CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 6306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6306 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5047/2020 R.G. proposto da: TLC HOLDING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERTANI BRUNELLA ([...]), TA LU ([...]), BI IO ([...]), OS IO ([...]) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 133 (BIRD&BIRD), presso lo studio dell’avvocato LEONE UR ([...]) che lo rappresenta e difende Civile Sent. Sez. 3 Num. 6306 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 02/03/2023 2 di 14 unitamente all'avvocato GIUSSANI ANDREA ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17043/2019 depositata il 26/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 26/6/2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla TL NG s.p.a. avverso la sentenza resa in data 7/3/2016 con la quale la Corte d'appello di Milano (in riforma della decisione di primo grado) ha rigettato la domanda proposta dalla LA s.p.a. (di seguito TL NG s.p.a) diretta, tra le restanti domande, alla condanna della Telecom Italia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza della responsabilità (variamente configurata, anche in forma alternativa o gradata, come responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, nonché per abuso di dipendenza economica o concorrenza sleale) assunta dalla Telecom Italia s.p.a. a margine della definizione e dell’esecuzione di taluni accordi conclusi tra le parti per la commercializzazione, da parte della LA s.p.a., di servizi di connessione alla Rete Internet offerti alla propria clientela;
responsabilità nella specie esclusa dalla corte territoriale milanese in relazione a ciascuno dei diversi profili denunciati dalla società originaria attrice. 2. A sostegno della decisione assunta, tra le altre argomentazioni (per quel che rileva in questa sede), la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo di censura illustrati dalla TL NG s.p.a. (già LA 3 di 14 s.p.a.) nei confronti della sentenza d'appello, per non avere la società ricorrente adeguatamente assolto ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.. 3. Avverso l’indicata sentenza della Corte di cassazione, la TL NG s.p.a. propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. sulla base di tre motivi d’impugnazione, invocando, in caso di revoca, l’accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza resa in data 7/3/2016 dalla Corte d'appello di Milano. 4. La Telecom Italia s.p.a. resiste con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 6. A seguito della fissazione della trattazione del ricorso dinanzi alla Sesta – 3 Sezione Civile di questa Corte (sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.), con ordinanza interlocutoria resa dalla Sesta – 3 Sezione Civile in data 4/1/2022, il ricorso per revocazione è stato rimesso dinanzi alla Terza Sezione Civile per la trattazione all’odierna pubblica udienza. 7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l’accoglimento del ricorso per revocazione in fase rescindente e, in fase rescissoria, per l’accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la società ricorrente impugna per revocazione la sentenza n. 17043 del 26/6/2019 resa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ex artt. 395, n. 4, e 398, co. 2, c.p.c.), denunciando l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di cassazione erroneamente dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano 4 di 14 in data 7/3/2016, sul presupposto della mancata trascrizione, da parte della società ricorrente, “in modo completo”, del capo della sentenza di primo grado che avrebbe asseritamente riconosciuto sussistenti i presupposti applicativi della responsabilità per abuso di dipendenza economica della Telecom Italia s.p.a., nonché dei passaggi del motivo d’appello proposto dalla medesima società ricorrente avverso il suddetto capo con il quale, in tesi, quest’ultima si sarebbe limitata a contestare la qualificazione della natura di detta responsabilità, senza alcun riferimento ai presupposti di fatto di detta responsabilità; presupposti il cui riconoscimento non era stato impugnato dalla Telecom s.p.a. in via incidentale, con la conseguente formazione del giudicato sul punto. 2. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello aveva testualmente riportato, tanto il capo della sentenza (non definitiva) resa dal giudice di primo grado sul riconoscimento della responsabilità contestata a carico della Telecom Italia s.p.a., quanto il motivo d’appello che aveva investito tale capo di sentenza sul punto concernente la sussunzione della responsabilità della Telecom, nella specie ricondotta all’alveo della responsabilità precontrattuale, anziché (come invocato dalla società ricorrente) a quello della responsabilità per abuso di dipendenza economica. 3. Il motivo è fondato. 4. Osserva il Collegio come il contenuto del ricorso per cassazione originariamente proposto dalla TL NG s.p.a. sia stato erroneamente ritenuto incompleto dal giudice a quo;
e ciò, sulla base di una scorretta percezione della relativa entità, nella specie tale da rivelare, ictu oculi, la relativa sufficienza ad evidenziare, tanto l’an, quanto il quomodo dell’effettiva contestazione, da parte di TL NG, della qualificazione della 5 di 14 responsabilità della Telecom quale culpa in contraendo anziché quale responsabilità per abuso di dipendenza economica. 5. Il mancato riconoscimento dell’oggettiva entità del contenuto del ricorso per cassazione proposto dall’odierna società ricorrente per revocazione deve ritenersi tale, nel caso di specie, da integrare gli estremi di un vero e proprio errore di percezione (e dunque di un errore revocatorio rilevante ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c.), e non già di un mero eventuale errore concernente l’interpretazione o l’applicazione delle norme di diritto (processuale) concernenti l’operatività dell’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo il giudice di legittimità, non già applicato tale norma (in modo eventualmente erroneo) sul presupposto di un’esatta ricognizione del contenuto del ricorso per cassazione (ciò che avrebbe escluso i presupposti per l’ammissibilità dell’odierna censura per revocazione), bensì rilevato la sussistenza della violazione del principio di autosufficienza senza avvedersi dell’esatta e oggettiva entità dell’atto processuale introduttivo del giudizio di legittimità. 6. LA base di tali premesse, in accoglimento del motivo d’impugnazione in esame, dev’essere disposta la revoca della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con la conseguente necessità di procedere in sede rescissoria all’esame del quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione (di cui v. infra). 7. Con la seconda censura, la società ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il quinto motivo del ricorso proposto avverso la ridetta sentenza d'appello, sul presupposto della mancata (“compiuta”) riproduzione delle difese illustrate della Telecom Italia s.p.a. in sede d’appello, con la conseguente impossibilità, per la medesima corte di legittimità, di apprezzare se, effettivamente, quest’ultima società avesse trascurato di 6 di 14 impugnare la statuizione del giudice di primo grado che ne aveva attestato la responsabilità nei confronti di LA s.p.a. (oggi TL NG s.p.a), con il conseguente passaggio in giudicato di tale punto. 8. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello aveva compiutamente riportato le difese avanzate da Telecom in appello e, in particolare, i suoi quattro motivi di appello incidentale. 9. Il motivo è infondato. 10. Osserva il Collegio come la prospettazione che la società odierna ricorrente avanzò, in sede di legittimità, nell’impugnare la sentenza d’appello, riguardò il rilievo della riscontrata mancata impugnazione, da parte di Telecom s.p.a., della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accertato la relativa responsabilità ‘contrattuale’ nei confronti della LA. 11. Dedotta in questi termini, la questione avrebbe imposto (come effettivamente ritenne il Collegio della Corte di cassazione la cui sentenza è impugnata per revocazione in questa sede) che si riproducesse in modo ‘completo’ il contenuto delle difese di Telecom, atteso il carattere indefettibile della verifica circa la radicale inesistenza di eventuali passaggi di dette difese che, in via di appello incidentale, contestassero quell’accertamento di responsabilità operato dal primo giudice. 12. Tali osservazioni appaiono tanto più rilevanti nel caso di specie, là dove si consideri l’avvenuta espressa menzione, da parte di TL NG in questa sede (in corrispondenza della pag. 10 dell’odierno ricorso per revocazione), di un appello incidentale di Telecom concernente la contestazione dell’accertamento della responsabilità della stessa Telecom operato dal primo giudice: appello incidentale che, sebbene TL NG interpreti riduttivamente come limitato entro i confini dell’art. 1337 c.c., in 7 di 14 ogni caso avrebbe reso necessaria la relativa integrale sottoposizione all’esame della Corte di cassazione attraverso la riproduzione del testo completo dell’appello incidentale di Telecom al fine di ‘misurare’ i termini integrali ed effettivi dell’estensione della contestazione avanzata da detta società nei confronti della sentenza di primo grado. 13. Da tale premessa deriva che la mancata completa riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, delle integrali difese illustrate da Telecom in appello (e non quindi il solo richiamo di taluni brani, come nella specie avvenuto) vale a giustificare il riconoscimento dell’infondatezza del presente motivo di revocazione, non essendo il provvedimento impugnato incorso in alcun errore di fatto concernente la concreta ricognizione dell’effettivo contenuto del ricorso per cassazione illo tempore proposto dalla TL NG, segnatamente con riguardo alla completa riproduzione delle contestazioni avanzate da Telecom in appello avverso la sentenza del primo giudice. 14. Varrà incidentalmente anticipare, peraltro, la sostanziale irrilevanza di tale questione ai fini della decisione dell’originario ricorso per cassazione, dovendo ritenersi, per quanto si dirà, che l’avvenuta espressa contestazione, da parte di Telecom, in sede di appello incidentale, della propria responsabilità per come positivamente riconosciuta dal giudice di primo grado, valse a escludere, in ogni caso, l’avvenuta formazione di alcun giudicato sui presupposti della responsabilità risarcitoria della società originariamente convenuta, sia pure diversamente qualificata sul piano giuridico (cfr. infra). 15. Con la terza censura, la società ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il sesto motivo del ricorso proposto avverso la ridetta sentenza d’appello (in relazione al punto concernente la responsabilità di Telecom Italia s.p.a. per il mancato 8 di 14 rispetto dei doveri di trasparenza e di informazione nei confronti di LA s.p.a.), sul presupposto del difetto di autosufficienza “per le medesime ragioni indicate in relazione al quarto motivo”. 16. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello aveva correttamente riportato tutti i necessari e pertinenti passi della sentenza di primo grado e i corrispondenti motivi di appello proposti da LA s.p.a., nonché tutte le difese avanzate da Telecom s.p.a. in appello al fine di escludere che la stessa si fosse doluta dell’accertamento della propria responsabilità nei confronti di LA (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del primo grado emessa sul punto). 17. Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati. 18. Dev’essere preliminarmente esclusa la fondatezza della censura in esame limitatamente al punto concernente la contestazione della pretesa completezza della riproduzione, in sede di legittimità, delle difese avanzate da Telecom s.p.a. in appello al fine di escludere l’avvenuta contestazione, da parte di quest’ultima, della sentenza di primo grado in relazione al riconoscimento della relativa responsabilità per il mancato rispetto dei doveri di trasparenza e di informazione, valendo, al riguardo, le medesime considerazioni già esposte in relazione alla motivazione del rigetto del secondo motivo di revocazione: considerazioni e valutazioni da ritenersi, in questa sede, integralmente richiamate, adattate e riproposte. 19. Nel resto, il motivo di revocazione deve ritenersi fondato. 20. Osserva il Collegio come, anche con riguardo al sesto motivo del ricorso per cassazione illo tempore avanzato dalla TL NG, il contenuto del ricorso per cassazione da quest’ultima originariamente proposto sia stato erroneamente ritenuto incompleto dal giudice a quo;
e ciò, sulla base di una scorretta 9 di 14 percezione della relativa entità, ancora una volta tale da rivelare, ictu oculi, la relativa sufficienza ad evidenziare l’an e il quomodo dell’effettiva contestazione, da parte della TL NG, della qualificazione della responsabilità della Telecom quale culpa in contraendo anziché quale responsabilità per il mancato rispetto dei doveri di trasparenza e di informazione confronti di LA. 21. Il mancato riconoscimento dell’oggettiva entità del contenuto del ricorso per cassazione proposto dall’odierna società ricorrente per revocazione deve pertanto ritenersi tale, anche in relazione al punto in esame, da integrare gli estremi di un vero e proprio errore di percezione (e dunque di un errore revocatorio rilevante ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c.), e non già di un mero eventuale errore concernente l’interpretazione o l’applicazione delle norme di diritto (processuale) concernenti l’operatività dell’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo il giudice di legittimità, non già applicato tale norma (in modo eventualmente erroneo) sul presupposto di un’esatta ricognizione del contenuto del ricorso per cassazione (ciò che avrebbe escluso i presupposti per l’ammissibilità dell’odierna censura per revocazione), bensì rilevato la sussistenza della violazione del principio di autosufficienza senza avvedersi dell’esatta e oggettiva entità dell’atto processuale introduttivo del giudizio di legittimità. 22. LA base di tali premesse, in accoglimento del motivo d’impugnazione in esame, dev’essere disposta la revoca della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con la conseguente necessità di procedere in sede rescissoria all’esame del sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione (di cui v. infra). 23. LA base dell’insieme delle premesse sin qui argomentate, in accoglimento del primo e del terzo motivo dell’odierno ricorso per revocazione (disatteso il secondo), dev’essere disposta la revoca della sentenza impugnata in relazione 10 di 14 alle censure accolte, segnatamente con riguardo alla decisione del giudice di legittimità emessa in relazione al quarto e al sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa in data 7/3/2016. 24. Pervenendo alla conseguente decisione in sede rescissoria, occorrerà pertanto procedere all’esame del quarto e del sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione. 25. Con il quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione, la società ricorrente ha censurato la sentenza d’appello impugnata per violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente escluso la responsabilità della Telecom s.p.a. (nei confronti di LA) ai sensi dell’art. 9 legge n. 192/98 (ossia per abuso di dipendenza economica), là dove la sentenza non definitiva di primo grado aveva ritenuto esistente in fatto la condotta lamentata (concretatasi nella rottura arbitraria delle relazioni commerciali e nell’imposizione di condizioni contrattuali gravose per la prosecuzione del rapporto) sussumendola tuttavia nella violazione del generale dovere di buona fede che deve presiedere anche la fase delle trattative precontrattuali, con statuizione che non era stata investita dall’appello incidentale di Telecom e che LA aveva impugnato in via principale unicamente in relazione alla qualificazione della natura (contrattuale o extracontrattuale non precontrattuale) della responsabilità; capo della sentenza non definitiva, pertanto, su cui doveva ritenersi definitivamente formato il giudicato con riguardo all’accertamento della rivendicata responsabilità della società avversaria. 26. Con il sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione, la società ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente escluso la responsabilità di Telecom per il mancato 11 di 14 rispetto del dovere di trasparenza e di informazione nei confronti di LA con riguardo ai profili economici in sede di verifica, tra le parti, della correttezza dello schema economico del secondo contratto, e quindi delle trattative per la rinegoziazione dell’accordo, là dove la sentenza non definitiva di primo grado aveva ritenuto esistente, in fatto, detta responsabilità; capo della sentenza non definitiva che, non essendo stato investito dall’appello incidentale di Telecom, doveva ritenersi definitivamente passato in giudicato con riguardo alla all’accertamento della rivendicata responsabilità della società avversaria. 27. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati. 28. Osserva il Collegio come, secondo quanto espressamente riconosciuto dalla stessa società odierna ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso per revocazione), Telecom Italia, nel proporre appello incidentale avverso la decisione del primo giudice, ebbe espressamente a contestare l’avvenuto riconoscimento, da parte di quest’ultimo, della propria responsabilità risarcitoria nei confronti di TL NG (già LA); responsabilità identificata dal tribunale nella prospettiva della c.d. culpa in contraendo (art. 1337 c.c.), essendosi Telecom sottratta al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dall’osservanza del principio di buona fede, destinato a vincolare le parti impegnate nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. 29. Lo stesso tribunale, nel qualificare in tali termini la responsabilità riconosciuta in capo a Telecom, ebbe espressamente a precisare come l’avvenuto riconoscimento della responsabilità per violazione dei doveri precontrattuali di buona fede, doveva ritenersi nella specie tale da assorbire ogni altra prospettazione avanzata in iure dalla società danneggiata, segnatamente con riguardo alla ritenuta violazione dell’art. 9 della legge n. 192/98 (riguardante l’ipotesi dell’abuso di dipendenza economica, individuata dallo 12 di 14 stesso tribunale come forma particolare della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c.), ovvero ad eventuali forme alternative di responsabilità civile connesse al mancato rispetto di pretesi doveri di trasparenza e di informazione nei confronti di LA. 30. Posta in questi termini, varrà osservare come l’avvenuta espressa contestazione, da parte di Telecom, in sede di appello incidentale, del riconoscimento della (unica forma di) responsabilità espressamente riconosciuta a suo carico dal giudice di primo grado (ossia di una responsabilità di natura precontrattuale, tale, per espressa indicazione di quello stesso giudice, da assorbire ogni altra possibile qualificazione giuridica alternativa), dovesse ritenersi tale da impedire la formazione di alcun giudicato interno sulle eventuali forme alternative di responsabilità di Telecom ancora in questa sede rivendicate da TL NG;
e tanto, in forza dell’immediata considerazione per cui ogni altra e diversa forma di responsabilità (per abuso di dipendenza economica, per inadempimento di obbligazioni, o per altro) avrebbe dovuto in ogni caso ritenersi esclusa per (espressa) volontà dello stesso giudice di primo grado, ovvero, in ogni caso, assorbita dalla (unica) forma di responsabilità formalmente riconosciuta dal medesimo giudice. 31. Ciò posto, l’avvenuta contestazione, da parte di Telecom, della sentenza di primo grado attraverso la proposizione di un proprio appello incidentale (quanto meno nella parte in cui risulta riproposto dalla TL NG nel ricorso per cassazione), nella misura in cui ha coinvolto l’accertamento della (unica forma di) responsabilità riconosciuta a carico di Telecom in relazione al tenore delle relazioni intrattenute con TL NG, deve ritenersi tale da aver impedito la formazione di alcun giudicato interno sul punto;
e ciò, non solo in relazione all’avvenuto riconoscimento della responsabilità precontrattuale formalmente individuata a suo carico, bensì anche in relazione a qualsivoglia eventuale altra forma di responsabilità diversamente qualificata in iure in relazione ai 13 di 14 medesimi fatti materiali, avendo, tanto TL NG quanto Telecom, provveduto, attraverso la proposizione dei rispettivi appelli principale e incidentale, a riaprire per intero, in sede di gravame, l’ambito della discussione processuale già sottoposto al giudice di primo grado, e dunque nuovamente riaffidato, nella sua interezza, all’esame del giudice d’appello. 32. LA base di tali premesse, pronunciando in sede rescissoria, a seguito della revoca della sentenza n. 17043 del 26/6/2019 resa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, sul ricorso per cassazione proposto dalla TL NG s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa in data 7/3/2016, rilevata l’infondatezza del quarto e del sesto motivo del ricorso per cassazione, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso. 33. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti, in considerazione dell’esito complessivo del processo, per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione e delle due fasi del presente giudizio di revocazione. 34. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il primo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso per revocazione;
rigetta il secondo;
revoca la sentenza di cassazione impugnata in relazione ai motivi di revocazione accolti e, nuovamente pronunciando sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa in data 7/3/2016, rigetta il ricorso. 14 di 14 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione e delle due fasi del presente giudizio di revocazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
responsabilità nella specie esclusa dalla corte territoriale milanese in relazione a ciascuno dei diversi profili denunciati dalla società originaria attrice. 2. A sostegno della decisione assunta, tra le altre argomentazioni (per quel che rileva in questa sede), la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo di censura illustrati dalla TL NG s.p.a. (già LA 3 di 14 s.p.a.) nei confronti della sentenza d'appello, per non avere la società ricorrente adeguatamente assolto ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.. 3. Avverso l’indicata sentenza della Corte di cassazione, la TL NG s.p.a. propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. sulla base di tre motivi d’impugnazione, invocando, in caso di revoca, l’accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza resa in data 7/3/2016 dalla Corte d'appello di Milano. 4. La Telecom Italia s.p.a. resiste con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 6. A seguito della fissazione della trattazione del ricorso dinanzi alla Sesta – 3 Sezione Civile di questa Corte (sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.), con ordinanza interlocutoria resa dalla Sesta – 3 Sezione Civile in data 4/1/2022, il ricorso per revocazione è stato rimesso dinanzi alla Terza Sezione Civile per la trattazione all’odierna pubblica udienza. 7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l’accoglimento del ricorso per revocazione in fase rescindente e, in fase rescissoria, per l’accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la società ricorrente impugna per revocazione la sentenza n. 17043 del 26/6/2019 resa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ex artt. 395, n. 4, e 398, co. 2, c.p.c.), denunciando l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di cassazione erroneamente dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano 4 di 14 in data 7/3/2016, sul presupposto della mancata trascrizione, da parte della società ricorrente, “in modo completo”, del capo della sentenza di primo grado che avrebbe asseritamente riconosciuto sussistenti i presupposti applicativi della responsabilità per abuso di dipendenza economica della Telecom Italia s.p.a., nonché dei passaggi del motivo d’appello proposto dalla medesima società ricorrente avverso il suddetto capo con il quale, in tesi, quest’ultima si sarebbe limitata a contestare la qualificazione della natura di detta responsabilità, senza alcun riferimento ai presupposti di fatto di detta responsabilità; presupposti il cui riconoscimento non era stato impugnato dalla Telecom s.p.a. in via incidentale, con la conseguente formazione del giudicato sul punto. 2. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello aveva testualmente riportato, tanto il capo della sentenza (non definitiva) resa dal giudice di primo grado sul riconoscimento della responsabilità contestata a carico della Telecom Italia s.p.a., quanto il motivo d’appello che aveva investito tale capo di sentenza sul punto concernente la sussunzione della responsabilità della Telecom, nella specie ricondotta all’alveo della responsabilità precontrattuale, anziché (come invocato dalla società ricorrente) a quello della responsabilità per abuso di dipendenza economica. 3. Il motivo è fondato. 4. Osserva il Collegio come il contenuto del ricorso per cassazione originariamente proposto dalla TL NG s.p.a. sia stato erroneamente ritenuto incompleto dal giudice a quo;
e ciò, sulla base di una scorretta percezione della relativa entità, nella specie tale da rivelare, ictu oculi, la relativa sufficienza ad evidenziare, tanto l’an, quanto il quomodo dell’effettiva contestazione, da parte di TL NG, della qualificazione della 5 di 14 responsabilità della Telecom quale culpa in contraendo anziché quale responsabilità per abuso di dipendenza economica. 5. Il mancato riconoscimento dell’oggettiva entità del contenuto del ricorso per cassazione proposto dall’odierna società ricorrente per revocazione deve ritenersi tale, nel caso di specie, da integrare gli estremi di un vero e proprio errore di percezione (e dunque di un errore revocatorio rilevante ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c.), e non già di un mero eventuale errore concernente l’interpretazione o l’applicazione delle norme di diritto (processuale) concernenti l’operatività dell’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo il giudice di legittimità, non già applicato tale norma (in modo eventualmente erroneo) sul presupposto di un’esatta ricognizione del contenuto del ricorso per cassazione (ciò che avrebbe escluso i presupposti per l’ammissibilità dell’odierna censura per revocazione), bensì rilevato la sussistenza della violazione del principio di autosufficienza senza avvedersi dell’esatta e oggettiva entità dell’atto processuale introduttivo del giudizio di legittimità. 6. LA base di tali premesse, in accoglimento del motivo d’impugnazione in esame, dev’essere disposta la revoca della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con la conseguente necessità di procedere in sede rescissoria all’esame del quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione (di cui v. infra). 7. Con la seconda censura, la società ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il quinto motivo del ricorso proposto avverso la ridetta sentenza d'appello, sul presupposto della mancata (“compiuta”) riproduzione delle difese illustrate della Telecom Italia s.p.a. in sede d’appello, con la conseguente impossibilità, per la medesima corte di legittimità, di apprezzare se, effettivamente, quest’ultima società avesse trascurato di 6 di 14 impugnare la statuizione del giudice di primo grado che ne aveva attestato la responsabilità nei confronti di LA s.p.a. (oggi TL NG s.p.a), con il conseguente passaggio in giudicato di tale punto. 8. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello aveva compiutamente riportato le difese avanzate da Telecom in appello e, in particolare, i suoi quattro motivi di appello incidentale. 9. Il motivo è infondato. 10. Osserva il Collegio come la prospettazione che la società odierna ricorrente avanzò, in sede di legittimità, nell’impugnare la sentenza d’appello, riguardò il rilievo della riscontrata mancata impugnazione, da parte di Telecom s.p.a., della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accertato la relativa responsabilità ‘contrattuale’ nei confronti della LA. 11. Dedotta in questi termini, la questione avrebbe imposto (come effettivamente ritenne il Collegio della Corte di cassazione la cui sentenza è impugnata per revocazione in questa sede) che si riproducesse in modo ‘completo’ il contenuto delle difese di Telecom, atteso il carattere indefettibile della verifica circa la radicale inesistenza di eventuali passaggi di dette difese che, in via di appello incidentale, contestassero quell’accertamento di responsabilità operato dal primo giudice. 12. Tali osservazioni appaiono tanto più rilevanti nel caso di specie, là dove si consideri l’avvenuta espressa menzione, da parte di TL NG in questa sede (in corrispondenza della pag. 10 dell’odierno ricorso per revocazione), di un appello incidentale di Telecom concernente la contestazione dell’accertamento della responsabilità della stessa Telecom operato dal primo giudice: appello incidentale che, sebbene TL NG interpreti riduttivamente come limitato entro i confini dell’art. 1337 c.c., in 7 di 14 ogni caso avrebbe reso necessaria la relativa integrale sottoposizione all’esame della Corte di cassazione attraverso la riproduzione del testo completo dell’appello incidentale di Telecom al fine di ‘misurare’ i termini integrali ed effettivi dell’estensione della contestazione avanzata da detta società nei confronti della sentenza di primo grado. 13. Da tale premessa deriva che la mancata completa riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, delle integrali difese illustrate da Telecom in appello (e non quindi il solo richiamo di taluni brani, come nella specie avvenuto) vale a giustificare il riconoscimento dell’infondatezza del presente motivo di revocazione, non essendo il provvedimento impugnato incorso in alcun errore di fatto concernente la concreta ricognizione dell’effettivo contenuto del ricorso per cassazione illo tempore proposto dalla TL NG, segnatamente con riguardo alla completa riproduzione delle contestazioni avanzate da Telecom in appello avverso la sentenza del primo giudice. 14. Varrà incidentalmente anticipare, peraltro, la sostanziale irrilevanza di tale questione ai fini della decisione dell’originario ricorso per cassazione, dovendo ritenersi, per quanto si dirà, che l’avvenuta espressa contestazione, da parte di Telecom, in sede di appello incidentale, della propria responsabilità per come positivamente riconosciuta dal giudice di primo grado, valse a escludere, in ogni caso, l’avvenuta formazione di alcun giudicato sui presupposti della responsabilità risarcitoria della società originariamente convenuta, sia pure diversamente qualificata sul piano giuridico (cfr. infra). 15. Con la terza censura, la società ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il sesto motivo del ricorso proposto avverso la ridetta sentenza d’appello (in relazione al punto concernente la responsabilità di Telecom Italia s.p.a. per il mancato 8 di 14 rispetto dei doveri di trasparenza e di informazione nei confronti di LA s.p.a.), sul presupposto del difetto di autosufficienza “per le medesime ragioni indicate in relazione al quarto motivo”. 16. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello aveva correttamente riportato tutti i necessari e pertinenti passi della sentenza di primo grado e i corrispondenti motivi di appello proposti da LA s.p.a., nonché tutte le difese avanzate da Telecom s.p.a. in appello al fine di escludere che la stessa si fosse doluta dell’accertamento della propria responsabilità nei confronti di LA (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del primo grado emessa sul punto). 17. Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati. 18. Dev’essere preliminarmente esclusa la fondatezza della censura in esame limitatamente al punto concernente la contestazione della pretesa completezza della riproduzione, in sede di legittimità, delle difese avanzate da Telecom s.p.a. in appello al fine di escludere l’avvenuta contestazione, da parte di quest’ultima, della sentenza di primo grado in relazione al riconoscimento della relativa responsabilità per il mancato rispetto dei doveri di trasparenza e di informazione, valendo, al riguardo, le medesime considerazioni già esposte in relazione alla motivazione del rigetto del secondo motivo di revocazione: considerazioni e valutazioni da ritenersi, in questa sede, integralmente richiamate, adattate e riproposte. 19. Nel resto, il motivo di revocazione deve ritenersi fondato. 20. Osserva il Collegio come, anche con riguardo al sesto motivo del ricorso per cassazione illo tempore avanzato dalla TL NG, il contenuto del ricorso per cassazione da quest’ultima originariamente proposto sia stato erroneamente ritenuto incompleto dal giudice a quo;
e ciò, sulla base di una scorretta 9 di 14 percezione della relativa entità, ancora una volta tale da rivelare, ictu oculi, la relativa sufficienza ad evidenziare l’an e il quomodo dell’effettiva contestazione, da parte della TL NG, della qualificazione della responsabilità della Telecom quale culpa in contraendo anziché quale responsabilità per il mancato rispetto dei doveri di trasparenza e di informazione confronti di LA. 21. Il mancato riconoscimento dell’oggettiva entità del contenuto del ricorso per cassazione proposto dall’odierna società ricorrente per revocazione deve pertanto ritenersi tale, anche in relazione al punto in esame, da integrare gli estremi di un vero e proprio errore di percezione (e dunque di un errore revocatorio rilevante ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c.), e non già di un mero eventuale errore concernente l’interpretazione o l’applicazione delle norme di diritto (processuale) concernenti l’operatività dell’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo il giudice di legittimità, non già applicato tale norma (in modo eventualmente erroneo) sul presupposto di un’esatta ricognizione del contenuto del ricorso per cassazione (ciò che avrebbe escluso i presupposti per l’ammissibilità dell’odierna censura per revocazione), bensì rilevato la sussistenza della violazione del principio di autosufficienza senza avvedersi dell’esatta e oggettiva entità dell’atto processuale introduttivo del giudizio di legittimità. 22. LA base di tali premesse, in accoglimento del motivo d’impugnazione in esame, dev’essere disposta la revoca della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con la conseguente necessità di procedere in sede rescissoria all’esame del sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione (di cui v. infra). 23. LA base dell’insieme delle premesse sin qui argomentate, in accoglimento del primo e del terzo motivo dell’odierno ricorso per revocazione (disatteso il secondo), dev’essere disposta la revoca della sentenza impugnata in relazione 10 di 14 alle censure accolte, segnatamente con riguardo alla decisione del giudice di legittimità emessa in relazione al quarto e al sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa in data 7/3/2016. 24. Pervenendo alla conseguente decisione in sede rescissoria, occorrerà pertanto procedere all’esame del quarto e del sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione. 25. Con il quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione, la società ricorrente ha censurato la sentenza d’appello impugnata per violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente escluso la responsabilità della Telecom s.p.a. (nei confronti di LA) ai sensi dell’art. 9 legge n. 192/98 (ossia per abuso di dipendenza economica), là dove la sentenza non definitiva di primo grado aveva ritenuto esistente in fatto la condotta lamentata (concretatasi nella rottura arbitraria delle relazioni commerciali e nell’imposizione di condizioni contrattuali gravose per la prosecuzione del rapporto) sussumendola tuttavia nella violazione del generale dovere di buona fede che deve presiedere anche la fase delle trattative precontrattuali, con statuizione che non era stata investita dall’appello incidentale di Telecom e che LA aveva impugnato in via principale unicamente in relazione alla qualificazione della natura (contrattuale o extracontrattuale non precontrattuale) della responsabilità; capo della sentenza non definitiva, pertanto, su cui doveva ritenersi definitivamente formato il giudicato con riguardo all’accertamento della rivendicata responsabilità della società avversaria. 26. Con il sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione, la società ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente escluso la responsabilità di Telecom per il mancato 11 di 14 rispetto del dovere di trasparenza e di informazione nei confronti di LA con riguardo ai profili economici in sede di verifica, tra le parti, della correttezza dello schema economico del secondo contratto, e quindi delle trattative per la rinegoziazione dell’accordo, là dove la sentenza non definitiva di primo grado aveva ritenuto esistente, in fatto, detta responsabilità; capo della sentenza non definitiva che, non essendo stato investito dall’appello incidentale di Telecom, doveva ritenersi definitivamente passato in giudicato con riguardo alla all’accertamento della rivendicata responsabilità della società avversaria. 27. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati. 28. Osserva il Collegio come, secondo quanto espressamente riconosciuto dalla stessa società odierna ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso per revocazione), Telecom Italia, nel proporre appello incidentale avverso la decisione del primo giudice, ebbe espressamente a contestare l’avvenuto riconoscimento, da parte di quest’ultimo, della propria responsabilità risarcitoria nei confronti di TL NG (già LA); responsabilità identificata dal tribunale nella prospettiva della c.d. culpa in contraendo (art. 1337 c.c.), essendosi Telecom sottratta al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dall’osservanza del principio di buona fede, destinato a vincolare le parti impegnate nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. 29. Lo stesso tribunale, nel qualificare in tali termini la responsabilità riconosciuta in capo a Telecom, ebbe espressamente a precisare come l’avvenuto riconoscimento della responsabilità per violazione dei doveri precontrattuali di buona fede, doveva ritenersi nella specie tale da assorbire ogni altra prospettazione avanzata in iure dalla società danneggiata, segnatamente con riguardo alla ritenuta violazione dell’art. 9 della legge n. 192/98 (riguardante l’ipotesi dell’abuso di dipendenza economica, individuata dallo 12 di 14 stesso tribunale come forma particolare della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c.), ovvero ad eventuali forme alternative di responsabilità civile connesse al mancato rispetto di pretesi doveri di trasparenza e di informazione nei confronti di LA. 30. Posta in questi termini, varrà osservare come l’avvenuta espressa contestazione, da parte di Telecom, in sede di appello incidentale, del riconoscimento della (unica forma di) responsabilità espressamente riconosciuta a suo carico dal giudice di primo grado (ossia di una responsabilità di natura precontrattuale, tale, per espressa indicazione di quello stesso giudice, da assorbire ogni altra possibile qualificazione giuridica alternativa), dovesse ritenersi tale da impedire la formazione di alcun giudicato interno sulle eventuali forme alternative di responsabilità di Telecom ancora in questa sede rivendicate da TL NG;
e tanto, in forza dell’immediata considerazione per cui ogni altra e diversa forma di responsabilità (per abuso di dipendenza economica, per inadempimento di obbligazioni, o per altro) avrebbe dovuto in ogni caso ritenersi esclusa per (espressa) volontà dello stesso giudice di primo grado, ovvero, in ogni caso, assorbita dalla (unica) forma di responsabilità formalmente riconosciuta dal medesimo giudice. 31. Ciò posto, l’avvenuta contestazione, da parte di Telecom, della sentenza di primo grado attraverso la proposizione di un proprio appello incidentale (quanto meno nella parte in cui risulta riproposto dalla TL NG nel ricorso per cassazione), nella misura in cui ha coinvolto l’accertamento della (unica forma di) responsabilità riconosciuta a carico di Telecom in relazione al tenore delle relazioni intrattenute con TL NG, deve ritenersi tale da aver impedito la formazione di alcun giudicato interno sul punto;
e ciò, non solo in relazione all’avvenuto riconoscimento della responsabilità precontrattuale formalmente individuata a suo carico, bensì anche in relazione a qualsivoglia eventuale altra forma di responsabilità diversamente qualificata in iure in relazione ai 13 di 14 medesimi fatti materiali, avendo, tanto TL NG quanto Telecom, provveduto, attraverso la proposizione dei rispettivi appelli principale e incidentale, a riaprire per intero, in sede di gravame, l’ambito della discussione processuale già sottoposto al giudice di primo grado, e dunque nuovamente riaffidato, nella sua interezza, all’esame del giudice d’appello. 32. LA base di tali premesse, pronunciando in sede rescissoria, a seguito della revoca della sentenza n. 17043 del 26/6/2019 resa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, sul ricorso per cassazione proposto dalla TL NG s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa in data 7/3/2016, rilevata l’infondatezza del quarto e del sesto motivo del ricorso per cassazione, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso. 33. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti, in considerazione dell’esito complessivo del processo, per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione e delle due fasi del presente giudizio di revocazione. 34. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il primo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso per revocazione;
rigetta il secondo;
revoca la sentenza di cassazione impugnata in relazione ai motivi di revocazione accolti e, nuovamente pronunciando sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa in data 7/3/2016, rigetta il ricorso. 14 di 14 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione e delle due fasi del presente giudizio di revocazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza