Sentenza 11 agosto 2004
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- 1. PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016
ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/2004, n. 15563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15563 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MAISANI, difesa dagli avvocati RENATO CIRILLO, RICCARDO CIRILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco On.le RO VO SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATALANI 26, difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ICEM IMPRESA COSTRUZIONI EDILE MERIDIONALE SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16032/01 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILE MERIDIONALE ICEM SCARL, in persona dell'Amministratore pro tempore, con sede in Napoli elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
DE AM, COMUNE DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 732/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Prima Civile, emessa l'1/3/2000, depositata il 28/03/00; RG. 2223/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accolto il 1^ motivo del ricorso incidentale assorbito il 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA IS convenne il comune di Napoli innanzi al tribunale del luogo per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che assunse di avere riportato inciampando sulla via Pascoli di Napoli a causa del cattivo stato del manto stradale. Instauratosi il contraddittorio, il comune contestò la propria responsabilità, sostenendo che nella specie non era ravvisabile insidia o trabocchetto;
chiamò, tuttavia, in causa la s.r.l. ICEM, appaltatrice dei lavori di manutenzione delle strade cittadine, per sentire statuire direttamente nei suoi confronti sulla domanda attrice e solo subordinatamente per la rivalsa in caso di condanna. La chiamata si costituì e si oppose sia alla domanda attrice che a quella di garanzia.
Il tribunale, istruita la causa, dichiarò la nullità della costituzione in giudizio della chiamata;
ritenne la responsabilità della stessa e del comune;
li condannò con vincolo solidale al risarcimento dei danni quantificati in lire 19.836.664.
Su gravame principale dell'ICEM ed incidentale degli altri la corte di appello di Napoli rigettò la domanda attrice e compensò le spese dei due gradi del giudizio, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
Il comune ha chiamato in causa l'ICEM, assumendo che la medesima era eventualmente tenuta al risarcimento;
solo in linea subordinata ha svolto domanda di rivalsa;
in forza dell'atto di chiamata il tribunale avrebbe dovuto accertare se fosse responsabile il comune o, alternativamente, l'ICEM e, a seconda dell'esito dell'accertamento, pronunciare direttamente condanna nei confronti di quest'ultima; una volta ritenuta la responsabilità del comune, il tribunale non poteva pronunciare condanna in solido dell'ICEM "in mancanza di una specifica richiesta in senso dell'attrice, in quanto l'automatico effetto estensivo prodotto dalla chiamata in causa di terzi concerne esclusivamente l'individuazione, in via alternativa, dell'effettivo responsabile"; anche nella garanzia impropria il chiamato può impugnare la sentenza nella parte concernente il rapporto principale, ove la chiamata avvenga, come nella specie, per vedere affermato che l'eventuale responsabilità fa carico al chiamato e non solo per la rivalsa;
gli elementi probatori acquisiti non consentono di ravvisare un'ipotesi di insidia o trabocchetto, in presenza della quale soltanto avrebbe potuto ritenersi la responsabilità del comune. L'IS ha proposto ricorso per Cassazione la base di quattro motivi;
hanno resistito con il comune e l'ICEM; quest'ultima ha proposto ricorso incidentale e ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce che l'appello del comune non ha investito il caso della sentenza impugnata concernente l'affermazione della responsabilità, bensì quello relativo alla "ripartizione" di essa;
conseguentemente sul primo capo si è formato il giudicato e la corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a prenderne atto, invece di pronunciare sulla responsabilità, negandone la sussistenza.
3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia violazione degli artt. 99, 112, 329, comma 2, 342 e 346 c.p.c.; si ribadisce che il capo della sentenza di primo grado relativo all'"an debeatur" non formato oggetto dell'impugnazione del comune ed è passato in giudicato;
si sostiene che l'avere tale capo rinato oggetto dell'impugnazione dell'ICEM non rileva, teso che si verte in tema di garanzia impropria, nella quale l'impugnazione del garante non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza tra le parti del rapporto principale.
4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento.
4.1. Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, mentre nel caso in cui il convenuto chiami in causa il terzo, indicandolo come responsabile nei confronti dell'attore, la domanda si estende automaticamente a lui senza bisogno di apposita istanza, analoga estensione non si verifica a causa dell'autonomia sostanziale dei rapporti nel caso di chiamata del terzo in garanzia (Cass. 10.5.2002, n. 6771; Cass. 23.8.1997, n. 7930); in particolare, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, in cui l'azione di garanzia e quella principale si fondano su titoli diversi, il chiamato può contestare il titolo istitutivo del rapporto principale esclusivamente nei confronti del chiamante per ottenere il rigetto della domanda di garanzia;
egli, conseguentemente, può impugnare la statuizione sul rapporto principale limitatamente all'ambito del rapporto di garanzia e per riflessi che può avere su tale rapporto, ma l'impugnazione non impedisce la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale (Cass. 27.8.2002, n. 12557; Cass. 17.11.1999, n. 12738).
4.2. Nella specie la corte di merito ha affermato che il comune ha chiamato in causa l'ICEM, sostenendo che se vi è responsabilità, fa carico soltanto ad essa, e questa affermazione non ha formato oggetto di censura.
Affermato tanto, la stessa corte ha correttamente ritenuto che l'impugnazione del chiamato è valsa a rimettere in discussione la responsabilità nel rapporto principale, impedendo la formazione del giudicato.
5. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; insufficiente ed omessa motivazione su punto decisivo;
in definitiva si addebita alla corte di merito di non avere tenuto conto delle risultanze probatorie, pervenendo a conclusione avulsa dalla realtà processuale, ed in particolare di avere omesso di motivare in ordine all'impossibilità per l'IS di verificare passo per passo il manto stradale ed alla presenza di "microsconnesioni e microrilievi che espongono al pericolo occulto".
5.1. Neppure questo motivo può essere accolto.
5.2. La corte di merito ha premesso che sussiste responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada se essa presenti una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), caratterizzata dalla imprevedibilità e non visibilità; ha, quindi, escluso che una situazione siffatta sussista nella specie in relazione alla visibilità e prevedibilità, esprimendo un giudizio di fatto che va esente da censura per correttezza e completezza.
6. Il quarto motivo del ricorso principale presuppone l'accoglimento dei primi tre motivi e rimane tr4volto dal loro rigetto.
6.1. Con tale motivo si lamenta, difatti, che la corte di merito non abbia accolto la censura mossa ai primi giudici per avere liquidato le spese giudiziali al di sotto dei minimi tariffari.
7. Dei tre motivi del ricorso incidentale è fondato e va accolto il primo, con il quale si lamenta che la corte di merito abbia omesso di pronunciare in ordine alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, non contenendo in effetti, la sentenza qui impugnata una tale pronuncia.
8. Sono, viceversa, superati ed assorbiti gli altri due motivi, con i quali si ripropongono, per il caso di accoglimento del ricorso principale, le questioni concernenti l'impossibilità di pronunciare la condanna dell'ICEM in favore dell'IS.
9. In conclusione, il ricorso principale va rigettato;
il primo motivo del ricorso incidentale va accolto;
gli altri motivi dello stesso ricorso rimangono assorbiti;
la sentenza impugnata va cassata relazione al motivo accolto con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004