Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/2004, n. 15563
CASS
Sentenza 11 agosto 2004

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Commentario1

  • 1PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.
    Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016

    ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/2004, n. 15563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15563
Data del deposito : 11 agosto 2004

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