/2018
[...] pronunciata dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata il 27 giugno 2018, al fine di sentir “… previa riforma parziale della sentenza 22076/2018 emessa dal Giudice di Pace …, nel Merito a) accertare
e dichiarare…la responsabilità contrattuale della per l'arbitraria condotta Controparte_1 posta in essere nelle fasi preliminari all'imbarco tale da determinare un pregiudizio di natura sia patrimoniale, che morale ed esistenziale e per l'effetto, condannare la Compagnia aerea CP_1 al: al pagamento di Euro 5,000,00, in favore del passeggero, o ad altro importo che il
[...] giudice vorrà applicare in suo favore in via equitativa, a titolo risarcitorio per il grave inadempimento contrattuale ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, posto in essere ai sensi della specifica normativa di settore, comprensivo anche del danno di natura patrimoniale conseguente all'obbligata permanenza ad Addis Abeba per altri ulteriori 5 giorni, nonché del danno di natura patrimoniale per l'acquisto di un altro titolo di viaggio per il rientro in Italia. In ogni caso con vittoria di spese …per entrambi i gradi di giudizio”.
Premetteva l'appellante di aver agito contro la compagnia aerea dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Roma avendogli la stessa impedito di imbarcarsi sul volo di coincidenza Addis
Abeba – Milano (volo ET702 del 16 febbraio 2014) e di fare ritorno in Italia e per averlo costretto a permanere presso l'aeroporto etiope per cinque giorni senza assistenza o riprotezione su altro volo diretto per l'Italia, in violazione dei suoi diritti di rilevanza costituzionale;
di avere chiesto al
Giudice di Pace di liquidare in suo favore a titolo risarcitorio la somma di euro 5.000,00.
Riferiva che la Compagnia aerea si era costituita tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, ed offrendo una somma pari ad euro 3.200,00, a titolo conciliativo;
che il Giudice di Pace di Roma, ritenuta l'applicabilità al caso di specie della Convenzione di Montreal del 1999, aveva accolto parzialmente la sua domanda, condannando la convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000, con compensazione delle spese di lite.
Nel proporre appello avverso la sentenza, lamentava, in particolare, la circostanza Parte_1 che il Giudice di Pace, sebbene avesse individuato la disciplina applicabile nella Convenzione di
Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, non avesse tuttavia liquidato correttamente il danno subito dal , tenuto conto della misura massima prevista nella predetta fonte Pt_1 internazionale;
si doleva, inoltre, della intervenuta compensazione delle spese tra le parti.
Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dalla parte appellante e proponendo appello incidentale condizionato avverso la pronuncia.
Conclusivamente chiedeva al Tribunale di: “Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità e/o l'infondatezza dell'appello promosso dall'attore ex artt. 342, 348-bis c.p.c. e
2 per l'effetto condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite di codesto procedimento sostenute da 2. Rigettare l'appello promosso dal Sig. in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improcedibile ed infondato.
3. Condannare il Sig. alla rifusione Parte_1 delle spese di lite nei confronti di ex art. 91 c.p.c. per il doppio grado di giudizio Controparte_2
e con ciò in parziale riforma della sentenza n. 22076/2018 nella parte in cui il Giudice di Pace di
Roma ha compensato per il primo grado le spese legali tra l'attore e 4. Controparte_2
Condannare parte attrice al risarcimento del danno subito da ex art. 96 c.p.c., danno che CP_1 si quantifica nella somma di Euro 500, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo Giudice. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato …:
5. riformare la sentenza di primo grado per le ragioni e/o i motivi sopra svolti, con la conseguente condanna dell'appellante alla rifusone e/o restituzione della somma corrisposta da in ottemperanza CP_1 della sentenza di primo grado, ovvero Euro 1.000, somma da rivalutarsi e con maggiorazione di interessi. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono qui di seguito le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado: In via conciliativa 1. Accertata e dichiarata la congruità dell'offerta formulata da , senza alcun pregiudizio e/o ammissione di responsabilità, valutare il CP_1 rifiuto dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, condannare l'attrice al pagamento delle spese legali di parte convenuta come da nota spese che si produce. In via principale 2. Rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice nei confronti di in quanto Controparte_1 inammissibili, improcedibili ed infondate, sia con riguardo all'an che al quantum, nonché destituite di supporto probatorio, per le ragioni tutte meglio evidenziate in atti o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice.
3. Condannare parte attrice al risarcimento del danno subito da CP_1 ex art. 96 c.p.c., danno che si quantifica nella somma di Euro 500 ovvero in quella somma
[...] maggiore o minore che l'Il.mo Giudice riterrà di giustizia. In via subordinata 4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice accolga, anche parzialmente, le domande attoree, limitare la responsabilità di al danno effettivamente patito e provato da parte attrice CP_1 quale conseguenza immediata e diretta dei fatti di causa riferibili a e, con riferimento al CP_1 danno non patrimoniale, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale voce di danno in favore dell'attore, limitare lo stesso ad Euro 46,43 ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005, con Tabelle aggiornate dal DM Sviluppo Economico del 20 giugno 2014, il tutto entro i limiti inderogabili ex lege previsti.
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ridurre il risarcimento in favore dell'attore anche in ragione del concorso di quest'ultimo nella causazione del danno. In ogni caso, con vittoria di competenze di causa…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 5 giugno 2025; all'esito il Giudice tratteneva la causa in
3 decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata con riferimento al disposto dell'a art. 342 c.p.c., rinvenendosi nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio, compiuta individuazione dei capi della decisione impugnati
(quantificazione del danno e spese), nonché l'esposizione argomentata delle censure mosse con riferimento alla decisione assunta dal Giudice di primo grado (asserita omessa considerazione del danno non patrimoniale e mancata applicazione del massimale ex art. 22 previsto dalla
Convenzione di Montreal).
Del pari si ritiene non ricorrente il presupposto della inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione previsto dall'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito l'appello proposto in via principale avverso la pronuncia impugnata si reputa infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
L'appellante in via principale ha censurato la sentenza con esclusivo riferimento all'entità del risarcimento liquidato in suo favore, allegando che il Giudice di primo grado avesse sottostimato il danno patrimoniale subito da parte sua ed avesse omesso di riconoscergli alcuna somma a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito.
Si premette che correttamente il Giudice di Pace ha escluso l'applicabilità alla fattispecie del
Regolamento CE 261/04, non ricorrendo alcuno dei casi contemplati nell'art. 3 del medesimo e ha valutato la responsabilità del vettore con riferimento alle disposizioni poste dalla Convenzione di
Montreal: ne consegue che non possa trovare in alcun modo applicazione il criterio indennitario previsto nella disciplina comunitaria e che l'attore avrebbe avuto l'onere di allegare e provare il pregiudizio subito al fine di ottenere la liquidazione in suo favore del pieno ristoro di esso. Invero,
l'art. 22 della Convenzione fissa soltanto limiti massimi entro i quali debba essere contenuto il risarcimento, cosicché quest'ultimo debba essere quantificato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal passeggero.
Si richiama sul punto, in quanto condivisibile, l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del
2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da
4 un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non
è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea) (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 09/04/2021).
Nel caso in esame, l'attore ha allegato che dall'inadempimento del vettore gli fosse derivato danno patrimoniale connesso ai costi affrontati per il prolungato soggiorno in Addis Abeba e per l'acquisto di nuovo biglietto aereo (omettendo, però, di fornire prova delle spese effettivamente sostenute), nonché del pregiudizio non patrimoniale subito (omettendo anche in questo caso di fornire elementi di riscontro del medesimo).
Ne discende l'infondatezza dell'impugnazione in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata e la liquidazione in favore dell'appellante di somma di denaro eccedente quella riconosciuta dal Giudice di Pace in via equitativa.
Quanto all'appello incidentale, si osserva che lo stesso è stato espressamente proposto dalla condizionatamente al mancato accoglimento delle proprie conclusioni, volte ad Parte_2 ottenere dal Tribunale la declaratoria di inammissibilità o la pronuncia di infondatezza dell'appello promosso in via principale: ne discende che, essendo stato ritenuto infondato quest'ultimo, resti assorbita la valutazione dell'appello incidentale proposto dall'appellata.
In ragione della soccombenza, la parte appellante è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'appellata nella misura complessiva di euro 662 per compensi professionali (euro 131, per la fase di studio, euro 131, per la fase introduttiva, euro 200, per la fase istruttoria, euro 200, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, si dà atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma pari a quella già versata ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara assorbita l'impugnazione incidentale, per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del procedimento che liquida nella misura complessiva di euro 662 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, dà atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma pari a quella già versata ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Roma, 28 dicembre 2025 Il Giudice Laura Centofanti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 8255 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuto in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 giugno 2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Collavini ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tibullo, 10
- Parte appellante
-
E
(C.F ), con sede legale in Addis Abeba (Etiopia) e sede secondaria Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Piazza Barberini, 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Bricchi, Paola Croci, e Fabrizio Mollica, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Castro Pretorio, 122;
- Parte appellata nel quale le parti presentavano le conclusioni, come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva appello avverso la sentenza n. 22076/2018
[...] pronunciata dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata il 27 giugno 2018, al fine di sentir “… previa riforma parziale della sentenza 22076/2018 emessa dal Giudice di Pace …, nel Merito a) accertare
e dichiarare…la responsabilità contrattuale della per l'arbitraria condotta Controparte_1 posta in essere nelle fasi preliminari all'imbarco tale da determinare un pregiudizio di natura sia patrimoniale, che morale ed esistenziale e per l'effetto, condannare la Compagnia aerea CP_1 al: al pagamento di Euro 5,000,00, in favore del passeggero, o ad altro importo che il
[...] giudice vorrà applicare in suo favore in via equitativa, a titolo risarcitorio per il grave inadempimento contrattuale ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, posto in essere ai sensi della specifica normativa di settore, comprensivo anche del danno di natura patrimoniale conseguente all'obbligata permanenza ad Addis Abeba per altri ulteriori 5 giorni, nonché del danno di natura patrimoniale per l'acquisto di un altro titolo di viaggio per il rientro in Italia. In ogni caso con vittoria di spese …per entrambi i gradi di giudizio”.
Premetteva l'appellante di aver agito contro la compagnia aerea dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Roma avendogli la stessa impedito di imbarcarsi sul volo di coincidenza Addis
Abeba – Milano (volo ET702 del 16 febbraio 2014) e di fare ritorno in Italia e per averlo costretto a permanere presso l'aeroporto etiope per cinque giorni senza assistenza o riprotezione su altro volo diretto per l'Italia, in violazione dei suoi diritti di rilevanza costituzionale;
di avere chiesto al
Giudice di Pace di liquidare in suo favore a titolo risarcitorio la somma di euro 5.000,00.
Riferiva che la Compagnia aerea si era costituita tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, ed offrendo una somma pari ad euro 3.200,00, a titolo conciliativo;
che il Giudice di Pace di Roma, ritenuta l'applicabilità al caso di specie della Convenzione di Montreal del 1999, aveva accolto parzialmente la sua domanda, condannando la convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000, con compensazione delle spese di lite.
Nel proporre appello avverso la sentenza, lamentava, in particolare, la circostanza Parte_1 che il Giudice di Pace, sebbene avesse individuato la disciplina applicabile nella Convenzione di
Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, non avesse tuttavia liquidato correttamente il danno subito dal , tenuto conto della misura massima prevista nella predetta fonte Pt_1 internazionale;
si doleva, inoltre, della intervenuta compensazione delle spese tra le parti.
Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dalla parte appellante e proponendo appello incidentale condizionato avverso la pronuncia.
Conclusivamente chiedeva al Tribunale di: “Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità e/o l'infondatezza dell'appello promosso dall'attore ex artt. 342, 348-bis c.p.c. e
2 per l'effetto condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite di codesto procedimento sostenute da 2. Rigettare l'appello promosso dal Sig. in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improcedibile ed infondato.
3. Condannare il Sig. alla rifusione Parte_1 delle spese di lite nei confronti di ex art. 91 c.p.c. per il doppio grado di giudizio Controparte_2
e con ciò in parziale riforma della sentenza n. 22076/2018 nella parte in cui il Giudice di Pace di
Roma ha compensato per il primo grado le spese legali tra l'attore e 4. Controparte_2
Condannare parte attrice al risarcimento del danno subito da ex art. 96 c.p.c., danno che CP_1 si quantifica nella somma di Euro 500, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo Giudice. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato …:
5. riformare la sentenza di primo grado per le ragioni e/o i motivi sopra svolti, con la conseguente condanna dell'appellante alla rifusone e/o restituzione della somma corrisposta da in ottemperanza CP_1 della sentenza di primo grado, ovvero Euro 1.000, somma da rivalutarsi e con maggiorazione di interessi. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono qui di seguito le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado: In via conciliativa 1. Accertata e dichiarata la congruità dell'offerta formulata da , senza alcun pregiudizio e/o ammissione di responsabilità, valutare il CP_1 rifiuto dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, condannare l'attrice al pagamento delle spese legali di parte convenuta come da nota spese che si produce. In via principale 2. Rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice nei confronti di in quanto Controparte_1 inammissibili, improcedibili ed infondate, sia con riguardo all'an che al quantum, nonché destituite di supporto probatorio, per le ragioni tutte meglio evidenziate in atti o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice.
3. Condannare parte attrice al risarcimento del danno subito da CP_1 ex art. 96 c.p.c., danno che si quantifica nella somma di Euro 500 ovvero in quella somma
[...] maggiore o minore che l'Il.mo Giudice riterrà di giustizia. In via subordinata 4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice accolga, anche parzialmente, le domande attoree, limitare la responsabilità di al danno effettivamente patito e provato da parte attrice CP_1 quale conseguenza immediata e diretta dei fatti di causa riferibili a e, con riferimento al CP_1 danno non patrimoniale, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale voce di danno in favore dell'attore, limitare lo stesso ad Euro 46,43 ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005, con Tabelle aggiornate dal DM Sviluppo Economico del 20 giugno 2014, il tutto entro i limiti inderogabili ex lege previsti.
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ridurre il risarcimento in favore dell'attore anche in ragione del concorso di quest'ultimo nella causazione del danno. In ogni caso, con vittoria di competenze di causa…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 5 giugno 2025; all'esito il Giudice tratteneva la causa in
3 decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata con riferimento al disposto dell'a art. 342 c.p.c., rinvenendosi nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio, compiuta individuazione dei capi della decisione impugnati
(quantificazione del danno e spese), nonché l'esposizione argomentata delle censure mosse con riferimento alla decisione assunta dal Giudice di primo grado (asserita omessa considerazione del danno non patrimoniale e mancata applicazione del massimale ex art. 22 previsto dalla
Convenzione di Montreal).
Del pari si ritiene non ricorrente il presupposto della inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione previsto dall'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito l'appello proposto in via principale avverso la pronuncia impugnata si reputa infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
L'appellante in via principale ha censurato la sentenza con esclusivo riferimento all'entità del risarcimento liquidato in suo favore, allegando che il Giudice di primo grado avesse sottostimato il danno patrimoniale subito da parte sua ed avesse omesso di riconoscergli alcuna somma a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito.
Si premette che correttamente il Giudice di Pace ha escluso l'applicabilità alla fattispecie del
Regolamento CE 261/04, non ricorrendo alcuno dei casi contemplati nell'art. 3 del medesimo e ha valutato la responsabilità del vettore con riferimento alle disposizioni poste dalla Convenzione di
Montreal: ne consegue che non possa trovare in alcun modo applicazione il criterio indennitario previsto nella disciplina comunitaria e che l'attore avrebbe avuto l'onere di allegare e provare il pregiudizio subito al fine di ottenere la liquidazione in suo favore del pieno ristoro di esso. Invero,
l'art. 22 della Convenzione fissa soltanto limiti massimi entro i quali debba essere contenuto il risarcimento, cosicché quest'ultimo debba essere quantificato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal passeggero.
Si richiama sul punto, in quanto condivisibile, l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del
2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da
4 un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non
è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea) (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 09/04/2021).
Nel caso in esame, l'attore ha allegato che dall'inadempimento del vettore gli fosse derivato danno patrimoniale connesso ai costi affrontati per il prolungato soggiorno in Addis Abeba e per l'acquisto di nuovo biglietto aereo (omettendo, però, di fornire prova delle spese effettivamente sostenute), nonché del pregiudizio non patrimoniale subito (omettendo anche in questo caso di fornire elementi di riscontro del medesimo).
Ne discende l'infondatezza dell'impugnazione in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata e la liquidazione in favore dell'appellante di somma di denaro eccedente quella riconosciuta dal Giudice di Pace in via equitativa.
Quanto all'appello incidentale, si osserva che lo stesso è stato espressamente proposto dalla condizionatamente al mancato accoglimento delle proprie conclusioni, volte ad Parte_2 ottenere dal Tribunale la declaratoria di inammissibilità o la pronuncia di infondatezza dell'appello promosso in via principale: ne discende che, essendo stato ritenuto infondato quest'ultimo, resti assorbita la valutazione dell'appello incidentale proposto dall'appellata.
In ragione della soccombenza, la parte appellante è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'appellata nella misura complessiva di euro 662 per compensi professionali (euro 131, per la fase di studio, euro 131, per la fase introduttiva, euro 200, per la fase istruttoria, euro 200, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, si dà atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma pari a quella già versata ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara assorbita l'impugnazione incidentale, per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del procedimento che liquida nella misura complessiva di euro 662 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, dà atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma pari a quella già versata ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Roma, 28 dicembre 2025 Il Giudice Laura Centofanti
6