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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9529/2015, 3288/17, 4526/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai n. r.g. 9529/2015, 3288/17 e 4526/17 tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BIASE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
attore nei giudizi nn. 9529/15 e 4526/17 e convenuto nel giudizio n. 3288/17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADALINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
attore nel giudizio n. 3288/17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPO Controparte_2 P.IVA_1
MARIAGRAZIA
convenuta nel giudizio n. 9529/15 e terza chiamata nel giudizio n. 3288/17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA Controparte_3 P.IVA_2
LUIGI
convenuta nei giudizi nn. 3288/17 e 4526/17
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. TROIANO RAFFAELLA
terza chiamata nel giudizio n. 9529/15
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15;
pagina 1 di 10 rigettare la domanda dell'attore nel giudizio n. 3288/17 o, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del Controparte_2 sinistro;
nel giudizio n. 4526/17:
“accertare e dichiarare la responsabilità della ” , quale responsabile civile per la Controparte_5
RC obbligatoria del natante, in virtù delle polizze n. 000126101731512 e n. 000126101731401, per le lesioni personali subite dal dr in occasione del sinistro verificatosi il 18/04/2015, Parte_1 allorquando viaggiava quale terzo trasportato sul gommone Solemar 26 offshore, dotato di due motori EF Mercury , matricole n. 0W628926 e 0W627272 , dal quale è partita la deflagrazione e l'incendio; accertare e dichiarare che a causa ed in occasione di detto sinistro sono derivate all'attore le lesioni personali descritte in narrativa dell'atto di citazione e valutate dal CTU, che hanno determinato i danni così quantificati in applicazione delle tabelle di Milano, per un soggetto di 49 anni all'epoca del sinistro:
€ 10.142,27 per danno biologico, valutato in ragione del 7% posto che il 6% riconosciuto dal CTU è in misura di gran lunga riduttiva rispetto alle lesioni effettivamente patìte, rappresentate soprattutto da una forma di stress di natura post-traumatica ; € 1.500,00 personalizzazione del danno;
€ 828,60 per ITP di gg. 25 al 75%; € 552,40 per ITP di gg. 20 al 50%; € 276,20 per ITP di gg. 20 al 25%; € 431,00 per spese mediche documentate;
€ 2.100,00 per danno patrimoniale da diminuzione reddituale per il periodo di inabilità , durante il quale il dr non ha potuto svolgere l'attività privata di oculista;
Pt_1 per un totale di € 15.830,47; conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento di detto importo ovvero di quello minore o maggiore ritenuto di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre ad IVA e CNAP come per legge”.
Per Controparte_1
nel giudizio n. 3288/17 dichiarare esclusivo responsabile del sinistro , quale Parte_1 proprietario del gommone Solemar 26 offshore assicurato per la responsabilità civile verso i terzi con la per l'effetto, condannare il e la in solido tra Controparte_3 Pt_1 Controparte_3 loro, a pagare la somma complessiva di euro 166.940,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore.
Per la Controparte_2
dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15; nel giudizio n. 3288/17 rigettare la domanda risarcitoria nei propri confronti.
Per la Controparte_3
rigettare la domanda risarcitoria del nel giudizio n. 3288/17; CP_1 nel giudizio n. 4526/17: in via preliminare, dichiarare l'improponibilità della domanda risarcitoria del o l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio;
nel merito rigettare la domanda. Pt_1
Per la Controparte_4
dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio n. 9529/15
ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza della violenta
“esplosione/deflagrazione” verificatasi in data 18.4.2015 sul proprio gommone modello Solemar 26 offshore (numero identificativo scafo IT SOL T00014C606) dotato di due motori EF CP_6 da 220 HP.
A sostegno della domanda risarcitoria il ha dedotto che in data 12.5.2013 aveva acquistato il Pt_1 predetto gommone al prezzo complessivo di euro 45.000,00; che alla fine della stagione estiva 2014 aveva affidato la medesima imbarcazione alla “per il rimessaggio e Controparte_2 l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione del natante e dei motori”; che il mezzo era stato condotto nel cantiere della società ove era rimasto sino alla primavera seguente e CP_2 precisamente fino al 18.4.2015, data concordata per la riconsegna del natante al committente “previo collaudo/verifica in mare dei lavori eseguiti sul mezzo”; che il 18.4.2015 il natante era stato trasportato su di un carrello trainato dal furgone della nel porto di Mattinata e lì imbracato e calato in CP_2 acqua con una gru (posizionata parallelamente alla banchina) manovrata da alla Persona_1 presenza di (entrambi soci della il primo anche amministratore), il Persona_2 Controparte_2 quale ultimo con un aiutante guidava le operazioni da terra;
che una volta messo in mare il gommone, il era salito a bordo ed aveva occupato la postazione di comando, seguito subito dopo dal Per_2
il quale su invito del si era invece posizionato a prua;
che il aveva quindi Pt_1 Per_2 Per_2 acceso i motori ed inserito la marcia per svincolare il gommone dall'imbracatura, ma dopo aver percorso pochi metri uno dei due motori del mezzo si era spento e quando il aveva provato Per_2 a riaccenderlo sia era verificata “una violenta esplosione/deflagrazione” che aveva cagionato un incendio;
che il , “investito dall'onda d'urto e di calore cocente”, era stato sbalzato Pt_1 violentemente fuori dal gommone ed era caduto in acqua, urtando con il mento contro la cima di ancoraggio di un'altra barca, e poi nuotando era riuscito faticosamente ad allontanarsi ed a mettersi in salvo risalendo dalla banchina: che il , in evidente stato di shock, con ustioni diffuse sul corpo, Pt_1 vista offuscata e perdita di udito all'orecchio destro, dopo l'intervento dei Carabinieri era stato accompagnato dagli amici e presso gli Ospedali Riuniti di Controparte_7 Parte_2
Foggia, dove all'esito degli esami strumentali e delle consulenze otorinolaringoiatrica ed oculistica era stata confermata la riduzione della capacità visiva ed uditiva;
che nei mesi successivi il si era Pt_1 sottoposto a numerose visite specialistiche i cui referti sono stati poi esaminati e valutati dal consulente di parte prof. il quale ha determinato il danno biologico permanente correlato al sinistro nella Per_3 misura dell'11%, oltre ad un'inabilità temporanea totale per 25 giorni, parziale al 50% per altri 25 giorni e parziale al 25% per ulteriori 20 giorni;
che il ha altresì subito danni patrimoniali per la Pt_1 perdita del natante distrutto in conseguenza dell'incendio, per la perdita dei beni mobili che erano a bordo del natante al momento del sinistro, per i costi di noleggio di un'altra imbarcazione e di affitto del posto barca rimasto inutilizzato, per la diminuzione reddituale dovuta al mancato svolgimento della sua attività di medico oculista durante il periodo di inabilità, per i costi da risarcire ai terzi proprietari di altre barche danneggiate dall'incendio; che i danni lamentati sono imputabili alla per CP_2
“l'errato intervento nella manutenzione/rimessaggio” dei motori del natante da cui ha avuto origine la deflagrazione e perché la stessa società al momento del sinistro era ancora custode del natante e dunque deve essere chiamata a rispondere dei danni in via contrattuale (per violazione del dovere di custodia accessorio alla prestazione principale di manutenzione, revisione e restituzione del mezzo) o in via extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.
pagina 3 di 10 La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, in Controparte_2 particolare negando la sussistenza al momento del sinistro di un dovere di custodia del natante ad essa imputabile ed idonea a fondare una sua responsabilità contrattuale od extracontrattuale;
in via subordinata ha avanzato una domanda di garanzia nei confronti della la Controparte_4 compagnia che assicura l'azienda per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa.
La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inoperatività Controparte_4 della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 6.4.5, 6.3.1 e 6.3.5 delle condizioni di polizza;
in via subordinata, nel merito, ha chiesto il rigetto o la riduzione nel quantum della domanda risarcitoria avanzata dal . Pt_1
Orbene, rileva questo giudicante che nelle note scritte depositate il 7.1.2021, in relazione all'udienza cartolare del 13.1.2021, il procuratore del , dopo l'espletamento delle prove orali e della c.t.u. Pt_1 medico – legale, ha dedotto quanto segue:
“.. Rappresenta che tra il dr , la e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_8
è intervenuta accordo transattivo avente ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno
[...] materiale domandato nel giudizio iscritto al n. 9529/2015 RG, con espressa esclusione delle lesioni personali dal medesimo ritratte in conseguenza del detto sinistro.
Conseguentemente tra il dott. , la e la chiamata Parte_1 Controparte_2
è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di Controparte_8 risarcimento danni materiali alle cose, oggetto del più vecchio giudizio iscritto al n. 9529/2015 RG., cosicchè la dovrà essere estromessa dal giudizio, mentre Controparte_9 resterà in causa la limitatamente alla domanda di chiamata in causa formulata nel CP_2 giudizio riunito n. 3288/2017 rg. Restano altresì salve le domande promosse nei giudizi n. 4526/2017 rg e 3288/2017 r.g., riuniti a quello n. 9529/2015 rg, rispettivamente di risarcimento danni da lesioni personali promossa dal dr nei confronti della società e quella oggetto Parte_1 CP_10 della chiamata in causa della dal predetto promossa a seguito della avocazione in giudizio da CP_2 parte del Sig. , volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni patìte in Controparte_1 occasione del medesimo sinistro”. Nelle note scritte relative alla medesima udienza il procuratore della ha dichiarato che “tra la CP_2
il dott. e la è intervenuta transazione Controparte_2 Parte_1 Controparte_11 stragiudiziale avente ad oggetto le domande proposte dall'attore nel procedimento N. 9529/2015 R.G” ed ha chiesto che “in ragione della sopravvenuta carenza di interesse delle dette parti alla prosecuzione del giudizio in parola, il Giudice, con riferimento allo stesso, voglia emettere, in rito, pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”; anche il procuratore della nelle note scritte depositate in vista della Controparte_4 medesima udienza, ha rappresentato l'intervenuta definizione transattiva della controversia ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza in presenza del 3.3.2021, fissata dal precedente giudice istruttore al fine di “ottenere chiarimenti dalle parti funzionali alla richiesta di cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio recante RG 9529/2015 promosso anche per la liquidazione delle lesioni personali e non solo per i danni materiali derivanti dal sinistro oggetto di causa” (cfr. ordinanza resa in data 8.2.2021), il procuratore del , “in merito alla transazione intervenuta tra , Pt_1 Parte_1 e a definitivo abbandono del giudizio iscritto al n. 9529/15”, ha scritto a verbale CP_2 CP_4 quanto segue: “..il dott. per il tramite del suo procuratore, avv. Giovanni De Biase, Parte_1 precisa di essere stato risarcito per i danni materiali oggetto del giudizio n. 9529/15 e rinuncia al risarcimento per le lesioni personali che pure formano oggetto di domanda nello stesso giudizio nei
pagina 4 di 10 confronti della e della chiamata , per cui nei confronti di queste ultime è cessata CP_2 CP_4 la materia del contendere quanto ai danni materiali. Per le lesioni personali, invece, la domanda procede nei soli confronti della così come instaurata autonomamente con l'atto di citazione CP_3 iscritto al n. 4526/17, giudizio riunito al giudizio promosso da ed iscritto al n. 3288/17 Controparte_1 nei confronti della e della nonché del il quale ultimo rispetto a detti giudizi CP_2 CP_3 Pt_1 non rinuncia ad alcunchè”. Alla stessa udienza i procuratori della e della hanno CP_2 CP_4 dichiarato di accettare la rinuncia all'azione per il risarcimento delle lesioni personali oggetto del giudizio n. 9529/15 ed hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel medesimo giudizio.
Alla successiva udienza in presenza del 25.6.2021, il procuratore della ha Controparte_4 ulteriormente precisato che “il giudizio n. 9529/15…può intendersi transatto ed abbandonato dalle parti in quanto il danno materiale è stato integralmente risarcito da , mentre con riguardo CP_4 alle lesioni personali patite dal dr. resta in piedi la sola domanda oggetto del giudizio riunito n. Pt_1
4526/2017 nel quale il dr ha promosso domanda di risarcimento danni quale terzo trasportato Pt_1 nei confronti della che assicura il natante….Pertanto è cessata la materia del contendere CP_3 nei confronti della ”. Il procuratore del ha confermato quanto Controparte_4 Pt_1 dichiarato dal procuratore della ed ha chiesto la prosecuzione dell'istruttoria nei soli CP_4 giudizi riuniti nn. 3288/17 e 4526/17. Anche il procuratore della ha confermato l'intervenuta CP_2 cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15 per avere il dott. “ottenuto il Pt_1 risarcimento del danno materiale” e “definitivamente rinunciato ad ogni altra pretesa avanzata nei confronti della nell'anzidetto procedimento”. CP_2
Nelle ultime note scritte depositate in vista dell'odierna udienza di discussione, il procuratore del Pt_1 ha insistito nelle originarie domande relative ai soli giudizi nn. 3288/17 e 4526/17, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15. Anche il procuratore della in relazione al giudizio n. 9529/15, ha reiterato la richiesta di CP_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ora, pur non essendo stato prodotto l'accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti, dalla lettura dei verbali di udienza e degli atti difensivi sopra richiamati risulta che il , per il tramite del Pt_1 suo procuratore, ha manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare all'azione risarcitoria promossa nel giudizio n. 9529/15 e di dar corso esclusivamente alla domanda risarcitoria ex art. 141
Codice delle Assicurazioni proposta nei confronti della nel giudizio n. Controparte_3
4526/17.
Pertanto, in accoglimento della richiesta concorde espressamente formulata dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio n. 3288/17
ha convenuto in giudizio ai sensi degli artt. 123 e 144 codice assicurazioni Controparte_1 Parte_1
e la (la compagnia che assicura il quale intestatario del
[...] Controparte_3 Pt_1 gommone Solemar 26 offshore per la responsabilità civile nei confronti dei terzi) chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente nella misura del 27%; inabilità temporanea assoluta per venti giorni, parziale al 75% per venti giorni, parziale al
50% per altri giorni;
aumento personalizzato del 32%) asseritamente patiti in conseguenza dell'incendio verificatosi sul gommone del in data 18.4.2015, quantificati in complessivi euro Pt_1
166.940,92.
pagina 5 di 10 A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto che il giorno 18.4.2015 si trovava a bordo del CP_1 natante modello Rio 730 di sua proprietà nel porto di Mattinata, dinanzi alla banchina del molo, ad una distanza di circa 1,5 m dal gommone Solemar 26 offshore di proprietà del , allorquando, durante Pt_1 il riavvio dei motori del gommone con alcune persone a bordo tra cui il proprietario, si era verificata una violenta esplosione che aveva determinato l'incendio del medesimo gommone;
che “a causa della violenta detonazione e dell'onda d'urto determinatasi”, esso attore, che in quel momento si trovava sul lato sinistro del proprio natante, era stato sbalzato sul lato opposto finendo per essere scaraventato contro la parte destra dello stesso natante;
che dopo il rovinoso impatto era stato soccorso dai presenti ed era stato poi trasportato con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stata formulata diagnosi di “Politrauma da eiezione del paziente a seguito di scoppio di (barca) gommone. Trauma cranico non commotivo. Trauma toraco – addominale e del rachide in toto”; che successivamente si era sottoposto a specifiche terapie e numerose visite specialistiche, all'esito delle quali era stata diagnosticata, tra l'altro, una
“ipoacusia neurosensoriale di grave entità di natura post traumatica”.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 risarcitoria.
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo il rigetto della domanda o, nella denegata ipotesi di Pt_1 accoglimento, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della di cui ha chiesto ed Controparte_2 ottenuto la chiamata in causa.
La si è costituita in giudizio negando ogni responsabilità nella causazione del sinistro. Controparte_2
Orbene, i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro, peraltro incontroversa tra le parti, riferendo concordemente della violenta esplosione e dell'incendio del gommone del verificatisi Pt_1 dopo lo spegnimento ed il tentativo di riaccensione di uno dei due motori del natante. I testi hanno anche confermato la presenza a bordo dello stesso natante, insieme al , di Pt_1 Persona_2 socio della che si trovava in postazione di comando, nonché la presenza in quello stesso CP_2 momento del a bordo della propria imbarcazione, ad una distanza di pochi metri dal CP_1 gommone, anch'egli investito dall'onda d'urto prodotta dall'esplosione.
I nominati c.t.u. hanno accertato la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro ed il politrauma di natura contusiva diagnosticato subito dopo il sinistro al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza (“politrauma da eiezione del paziente a seguito di scoppio di (barca)gommone. Trauma cranico, non commotivo. Trauma toraco-addominale e del rachide in toto”), dovuto
“all'impatto pluridistrettuale contro le strutture rigide del natante” a bordo del quale si trovava in quel momento il CP_1
Secondo i c.t.u. può essere pertanto riconosciuto, quale diretta conseguenza del sinistro, “un danno di natura temporanea, pari a giorni 20 al 75 %, come da iniziale prognosi di Pronto Soccorso, e ulteriori giorni 50 di cui i primi 20 mediamente al 50% e gli ultimi 30 mediamente al 25 % considerato quanto refertato nel corso degli accertamenti eseguiti presso il Dott. neurochirurgo, in data 8 maggio e Per_4 28 maggio 2015”. Gli stessi c.t.u. hanno invece motivatamente escluso la correlazione causale tra la dinamica del sinistro e l'ipoacusia lamentata dal In particolare, i consulenti, in base all'esito dell'esame ABR CP_1
(Auditory Brainstem Response) eseguito nel corso delle operazioni peritali – i cui risultati sono peraltro sovrapponibili a quelli del precedente esame ABR cui il è stato sottoposto nel 2016 – hanno CP_1 rilevato soltanto una “modesta perdita uditiva bilaterale per le frequenze comprese tra i 2 Khz e 4Khz che, in concreto, sono espressione di una lieve difficoltà uditiva solo negli ambienti affollati poiché le frequenze dell'udito sociale vanno dai 500Hz ai 2-3K Hz”, condizione che i c.t.u. hanno considerato pagina 6 di 10 cronica e compatibile con l'attività di bracciante agricolo svolta dal in relazione alla quale CP_1 l'ipoacusia sensoriale è classificata nella Tabella Inail come malattia professionale. A sostegno delle loro conclusioni i c.t.u. hanno sottolineato l'assenza di sintomi clinici tipici di un trauma acustico al momento del primo accesso al Pronto Soccorso dopo il sinistro, la non evidenza clinica di una lesione timpanica e la mancanza nella documentazione clinica in atti di specifiche prescrizioni terapeutiche compatibili con una grave ipoacusia di natura traumatica. Hanno inoltre analiticamente spiegato che la differenza tra i risultati degli esami ABR e la diagnosi (grave ipoacusia) riportata nei referti dei precedenti esami audiometrici è dovuta al fatto che solo l'esame ABR è un esame diagnostico oggettivo, mentre l'esame audiometrico è un esame operatore dipendente che richiede anche la partecipazione attiva del paziente.
Si tratta di conclusioni analiticamente motivate, fondate sulle risultanze obiettive dell'esame ABR e sull'analisi puntuale della storia clinica del complete di esaustiva risposta alle osservazioni CP_1 critiche formulate dal procuratore dell'attore.
In ordine all'imputazione della responsabilità risarcitoria per il danno sofferto dal va CP_1 premesso che la domanda attorea deve intendersi automaticamente estesa al terzo chiamato in causa dal convenuto, pur senza istanza espressa dell'attore. Infatti, perché la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia avente una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attore; ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile. In tal caso, il Giudice può direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione, essendovi un collegamento diretto tra la posizione sostanziale dell'attore e quella del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l'estensione automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto controverso, realizzandosi solo un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore, in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore) (cfr.
Cass. n. 12317/2011, Cass. n. 5057/2010, Cass. n. 25559/2008, Cass. n. 17954/2008, Cass. n. 6883/2008, Cass. n. 13374/2007, Cass. n. 13165/2007, Cass. n. 13131/2006, Cass. n. 1522/2006, Cass.
n. 254/2006, Cass. n. 1748/2005, Cass. n. 15563/2004, Cass. n. 3643/2004, Cass. n. 14060/2003, Cass.
n. 7273/2003, Cass. n. 5164/2003, Cass. n. 4740/2003, Cass. n. 4145/2003, Cass. n. 1294/2003, Cass.
n. 11371/2002, Cass. n. 11366/2002, Cass. n. 6771/2002, Cass. n. 6026/2001, Cass. n. 2471/2000).
Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, avendo il individuato la terza chiamata Pt_1 quale unica e diretta responsabile della pretesa fatta valere dal ciò che comporta l'unicità del CP_1 rapporto controverso e la conseguente automatica estensione al terzo della domanda attorea.
Tanto premesso, ritiene questo giudicante che debba essere chiamata a rispondere in via esclusiva del danno la terza chiamata quale custode del natante al momento del sinistro. Infatti, è CP_2 incontroverso e confermato dai testi escussi che al momento del sinistro erano presenti sia R_
, socio amministratore della sia altro socio della che
[...] CP_2 Persona_2 CP_2 il aveva manovrato la gru con la quale il natante era stato calato in mare;
che una volta calato CP_2 in acqua il gommone, il vi era subito salito a bordo raggiungendo la postazione di comando, Per_2 seguito dal che si era invece posizionato a prua;
che il aveva condotto il natante per Pt_1 Per_2 pochi metri, prima dello spegnimento di uno dei due motori e del tentativo di riaccensione da parte dello stesso con la successiva deflagrazione. Lo stesso ha dichiarato in sede di Per_2 CP_2
pagina 7 di 10 interrogatorio formale che al momento del sinistro “il era al comando del natante e stava Per_2 facendo le operazioni di controllo dei lavori eseguiti per consegnare il mezzo efficiente. Stava quindi effettuando il collaudo, ossia il giro di prova”. In quel momento, dunque, la disponibilità materiale del natante era ancora in capo ai soci della i quali, a seguito dell'esecuzione dei lavori di CP_2 manutenzione commissionati dal , stavano effettuando il necessario collaudo del mezzo in mare Pt_1 prima della riconsegna al committente. La presenza a bordo del nella postazione di Per_2 comando, non era un gesto di mera “cortesia”, come sostenuto dalla nelle sue difese, ma era CP_2 invece una presenza operativa finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del natante, in quel momento ancora nella piena disponibilità dei soci della per i necessari controlli e gli eventuali CP_2 ulteriori interventi necessari per garantire l'efficienza del mezzo prima della riconsegna al . Pt_1 Pertanto, la risponde del danno lamentato dal ai sensi dell'art. 2051 c.c., che secondo CP_2 CP_1 la prevalente giurisprudenza di legittimità configura una responsabilità oggettiva il cui unico presupposto è la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 13392/18, 20334/04, 472/03). Ai fini della responsabilità il danneggiato deve provare soltanto il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorchè proveniente dall'esterno (Cass. 5326/05, 2075/02, 10687/01); sul convenuto grava invece l'onere di provare il caso fortuito, inteso come fattore esterno dotato di efficienza causale esclusiva nella produzione del danno, compreso il fatto del terzo o del danneggiato.
Nel caso di specie, a fronte della prova del nesso causale tra la cosa in custodia (il natante) ed il danno lamentato, la non ha fornito la rigorosa prova liberatoria posta a suo carico dall'art. 2051 c.c. CP_2
Alla luce delle motivate conclusioni dei c.t.u. sopra richiamate, il danno non patrimoniale risarcibile in favore del deve essere tuttavia limitato al solo danno biologico temporaneo relativo al CP_1 politrauma di natura contusiva, determinato dai consulenti in 20 giorni di inabilità parziale al 75%, altri
20 giorni di inabilità al 50% ed ulteriori 30 giorni di inabilità al 25%. Il danno biologico temporaneo così determinato va liquidato in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 come rideterminati dal d.m. 16.7.2024 (senza alcuna personalizzazione, attesa la lieve entità delle lesioni), e dunque in complessivi euro 1795,30. Il danno biologico è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicchè i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
è noto infatti che, mediante il riconoscimento degli interessi, si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data dell'evento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sia nel rapporto tra l'attore e gli originari convenuti, sia tra l'attore e la terza chiamata, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22. Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del considerato che i c.t.u. hanno CP_1 escluso la correlazione causale con il sinistro delle gravi lesioni permanenti lamentate e conseguentemente hanno determinato le conseguenze lesive risarcibili in misura nettamente inferiore rispetto a quella prospettata dall'attore.
Il giudizio n. 4526/17
pagina 8 di 10 , quale terzo trasportato sul gommone Solemar condotto nell'occasione da Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 141 dlgs. 209/05 la Per_2 Controparte_3
compagnia che assicura il quale proprietario del natante per la responsabilità civile nei
[...] Pt_1 confronti dei terzi, chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico (permanente e temporaneo) e patrimoniale (per diminuzione reddituale e spese mediche documentate) subito in conseguenza del sinistro sopra descritto verificatosi il 18.4.2015, danno quantificato nell'atto introduttivo in complessivi euro 47.703,00.
La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'improponibilità Controparte_3 della domanda risarcitoria e l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Orbene, in via preliminare è fondata l'eccezione di improponibilità sollevata dalla
[...]
CP_3
A norma dell'art. 145 co. 1 codice assicurazioni, “Nel caso si applichi la procedura di cui all' articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all' articolo 148”. Il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta stragiudiziale di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ. n. 18940/2017; Cass. civ. 2 luglio 2010, n.
15733; Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493; Cass. 21/05/2004, n.
9700; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18644).
Nel caso di specie il procuratore del ha inviato tramite pec la richiesta stragiudiziale di Pt_1 risarcimento in data 26.10.2015 (cfr. lettera del 26.10.2015 a firma dell'avv. Antonucci), ma non vi è prova della ricezione della stessa da parte della compagnia assicuratrice, non essendo stata allegata in atti la ricevuta di avvenuta consegna.
In ogni caso, fermo quanto sopra esposto, va osservato che nel caso di specie non è applicabile l'art. 141 codice assicurazioni. Al riguardo va infatti richiamato ed applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 35318 del 30/11/2022, secondo cui "L'azione diretta prevista dall'art. 141
c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.ass.” (cfr. anche Cass. Ord. n. 1044/24). Neppure è possibile una riqualificazione giuridica ex officio dell'azione promossa dal , alla luce Pt_1 del principio pure affermato dalla Suprema Corte secondo cui, nel caso dell'azione ex art. 141 cod. assicurazioni, "il fatto giuridico costitutivo della pretesa creditoria" è il mero fatto del trasporto a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro, non dovendo l'attore provare altro che questa circostanza e pagina 9 di 10 il nesso causale tra di essa e il danno patito (tanto che si tratta di una fattispecie di carattere eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica); per contro, nel caso dell'azione ex art. 2054 cod. civ. e/o 144 codice assicurazioni, la pretesa creditoria si ricollega non già al solo fatto dell'avvenuto trasporto, bensì allo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso (Cass. 17.4.2024 n. 10402).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22 (valore dichiarato nella domanda), attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
nel giudizio n. 9529/15
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
nel giudizio n. 3288/17
accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti di e, per Controparte_2 l'effetto, condanna quest'ultima a pagare in favore di la somma di euro 1795,30 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva;
rigetta la domanda nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_1 liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 2500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna a rimborsare a e le spese di Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di Controparte_1
nel giudizio n. 4526/17
dichiara improponibile la domanda risarcitoria;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 3800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico del . Pt_1
Foggia, 13.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai n. r.g. 9529/2015, 3288/17 e 4526/17 tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BIASE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
attore nei giudizi nn. 9529/15 e 4526/17 e convenuto nel giudizio n. 3288/17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADALINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
attore nel giudizio n. 3288/17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPO Controparte_2 P.IVA_1
MARIAGRAZIA
convenuta nel giudizio n. 9529/15 e terza chiamata nel giudizio n. 3288/17
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA Controparte_3 P.IVA_2
LUIGI
convenuta nei giudizi nn. 3288/17 e 4526/17
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. TROIANO RAFFAELLA
terza chiamata nel giudizio n. 9529/15
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15;
pagina 1 di 10 rigettare la domanda dell'attore nel giudizio n. 3288/17 o, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del Controparte_2 sinistro;
nel giudizio n. 4526/17:
“accertare e dichiarare la responsabilità della ” , quale responsabile civile per la Controparte_5
RC obbligatoria del natante, in virtù delle polizze n. 000126101731512 e n. 000126101731401, per le lesioni personali subite dal dr in occasione del sinistro verificatosi il 18/04/2015, Parte_1 allorquando viaggiava quale terzo trasportato sul gommone Solemar 26 offshore, dotato di due motori EF Mercury , matricole n. 0W628926 e 0W627272 , dal quale è partita la deflagrazione e l'incendio; accertare e dichiarare che a causa ed in occasione di detto sinistro sono derivate all'attore le lesioni personali descritte in narrativa dell'atto di citazione e valutate dal CTU, che hanno determinato i danni così quantificati in applicazione delle tabelle di Milano, per un soggetto di 49 anni all'epoca del sinistro:
€ 10.142,27 per danno biologico, valutato in ragione del 7% posto che il 6% riconosciuto dal CTU è in misura di gran lunga riduttiva rispetto alle lesioni effettivamente patìte, rappresentate soprattutto da una forma di stress di natura post-traumatica ; € 1.500,00 personalizzazione del danno;
€ 828,60 per ITP di gg. 25 al 75%; € 552,40 per ITP di gg. 20 al 50%; € 276,20 per ITP di gg. 20 al 25%; € 431,00 per spese mediche documentate;
€ 2.100,00 per danno patrimoniale da diminuzione reddituale per il periodo di inabilità , durante il quale il dr non ha potuto svolgere l'attività privata di oculista;
Pt_1 per un totale di € 15.830,47; conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento di detto importo ovvero di quello minore o maggiore ritenuto di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre ad IVA e CNAP come per legge”.
Per Controparte_1
nel giudizio n. 3288/17 dichiarare esclusivo responsabile del sinistro , quale Parte_1 proprietario del gommone Solemar 26 offshore assicurato per la responsabilità civile verso i terzi con la per l'effetto, condannare il e la in solido tra Controparte_3 Pt_1 Controparte_3 loro, a pagare la somma complessiva di euro 166.940,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore.
Per la Controparte_2
dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15; nel giudizio n. 3288/17 rigettare la domanda risarcitoria nei propri confronti.
Per la Controparte_3
rigettare la domanda risarcitoria del nel giudizio n. 3288/17; CP_1 nel giudizio n. 4526/17: in via preliminare, dichiarare l'improponibilità della domanda risarcitoria del o l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio;
nel merito rigettare la domanda. Pt_1
Per la Controparte_4
dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio n. 9529/15
ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza della violenta
“esplosione/deflagrazione” verificatasi in data 18.4.2015 sul proprio gommone modello Solemar 26 offshore (numero identificativo scafo IT SOL T00014C606) dotato di due motori EF CP_6 da 220 HP.
A sostegno della domanda risarcitoria il ha dedotto che in data 12.5.2013 aveva acquistato il Pt_1 predetto gommone al prezzo complessivo di euro 45.000,00; che alla fine della stagione estiva 2014 aveva affidato la medesima imbarcazione alla “per il rimessaggio e Controparte_2 l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione del natante e dei motori”; che il mezzo era stato condotto nel cantiere della società ove era rimasto sino alla primavera seguente e CP_2 precisamente fino al 18.4.2015, data concordata per la riconsegna del natante al committente “previo collaudo/verifica in mare dei lavori eseguiti sul mezzo”; che il 18.4.2015 il natante era stato trasportato su di un carrello trainato dal furgone della nel porto di Mattinata e lì imbracato e calato in CP_2 acqua con una gru (posizionata parallelamente alla banchina) manovrata da alla Persona_1 presenza di (entrambi soci della il primo anche amministratore), il Persona_2 Controparte_2 quale ultimo con un aiutante guidava le operazioni da terra;
che una volta messo in mare il gommone, il era salito a bordo ed aveva occupato la postazione di comando, seguito subito dopo dal Per_2
il quale su invito del si era invece posizionato a prua;
che il aveva quindi Pt_1 Per_2 Per_2 acceso i motori ed inserito la marcia per svincolare il gommone dall'imbracatura, ma dopo aver percorso pochi metri uno dei due motori del mezzo si era spento e quando il aveva provato Per_2 a riaccenderlo sia era verificata “una violenta esplosione/deflagrazione” che aveva cagionato un incendio;
che il , “investito dall'onda d'urto e di calore cocente”, era stato sbalzato Pt_1 violentemente fuori dal gommone ed era caduto in acqua, urtando con il mento contro la cima di ancoraggio di un'altra barca, e poi nuotando era riuscito faticosamente ad allontanarsi ed a mettersi in salvo risalendo dalla banchina: che il , in evidente stato di shock, con ustioni diffuse sul corpo, Pt_1 vista offuscata e perdita di udito all'orecchio destro, dopo l'intervento dei Carabinieri era stato accompagnato dagli amici e presso gli Ospedali Riuniti di Controparte_7 Parte_2
Foggia, dove all'esito degli esami strumentali e delle consulenze otorinolaringoiatrica ed oculistica era stata confermata la riduzione della capacità visiva ed uditiva;
che nei mesi successivi il si era Pt_1 sottoposto a numerose visite specialistiche i cui referti sono stati poi esaminati e valutati dal consulente di parte prof. il quale ha determinato il danno biologico permanente correlato al sinistro nella Per_3 misura dell'11%, oltre ad un'inabilità temporanea totale per 25 giorni, parziale al 50% per altri 25 giorni e parziale al 25% per ulteriori 20 giorni;
che il ha altresì subito danni patrimoniali per la Pt_1 perdita del natante distrutto in conseguenza dell'incendio, per la perdita dei beni mobili che erano a bordo del natante al momento del sinistro, per i costi di noleggio di un'altra imbarcazione e di affitto del posto barca rimasto inutilizzato, per la diminuzione reddituale dovuta al mancato svolgimento della sua attività di medico oculista durante il periodo di inabilità, per i costi da risarcire ai terzi proprietari di altre barche danneggiate dall'incendio; che i danni lamentati sono imputabili alla per CP_2
“l'errato intervento nella manutenzione/rimessaggio” dei motori del natante da cui ha avuto origine la deflagrazione e perché la stessa società al momento del sinistro era ancora custode del natante e dunque deve essere chiamata a rispondere dei danni in via contrattuale (per violazione del dovere di custodia accessorio alla prestazione principale di manutenzione, revisione e restituzione del mezzo) o in via extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.
pagina 3 di 10 La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, in Controparte_2 particolare negando la sussistenza al momento del sinistro di un dovere di custodia del natante ad essa imputabile ed idonea a fondare una sua responsabilità contrattuale od extracontrattuale;
in via subordinata ha avanzato una domanda di garanzia nei confronti della la Controparte_4 compagnia che assicura l'azienda per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa.
La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inoperatività Controparte_4 della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 6.4.5, 6.3.1 e 6.3.5 delle condizioni di polizza;
in via subordinata, nel merito, ha chiesto il rigetto o la riduzione nel quantum della domanda risarcitoria avanzata dal . Pt_1
Orbene, rileva questo giudicante che nelle note scritte depositate il 7.1.2021, in relazione all'udienza cartolare del 13.1.2021, il procuratore del , dopo l'espletamento delle prove orali e della c.t.u. Pt_1 medico – legale, ha dedotto quanto segue:
“.. Rappresenta che tra il dr , la e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_8
è intervenuta accordo transattivo avente ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno
[...] materiale domandato nel giudizio iscritto al n. 9529/2015 RG, con espressa esclusione delle lesioni personali dal medesimo ritratte in conseguenza del detto sinistro.
Conseguentemente tra il dott. , la e la chiamata Parte_1 Controparte_2
è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di Controparte_8 risarcimento danni materiali alle cose, oggetto del più vecchio giudizio iscritto al n. 9529/2015 RG., cosicchè la dovrà essere estromessa dal giudizio, mentre Controparte_9 resterà in causa la limitatamente alla domanda di chiamata in causa formulata nel CP_2 giudizio riunito n. 3288/2017 rg. Restano altresì salve le domande promosse nei giudizi n. 4526/2017 rg e 3288/2017 r.g., riuniti a quello n. 9529/2015 rg, rispettivamente di risarcimento danni da lesioni personali promossa dal dr nei confronti della società e quella oggetto Parte_1 CP_10 della chiamata in causa della dal predetto promossa a seguito della avocazione in giudizio da CP_2 parte del Sig. , volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni patìte in Controparte_1 occasione del medesimo sinistro”. Nelle note scritte relative alla medesima udienza il procuratore della ha dichiarato che “tra la CP_2
il dott. e la è intervenuta transazione Controparte_2 Parte_1 Controparte_11 stragiudiziale avente ad oggetto le domande proposte dall'attore nel procedimento N. 9529/2015 R.G” ed ha chiesto che “in ragione della sopravvenuta carenza di interesse delle dette parti alla prosecuzione del giudizio in parola, il Giudice, con riferimento allo stesso, voglia emettere, in rito, pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”; anche il procuratore della nelle note scritte depositate in vista della Controparte_4 medesima udienza, ha rappresentato l'intervenuta definizione transattiva della controversia ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza in presenza del 3.3.2021, fissata dal precedente giudice istruttore al fine di “ottenere chiarimenti dalle parti funzionali alla richiesta di cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio recante RG 9529/2015 promosso anche per la liquidazione delle lesioni personali e non solo per i danni materiali derivanti dal sinistro oggetto di causa” (cfr. ordinanza resa in data 8.2.2021), il procuratore del , “in merito alla transazione intervenuta tra , Pt_1 Parte_1 e a definitivo abbandono del giudizio iscritto al n. 9529/15”, ha scritto a verbale CP_2 CP_4 quanto segue: “..il dott. per il tramite del suo procuratore, avv. Giovanni De Biase, Parte_1 precisa di essere stato risarcito per i danni materiali oggetto del giudizio n. 9529/15 e rinuncia al risarcimento per le lesioni personali che pure formano oggetto di domanda nello stesso giudizio nei
pagina 4 di 10 confronti della e della chiamata , per cui nei confronti di queste ultime è cessata CP_2 CP_4 la materia del contendere quanto ai danni materiali. Per le lesioni personali, invece, la domanda procede nei soli confronti della così come instaurata autonomamente con l'atto di citazione CP_3 iscritto al n. 4526/17, giudizio riunito al giudizio promosso da ed iscritto al n. 3288/17 Controparte_1 nei confronti della e della nonché del il quale ultimo rispetto a detti giudizi CP_2 CP_3 Pt_1 non rinuncia ad alcunchè”. Alla stessa udienza i procuratori della e della hanno CP_2 CP_4 dichiarato di accettare la rinuncia all'azione per il risarcimento delle lesioni personali oggetto del giudizio n. 9529/15 ed hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel medesimo giudizio.
Alla successiva udienza in presenza del 25.6.2021, il procuratore della ha Controparte_4 ulteriormente precisato che “il giudizio n. 9529/15…può intendersi transatto ed abbandonato dalle parti in quanto il danno materiale è stato integralmente risarcito da , mentre con riguardo CP_4 alle lesioni personali patite dal dr. resta in piedi la sola domanda oggetto del giudizio riunito n. Pt_1
4526/2017 nel quale il dr ha promosso domanda di risarcimento danni quale terzo trasportato Pt_1 nei confronti della che assicura il natante….Pertanto è cessata la materia del contendere CP_3 nei confronti della ”. Il procuratore del ha confermato quanto Controparte_4 Pt_1 dichiarato dal procuratore della ed ha chiesto la prosecuzione dell'istruttoria nei soli CP_4 giudizi riuniti nn. 3288/17 e 4526/17. Anche il procuratore della ha confermato l'intervenuta CP_2 cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15 per avere il dott. “ottenuto il Pt_1 risarcimento del danno materiale” e “definitivamente rinunciato ad ogni altra pretesa avanzata nei confronti della nell'anzidetto procedimento”. CP_2
Nelle ultime note scritte depositate in vista dell'odierna udienza di discussione, il procuratore del Pt_1 ha insistito nelle originarie domande relative ai soli giudizi nn. 3288/17 e 4526/17, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 9529/15. Anche il procuratore della in relazione al giudizio n. 9529/15, ha reiterato la richiesta di CP_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ora, pur non essendo stato prodotto l'accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti, dalla lettura dei verbali di udienza e degli atti difensivi sopra richiamati risulta che il , per il tramite del Pt_1 suo procuratore, ha manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare all'azione risarcitoria promossa nel giudizio n. 9529/15 e di dar corso esclusivamente alla domanda risarcitoria ex art. 141
Codice delle Assicurazioni proposta nei confronti della nel giudizio n. Controparte_3
4526/17.
Pertanto, in accoglimento della richiesta concorde espressamente formulata dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio n. 3288/17
ha convenuto in giudizio ai sensi degli artt. 123 e 144 codice assicurazioni Controparte_1 Parte_1
e la (la compagnia che assicura il quale intestatario del
[...] Controparte_3 Pt_1 gommone Solemar 26 offshore per la responsabilità civile nei confronti dei terzi) chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente nella misura del 27%; inabilità temporanea assoluta per venti giorni, parziale al 75% per venti giorni, parziale al
50% per altri giorni;
aumento personalizzato del 32%) asseritamente patiti in conseguenza dell'incendio verificatosi sul gommone del in data 18.4.2015, quantificati in complessivi euro Pt_1
166.940,92.
pagina 5 di 10 A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto che il giorno 18.4.2015 si trovava a bordo del CP_1 natante modello Rio 730 di sua proprietà nel porto di Mattinata, dinanzi alla banchina del molo, ad una distanza di circa 1,5 m dal gommone Solemar 26 offshore di proprietà del , allorquando, durante Pt_1 il riavvio dei motori del gommone con alcune persone a bordo tra cui il proprietario, si era verificata una violenta esplosione che aveva determinato l'incendio del medesimo gommone;
che “a causa della violenta detonazione e dell'onda d'urto determinatasi”, esso attore, che in quel momento si trovava sul lato sinistro del proprio natante, era stato sbalzato sul lato opposto finendo per essere scaraventato contro la parte destra dello stesso natante;
che dopo il rovinoso impatto era stato soccorso dai presenti ed era stato poi trasportato con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stata formulata diagnosi di “Politrauma da eiezione del paziente a seguito di scoppio di (barca) gommone. Trauma cranico non commotivo. Trauma toraco – addominale e del rachide in toto”; che successivamente si era sottoposto a specifiche terapie e numerose visite specialistiche, all'esito delle quali era stata diagnosticata, tra l'altro, una
“ipoacusia neurosensoriale di grave entità di natura post traumatica”.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 risarcitoria.
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo il rigetto della domanda o, nella denegata ipotesi di Pt_1 accoglimento, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della di cui ha chiesto ed Controparte_2 ottenuto la chiamata in causa.
La si è costituita in giudizio negando ogni responsabilità nella causazione del sinistro. Controparte_2
Orbene, i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro, peraltro incontroversa tra le parti, riferendo concordemente della violenta esplosione e dell'incendio del gommone del verificatisi Pt_1 dopo lo spegnimento ed il tentativo di riaccensione di uno dei due motori del natante. I testi hanno anche confermato la presenza a bordo dello stesso natante, insieme al , di Pt_1 Persona_2 socio della che si trovava in postazione di comando, nonché la presenza in quello stesso CP_2 momento del a bordo della propria imbarcazione, ad una distanza di pochi metri dal CP_1 gommone, anch'egli investito dall'onda d'urto prodotta dall'esplosione.
I nominati c.t.u. hanno accertato la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro ed il politrauma di natura contusiva diagnosticato subito dopo il sinistro al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza (“politrauma da eiezione del paziente a seguito di scoppio di (barca)gommone. Trauma cranico, non commotivo. Trauma toraco-addominale e del rachide in toto”), dovuto
“all'impatto pluridistrettuale contro le strutture rigide del natante” a bordo del quale si trovava in quel momento il CP_1
Secondo i c.t.u. può essere pertanto riconosciuto, quale diretta conseguenza del sinistro, “un danno di natura temporanea, pari a giorni 20 al 75 %, come da iniziale prognosi di Pronto Soccorso, e ulteriori giorni 50 di cui i primi 20 mediamente al 50% e gli ultimi 30 mediamente al 25 % considerato quanto refertato nel corso degli accertamenti eseguiti presso il Dott. neurochirurgo, in data 8 maggio e Per_4 28 maggio 2015”. Gli stessi c.t.u. hanno invece motivatamente escluso la correlazione causale tra la dinamica del sinistro e l'ipoacusia lamentata dal In particolare, i consulenti, in base all'esito dell'esame ABR CP_1
(Auditory Brainstem Response) eseguito nel corso delle operazioni peritali – i cui risultati sono peraltro sovrapponibili a quelli del precedente esame ABR cui il è stato sottoposto nel 2016 – hanno CP_1 rilevato soltanto una “modesta perdita uditiva bilaterale per le frequenze comprese tra i 2 Khz e 4Khz che, in concreto, sono espressione di una lieve difficoltà uditiva solo negli ambienti affollati poiché le frequenze dell'udito sociale vanno dai 500Hz ai 2-3K Hz”, condizione che i c.t.u. hanno considerato pagina 6 di 10 cronica e compatibile con l'attività di bracciante agricolo svolta dal in relazione alla quale CP_1 l'ipoacusia sensoriale è classificata nella Tabella Inail come malattia professionale. A sostegno delle loro conclusioni i c.t.u. hanno sottolineato l'assenza di sintomi clinici tipici di un trauma acustico al momento del primo accesso al Pronto Soccorso dopo il sinistro, la non evidenza clinica di una lesione timpanica e la mancanza nella documentazione clinica in atti di specifiche prescrizioni terapeutiche compatibili con una grave ipoacusia di natura traumatica. Hanno inoltre analiticamente spiegato che la differenza tra i risultati degli esami ABR e la diagnosi (grave ipoacusia) riportata nei referti dei precedenti esami audiometrici è dovuta al fatto che solo l'esame ABR è un esame diagnostico oggettivo, mentre l'esame audiometrico è un esame operatore dipendente che richiede anche la partecipazione attiva del paziente.
Si tratta di conclusioni analiticamente motivate, fondate sulle risultanze obiettive dell'esame ABR e sull'analisi puntuale della storia clinica del complete di esaustiva risposta alle osservazioni CP_1 critiche formulate dal procuratore dell'attore.
In ordine all'imputazione della responsabilità risarcitoria per il danno sofferto dal va CP_1 premesso che la domanda attorea deve intendersi automaticamente estesa al terzo chiamato in causa dal convenuto, pur senza istanza espressa dell'attore. Infatti, perché la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia avente una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attore; ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile. In tal caso, il Giudice può direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione, essendovi un collegamento diretto tra la posizione sostanziale dell'attore e quella del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l'estensione automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto controverso, realizzandosi solo un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore, in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore) (cfr.
Cass. n. 12317/2011, Cass. n. 5057/2010, Cass. n. 25559/2008, Cass. n. 17954/2008, Cass. n. 6883/2008, Cass. n. 13374/2007, Cass. n. 13165/2007, Cass. n. 13131/2006, Cass. n. 1522/2006, Cass.
n. 254/2006, Cass. n. 1748/2005, Cass. n. 15563/2004, Cass. n. 3643/2004, Cass. n. 14060/2003, Cass.
n. 7273/2003, Cass. n. 5164/2003, Cass. n. 4740/2003, Cass. n. 4145/2003, Cass. n. 1294/2003, Cass.
n. 11371/2002, Cass. n. 11366/2002, Cass. n. 6771/2002, Cass. n. 6026/2001, Cass. n. 2471/2000).
Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, avendo il individuato la terza chiamata Pt_1 quale unica e diretta responsabile della pretesa fatta valere dal ciò che comporta l'unicità del CP_1 rapporto controverso e la conseguente automatica estensione al terzo della domanda attorea.
Tanto premesso, ritiene questo giudicante che debba essere chiamata a rispondere in via esclusiva del danno la terza chiamata quale custode del natante al momento del sinistro. Infatti, è CP_2 incontroverso e confermato dai testi escussi che al momento del sinistro erano presenti sia R_
, socio amministratore della sia altro socio della che
[...] CP_2 Persona_2 CP_2 il aveva manovrato la gru con la quale il natante era stato calato in mare;
che una volta calato CP_2 in acqua il gommone, il vi era subito salito a bordo raggiungendo la postazione di comando, Per_2 seguito dal che si era invece posizionato a prua;
che il aveva condotto il natante per Pt_1 Per_2 pochi metri, prima dello spegnimento di uno dei due motori e del tentativo di riaccensione da parte dello stesso con la successiva deflagrazione. Lo stesso ha dichiarato in sede di Per_2 CP_2
pagina 7 di 10 interrogatorio formale che al momento del sinistro “il era al comando del natante e stava Per_2 facendo le operazioni di controllo dei lavori eseguiti per consegnare il mezzo efficiente. Stava quindi effettuando il collaudo, ossia il giro di prova”. In quel momento, dunque, la disponibilità materiale del natante era ancora in capo ai soci della i quali, a seguito dell'esecuzione dei lavori di CP_2 manutenzione commissionati dal , stavano effettuando il necessario collaudo del mezzo in mare Pt_1 prima della riconsegna al committente. La presenza a bordo del nella postazione di Per_2 comando, non era un gesto di mera “cortesia”, come sostenuto dalla nelle sue difese, ma era CP_2 invece una presenza operativa finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del natante, in quel momento ancora nella piena disponibilità dei soci della per i necessari controlli e gli eventuali CP_2 ulteriori interventi necessari per garantire l'efficienza del mezzo prima della riconsegna al . Pt_1 Pertanto, la risponde del danno lamentato dal ai sensi dell'art. 2051 c.c., che secondo CP_2 CP_1 la prevalente giurisprudenza di legittimità configura una responsabilità oggettiva il cui unico presupposto è la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 13392/18, 20334/04, 472/03). Ai fini della responsabilità il danneggiato deve provare soltanto il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorchè proveniente dall'esterno (Cass. 5326/05, 2075/02, 10687/01); sul convenuto grava invece l'onere di provare il caso fortuito, inteso come fattore esterno dotato di efficienza causale esclusiva nella produzione del danno, compreso il fatto del terzo o del danneggiato.
Nel caso di specie, a fronte della prova del nesso causale tra la cosa in custodia (il natante) ed il danno lamentato, la non ha fornito la rigorosa prova liberatoria posta a suo carico dall'art. 2051 c.c. CP_2
Alla luce delle motivate conclusioni dei c.t.u. sopra richiamate, il danno non patrimoniale risarcibile in favore del deve essere tuttavia limitato al solo danno biologico temporaneo relativo al CP_1 politrauma di natura contusiva, determinato dai consulenti in 20 giorni di inabilità parziale al 75%, altri
20 giorni di inabilità al 50% ed ulteriori 30 giorni di inabilità al 25%. Il danno biologico temporaneo così determinato va liquidato in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 come rideterminati dal d.m. 16.7.2024 (senza alcuna personalizzazione, attesa la lieve entità delle lesioni), e dunque in complessivi euro 1795,30. Il danno biologico è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicchè i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
è noto infatti che, mediante il riconoscimento degli interessi, si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data dell'evento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sia nel rapporto tra l'attore e gli originari convenuti, sia tra l'attore e la terza chiamata, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22. Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del considerato che i c.t.u. hanno CP_1 escluso la correlazione causale con il sinistro delle gravi lesioni permanenti lamentate e conseguentemente hanno determinato le conseguenze lesive risarcibili in misura nettamente inferiore rispetto a quella prospettata dall'attore.
Il giudizio n. 4526/17
pagina 8 di 10 , quale terzo trasportato sul gommone Solemar condotto nell'occasione da Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 141 dlgs. 209/05 la Per_2 Controparte_3
compagnia che assicura il quale proprietario del natante per la responsabilità civile nei
[...] Pt_1 confronti dei terzi, chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico (permanente e temporaneo) e patrimoniale (per diminuzione reddituale e spese mediche documentate) subito in conseguenza del sinistro sopra descritto verificatosi il 18.4.2015, danno quantificato nell'atto introduttivo in complessivi euro 47.703,00.
La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'improponibilità Controparte_3 della domanda risarcitoria e l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Orbene, in via preliminare è fondata l'eccezione di improponibilità sollevata dalla
[...]
CP_3
A norma dell'art. 145 co. 1 codice assicurazioni, “Nel caso si applichi la procedura di cui all' articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all' articolo 148”. Il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta stragiudiziale di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ. n. 18940/2017; Cass. civ. 2 luglio 2010, n.
15733; Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493; Cass. 21/05/2004, n.
9700; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18644).
Nel caso di specie il procuratore del ha inviato tramite pec la richiesta stragiudiziale di Pt_1 risarcimento in data 26.10.2015 (cfr. lettera del 26.10.2015 a firma dell'avv. Antonucci), ma non vi è prova della ricezione della stessa da parte della compagnia assicuratrice, non essendo stata allegata in atti la ricevuta di avvenuta consegna.
In ogni caso, fermo quanto sopra esposto, va osservato che nel caso di specie non è applicabile l'art. 141 codice assicurazioni. Al riguardo va infatti richiamato ed applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 35318 del 30/11/2022, secondo cui "L'azione diretta prevista dall'art. 141
c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.ass.” (cfr. anche Cass. Ord. n. 1044/24). Neppure è possibile una riqualificazione giuridica ex officio dell'azione promossa dal , alla luce Pt_1 del principio pure affermato dalla Suprema Corte secondo cui, nel caso dell'azione ex art. 141 cod. assicurazioni, "il fatto giuridico costitutivo della pretesa creditoria" è il mero fatto del trasporto a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro, non dovendo l'attore provare altro che questa circostanza e pagina 9 di 10 il nesso causale tra di essa e il danno patito (tanto che si tratta di una fattispecie di carattere eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica); per contro, nel caso dell'azione ex art. 2054 cod. civ. e/o 144 codice assicurazioni, la pretesa creditoria si ricollega non già al solo fatto dell'avvenuto trasporto, bensì allo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso (Cass. 17.4.2024 n. 10402).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22 (valore dichiarato nella domanda), attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
nel giudizio n. 9529/15
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
nel giudizio n. 3288/17
accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti di e, per Controparte_2 l'effetto, condanna quest'ultima a pagare in favore di la somma di euro 1795,30 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva;
rigetta la domanda nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_1 liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 2500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna a rimborsare a e le spese di Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di Controparte_1
nel giudizio n. 4526/17
dichiara improponibile la domanda risarcitoria;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 3800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico del . Pt_1
Foggia, 13.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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