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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1107/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1107/2020 R.G promossa da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Aldo Urciuolo (c.f. , pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 54
ATTORE / OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Massimo Paradisi, (pec: ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Corso Italia n 15
CONVENUTO / OPPOSTO N. 1107/2020 R.G. 2 / 12
CONCLUSIONI
ATTORE
“Voglia il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa ogni contraria istanza o eccezione disattesa e reietta: dichiarare nullo e/o annullabile e comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 5636/2019 del 13/12/2019 RG n.
17185/2019, notificato via pec in data 18 dicembre 2019 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 13 dicembre 2019, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla citazione in opposizione e al presente atto;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per mala gestio nei confronti di e per CP_1 Pt_2
l'effetto condannarlo alla corresponsione a favore di questa parte della somma di euro
9.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa accertare e dichiarare la responsabilità del signor per avere CP_1 incassato personalmente fatture per un importo di euro 7.130,25 e conseguentemente condannarlo alla restituzione di detti importi a favore di questa parte, oltre interessi legali maturati dalla data di incasso di ogni singola fattura fino all'integrale rimborso da parte del medesimo;
respingere la domanda riconvenzionale di controparte in quanto formulata tardivamente;
condannare comunque il Signor alla restituzione degli importi CP_1 già corrisposti da pari a complessivi euro 11.313,08 come da bonifici allegati alla Pt_2 presente memoria (allegato 1). Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori come per legge.”
In via istruttoria, ha concluso per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi come richiesti nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.
CONVENUTO;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale: respingere l'opposizione proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n. 5636/2019 (R.G. 17185/2016) emesso dal Tribunale di Firenze Sez. N. 1107/2020 R.G. 3 / 12
specializzata in materia di impresa emesso il 13-12-2019 e notificato il 18-12-2019. -
Respingere, comunque, tutte le domande della in quanto infondate in fatto ed in Pt_2 diritto come esposto in narrativa. - Dichiarare la responsabilità ex art 96 cpc della CP_2
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e condannare la stessa al risarcimento danni nell'importo che si riterrà di giustizia. - Cancellare le frasi che dichiarano che il sig. abbia incassato senza rendicontarle le somme relative alle CP_1
Par fatture di Cangini Srl e del Geom e condannare la al risarcimento del danno CP_3 secondo equità. In subordine, comunque, condannare la in persona del suo legale Pt_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, così come stabilito nel decreto, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di citazione, la società Parte_1
Part (d'ora in poi ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
5636/2019 (R.G. 17185/2019), ottenuto da ed avente ad CP_1 oggetto il pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'espletamento dell'attività di amministratore della società relativo all'anno 2018, richiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, ha esercitato azione di responsabilità nei confronti dell'opposto. Part A fondamento dell'opposizione, ha sollevato, ex art. 1460 c.c., eccezione di inadempimento sostenendo che l'ingiungente sarebbe stato inottemperante rispetto alle obbligazioni derivanti dall'assunzione della carica di amministratore, sulla base del rapporto di mandato che lega l'amministratore alla società.
Inoltre, in via riconvenzionale ha imputato all'opposto le seguenti condotte di mala gestio, sulla base delle quali ha fondato l'azione di responsabilità:
- turpiloquio nei confronti dei dipendenti e dei membri degli organi sociali (doc.ti.1, 2 e 3); N. 1107/2020 R.G. 4 / 12
- acquisto di beni strumentali di alcuni dispositivi Xerox per il tramite di Part contratti di locazione finanziaria, rivenduti senza che ne fosse divenuta proprietaria;
- riscossione, eseguita personalmente da , di alcuni crediti sociali CP_1 estinti con pagamento in contanti a cui non è seguito il versamento nella cassa sociale delle somme ricevute;
- stralcio di debiti per importi considerevoli senza che ne ricorressero i presupposti legali, nel 2016;
- cessione di credito nascente dal sinistro occorso a in data CP_1
12.12.2018, senza che disponesse dei relativi poteri amministrativi, precisando che il cessionario del credito è risultato essere una ditta riconducibile ad un parente dell'attore.
L'opponente ha così chiesto, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2476
c.c., l'importo di euro 9.000,00 così ripartito: 4.500,00 euro in via equitativa per aver il assunto una condotta denigratoria nei confronti degli altri CP_1 membri del consiglio di amministrazione nonché nei riguardi di dipendenti della società; 4.500,00 euro per aver ceduto illegittimamente un bene oggetto di leasing a società terza. Ha poi chiesto la condanna alla restituzione dei Part crediti spettanti alla ma riscossi brevi manu dall'opposto e non versati nelle casse sociali., quantificati nell'importo di euro 7.130,25.
Si è costituito in giudizio affermando la legittimità del credito CP_1 ingiunto in quanto il compenso spettante per la funzione di amministratore, oggetto del procedimento monitorio, risulta sia dall'assemblea dei soci del
08.12.2017, in cui è stato deliberato l'importo dell'ammontare dovuto come compenso per l'anno 2018, pari a € 43.200,00 lordi annui, (doc. n. 2, fasc. monitorio), sia dall'emissione delle relative buste paga (docc. n. 3 a 11, fasc. monitorio) nonché dal riconoscimento del debito ad opera di parte opponente (doc. n. 21. Fasc. monitorio) richiedendo, pertanto, la concessone della provvisoria esecutività del d.i.. N. 1107/2020 R.G. 5 / 12
ha poi contestato gli addebiti oggetto di censura in ragione dell'assenza CP_1 di prove circa i pregiudizi che tali addebiti avrebbero comportato alla società, replicando che nessun procedimento per diffamazione è stato incardinato sulla base delle deduzioni di parte attrice, che non è stata fornita alcuna prova in merito alle asserite voci di danno a seguito della cessione dei beni oggetto dei contratti di leasing finanziario e che non è stata dimostrata l'appropriazione delle somme pagate brevi manu direttamente a lui. L'opposto ha così chiesto il rigetto delle domande spiegate da parte attrice nonché la condanna ex art. 96
c.p.c. Part Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha versato in atti la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione, per la complessiva somma di € 11.313,08 eseguito nel settembre del 2021 a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di proposta conciliativa formulata dal giudice primo assegnatario del Part fascicolo, ha dichiarato di non aderire, pretendendo che la somma ivi indicata, pari a € 6.000,00, fosse a tacitazione di ogni altra pretesa e rapporto intercorrente tra le parti.
La causa è stata allora istruita mediante acquisizioni documentali, escussione testimoniale ed interrogatorio formale dell'opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo avendo il tribunale rilevato l'assenza Part della necessaria autorizzazione dell'assemblea dei soci della affinché il suo legale rappresentante azionasse la domanda riconvenzionale.
Depositato verbale di assemblea del 14.02.2025 con cui l'assemblea ha autorizzato l'a.u. a presentare la domanda riconvenzionale di cui al presente giudizio, ratificando le attività già operate, il giudice istruttore ha di nuovo rimesso la causa al collegio, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. N. 1107/2020 R.G. 6 / 12
MOTIVI DELLA DECISONE
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo Part
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo che CP_1
ha azionato al fine di ottenere il pagamento del compenso come
[...] amministratore della società per l'anno 2018.
Occorre premettere che l'opponente non ha contestato la debenza della pretesa creditoria, nulla eccependo rispetto all'ammontare o al fatto che Part
non abbia percepito la somma ingiunta. ha invece contestato tale CP_1 pretesa creditoria eccependo l'avverso non corretto adempimento degli obblighi a lui spettanti come amministratore, ex art. 1460 c.c., imputandogli le seguenti condotte:
a) turpiloquio ed offese nei confronti di dipendenti, clienti e fornitori;
b) ricezione di pagamenti in contanti da parte di alcuni clienti e conseguente omesso versamento nelle casse della società;
c) denigrazione degli altri consiglieri;
d) acquisto di alcuni dispositivi Xerox per il tramite di contratti di Part locazione finanziaria e rivenduti senza il diritto di proprietà di;
e) stralcio, nel 2016, di debiti per importi considerevoli senza che ne ricorressero i presupposti legali;
f) cessione del credito derivante dal sinistro occorso a il CP_1
12.12.2018, senza che disponesse dei relativi poteri amministrativi, precisando che il cessionario del credito è risultato essere una ditta riconducibile ad un suo parente.
Ora, in considerazione della natura del rapporto che lega l'amministratore alla società, che viene ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell'amministratore della s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché costituisce il corrispettivo per l'attività espletata e può riconoscersi all'amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta. Conseguentemente, trovano applicazione i principi propri delle obbligazioni contrattuali ed è dunque proponibile, da parte della società, N. 1107/2020 R.G. 7 / 12
l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. (cfr. Trib. Imprese di Palermo, sent. del 19.09.2022).
Quindi, anche in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore che si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
viceversa, il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento “e ciò anche nell'ipotesi in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Trib. Imprese di Catanzaro, sent. del 12.02.2024).
Occorre quindi applicare i suesposti principi al caso che ci occupa, tenendo presente l'inversione processuale delle parti stante la natura bifasica del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui l'opponente è la convenuta sostanziale, la quale ha infatti sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., mentre l'ingiungente opposto è l'attore sostanziale a cui quindi spetta provare l'avvenuto corretto adempimento.
In particolare si osserva, con riferimento alle condotte inerenti all'atteggiamento tenuto da nei confronti dei dipendenti, dei clienti o CP_1 degli altri membri del c.d.a. (sub a e c), che la buona educazione, sebbene possa essere utile a creare un sereno luogo di lavoro, non rientra nel contenuto obbligatorio di un mandato gestorio gravante su un amministratore, esternandosi come peculiarità caratteriale che esula dalle competenze richieste al consigliere di una s.r.l.
Quanto agli ulteriori addebiti, si rileva come solo quello avente ad oggetto l'indebita percezione di alcuni pagamenti da parte di clienti ed il conseguente omesso loro versamento in favore della società possa rappresentare espressione di inottemperanza degli obblighi gravanti sull'amministratore, giacché rispetto alle altre condotte l'allegazione, oltre ad essere generica, è pure carente, non avendo l'attore neanche indicato quali sarebbero i crediti stralciati e i dispositivi Xerox rivenduti da . CP_1 N. 1107/2020 R.G. 8 / 12
Invero:
d) quanto all'acquisto di beni strumentali di dispositivi Xerox per il tramite di contratti di locazione finanziaria e rivenduti senza il diritto di proprietà di Part
, non si rinviene quale possa essere l'illecito, oltre al fatto che non è stato depositato alcun documento a sostegno di tale prospettazione, in ordine né dell'acquisto né della successiva asserita rivendita;
non si ravvisa quindi alcun tipo di danno;
e) non sono stati neanche indicati quali debiti sarebbero stati stralciati nel
2016, né quali presupposti sarebbero stati necessari per una tale operazione;
f) nulla è stato prodotto a fondamento della cessione del credito conseguente al sinistro occorso a il 12.12.2018, né è stato spiegato perché CP_1 configurerebbe atto di mala gestio e, in tale ipotesi, quale pregiudizio tale attività possa aver creato alla società.
Invece, al fine di provare la distrazione di entrate della società mediante il ricevimento del pagamento in contanti da parte di alcuni clienti senza che poi tali somme siano state riversate nelle casse della società, è stata espletata apposita escussione testimoniale. Part Sentiti i clienti che sono stati indicati da come coloro che avrebbero pagato quanto dovuto direttamente a , è emerso che solo due hanno CP_1 pagato in contanti brevi manu all'opposto:
- la quale ha dichiarato di aver pagato a poiché Testimone_1 CP_1 era con lui che si interfacciava. A tal proposito, la teste ha affermato che la somma era inferiore rispetto a quella risultante dall'estratto conto interno alla società (mastrino) mostratole, pari a € 2.697,92, pur non essendo in grado però di quantificare l'effettivo importo (cfr. verbale del 14.11.2023); quindi, in assenza di riscontri documentali forniti dall'opposto che possano confutare Part quanto allegato a provato da , si deve prendere in considerazione l'importo risultante dalla documentazione contabile prodotta e non contestata;
N. 1107/2020 R.G. 9 / 12
- l'arch. il cui pagamento è stato provato per il tramite di Per_1 comunicazioni mail in cui questi ha dichiarato di aver pagato a CP_1
l'importo corrispondente alle fatture ivi allegate, per il complessivo importo di € 2.140,00.
A fronte di tali risultanze probatorie, nulla ha prodotto circa il CP_1 successivo versamento di tali importi in favore della società, sebbene fosse suo onere provare l'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti quale amministratore della società, ossia quella di provvedere a Part riversare a i pagamenti non tracciabili a lui effettuati brevi manu.
Ora, però, si tratta di verificare se tale condotta possa assurgere ad una gravità tale da andare ad elidere il diritto dell'opposto a percepire il compenso come amministratore.
Questo tribunale ritiene che, a fronte dei diversi inadempimenti astrattamente imputati a e rimasti privi di idoneo apparato probatorio, solo l'omesso CP_1 versamento in favore della società di due pagamenti da lui direttamente ricevuti non è un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell'amministratore di ricevere il compenso per la sua attività.
Si ritiene infatti di sottolineare le seguenti circostanze:
- gli episodi in cui la condotta si è manifestata sono soltanto due, si sono verificati solo una volta con ciascuno dei due clienti e risultano originare dal rapporto instaurato direttamente dal con i singoli clienti;
CP_1
- gli importi sottratti sono di modica entità e sono comunque inferiori rispetto al quantum del compenso come consigliere;
- tali inottemperanze sono state sollevate dalla società solo in questa sede, sebbene facciano riferimento ad accadimenti verificatisi nel 2018.
Si ritiene quindi che l'eccezione di inadempimento debba essere disattesa.
2. La domanda riconvenzionale N. 1107/2020 R.G. 10 / 12
Occorre preliminarmente rilevare come, a seguito della rimessione della causa sul ruolo avendo il collegio rilevato d'ufficio l'assenza della necessaria previa Part autorizzazione dell'assemblea dei soci della affinché il suo legale rappresentante potesse azionare la domanda riconvenzionale, l'opponente ha depositato verbale assembleare del 14.02.2025 con cui l'a.u. non solo è stato autorizzato a procedere nella già formulata domanda riconvenzionale ma è stato anche ratificato il suo operato.
Dunque, le medesime condotte indicate a sostegno dell'eccezione di Part inadempimento sono state dalla assunte a fondamento anche della domanda di responsabilità ex art. 2476 c.c. formulata in via riconvenzionale.
a) + c) Si deve anche in questo caso ribadire che il contegno, sebbene poco edificante, si è sostanziato in lamentele da parte di alcuni dipendenti circa il
“clima pesante in ufficio” derivante dai modi di fare di che, però, CP_1 non ha determinato alcun pregiudizio per la società o, almeno, nessun danno è stato in tal senso allegato dall'opponente ed è quindi una condotta irrilevante ai fini dell'imputazione di responsabilità.
b) Rilevante è invece l'indebito trattenimento di pagamenti effettuati direttamente a ma destinati a costituire entrate per la società, CP_1
Part derivandone un danno per la corrispondente alla somma che risulta essere stata illegittimamente distratta. Come detto, questa voce di danno corrisponde a € 4.837,92.
d) La vendita ad una società di leasing di prodotti Xerox in assenza delle necessarie autorizzazioni è rimasta non solo priva di riscontro, ma ancor prima anche carente nella allegazione sia del fatto illecito in sé che del danno Part conseguitone, tanto che la ha chiesto il risarcimento del relativo danno quantificandolo in via equitativa in € 4.500,00. Non è stato infatti neanche provato né l'effettivo perfezionamento dell'operazione, essendo rimasto l'addebito a livello di mera asserzione, né quale pregiudizio la società avrebbe conseguentemente subìto. Emerge quindi l'irrilevanza di tale condotta ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c.. N. 1107/2020 R.G. 11 / 12
e) + f) In ordine alle ulteriori condotte, la stessa opponente ha dichiarato di riservarsi di chiedere il risarcimento dei conseguenti danni in separata sede, non essendo ora in grado di quantificarli.
*
Occorre infine rilevare come il convenuto opposto abbia altresì chiesto disporsi la cancellazione della frase con cui controparte ha sostenuto che egli avrebbe incassato “senza rendicontarle le somme relative alle fatture di Cangini Srl e del Par Geom e condannare la al risarcimento del danno secondo equità.”. Posto CP_3 che non ha neanche indicato i motivi a sostegno di tale richiesta, la CP_1 domanda deve essere rigettata non ravvisandosi in tale frase alcun tono di sconvenienza, avendo l'opponente semplicemente enucleato una condotta di mala gestio imputata al convenuto e che, peraltro, sebbene rispetto a soggetti diversi, è risultata fondata.
*
Dunque, alla luce di quanto esposto:
- il diritto di credito dell'opposto non è stato contestato nell'an da CP_1
Part parte di , con ciò dovendosi riconoscere il diritto ad ottenere il richiesto pagamento del compenso per l'attività di amministratore svolta nel 2018;
- l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può trovare accoglimento, stante la rilevata esiguità degli inadempimenti lamentati;
Part
- è invece fondata l'azione, esercitata in via riconvenzionale da , di responsabilità nei confronti del consigliere, ritenendo provata e fondata la condotta di distrazione di somme.
A questo punto, quindi, si deve:
- confermare il decreto ingiuntivo, il cui pagamento, a seguito della concessa Part provvisoria esecutività, è già stato interamente eseguito dalla;
Part
- dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione della somma distratta pari a complessivi € 4.837,92. Su tale somma, stante la natura di credito di valuta, derivando dall'avversa obbligazione restitutoria delle somme distratte, devono essere applicati gli interessi legali, a decorrere dalla data di N. 1107/2020 R.G. 12 / 12
incasso di ogni singola fattura il cui importo è stato distratto fino all'integrale rimborso, mentre non trova applicazione la rivalutazione monetaria.
3. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
in particolare, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo n. 5636/2019 (R.G. 17185/2019) emesso dal tribunale di Firenze;
condanna a pagare in favore di la somma di € CP_1 Parte_2
4.837,92, oltre interessi come in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1107/2020 R.G promossa da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Aldo Urciuolo (c.f. , pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 54
ATTORE / OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Massimo Paradisi, (pec: ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Corso Italia n 15
CONVENUTO / OPPOSTO N. 1107/2020 R.G. 2 / 12
CONCLUSIONI
ATTORE
“Voglia il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa ogni contraria istanza o eccezione disattesa e reietta: dichiarare nullo e/o annullabile e comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 5636/2019 del 13/12/2019 RG n.
17185/2019, notificato via pec in data 18 dicembre 2019 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 13 dicembre 2019, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla citazione in opposizione e al presente atto;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per mala gestio nei confronti di e per CP_1 Pt_2
l'effetto condannarlo alla corresponsione a favore di questa parte della somma di euro
9.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa accertare e dichiarare la responsabilità del signor per avere CP_1 incassato personalmente fatture per un importo di euro 7.130,25 e conseguentemente condannarlo alla restituzione di detti importi a favore di questa parte, oltre interessi legali maturati dalla data di incasso di ogni singola fattura fino all'integrale rimborso da parte del medesimo;
respingere la domanda riconvenzionale di controparte in quanto formulata tardivamente;
condannare comunque il Signor alla restituzione degli importi CP_1 già corrisposti da pari a complessivi euro 11.313,08 come da bonifici allegati alla Pt_2 presente memoria (allegato 1). Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori come per legge.”
In via istruttoria, ha concluso per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi come richiesti nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.
CONVENUTO;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale: respingere l'opposizione proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n. 5636/2019 (R.G. 17185/2016) emesso dal Tribunale di Firenze Sez. N. 1107/2020 R.G. 3 / 12
specializzata in materia di impresa emesso il 13-12-2019 e notificato il 18-12-2019. -
Respingere, comunque, tutte le domande della in quanto infondate in fatto ed in Pt_2 diritto come esposto in narrativa. - Dichiarare la responsabilità ex art 96 cpc della CP_2
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e condannare la stessa al risarcimento danni nell'importo che si riterrà di giustizia. - Cancellare le frasi che dichiarano che il sig. abbia incassato senza rendicontarle le somme relative alle CP_1
Par fatture di Cangini Srl e del Geom e condannare la al risarcimento del danno CP_3 secondo equità. In subordine, comunque, condannare la in persona del suo legale Pt_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, così come stabilito nel decreto, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di citazione, la società Parte_1
Part (d'ora in poi ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
5636/2019 (R.G. 17185/2019), ottenuto da ed avente ad CP_1 oggetto il pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'espletamento dell'attività di amministratore della società relativo all'anno 2018, richiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, ha esercitato azione di responsabilità nei confronti dell'opposto. Part A fondamento dell'opposizione, ha sollevato, ex art. 1460 c.c., eccezione di inadempimento sostenendo che l'ingiungente sarebbe stato inottemperante rispetto alle obbligazioni derivanti dall'assunzione della carica di amministratore, sulla base del rapporto di mandato che lega l'amministratore alla società.
Inoltre, in via riconvenzionale ha imputato all'opposto le seguenti condotte di mala gestio, sulla base delle quali ha fondato l'azione di responsabilità:
- turpiloquio nei confronti dei dipendenti e dei membri degli organi sociali (doc.ti.1, 2 e 3); N. 1107/2020 R.G. 4 / 12
- acquisto di beni strumentali di alcuni dispositivi Xerox per il tramite di Part contratti di locazione finanziaria, rivenduti senza che ne fosse divenuta proprietaria;
- riscossione, eseguita personalmente da , di alcuni crediti sociali CP_1 estinti con pagamento in contanti a cui non è seguito il versamento nella cassa sociale delle somme ricevute;
- stralcio di debiti per importi considerevoli senza che ne ricorressero i presupposti legali, nel 2016;
- cessione di credito nascente dal sinistro occorso a in data CP_1
12.12.2018, senza che disponesse dei relativi poteri amministrativi, precisando che il cessionario del credito è risultato essere una ditta riconducibile ad un parente dell'attore.
L'opponente ha così chiesto, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2476
c.c., l'importo di euro 9.000,00 così ripartito: 4.500,00 euro in via equitativa per aver il assunto una condotta denigratoria nei confronti degli altri CP_1 membri del consiglio di amministrazione nonché nei riguardi di dipendenti della società; 4.500,00 euro per aver ceduto illegittimamente un bene oggetto di leasing a società terza. Ha poi chiesto la condanna alla restituzione dei Part crediti spettanti alla ma riscossi brevi manu dall'opposto e non versati nelle casse sociali., quantificati nell'importo di euro 7.130,25.
Si è costituito in giudizio affermando la legittimità del credito CP_1 ingiunto in quanto il compenso spettante per la funzione di amministratore, oggetto del procedimento monitorio, risulta sia dall'assemblea dei soci del
08.12.2017, in cui è stato deliberato l'importo dell'ammontare dovuto come compenso per l'anno 2018, pari a € 43.200,00 lordi annui, (doc. n. 2, fasc. monitorio), sia dall'emissione delle relative buste paga (docc. n. 3 a 11, fasc. monitorio) nonché dal riconoscimento del debito ad opera di parte opponente (doc. n. 21. Fasc. monitorio) richiedendo, pertanto, la concessone della provvisoria esecutività del d.i.. N. 1107/2020 R.G. 5 / 12
ha poi contestato gli addebiti oggetto di censura in ragione dell'assenza CP_1 di prove circa i pregiudizi che tali addebiti avrebbero comportato alla società, replicando che nessun procedimento per diffamazione è stato incardinato sulla base delle deduzioni di parte attrice, che non è stata fornita alcuna prova in merito alle asserite voci di danno a seguito della cessione dei beni oggetto dei contratti di leasing finanziario e che non è stata dimostrata l'appropriazione delle somme pagate brevi manu direttamente a lui. L'opposto ha così chiesto il rigetto delle domande spiegate da parte attrice nonché la condanna ex art. 96
c.p.c. Part Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha versato in atti la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione, per la complessiva somma di € 11.313,08 eseguito nel settembre del 2021 a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di proposta conciliativa formulata dal giudice primo assegnatario del Part fascicolo, ha dichiarato di non aderire, pretendendo che la somma ivi indicata, pari a € 6.000,00, fosse a tacitazione di ogni altra pretesa e rapporto intercorrente tra le parti.
La causa è stata allora istruita mediante acquisizioni documentali, escussione testimoniale ed interrogatorio formale dell'opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo avendo il tribunale rilevato l'assenza Part della necessaria autorizzazione dell'assemblea dei soci della affinché il suo legale rappresentante azionasse la domanda riconvenzionale.
Depositato verbale di assemblea del 14.02.2025 con cui l'assemblea ha autorizzato l'a.u. a presentare la domanda riconvenzionale di cui al presente giudizio, ratificando le attività già operate, il giudice istruttore ha di nuovo rimesso la causa al collegio, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. N. 1107/2020 R.G. 6 / 12
MOTIVI DELLA DECISONE
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo Part
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo che CP_1
ha azionato al fine di ottenere il pagamento del compenso come
[...] amministratore della società per l'anno 2018.
Occorre premettere che l'opponente non ha contestato la debenza della pretesa creditoria, nulla eccependo rispetto all'ammontare o al fatto che Part
non abbia percepito la somma ingiunta. ha invece contestato tale CP_1 pretesa creditoria eccependo l'avverso non corretto adempimento degli obblighi a lui spettanti come amministratore, ex art. 1460 c.c., imputandogli le seguenti condotte:
a) turpiloquio ed offese nei confronti di dipendenti, clienti e fornitori;
b) ricezione di pagamenti in contanti da parte di alcuni clienti e conseguente omesso versamento nelle casse della società;
c) denigrazione degli altri consiglieri;
d) acquisto di alcuni dispositivi Xerox per il tramite di contratti di Part locazione finanziaria e rivenduti senza il diritto di proprietà di;
e) stralcio, nel 2016, di debiti per importi considerevoli senza che ne ricorressero i presupposti legali;
f) cessione del credito derivante dal sinistro occorso a il CP_1
12.12.2018, senza che disponesse dei relativi poteri amministrativi, precisando che il cessionario del credito è risultato essere una ditta riconducibile ad un suo parente.
Ora, in considerazione della natura del rapporto che lega l'amministratore alla società, che viene ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell'amministratore della s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché costituisce il corrispettivo per l'attività espletata e può riconoscersi all'amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta. Conseguentemente, trovano applicazione i principi propri delle obbligazioni contrattuali ed è dunque proponibile, da parte della società, N. 1107/2020 R.G. 7 / 12
l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. (cfr. Trib. Imprese di Palermo, sent. del 19.09.2022).
Quindi, anche in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore che si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
viceversa, il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento “e ciò anche nell'ipotesi in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Trib. Imprese di Catanzaro, sent. del 12.02.2024).
Occorre quindi applicare i suesposti principi al caso che ci occupa, tenendo presente l'inversione processuale delle parti stante la natura bifasica del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui l'opponente è la convenuta sostanziale, la quale ha infatti sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., mentre l'ingiungente opposto è l'attore sostanziale a cui quindi spetta provare l'avvenuto corretto adempimento.
In particolare si osserva, con riferimento alle condotte inerenti all'atteggiamento tenuto da nei confronti dei dipendenti, dei clienti o CP_1 degli altri membri del c.d.a. (sub a e c), che la buona educazione, sebbene possa essere utile a creare un sereno luogo di lavoro, non rientra nel contenuto obbligatorio di un mandato gestorio gravante su un amministratore, esternandosi come peculiarità caratteriale che esula dalle competenze richieste al consigliere di una s.r.l.
Quanto agli ulteriori addebiti, si rileva come solo quello avente ad oggetto l'indebita percezione di alcuni pagamenti da parte di clienti ed il conseguente omesso loro versamento in favore della società possa rappresentare espressione di inottemperanza degli obblighi gravanti sull'amministratore, giacché rispetto alle altre condotte l'allegazione, oltre ad essere generica, è pure carente, non avendo l'attore neanche indicato quali sarebbero i crediti stralciati e i dispositivi Xerox rivenduti da . CP_1 N. 1107/2020 R.G. 8 / 12
Invero:
d) quanto all'acquisto di beni strumentali di dispositivi Xerox per il tramite di contratti di locazione finanziaria e rivenduti senza il diritto di proprietà di Part
, non si rinviene quale possa essere l'illecito, oltre al fatto che non è stato depositato alcun documento a sostegno di tale prospettazione, in ordine né dell'acquisto né della successiva asserita rivendita;
non si ravvisa quindi alcun tipo di danno;
e) non sono stati neanche indicati quali debiti sarebbero stati stralciati nel
2016, né quali presupposti sarebbero stati necessari per una tale operazione;
f) nulla è stato prodotto a fondamento della cessione del credito conseguente al sinistro occorso a il 12.12.2018, né è stato spiegato perché CP_1 configurerebbe atto di mala gestio e, in tale ipotesi, quale pregiudizio tale attività possa aver creato alla società.
Invece, al fine di provare la distrazione di entrate della società mediante il ricevimento del pagamento in contanti da parte di alcuni clienti senza che poi tali somme siano state riversate nelle casse della società, è stata espletata apposita escussione testimoniale. Part Sentiti i clienti che sono stati indicati da come coloro che avrebbero pagato quanto dovuto direttamente a , è emerso che solo due hanno CP_1 pagato in contanti brevi manu all'opposto:
- la quale ha dichiarato di aver pagato a poiché Testimone_1 CP_1 era con lui che si interfacciava. A tal proposito, la teste ha affermato che la somma era inferiore rispetto a quella risultante dall'estratto conto interno alla società (mastrino) mostratole, pari a € 2.697,92, pur non essendo in grado però di quantificare l'effettivo importo (cfr. verbale del 14.11.2023); quindi, in assenza di riscontri documentali forniti dall'opposto che possano confutare Part quanto allegato a provato da , si deve prendere in considerazione l'importo risultante dalla documentazione contabile prodotta e non contestata;
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- l'arch. il cui pagamento è stato provato per il tramite di Per_1 comunicazioni mail in cui questi ha dichiarato di aver pagato a CP_1
l'importo corrispondente alle fatture ivi allegate, per il complessivo importo di € 2.140,00.
A fronte di tali risultanze probatorie, nulla ha prodotto circa il CP_1 successivo versamento di tali importi in favore della società, sebbene fosse suo onere provare l'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti quale amministratore della società, ossia quella di provvedere a Part riversare a i pagamenti non tracciabili a lui effettuati brevi manu.
Ora, però, si tratta di verificare se tale condotta possa assurgere ad una gravità tale da andare ad elidere il diritto dell'opposto a percepire il compenso come amministratore.
Questo tribunale ritiene che, a fronte dei diversi inadempimenti astrattamente imputati a e rimasti privi di idoneo apparato probatorio, solo l'omesso CP_1 versamento in favore della società di due pagamenti da lui direttamente ricevuti non è un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell'amministratore di ricevere il compenso per la sua attività.
Si ritiene infatti di sottolineare le seguenti circostanze:
- gli episodi in cui la condotta si è manifestata sono soltanto due, si sono verificati solo una volta con ciascuno dei due clienti e risultano originare dal rapporto instaurato direttamente dal con i singoli clienti;
CP_1
- gli importi sottratti sono di modica entità e sono comunque inferiori rispetto al quantum del compenso come consigliere;
- tali inottemperanze sono state sollevate dalla società solo in questa sede, sebbene facciano riferimento ad accadimenti verificatisi nel 2018.
Si ritiene quindi che l'eccezione di inadempimento debba essere disattesa.
2. La domanda riconvenzionale N. 1107/2020 R.G. 10 / 12
Occorre preliminarmente rilevare come, a seguito della rimessione della causa sul ruolo avendo il collegio rilevato d'ufficio l'assenza della necessaria previa Part autorizzazione dell'assemblea dei soci della affinché il suo legale rappresentante potesse azionare la domanda riconvenzionale, l'opponente ha depositato verbale assembleare del 14.02.2025 con cui l'a.u. non solo è stato autorizzato a procedere nella già formulata domanda riconvenzionale ma è stato anche ratificato il suo operato.
Dunque, le medesime condotte indicate a sostegno dell'eccezione di Part inadempimento sono state dalla assunte a fondamento anche della domanda di responsabilità ex art. 2476 c.c. formulata in via riconvenzionale.
a) + c) Si deve anche in questo caso ribadire che il contegno, sebbene poco edificante, si è sostanziato in lamentele da parte di alcuni dipendenti circa il
“clima pesante in ufficio” derivante dai modi di fare di che, però, CP_1 non ha determinato alcun pregiudizio per la società o, almeno, nessun danno è stato in tal senso allegato dall'opponente ed è quindi una condotta irrilevante ai fini dell'imputazione di responsabilità.
b) Rilevante è invece l'indebito trattenimento di pagamenti effettuati direttamente a ma destinati a costituire entrate per la società, CP_1
Part derivandone un danno per la corrispondente alla somma che risulta essere stata illegittimamente distratta. Come detto, questa voce di danno corrisponde a € 4.837,92.
d) La vendita ad una società di leasing di prodotti Xerox in assenza delle necessarie autorizzazioni è rimasta non solo priva di riscontro, ma ancor prima anche carente nella allegazione sia del fatto illecito in sé che del danno Part conseguitone, tanto che la ha chiesto il risarcimento del relativo danno quantificandolo in via equitativa in € 4.500,00. Non è stato infatti neanche provato né l'effettivo perfezionamento dell'operazione, essendo rimasto l'addebito a livello di mera asserzione, né quale pregiudizio la società avrebbe conseguentemente subìto. Emerge quindi l'irrilevanza di tale condotta ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c.. N. 1107/2020 R.G. 11 / 12
e) + f) In ordine alle ulteriori condotte, la stessa opponente ha dichiarato di riservarsi di chiedere il risarcimento dei conseguenti danni in separata sede, non essendo ora in grado di quantificarli.
*
Occorre infine rilevare come il convenuto opposto abbia altresì chiesto disporsi la cancellazione della frase con cui controparte ha sostenuto che egli avrebbe incassato “senza rendicontarle le somme relative alle fatture di Cangini Srl e del Par Geom e condannare la al risarcimento del danno secondo equità.”. Posto CP_3 che non ha neanche indicato i motivi a sostegno di tale richiesta, la CP_1 domanda deve essere rigettata non ravvisandosi in tale frase alcun tono di sconvenienza, avendo l'opponente semplicemente enucleato una condotta di mala gestio imputata al convenuto e che, peraltro, sebbene rispetto a soggetti diversi, è risultata fondata.
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Dunque, alla luce di quanto esposto:
- il diritto di credito dell'opposto non è stato contestato nell'an da CP_1
Part parte di , con ciò dovendosi riconoscere il diritto ad ottenere il richiesto pagamento del compenso per l'attività di amministratore svolta nel 2018;
- l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può trovare accoglimento, stante la rilevata esiguità degli inadempimenti lamentati;
Part
- è invece fondata l'azione, esercitata in via riconvenzionale da , di responsabilità nei confronti del consigliere, ritenendo provata e fondata la condotta di distrazione di somme.
A questo punto, quindi, si deve:
- confermare il decreto ingiuntivo, il cui pagamento, a seguito della concessa Part provvisoria esecutività, è già stato interamente eseguito dalla;
Part
- dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione della somma distratta pari a complessivi € 4.837,92. Su tale somma, stante la natura di credito di valuta, derivando dall'avversa obbligazione restitutoria delle somme distratte, devono essere applicati gli interessi legali, a decorrere dalla data di N. 1107/2020 R.G. 12 / 12
incasso di ogni singola fattura il cui importo è stato distratto fino all'integrale rimborso, mentre non trova applicazione la rivalutazione monetaria.
3. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
in particolare, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo n. 5636/2019 (R.G. 17185/2019) emesso dal tribunale di Firenze;
condanna a pagare in favore di la somma di € CP_1 Parte_2
4.837,92, oltre interessi come in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani