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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 574/2020 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai SInori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO ConSIliera Dott.ssa IVANA ACACIA ConSIliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 574/2020 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Pasquale Zoccali, (C.F.: ) e Daniela D'Amico (C.F.: C.F._2
) – pec: C.F._3 Email_1
-appellante- CONTRO C.F.: ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F.: ), .F.: ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
C.F.: ), rappresentati e Controparte_4 C.F._7 difesi dall'avv. Ignazio Pagano (C.F: pec: C.F._8
Email_2
-appellati- OGGETTO: Promessa di pagamento - appello avverso la Sentenza n. 893/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 13.10.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 2222/2019 R.G.A.C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 4 luglio 2019 , Parte_2
e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 germana dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore di ciascuno. Esponevano, in particolare, che con dichiarazione sottoscritta in data 21.01.2009, si era impegnata a corrispondere la somma di €. 2.500,00 a ciascun Parte_1 fratello successivamente al decesso della madre. Rilevavano, tuttavia, che nonostante il decesso di quest'ultima in data 7.05.2018, la non dava alcun seguito Pt_1 all'impegno assunto. Evidenziavano, pertanto, di essere in presenza di una promessa di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e concludevano chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria di “accertare, dichiarare e statuire che la SI.ra
[...]
in virtù del documento sottoscritto in data 21.01.2009 allegato .n 1 di parte Pt_1 attrice, si è impegnata a versare € 2.500,00 a fratello al decesso della loro madre, evento verificatosi in data 07.05.2018, come da certificato di morte in atti allegato n. 2 di parte attrice e pertanto condannare la parte convenuta, al pronto ed immediato pagamento della somma di: € 2.500,00 in favore del SI. , € 2.500,00 Parte_2 in favore della SI.ra , €2.500,00 in favore del SI. e di Parte_3 Parte_4
€ 2.500,00 in favore della SI.ra , oltre, per ognuno dei Parte_5 richiedenti, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.19, si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. Parte_1
Eccepiva, in particolare, che la dichiarazione di impegno su cui si fondava la domanda di pagamento era da inquadrarsi nell'alveo dell'obbligazione naturale, da intendersi, ai sensi dell'art. 2034 c.c., quale obbligo morale o sociale non vincolante e privo del carattere della coercibilità. Deduceva l'infondatezza della domanda specificando di non aver avvertito il dovere morale di eseguire la prestazione per via delle ingenti spese sostenute personalmente per assistere la propria madre. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio, di natura documentale, veniva istruito senza assunzione di mezzi istruttori ed il Tribunale, all'udienza del 13.10.2020, dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, disponeva procedersi alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., emettendo in pari data la sentenza n. 893/2020, a mezzo della quale accoglieva la domanda attorea. Con tale pronuncia, il Tribunale riteneva che la scrittura sottoscritta da
[...] era collegabile al pactum fiduciae concluso con la di lei madre poi defunta Pt_1 idoneo a generare effetti obbligatori per la convenuta e non una mera obbligazione naturale come sostenuto dalla stessa. Il giudice accoglieva, quindi, la domanda degli attori condannando al pagamento della somma di €. 2.500,00 in Parte_1 favore di ciascuno degli attori, oltre interessi legali e spese processuali. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 6 novembre 2020 ed iscritto a ruolo in data 13 novembre 2020, impugnava la sentenza n. 893/2020 Parte_1 del Tribunale di Reggio Calabria, sollevando diverse censure articolate in un unico e complessivo motivo di appello. Nel dettaglio, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione della vicenda sostanziale operata dal giudice di primo grado, in quanto fondata sul richiamo all'autonomo negozio del pactum fiduciae, che aveva condotto ad accogliere la domanda attorea ed a conferire legittimità e validità ad un presunto accordo tra la madre (in qualità di testatrice) e la figlia beneficiaria (odierna appellante), in palese contrasto con l'art. 458 c.c., che sancisce il divieto dei patti successori. Ribadiva, inoltre, che la dichiarazione sottoscritta in data 21.01.2009 costituiva una mera obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., priva di forza coercitiva e, pertanto, inidonea a legittimare un'azione giudiziale. Censurava, di conseguenza, l'errore in cui era incorso il Tribunale nel qualificare giuridicamente tale impegno come pactum fiduciae intervenuto tra madre e figlia, attribuendo così efficacia giuridica a quello che costituiva, in realtà, un semplice obbligo morale. Contestava, altresì, il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese e dei compensi legali, ritenendoli eccessivi rispetto ai parametri normativi applicabili, nonché erroneamente comprensivi della fase istruttoria, in concreto mai svolta. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 2 gennaio 2021 si costituivano , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità
[...] dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedevano il rigetto. Deducevano l'infondatezza delle censure, eccependo altresì la violazione del principio del divieto di ius novorum in appello, avendo l'appellante sollevato per la prima volta solo in sede di gravame la questione della violazione dell'art. 458 c.c., relativa al divieto dei patti successori, mai dedotta nel corso del giudizio di primo grado. Veniva instaurato il subprocedimento relativo alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata dall'appellante, definito con ordinanza di accoglimento depositata in data 2 febbraio 2021. A seguito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 17.04.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. -, con ordinanza depositata il 19.05.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dalle parti appellate in sede di costituzione. Tale eccezione deve essere disattesa, in quanto la parte appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (sul punto Cass. civ. n. 26151/23), non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta. Parimenti va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti appellate. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie. 3.Nel merito l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito indicate. Ritiene l'odierno collegio giudicante che vada disattesa la ricostruzione della vicenda sostanziale operata dal giudice di prime cure che avrebbe configurato un collegamento negoziale tra l'impegno della e il testamento della di lei madre, Parte_1 facendo leva proprio sulla successione temporale esistente tra i due atti negoziali. Recita la sentenza di primo grado: L'operazione posta in essere e sopra raffigurata, sia pure non contestuale e frazionata nel tempo, consta di una promessa di trasferimento immobiliare, attuata attraverso il citato testamento, in cui la convenuta è deSInata erede dell'unico bene pacificamente appartenuto alla dante causa e di una scrittura unilaterale con cui la convenuta medesima si impegna a versare delle somme in favore degli altri chiamati all'eredità ed in correlazione con la citata disposizione testamentaria. Ciò, nella prospettazione del giudice di prime cure, in esecuzione di un pactum fiduciae intervenuto tra madre e figlia. Invero, come evidenziato dall'appellante, ad una simile ricostruzione osta il divieto dei patti successori di cui all'art. 458.c.c. che vieta al soggetto della cui successione si tratta di vincolarsi all'istituzione di erede attraverso accordi in vita che ne limitino la libertà di testare. È evidente che un pactum fiduciae congegnato nei termini riferiti dal giudice di prime cure avrebbe realizzato proprio questo risultato di limitare la libertà di testare della madre di a fronte dell'impegno della figlia di versare ai fratelli euro Parte_1
2500,00 ciascuno alla morte della genitrice, essendo l'operazione complessiva diretta a disciplinare rapporti e situazioni che sarebbero venuti in essere in via originaria solo con la morte della madre. La deduzione del divieto di cui all'art. 458 c.c. peraltro, non costituisce ius novorum inammissibile in appello, considerato che da un lato la sua deduzione è strettamente collegata alla ricostruzione dell'intera vicenda operata dal giudice di primo grado, e, dall'altro, del fatto che le stesse parti nel giudizio di primo grado hanno evidenziato il collegamento tra il lascito da parte della madre dell'unica casa di proprietà e l'impegno della sorella, odierna appellante, al versamento degli importi per cui è causa (vedi memorie n. 1 del fascicolo di primo grado degli attori) e che l'esame della valenza giuridica della scrittura ha costituito da subito l'oggetto del contendere in funzione della reiezione della domanda di pagamento formulata dagli attori. (sul punto Cass. n. 722.24: Questa Corte ha costantemente affermato (a far tempo da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014 e con le successive Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 22457 del 09/09/2019; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 22678 del 27/09/2017; Cass. Sez. U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5249 del 16/03/2016) il principio a mente del quale la regola, affermata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, della rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., con la conseguenza che il giudice se, da un lato, può sempre rilevare la nullità negoziale anche in grado di appello, trattandosi di eccezione in senso lato in funzione del rigetto della domanda riconducibile al disposto di cui all'art. 345, secondo comma, c.p.c., salvo il caso in cui sulla validità si sia già formato il giudicato, dall'altro lato, non può dichiarare detta nullità allorquando la relativa domanda della parte sia stata formulata solamente nel grado di appello, a ciò ostando il divieto fissato dall'art. 345, primo comma, c.p.c., e deve, semmai, convertire detta domanda, esaminandola nel merito, come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante ai sensi del citato art. 345, secondo comma, c.p.c.). Ciò posto, si tratta di capire che natura e SInificato possa attribuirsi al documento sottoscritto dall'appellante in data 21.01.2009, e all'impegno in esso contenuto. Detta scrittura, sottoscritta unilateralmente da recita testualmente: “Io Parte_1 sottoscritta , nata il [...] a [...] ed ivi residente, in Parte_1 viale A. Moro, 7, C.F.: ; PREMESSO che mia madre mi ha CodiceFiscale_9 promesso di trasferirmi l'abitazione in cui abita, divenuta di sua proprietà a seguito dell'acquisto fatto in data 30.10.2008 dall'ATERP, poiché sono stata io a fare tutto quanto si rese necessario per il detto acquisto ed a corrispondere al suddetto Ente l'intera somma rappresentante il prezzo di acquisto, M'IMPEGNO quando mia madre non ci sarà più ad assecondare la sua volontà ed a corrispondere, pertanto, ad ognuno dei miei cinque fratelli la somma di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno. Reggio Calabria, 21.01.2009”. Sul presupposto che le promesse unilaterali di una prestazione producono effetti obbligatori ai sensi dell'art. 1987 c.c. solo nei casi previsti dalla legge, è evidente che tale dichiarazione unilatera non possa essere qualificata in termini di promessa di pagamento ex. art 1988 c.c. in quanto la promessa di pagamento non è una fonte autonoma di obbligazione (Cass. n.15057.23: Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo;
nella stessa direzione Cass. n.10768.98: L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, come alla ricognizione di debito, è l'astrazione processuale dalla causa debendi, per cui il promissario, agendo per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza della promessa, e non anche la esistenza del rapporto giuridico dal quale essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o la estinzione del rapporto fondamentale.). Essa realizzando soltanto un fenomeno di astrazione processuale, presuppone l'esistenza di un rapporto fondamentale a cui la promessa fa riferimento. Nel caso in esame nessun rapporto obbligatorio pregresso sussisteva tra i fratelli, considerato che tutti concordemente hanno legato la promessa di al Parte_1 testamento di pochi giorni successivo della madre che avrebbe disposto esclusivamente in favore della stessa. È evidente allora che la causa di tale promessa si rinviene, come si evince chiaramente dalla stessa premessa della scrittura unilaterale, nell'impegno assunto dalla madre di istituire erede dell'unico bene immobile la figlia configurandosi il Parte_1 versamento delle somme in favore di ciascun fratello una sorta di conguaglio in denaro di una successione non ancora aperta. È evidente che un simile impegno assunto nel 2009 dalla con atto Parte_1 unilaterale recettizio, essendo diretto a regolare in via preventiva i rapporti successori tra gli eredi della SI.ra nata a [...], Persona_1 il 12.07.1924 deceduta soltanto il 07.05.2018, in difetto di un rapporto di debito/credito pregresso, appare privo di una lecita giustificazione causale e come tale non può essere configurato come fonte autonoma di obbligazione. A conclusione diverse avrebbe potuto pervenirsi in caso di impegno assunto dai fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori, in quanto in tal caso tale impegno non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale, concernendo i beni donati in vita. (Cass. n. 722.24) Ne discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
4.All'accoglimento dell'appello segue la riforma del capo relativo alle spese. Considerata la particolare complessità dal punto di vista fattuale e giuridico della vicenda trattata, i rapporti qualificati esistenti tra i protagonisti della vicenda in esame, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG n. 574.2020 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 893/2020 del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il 13.10.2020 (nel procedimento di primo grado recante n. 2222/2019 R.G.A.C.), così provvede:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di pagamento dei SI.ri C.F.: Controparte_1
), (C.F.: C.F._4 Controparte_2
), .F.: ), C.F._10 Controparte_3 C.F._11
.F.: ); Controparte_4 C.F._7
- compensa interamente le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di conSIlio del 19.09.25. La conSIliera rel.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Morabito
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai SInori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO ConSIliera Dott.ssa IVANA ACACIA ConSIliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 574/2020 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Pasquale Zoccali, (C.F.: ) e Daniela D'Amico (C.F.: C.F._2
) – pec: C.F._3 Email_1
-appellante- CONTRO C.F.: ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F.: ), .F.: ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
C.F.: ), rappresentati e Controparte_4 C.F._7 difesi dall'avv. Ignazio Pagano (C.F: pec: C.F._8
Email_2
-appellati- OGGETTO: Promessa di pagamento - appello avverso la Sentenza n. 893/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa e pubblicata in data 13.10.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 2222/2019 R.G.A.C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 4 luglio 2019 , Parte_2
e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 germana dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore di ciascuno. Esponevano, in particolare, che con dichiarazione sottoscritta in data 21.01.2009, si era impegnata a corrispondere la somma di €. 2.500,00 a ciascun Parte_1 fratello successivamente al decesso della madre. Rilevavano, tuttavia, che nonostante il decesso di quest'ultima in data 7.05.2018, la non dava alcun seguito Pt_1 all'impegno assunto. Evidenziavano, pertanto, di essere in presenza di una promessa di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e concludevano chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria di “accertare, dichiarare e statuire che la SI.ra
[...]
in virtù del documento sottoscritto in data 21.01.2009 allegato .n 1 di parte Pt_1 attrice, si è impegnata a versare € 2.500,00 a fratello al decesso della loro madre, evento verificatosi in data 07.05.2018, come da certificato di morte in atti allegato n. 2 di parte attrice e pertanto condannare la parte convenuta, al pronto ed immediato pagamento della somma di: € 2.500,00 in favore del SI. , € 2.500,00 Parte_2 in favore della SI.ra , €2.500,00 in favore del SI. e di Parte_3 Parte_4
€ 2.500,00 in favore della SI.ra , oltre, per ognuno dei Parte_5 richiedenti, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.19, si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. Parte_1
Eccepiva, in particolare, che la dichiarazione di impegno su cui si fondava la domanda di pagamento era da inquadrarsi nell'alveo dell'obbligazione naturale, da intendersi, ai sensi dell'art. 2034 c.c., quale obbligo morale o sociale non vincolante e privo del carattere della coercibilità. Deduceva l'infondatezza della domanda specificando di non aver avvertito il dovere morale di eseguire la prestazione per via delle ingenti spese sostenute personalmente per assistere la propria madre. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio, di natura documentale, veniva istruito senza assunzione di mezzi istruttori ed il Tribunale, all'udienza del 13.10.2020, dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, disponeva procedersi alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., emettendo in pari data la sentenza n. 893/2020, a mezzo della quale accoglieva la domanda attorea. Con tale pronuncia, il Tribunale riteneva che la scrittura sottoscritta da
[...] era collegabile al pactum fiduciae concluso con la di lei madre poi defunta Pt_1 idoneo a generare effetti obbligatori per la convenuta e non una mera obbligazione naturale come sostenuto dalla stessa. Il giudice accoglieva, quindi, la domanda degli attori condannando al pagamento della somma di €. 2.500,00 in Parte_1 favore di ciascuno degli attori, oltre interessi legali e spese processuali. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 6 novembre 2020 ed iscritto a ruolo in data 13 novembre 2020, impugnava la sentenza n. 893/2020 Parte_1 del Tribunale di Reggio Calabria, sollevando diverse censure articolate in un unico e complessivo motivo di appello. Nel dettaglio, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione della vicenda sostanziale operata dal giudice di primo grado, in quanto fondata sul richiamo all'autonomo negozio del pactum fiduciae, che aveva condotto ad accogliere la domanda attorea ed a conferire legittimità e validità ad un presunto accordo tra la madre (in qualità di testatrice) e la figlia beneficiaria (odierna appellante), in palese contrasto con l'art. 458 c.c., che sancisce il divieto dei patti successori. Ribadiva, inoltre, che la dichiarazione sottoscritta in data 21.01.2009 costituiva una mera obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., priva di forza coercitiva e, pertanto, inidonea a legittimare un'azione giudiziale. Censurava, di conseguenza, l'errore in cui era incorso il Tribunale nel qualificare giuridicamente tale impegno come pactum fiduciae intervenuto tra madre e figlia, attribuendo così efficacia giuridica a quello che costituiva, in realtà, un semplice obbligo morale. Contestava, altresì, il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese e dei compensi legali, ritenendoli eccessivi rispetto ai parametri normativi applicabili, nonché erroneamente comprensivi della fase istruttoria, in concreto mai svolta. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 2 gennaio 2021 si costituivano , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità
[...] dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedevano il rigetto. Deducevano l'infondatezza delle censure, eccependo altresì la violazione del principio del divieto di ius novorum in appello, avendo l'appellante sollevato per la prima volta solo in sede di gravame la questione della violazione dell'art. 458 c.c., relativa al divieto dei patti successori, mai dedotta nel corso del giudizio di primo grado. Veniva instaurato il subprocedimento relativo alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata dall'appellante, definito con ordinanza di accoglimento depositata in data 2 febbraio 2021. A seguito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 17.04.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. -, con ordinanza depositata il 19.05.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dalle parti appellate in sede di costituzione. Tale eccezione deve essere disattesa, in quanto la parte appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (sul punto Cass. civ. n. 26151/23), non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta. Parimenti va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti appellate. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie. 3.Nel merito l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito indicate. Ritiene l'odierno collegio giudicante che vada disattesa la ricostruzione della vicenda sostanziale operata dal giudice di prime cure che avrebbe configurato un collegamento negoziale tra l'impegno della e il testamento della di lei madre, Parte_1 facendo leva proprio sulla successione temporale esistente tra i due atti negoziali. Recita la sentenza di primo grado: L'operazione posta in essere e sopra raffigurata, sia pure non contestuale e frazionata nel tempo, consta di una promessa di trasferimento immobiliare, attuata attraverso il citato testamento, in cui la convenuta è deSInata erede dell'unico bene pacificamente appartenuto alla dante causa e di una scrittura unilaterale con cui la convenuta medesima si impegna a versare delle somme in favore degli altri chiamati all'eredità ed in correlazione con la citata disposizione testamentaria. Ciò, nella prospettazione del giudice di prime cure, in esecuzione di un pactum fiduciae intervenuto tra madre e figlia. Invero, come evidenziato dall'appellante, ad una simile ricostruzione osta il divieto dei patti successori di cui all'art. 458.c.c. che vieta al soggetto della cui successione si tratta di vincolarsi all'istituzione di erede attraverso accordi in vita che ne limitino la libertà di testare. È evidente che un pactum fiduciae congegnato nei termini riferiti dal giudice di prime cure avrebbe realizzato proprio questo risultato di limitare la libertà di testare della madre di a fronte dell'impegno della figlia di versare ai fratelli euro Parte_1
2500,00 ciascuno alla morte della genitrice, essendo l'operazione complessiva diretta a disciplinare rapporti e situazioni che sarebbero venuti in essere in via originaria solo con la morte della madre. La deduzione del divieto di cui all'art. 458 c.c. peraltro, non costituisce ius novorum inammissibile in appello, considerato che da un lato la sua deduzione è strettamente collegata alla ricostruzione dell'intera vicenda operata dal giudice di primo grado, e, dall'altro, del fatto che le stesse parti nel giudizio di primo grado hanno evidenziato il collegamento tra il lascito da parte della madre dell'unica casa di proprietà e l'impegno della sorella, odierna appellante, al versamento degli importi per cui è causa (vedi memorie n. 1 del fascicolo di primo grado degli attori) e che l'esame della valenza giuridica della scrittura ha costituito da subito l'oggetto del contendere in funzione della reiezione della domanda di pagamento formulata dagli attori. (sul punto Cass. n. 722.24: Questa Corte ha costantemente affermato (a far tempo da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014 e con le successive Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 22457 del 09/09/2019; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 22678 del 27/09/2017; Cass. Sez. U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5249 del 16/03/2016) il principio a mente del quale la regola, affermata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, della rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., con la conseguenza che il giudice se, da un lato, può sempre rilevare la nullità negoziale anche in grado di appello, trattandosi di eccezione in senso lato in funzione del rigetto della domanda riconducibile al disposto di cui all'art. 345, secondo comma, c.p.c., salvo il caso in cui sulla validità si sia già formato il giudicato, dall'altro lato, non può dichiarare detta nullità allorquando la relativa domanda della parte sia stata formulata solamente nel grado di appello, a ciò ostando il divieto fissato dall'art. 345, primo comma, c.p.c., e deve, semmai, convertire detta domanda, esaminandola nel merito, come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante ai sensi del citato art. 345, secondo comma, c.p.c.). Ciò posto, si tratta di capire che natura e SInificato possa attribuirsi al documento sottoscritto dall'appellante in data 21.01.2009, e all'impegno in esso contenuto. Detta scrittura, sottoscritta unilateralmente da recita testualmente: “Io Parte_1 sottoscritta , nata il [...] a [...] ed ivi residente, in Parte_1 viale A. Moro, 7, C.F.: ; PREMESSO che mia madre mi ha CodiceFiscale_9 promesso di trasferirmi l'abitazione in cui abita, divenuta di sua proprietà a seguito dell'acquisto fatto in data 30.10.2008 dall'ATERP, poiché sono stata io a fare tutto quanto si rese necessario per il detto acquisto ed a corrispondere al suddetto Ente l'intera somma rappresentante il prezzo di acquisto, M'IMPEGNO quando mia madre non ci sarà più ad assecondare la sua volontà ed a corrispondere, pertanto, ad ognuno dei miei cinque fratelli la somma di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno. Reggio Calabria, 21.01.2009”. Sul presupposto che le promesse unilaterali di una prestazione producono effetti obbligatori ai sensi dell'art. 1987 c.c. solo nei casi previsti dalla legge, è evidente che tale dichiarazione unilatera non possa essere qualificata in termini di promessa di pagamento ex. art 1988 c.c. in quanto la promessa di pagamento non è una fonte autonoma di obbligazione (Cass. n.15057.23: Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo;
nella stessa direzione Cass. n.10768.98: L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, come alla ricognizione di debito, è l'astrazione processuale dalla causa debendi, per cui il promissario, agendo per l'adempimento della obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza della promessa, e non anche la esistenza del rapporto giuridico dal quale essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o la estinzione del rapporto fondamentale.). Essa realizzando soltanto un fenomeno di astrazione processuale, presuppone l'esistenza di un rapporto fondamentale a cui la promessa fa riferimento. Nel caso in esame nessun rapporto obbligatorio pregresso sussisteva tra i fratelli, considerato che tutti concordemente hanno legato la promessa di al Parte_1 testamento di pochi giorni successivo della madre che avrebbe disposto esclusivamente in favore della stessa. È evidente allora che la causa di tale promessa si rinviene, come si evince chiaramente dalla stessa premessa della scrittura unilaterale, nell'impegno assunto dalla madre di istituire erede dell'unico bene immobile la figlia configurandosi il Parte_1 versamento delle somme in favore di ciascun fratello una sorta di conguaglio in denaro di una successione non ancora aperta. È evidente che un simile impegno assunto nel 2009 dalla con atto Parte_1 unilaterale recettizio, essendo diretto a regolare in via preventiva i rapporti successori tra gli eredi della SI.ra nata a [...], Persona_1 il 12.07.1924 deceduta soltanto il 07.05.2018, in difetto di un rapporto di debito/credito pregresso, appare privo di una lecita giustificazione causale e come tale non può essere configurato come fonte autonoma di obbligazione. A conclusione diverse avrebbe potuto pervenirsi in caso di impegno assunto dai fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori, in quanto in tal caso tale impegno non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale, concernendo i beni donati in vita. (Cass. n. 722.24) Ne discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
4.All'accoglimento dell'appello segue la riforma del capo relativo alle spese. Considerata la particolare complessità dal punto di vista fattuale e giuridico della vicenda trattata, i rapporti qualificati esistenti tra i protagonisti della vicenda in esame, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG n. 574.2020 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 893/2020 del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il 13.10.2020 (nel procedimento di primo grado recante n. 2222/2019 R.G.A.C.), così provvede:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di pagamento dei SI.ri C.F.: Controparte_1
), (C.F.: C.F._4 Controparte_2
), .F.: ), C.F._10 Controparte_3 C.F._11
.F.: ); Controparte_4 C.F._7
- compensa interamente le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di conSIlio del 19.09.25. La conSIliera rel.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Morabito