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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza dell'8.4.2025 ha depositato la seguente:
SENTENZA nella causa avente numero R.G. 9074/2022, vertente:
TRA
, nata a [...] C.V. il 21/10/77 ( ), per Parte_1 C.F._1
se e nella qualità di genitrice esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Per_1
nato a [...] il [...] ( ), e ,
[...] C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] ( , per se stessi e quali eredi del C.F._3
sig. nato a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'avv. Sergio Persona_2
della Volpe con il quale domiciliano come in atti
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te pro tempore nato il CP_1 Persona_3
06.04.1970 a Casal di Principe(CE) ed in proprio, rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Di
Tella con il quale domicilia come in atti
RESISTENTE
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_2 P.IVA_1
Ortiero con il quale domicilia come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1 [...]
, in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio Parte_2 Persona_2 Persona_3 in proprio e quale legale rappresentante della al fine di ottenere il
[...] CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale e tanatologici, subiti a seguito dell'incidente occorso a in Persona_2 data 2.10.2020 presso l'immobile sito in Casal di Principe alla via Vecchia di Vico III traversa n. 18 ove la società stava eseguendo lavori di ristrutturazione, allorquando , mentre Persona_2 effettuava lavori di ripristino dell'intonaco nei pressi della copertura del cancello di ingresso, nell'utilizzare una scala in metallo pieghevole per raggiungere la quota della copertura del cancello, cadeva e precipitava al suolo riportando gravissime lesioni a causa delle quali decedeva il giorno successivo.
Deducevano gli istanti che l'incidente occorso al de cuius sia da imputarsi alla negligenza del datore di lavoro sig. il quale in violazione della normativa vigente in materia di Persona_3
sicurezza del lavoro, forniva al proprio dipendente una scala non idonea per eseguire detto tipo di intervento, e pertanto chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito: accogliere la domanda e ritenuta la responsabilità dei convenuti nella produzione dell'evento condannarli, in solido tra loro, al pagamento:
a) del danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) da quantificare in euro
294.000,00 in favore del coniuge ed in euro 147.000,00 in favore di ciascuno dei figli, ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa dal magistrato;
b) del danno biologico configurato in capo al lavoratore e poi da questi trasmesso agli eredi qualora il decesso sia avvenuto (come nel caso in esame) in un momento successivo all'infortunio da quantificarsi in euro 1.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa dal magistrato;
c) del danno patrimoniale derivante dal lucro cessante e da determinarsi con il defalco della somma riconosciuta dall' a titolo di rendita vitalizia. CP_3
Il tutto salvo una diversa quantificazione che sarà operata dal Tribunale adito anche in via equitativa.
e) condannarsi i convenuti al pagamento della rivalutazione e degli interessi a partire dall'evento al soddisfo.
Vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, contestando il fatto CP_4 storico così come descritto dagli istanti ed eccependo l'incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della Compagnia
[...]
, per essere manlevato in caso di condanna. Controparte_2
La causa, originariamente iscritta presso la II Sez. Civile dell'intestato Tribunale, veniva riassegnata alla Sezione Lavoro in data 6.7.2022.
Con ordinanza del 19.10.2022, questo giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva , che eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa nel Controparte_2
caso di specie, viste le condizioni previste dalla polizza sottoscritta.
Così integrato il contraddittorio, all'udienza del 31.1.2023 le parti chiedevano un termine per note visto il mutamento del rito.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, a seguito di accompagnamento coattivo disposto dal giudice.
All'udienza del 19.2.2024, il procuratore di parte ricorrente veniva autorizzato al deposito della sentenza penale di condanna intervenuta nelle more.
All'udienza del 29.4.2024 il giudicante disponeva una ctu contabile per la quantificazione del danno patrimoniale;
all'udienza del 10.12.2024 il ctu depositava la propria relazione.
Tanto premesso, in via preliminare, la legittimazione attiva non è contestata e comunque si desume dalla documentazione prodotta (cfr. certificato di matrimonio e stato di famiglia integrale) attestante la qualità di prossimi congiunti ed eredi di . Persona_2
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in qualità, rispettivamente, di moglie e figli di , deceduto il 3.10.2020 a seguito di un Persona_2
infortunio sul lavoro verificatosi il 2.10.2020 presso il cantiere edile sito in Casal di Principe alla via Vecchia di Vico III traversa n. 18.
Segnatamente, gli istanti lamentavano che il legale rappresentante della Persona_3 società datrice di lavoro, aveva fornito al de cuius per l'esecuzione dei lavori – trattavasi CP_1 di rifacimento dell'intonaco della copertura del cancello di ingresso – una scala pieghevole in ferro, in pessimo stato, non idonea allo svolgimento di detta lavorazione e priva dei requisiti minimi di sicurezza.
Si rendeva, pertanto, necessario procedersi all'istruttoria testimoniale della causa.
Dalle deposizioni dei testi escussi, la responsabilità del datore nella causazione dell'incidente occorso al può dirsi provata. Persona_2
Il teste , che all'epoca dei fatti prestava servizio presso il Comando dei Carabinieri Testimone_1 di Casal di Principe, ha dichiarato: “…ho interrogato il quale mi ha spiegato che Persona_3
stava ripristinando l'intonaco alla copertura di cemento del cancello scorrevole Persona_2 esterno con il quale si accede all'abitazione e ad un certo punto ha sentito il rumore dello scaletto che stava utilizzando il che cadeva, è corso ed ha trovato il a terra con il capo Per_2 Per_2
sanguinante ma cosciente. Mi ha detto di aver chiamato il pronto soccorso e la moglie di Per_2 ma di aver poi deciso di non attendere l'arrivo dell'ambulanza e di averlo portato lui in macchina all'ospedale e che durante il tragitto il ha perso i sensi…Della Corte mi riferì che al Per_2
momento della caduta di non erano presenti altre persone. Non mi disse chi aveva fornito Per_2
la scala al . La scala comunque fu sequestrata al datore di lavoro. In tarda serata la clinica Per_2
ci informò del decesso del . Stesso quella sera abbiamo fatto i rilievi fotografici alle Per_2 macchie di sangue, allo scaletto nonché all'ingresso dell'abitazione. Lo scaletto era di alluminio pieghevole e si vedeva che non era nuovo ma era stato già usato, questi accertamenti comunque li ha fatti l'asl. Non so dire se vi era un permesso, tipo scia o dia, per l'esecuzione di detti lavori”
(cfr. verbale).
Sostanzialmente collimanti le dichiarazioni del teste , che ha riferito: Testimone_2
“all'epoca dei fatti ero il comandante della stazione dei Carabinieri di Casal di Principe, non intervenni in prima persona ma fui informato dai miei collaboratori di quello che era accaduto nella serata del 2.10.2020 e del successivo decesso del avvenuto nella note. Il giorno dopo Per_2 predisponemmo l'informativa di reato per il deposito in Procura. Non mi sono mai recato presso il luogo del sinistro. Io personalmente non ho mai fatto ulteriori atti di indagine su delega della procura. Tra i miei collaboratori c'era , fu lui che mi notiziò” (cfr. verbale). Testimone_1
E' d'uopo precisare che, nelle more del presente giudizio, in relazione al medesimo fatto storico interveniva sentenza di condanna emessa in data 17.10.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, II Sez.
Penale che affermava la responsabilità di . A tal proposito la sentenza penale Persona_3 irrevocabile di condanna emessa spiega piena efficacia nell'ambito del presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p., secondo cui, se pronunciata in seguito a dibattimento, “(…) ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ciò chiarito, alla luce della istruttoria svolta in sede penale, è stato accertato che in capo a
[...]
è imputabile una violazione colposa specifica casualmente connessa all'evento Persona_3 morte di , consistente nell'aver fornito al dipendente uno strumento non idoneo Per_2 all'esecuzione dei lavori che egli era chiamato a svolgere.
Ed invero, “nel caso de quo, trattandosi di lavori ad oltre 2 metri, la scala utilizzata dal lavoratore non era adeguata, non presentando del resto alcuna piattaforma né garantendo una presa sicura durante la lavorazione.
Si tratta di uno strumento che non garantiva precauzioni volte ad evitare la caduta del lavoratore.
Per queste ragioni sarebbe stato necessario utilizzare quanto meno un trabattello o un ponteggio fisso” (cfr. sentenza penale pag. 9).
Ne deriva che vi è una evidente correlazione causale tra la violazione della regola cautelare da parte del datore di lavoro e l'evento morte che ha investito il lavoratore, essendo emerso, sia nell'accertamento dei fatti compiuto in sede penale sia nell'istruttoria svolta nel presente giudizio, che la morte è stata cagionata dalla caduta dall'alto del avvenuta nel corso Per_2 dell'espletamento dei lavori.
Al contrario, la presenza di uno strumento tale da prevenire ed evitare la caduta avrebbe, con ogni probabilità, evitato l'infausto evento.
Da ultimo, deve osservarsi che nel caso di specie, non è stato contestato né accertato alcun concorso di colta del de cuius rispetto alla causazione dell'evento, non essendo emersa alcuna esorbitanza rispetto alle mansioni proprie del lavoratore, né alcuna abnormità nella sua condotta tale da escludere o limitare la responsabilità del datore di lavoro.
Passando, pertanto, alla questione relativa alla liquidazione del quantum debeatur, gli odierni istanti hanno invocato il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale “iure proprio” e tanatologici “iure hereditario” conseguente alla perdita del congiunto.
Giova preliminarmente valutare la sussistenza dei danni richiesti dagli attori “iure proprio”.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, esso deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto - un'attività produttiva di reddito.
La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 L. 39/77, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque, incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (Cass., Sez. 3, 20.01.2006, n. 1120; Cass., Sez. 3, 6.4.2005, n.
7097).
Bisogna anche considerare che in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso (o da morte in favore dei superstiti), ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita non può farsi applicazione dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022; Cass 16913 del 2019).
In proposito, appare opportuno distinguere tra il danno già maturato e il danno futuro operando una doppia liquidazione. E' infatti ormai prevalente l'orientamento secondo cui il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima, assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.
In tema di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, la Corte di Cassazione ha statuito che “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente spiegato che laddove si liquidi il danno predetto in forma di capitale, dovrà procedersi, preliminarmente, alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (c.d. quota sibi) e, infine, moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie laddove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante e in tal caso il coefficiente da scegliere sarà quello corrispondente all'età del più giovane tra superstite e defunto.
Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie, il ctu contabile all'uopo nominato – dr. Per_4
- chiariva di aver utilizzato quale parametro per la determinazione del reddito annuale del
[...] defunto la retribuzione utilizzata dall' per il calcolo della rendita vitalizia, Persona_2 CP_3
emergendo dalla documentazione reddituale versata in atti dal ricorrente una reddito inferiore ai minimi di legge, evidenziando che: “Il calcolo con il reddito di €7.190,21 + € 1.085,57 = €
8.275,78 meno il 25% di quota sibi, darebbe luogo ad un importo inferiore a quello erogato dall' fino al 20/09/2024, con la conseguenza che dovrebbe essere la famiglia del “de cuius” CP_3
a restituire all' l'eventuale differenziale” (cfr. perizia pag. 54) CP_3
Pertanto, chiariva che la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione retributiva minima non superiore al 10% è stabilita in € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di € 17.448,90 e di € 32.405,10, specificando di aver preso in considerazione lo stesso reddito netto preso in esame pari ad € 32.405,10. CP_3
Da tale importo va detratta la c.d. quota sibi, ovvero la parte di reddito che verosimilmente il defunto destinava ai propri bisogni che, nella specie, veniva identificata dall'ausiliario del giudice nella misura di ¼, considerando che il defunto ha lasciato come superstiti il coniuge e due figli conviventi.
Operato quindi il calcolo a decorrere dal 2.10.2020, dimidiato il reddito in considerazione della suindicata c.d. quota sibi, tenuto conto dell'età dei figli al momento del decesso, il consulente quantificava il danno in capo alla figlia in € 93.164,68 e quello in capo a Parte_2 in € 176.202,77 (cfr. perizia ). Persona_1
Quanto al danno futuro, utilizzando quale coefficiente di capitalizzazione quello pari a 18,8369 corrispondente all'età del coniuge al momento del decesso (anni 43), in quanto Parte_1
più giovane rispetto al deceduto;
effettuata la moltiplicazione del reddito annuo – ridotto in considerazione della c.d. quota sibi - per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale futuro subìto dall'attrice deve essere quantificato, in moneta attuale, in Euro 457.808,63 oltre interessi legali dal giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
Nel caso in esame, è pacifico che l'incidente si sia verificato durante l'orario di lavoro del Per_2 ed in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Per tale motivo, l' ha CP_3
riconosciuto alla ricorrente (moglie superstite) una indennità annuale e pertanto, alla luce della documentazione depositata in atti e in base ai calcoli operati dal ctu, la rendita già corrisposta alla data del 20.9.2024 è pari a € 99.801,48 (cfr. perizia pag. 46). È evidente, quindi che il valore complessivo della rendita spettante al coniuge, computando sia CP_3
la quota già erogata sia quella da corrispondere, deve essere scomputato dall'ammontare risarcitorio come sopra determinato a titolo di danno patrimoniale.
Giova sul punto osservare che in caso di infortunio sul lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima (o nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall' (vale a dire, del sistema di assicurazione obbligatoria contro CP_3
gli infortuni sul lavoro) e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità.
Tuttavia, è necessario che l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consenta al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto, permettendogli, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio «in itinere», per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall' . CP_3
Di qui, pertanto, la perdita della legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso (o riconosciuto in suo favore), ed il mantenimento, invece, del diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass. civ., Sez. Un. sent. n. 12566 del 2018; su quest'ultimo aspetto anche Cass. civ., sez. III, ord. 23 novembre 2017, n. 27869).
In applicazione di tali principi, la S.C. è pervenuta alla conclusione che anche la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio in itinere, così come quella temporanea liquidata ai figli dello stesso, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal loro familiare (Cass. 14362/2019).
Dalla somma determinata a titolo di danno patrimoniale in favore di (euro Parte_1
457.808,63) vanno quindi scomputati i ratei dalla stessa riscossi alla data del 20.9.2024 (pari a euro
99.801, 48); ne deriva il diritto della stessa a percepire la somma residua di euro 358.007,17 (alla quale dovranno essere sottratti gli ulteriori ratei percepiti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza).
In conclusione, va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale in capo alla figlia
[...] nella misura di € 93.164,68, di quello in capo a nella misura di € Parte_2 Persona_1
176.202,77, di quello in capo a nella misura di € 358.007,17. Parte_1
Per il pagamento di detti importi va disposta, in questa sede, la condanna in solido della società datrice di lavoro e della compagnia di assicurazioni CP_1 Controparte_2
Ed invero, parte resistente ha dedotto sul punto che ogni onere risarcitorio andrebbe posto a carico della compagnia assicuratrice in virtù della polizza stipulata per responsabilità Controparte_2 civile danni a terzi e prestatori di lavoro, che nelle condizioni di polizza comprende i danni per infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro.
Orbene, pur essendo la polizza in questione effettivamente valida ed operativa, la terza chiamata in garanzia si è difesa allegando che la garanzia resa in virtù del contratto di assicurazione è prestata, secondo quanto convenuto nelle CGA, a condizione che l'assicurato al momento del sinistro sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione per legge, nei limiti – per ogni infortunato – del 75% del massimale indicato in polizza per sinistro, con le franchigie contrattualmente previste e limitatamente alla percentuale di colpa attribuibile all'assicurato.
Trattasi, tuttavia, di questioni inerenti i rapporti interni tra assicurato ed assicuratore, che andranno ad incidere sull'eventuale diritto di regresso parziale o totale, ma che non possono essere oggetto di accertamento in questa sede.
Le stesse conclusioni valgono rispetto alla richiesta di ristoro delle spese di lite, formulata dalla resistente per effetto della polizza.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico proposta dagli attori
“iure proprio”, solo genericamente allegato in citazione e nelle successive memorie senza alcuna specificazione di quale dei congiunti avrebbe subito apprezzabili lesioni della propria sfera psicofisica a seguito del decesso del congiunto e non essendo stata prodotta neppure documentazione sanitaria valevole a comprovare la circostanza di un danno biologico di natura psichica conseguente al decesso di . Persona_2
Stesso dicasi, quanto al danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto.
Esso, infatti, consiste nella privazione di un "valore" (non economico ma) personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto stesso, cui consegue la definitiva e irreparabile preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le diverse modalità e sfumature in cui esse normalmente si esprimevano nell'ambito del nucleo familiare (perdita, privazione, preclusione che, in sintesi, costituiscono l'oggetto della lesione e dell'interesse protetto).
Tale danno deve, pertanto, risultare oggetto di allegazione e di prova da parte dell'avente diritto, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro - dovendosi, diversamente dal danno morale soggettivo contingente, aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha, invece, reso impossibile -, deve ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione (vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tale privi di diretto contenuto economico) non potrà che avvenire sulla base di valutazioni equitative, tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, di ogni ulteriore utile circostanza (quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima, quella dei singoli superstiti, ecc.)
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 907 del 17/01/2018).
Al riguardo, costituisce principio ormai acquisito quello secondo il quale in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale.
Orbene, nella fattispecie in esame, oltre a difettare integralmente allegazioni in ordine al pregiudizio patito per la lesione del vincolo parentale, deve osservarsi che parte ricorrente non ha nemmeno chiesto di essere ammessa a fornire la prova di quanto precede.
Trattandosi invero, come innanzi chiarito, di un danno che non è in re ipsa, ma necessita quanto meno di uno spunto probatorio, i ricorrenti avrebbero quanto meno dovuto svolgere deduzioni in ordine allo sconvolgimento delle abitudini di vita di tutti i componenti della famiglia, a seguito del decesso del , ma ciò è mancato nel caso di specie. Per_2
Non meritano accoglimento le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali trasmissibili ai congiunti iure hereditatis per le ragioni che di seguito si andranno a esporre.
Quanto al danno cd. tanatologico o da perdita del bene vita, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte intervenuta a Sezioni Unite a comporre un contrasto sul punto, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., sezioni unite 22 luglio 2015, n. 15350). La Suprema Corte, anche di recente, si è espressa in termini di necessità di un apprezzabile lasso temporale sia per la risarcibilità del danno tanatologico che del danno biologico terminale affermando che "in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso" (Cass. civ. sent. n°
22228/2014 Cass. civ., sezioni unite 22 luglio 2015, n. 15350).
Neppure può dirsi sufficientemente allegato e provato nel caso di specie il cd. "danno morale cd. soggettivo" detto "danno catastrofale", consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita (Cass. civ. 21 marzo 2013 n. 7126), poiché gli istanti avrebbero dovuto allegare e provare la "cosciente e lucida percezione" da parte del dell'ineluttabilità della propria fine. Per_2
Nel caso che qui ci occupa, il decesso del si è verificato in un lasso di tempo breve – alle Per_5
ore 1.35 del giorno dopo – dalla caduta per effetto della quale lo stesso perdeva conoscenza ed entrava immediatamente in coma, dovendosi escludere che nel tempo intercorso tra le lesioni e la morte lo stesso sia rimasto lucido e cosciente.
Ed invero, come emerge dalla cartella clinica versata in atti, dalla relazione autoptica nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, l'incidente si verificava intorno alle 15.30 e per effetto della caduta il perdeva immediatamente conoscenza e entrava in coma senza mai riprendere conoscenza Per_2 fino all'exitus verificatosi alle ore 1.25 del 3.10.2020.
Le spese di lite tra parte ricorrente e le resistenti seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore indeterminabile – complessità media),
e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nei limiti del parziale accoglimento del ricorso.
Le spese di CTU sono liquidate definitivamente a carico delle resistenti in solido come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna , in proprio e quale legale rappresentante della società Persona_3 CP_1
e in solido, al pagamento di € 358.007,17 in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
, di € 176.202,77 in favore di e di € 93.164,68 in favore di
[...] Persona_1 [...]
oltre interessi sulle dette somme computati dalla data dell'evento dannoso, Parte_2 sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) condanna , in proprio e quale legale rappresentante della società Persona_3 CP_1
e in solido al pagamento, in favore della parte istante, delle spese
[...] Controparte_2
processuali, che liquida in euro 11.327, oltre contributo unificato, Iva e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
c) spese di CTU liquidate definitivamente a carico delle resistenti e CP_1 [...]
in solido tra loro, come da separato decreto. Controparte_2
Aversa, 9.4.2025 Il Giudice
dott. ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza dell'8.4.2025 ha depositato la seguente:
SENTENZA nella causa avente numero R.G. 9074/2022, vertente:
TRA
, nata a [...] C.V. il 21/10/77 ( ), per Parte_1 C.F._1
se e nella qualità di genitrice esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Per_1
nato a [...] il [...] ( ), e ,
[...] C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] ( , per se stessi e quali eredi del C.F._3
sig. nato a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'avv. Sergio Persona_2
della Volpe con il quale domiciliano come in atti
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te pro tempore nato il CP_1 Persona_3
06.04.1970 a Casal di Principe(CE) ed in proprio, rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Di
Tella con il quale domicilia come in atti
RESISTENTE
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_2 P.IVA_1
Ortiero con il quale domicilia come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1 [...]
, in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio Parte_2 Persona_2 Persona_3 in proprio e quale legale rappresentante della al fine di ottenere il
[...] CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale e tanatologici, subiti a seguito dell'incidente occorso a in Persona_2 data 2.10.2020 presso l'immobile sito in Casal di Principe alla via Vecchia di Vico III traversa n. 18 ove la società stava eseguendo lavori di ristrutturazione, allorquando , mentre Persona_2 effettuava lavori di ripristino dell'intonaco nei pressi della copertura del cancello di ingresso, nell'utilizzare una scala in metallo pieghevole per raggiungere la quota della copertura del cancello, cadeva e precipitava al suolo riportando gravissime lesioni a causa delle quali decedeva il giorno successivo.
Deducevano gli istanti che l'incidente occorso al de cuius sia da imputarsi alla negligenza del datore di lavoro sig. il quale in violazione della normativa vigente in materia di Persona_3
sicurezza del lavoro, forniva al proprio dipendente una scala non idonea per eseguire detto tipo di intervento, e pertanto chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito: accogliere la domanda e ritenuta la responsabilità dei convenuti nella produzione dell'evento condannarli, in solido tra loro, al pagamento:
a) del danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) da quantificare in euro
294.000,00 in favore del coniuge ed in euro 147.000,00 in favore di ciascuno dei figli, ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa dal magistrato;
b) del danno biologico configurato in capo al lavoratore e poi da questi trasmesso agli eredi qualora il decesso sia avvenuto (come nel caso in esame) in un momento successivo all'infortunio da quantificarsi in euro 1.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa dal magistrato;
c) del danno patrimoniale derivante dal lucro cessante e da determinarsi con il defalco della somma riconosciuta dall' a titolo di rendita vitalizia. CP_3
Il tutto salvo una diversa quantificazione che sarà operata dal Tribunale adito anche in via equitativa.
e) condannarsi i convenuti al pagamento della rivalutazione e degli interessi a partire dall'evento al soddisfo.
Vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, contestando il fatto CP_4 storico così come descritto dagli istanti ed eccependo l'incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della Compagnia
[...]
, per essere manlevato in caso di condanna. Controparte_2
La causa, originariamente iscritta presso la II Sez. Civile dell'intestato Tribunale, veniva riassegnata alla Sezione Lavoro in data 6.7.2022.
Con ordinanza del 19.10.2022, questo giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva , che eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa nel Controparte_2
caso di specie, viste le condizioni previste dalla polizza sottoscritta.
Così integrato il contraddittorio, all'udienza del 31.1.2023 le parti chiedevano un termine per note visto il mutamento del rito.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, a seguito di accompagnamento coattivo disposto dal giudice.
All'udienza del 19.2.2024, il procuratore di parte ricorrente veniva autorizzato al deposito della sentenza penale di condanna intervenuta nelle more.
All'udienza del 29.4.2024 il giudicante disponeva una ctu contabile per la quantificazione del danno patrimoniale;
all'udienza del 10.12.2024 il ctu depositava la propria relazione.
Tanto premesso, in via preliminare, la legittimazione attiva non è contestata e comunque si desume dalla documentazione prodotta (cfr. certificato di matrimonio e stato di famiglia integrale) attestante la qualità di prossimi congiunti ed eredi di . Persona_2
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in qualità, rispettivamente, di moglie e figli di , deceduto il 3.10.2020 a seguito di un Persona_2
infortunio sul lavoro verificatosi il 2.10.2020 presso il cantiere edile sito in Casal di Principe alla via Vecchia di Vico III traversa n. 18.
Segnatamente, gli istanti lamentavano che il legale rappresentante della Persona_3 società datrice di lavoro, aveva fornito al de cuius per l'esecuzione dei lavori – trattavasi CP_1 di rifacimento dell'intonaco della copertura del cancello di ingresso – una scala pieghevole in ferro, in pessimo stato, non idonea allo svolgimento di detta lavorazione e priva dei requisiti minimi di sicurezza.
Si rendeva, pertanto, necessario procedersi all'istruttoria testimoniale della causa.
Dalle deposizioni dei testi escussi, la responsabilità del datore nella causazione dell'incidente occorso al può dirsi provata. Persona_2
Il teste , che all'epoca dei fatti prestava servizio presso il Comando dei Carabinieri Testimone_1 di Casal di Principe, ha dichiarato: “…ho interrogato il quale mi ha spiegato che Persona_3
stava ripristinando l'intonaco alla copertura di cemento del cancello scorrevole Persona_2 esterno con il quale si accede all'abitazione e ad un certo punto ha sentito il rumore dello scaletto che stava utilizzando il che cadeva, è corso ed ha trovato il a terra con il capo Per_2 Per_2
sanguinante ma cosciente. Mi ha detto di aver chiamato il pronto soccorso e la moglie di Per_2 ma di aver poi deciso di non attendere l'arrivo dell'ambulanza e di averlo portato lui in macchina all'ospedale e che durante il tragitto il ha perso i sensi…Della Corte mi riferì che al Per_2
momento della caduta di non erano presenti altre persone. Non mi disse chi aveva fornito Per_2
la scala al . La scala comunque fu sequestrata al datore di lavoro. In tarda serata la clinica Per_2
ci informò del decesso del . Stesso quella sera abbiamo fatto i rilievi fotografici alle Per_2 macchie di sangue, allo scaletto nonché all'ingresso dell'abitazione. Lo scaletto era di alluminio pieghevole e si vedeva che non era nuovo ma era stato già usato, questi accertamenti comunque li ha fatti l'asl. Non so dire se vi era un permesso, tipo scia o dia, per l'esecuzione di detti lavori”
(cfr. verbale).
Sostanzialmente collimanti le dichiarazioni del teste , che ha riferito: Testimone_2
“all'epoca dei fatti ero il comandante della stazione dei Carabinieri di Casal di Principe, non intervenni in prima persona ma fui informato dai miei collaboratori di quello che era accaduto nella serata del 2.10.2020 e del successivo decesso del avvenuto nella note. Il giorno dopo Per_2 predisponemmo l'informativa di reato per il deposito in Procura. Non mi sono mai recato presso il luogo del sinistro. Io personalmente non ho mai fatto ulteriori atti di indagine su delega della procura. Tra i miei collaboratori c'era , fu lui che mi notiziò” (cfr. verbale). Testimone_1
E' d'uopo precisare che, nelle more del presente giudizio, in relazione al medesimo fatto storico interveniva sentenza di condanna emessa in data 17.10.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, II Sez.
Penale che affermava la responsabilità di . A tal proposito la sentenza penale Persona_3 irrevocabile di condanna emessa spiega piena efficacia nell'ambito del presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p., secondo cui, se pronunciata in seguito a dibattimento, “(…) ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ciò chiarito, alla luce della istruttoria svolta in sede penale, è stato accertato che in capo a
[...]
è imputabile una violazione colposa specifica casualmente connessa all'evento Persona_3 morte di , consistente nell'aver fornito al dipendente uno strumento non idoneo Per_2 all'esecuzione dei lavori che egli era chiamato a svolgere.
Ed invero, “nel caso de quo, trattandosi di lavori ad oltre 2 metri, la scala utilizzata dal lavoratore non era adeguata, non presentando del resto alcuna piattaforma né garantendo una presa sicura durante la lavorazione.
Si tratta di uno strumento che non garantiva precauzioni volte ad evitare la caduta del lavoratore.
Per queste ragioni sarebbe stato necessario utilizzare quanto meno un trabattello o un ponteggio fisso” (cfr. sentenza penale pag. 9).
Ne deriva che vi è una evidente correlazione causale tra la violazione della regola cautelare da parte del datore di lavoro e l'evento morte che ha investito il lavoratore, essendo emerso, sia nell'accertamento dei fatti compiuto in sede penale sia nell'istruttoria svolta nel presente giudizio, che la morte è stata cagionata dalla caduta dall'alto del avvenuta nel corso Per_2 dell'espletamento dei lavori.
Al contrario, la presenza di uno strumento tale da prevenire ed evitare la caduta avrebbe, con ogni probabilità, evitato l'infausto evento.
Da ultimo, deve osservarsi che nel caso di specie, non è stato contestato né accertato alcun concorso di colta del de cuius rispetto alla causazione dell'evento, non essendo emersa alcuna esorbitanza rispetto alle mansioni proprie del lavoratore, né alcuna abnormità nella sua condotta tale da escludere o limitare la responsabilità del datore di lavoro.
Passando, pertanto, alla questione relativa alla liquidazione del quantum debeatur, gli odierni istanti hanno invocato il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale “iure proprio” e tanatologici “iure hereditario” conseguente alla perdita del congiunto.
Giova preliminarmente valutare la sussistenza dei danni richiesti dagli attori “iure proprio”.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, esso deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto - un'attività produttiva di reddito.
La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 L. 39/77, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque, incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (Cass., Sez. 3, 20.01.2006, n. 1120; Cass., Sez. 3, 6.4.2005, n.
7097).
Bisogna anche considerare che in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso (o da morte in favore dei superstiti), ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita non può farsi applicazione dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022; Cass 16913 del 2019).
In proposito, appare opportuno distinguere tra il danno già maturato e il danno futuro operando una doppia liquidazione. E' infatti ormai prevalente l'orientamento secondo cui il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima, assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.
In tema di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, la Corte di Cassazione ha statuito che “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente spiegato che laddove si liquidi il danno predetto in forma di capitale, dovrà procedersi, preliminarmente, alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (c.d. quota sibi) e, infine, moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie laddove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante e in tal caso il coefficiente da scegliere sarà quello corrispondente all'età del più giovane tra superstite e defunto.
Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie, il ctu contabile all'uopo nominato – dr. Per_4
- chiariva di aver utilizzato quale parametro per la determinazione del reddito annuale del
[...] defunto la retribuzione utilizzata dall' per il calcolo della rendita vitalizia, Persona_2 CP_3
emergendo dalla documentazione reddituale versata in atti dal ricorrente una reddito inferiore ai minimi di legge, evidenziando che: “Il calcolo con il reddito di €7.190,21 + € 1.085,57 = €
8.275,78 meno il 25% di quota sibi, darebbe luogo ad un importo inferiore a quello erogato dall' fino al 20/09/2024, con la conseguenza che dovrebbe essere la famiglia del “de cuius” CP_3
a restituire all' l'eventuale differenziale” (cfr. perizia pag. 54) CP_3
Pertanto, chiariva che la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione retributiva minima non superiore al 10% è stabilita in € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di € 17.448,90 e di € 32.405,10, specificando di aver preso in considerazione lo stesso reddito netto preso in esame pari ad € 32.405,10. CP_3
Da tale importo va detratta la c.d. quota sibi, ovvero la parte di reddito che verosimilmente il defunto destinava ai propri bisogni che, nella specie, veniva identificata dall'ausiliario del giudice nella misura di ¼, considerando che il defunto ha lasciato come superstiti il coniuge e due figli conviventi.
Operato quindi il calcolo a decorrere dal 2.10.2020, dimidiato il reddito in considerazione della suindicata c.d. quota sibi, tenuto conto dell'età dei figli al momento del decesso, il consulente quantificava il danno in capo alla figlia in € 93.164,68 e quello in capo a Parte_2 in € 176.202,77 (cfr. perizia ). Persona_1
Quanto al danno futuro, utilizzando quale coefficiente di capitalizzazione quello pari a 18,8369 corrispondente all'età del coniuge al momento del decesso (anni 43), in quanto Parte_1
più giovane rispetto al deceduto;
effettuata la moltiplicazione del reddito annuo – ridotto in considerazione della c.d. quota sibi - per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale futuro subìto dall'attrice deve essere quantificato, in moneta attuale, in Euro 457.808,63 oltre interessi legali dal giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
Nel caso in esame, è pacifico che l'incidente si sia verificato durante l'orario di lavoro del Per_2 ed in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Per tale motivo, l' ha CP_3
riconosciuto alla ricorrente (moglie superstite) una indennità annuale e pertanto, alla luce della documentazione depositata in atti e in base ai calcoli operati dal ctu, la rendita già corrisposta alla data del 20.9.2024 è pari a € 99.801,48 (cfr. perizia pag. 46). È evidente, quindi che il valore complessivo della rendita spettante al coniuge, computando sia CP_3
la quota già erogata sia quella da corrispondere, deve essere scomputato dall'ammontare risarcitorio come sopra determinato a titolo di danno patrimoniale.
Giova sul punto osservare che in caso di infortunio sul lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima (o nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall' (vale a dire, del sistema di assicurazione obbligatoria contro CP_3
gli infortuni sul lavoro) e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità.
Tuttavia, è necessario che l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consenta al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto, permettendogli, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio «in itinere», per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall' . CP_3
Di qui, pertanto, la perdita della legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso (o riconosciuto in suo favore), ed il mantenimento, invece, del diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass. civ., Sez. Un. sent. n. 12566 del 2018; su quest'ultimo aspetto anche Cass. civ., sez. III, ord. 23 novembre 2017, n. 27869).
In applicazione di tali principi, la S.C. è pervenuta alla conclusione che anche la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio in itinere, così come quella temporanea liquidata ai figli dello stesso, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal loro familiare (Cass. 14362/2019).
Dalla somma determinata a titolo di danno patrimoniale in favore di (euro Parte_1
457.808,63) vanno quindi scomputati i ratei dalla stessa riscossi alla data del 20.9.2024 (pari a euro
99.801, 48); ne deriva il diritto della stessa a percepire la somma residua di euro 358.007,17 (alla quale dovranno essere sottratti gli ulteriori ratei percepiti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza).
In conclusione, va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale in capo alla figlia
[...] nella misura di € 93.164,68, di quello in capo a nella misura di € Parte_2 Persona_1
176.202,77, di quello in capo a nella misura di € 358.007,17. Parte_1
Per il pagamento di detti importi va disposta, in questa sede, la condanna in solido della società datrice di lavoro e della compagnia di assicurazioni CP_1 Controparte_2
Ed invero, parte resistente ha dedotto sul punto che ogni onere risarcitorio andrebbe posto a carico della compagnia assicuratrice in virtù della polizza stipulata per responsabilità Controparte_2 civile danni a terzi e prestatori di lavoro, che nelle condizioni di polizza comprende i danni per infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro.
Orbene, pur essendo la polizza in questione effettivamente valida ed operativa, la terza chiamata in garanzia si è difesa allegando che la garanzia resa in virtù del contratto di assicurazione è prestata, secondo quanto convenuto nelle CGA, a condizione che l'assicurato al momento del sinistro sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione per legge, nei limiti – per ogni infortunato – del 75% del massimale indicato in polizza per sinistro, con le franchigie contrattualmente previste e limitatamente alla percentuale di colpa attribuibile all'assicurato.
Trattasi, tuttavia, di questioni inerenti i rapporti interni tra assicurato ed assicuratore, che andranno ad incidere sull'eventuale diritto di regresso parziale o totale, ma che non possono essere oggetto di accertamento in questa sede.
Le stesse conclusioni valgono rispetto alla richiesta di ristoro delle spese di lite, formulata dalla resistente per effetto della polizza.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico proposta dagli attori
“iure proprio”, solo genericamente allegato in citazione e nelle successive memorie senza alcuna specificazione di quale dei congiunti avrebbe subito apprezzabili lesioni della propria sfera psicofisica a seguito del decesso del congiunto e non essendo stata prodotta neppure documentazione sanitaria valevole a comprovare la circostanza di un danno biologico di natura psichica conseguente al decesso di . Persona_2
Stesso dicasi, quanto al danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto.
Esso, infatti, consiste nella privazione di un "valore" (non economico ma) personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto stesso, cui consegue la definitiva e irreparabile preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le diverse modalità e sfumature in cui esse normalmente si esprimevano nell'ambito del nucleo familiare (perdita, privazione, preclusione che, in sintesi, costituiscono l'oggetto della lesione e dell'interesse protetto).
Tale danno deve, pertanto, risultare oggetto di allegazione e di prova da parte dell'avente diritto, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro - dovendosi, diversamente dal danno morale soggettivo contingente, aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha, invece, reso impossibile -, deve ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione (vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tale privi di diretto contenuto economico) non potrà che avvenire sulla base di valutazioni equitative, tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, di ogni ulteriore utile circostanza (quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima, quella dei singoli superstiti, ecc.)
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 907 del 17/01/2018).
Al riguardo, costituisce principio ormai acquisito quello secondo il quale in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale.
Orbene, nella fattispecie in esame, oltre a difettare integralmente allegazioni in ordine al pregiudizio patito per la lesione del vincolo parentale, deve osservarsi che parte ricorrente non ha nemmeno chiesto di essere ammessa a fornire la prova di quanto precede.
Trattandosi invero, come innanzi chiarito, di un danno che non è in re ipsa, ma necessita quanto meno di uno spunto probatorio, i ricorrenti avrebbero quanto meno dovuto svolgere deduzioni in ordine allo sconvolgimento delle abitudini di vita di tutti i componenti della famiglia, a seguito del decesso del , ma ciò è mancato nel caso di specie. Per_2
Non meritano accoglimento le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali trasmissibili ai congiunti iure hereditatis per le ragioni che di seguito si andranno a esporre.
Quanto al danno cd. tanatologico o da perdita del bene vita, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte intervenuta a Sezioni Unite a comporre un contrasto sul punto, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., sezioni unite 22 luglio 2015, n. 15350). La Suprema Corte, anche di recente, si è espressa in termini di necessità di un apprezzabile lasso temporale sia per la risarcibilità del danno tanatologico che del danno biologico terminale affermando che "in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso" (Cass. civ. sent. n°
22228/2014 Cass. civ., sezioni unite 22 luglio 2015, n. 15350).
Neppure può dirsi sufficientemente allegato e provato nel caso di specie il cd. "danno morale cd. soggettivo" detto "danno catastrofale", consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita (Cass. civ. 21 marzo 2013 n. 7126), poiché gli istanti avrebbero dovuto allegare e provare la "cosciente e lucida percezione" da parte del dell'ineluttabilità della propria fine. Per_2
Nel caso che qui ci occupa, il decesso del si è verificato in un lasso di tempo breve – alle Per_5
ore 1.35 del giorno dopo – dalla caduta per effetto della quale lo stesso perdeva conoscenza ed entrava immediatamente in coma, dovendosi escludere che nel tempo intercorso tra le lesioni e la morte lo stesso sia rimasto lucido e cosciente.
Ed invero, come emerge dalla cartella clinica versata in atti, dalla relazione autoptica nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, l'incidente si verificava intorno alle 15.30 e per effetto della caduta il perdeva immediatamente conoscenza e entrava in coma senza mai riprendere conoscenza Per_2 fino all'exitus verificatosi alle ore 1.25 del 3.10.2020.
Le spese di lite tra parte ricorrente e le resistenti seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore indeterminabile – complessità media),
e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nei limiti del parziale accoglimento del ricorso.
Le spese di CTU sono liquidate definitivamente a carico delle resistenti in solido come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna , in proprio e quale legale rappresentante della società Persona_3 CP_1
e in solido, al pagamento di € 358.007,17 in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
, di € 176.202,77 in favore di e di € 93.164,68 in favore di
[...] Persona_1 [...]
oltre interessi sulle dette somme computati dalla data dell'evento dannoso, Parte_2 sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) condanna , in proprio e quale legale rappresentante della società Persona_3 CP_1
e in solido al pagamento, in favore della parte istante, delle spese
[...] Controparte_2
processuali, che liquida in euro 11.327, oltre contributo unificato, Iva e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
c) spese di CTU liquidate definitivamente a carico delle resistenti e CP_1 [...]
in solido tra loro, come da separato decreto. Controparte_2
Aversa, 9.4.2025 Il Giudice
dott. ssa Ida Ponticelli