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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1664/2024 R.G. promossa da
.F. ), assistita Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato domiciliatario PIERLUIGI VINCI, con studio in
Borgo Scroffa n. 37, Vicenza
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 CP_3 [...]
), assistiti e difesi dagli avvocati MICHELE GRIGENTI C.F._3
e ALBERTO MILESI, domiciliati presso lo studio del primo difensore in
Corso Palladio n. 11, Vicenza
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_4 C.F._4 dall'Avvocato domiciliatario EMANUELE PASETTO, con studio in Via
Daniele Manin, n. 5 Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 settembre 2024 nel proc. n. 5522/2022 R.G.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO, in via principale: - in accoglimento del “I) MOTIVO DI APPELLO - errato accertamento di sussistenza responsabilità medica a carico di
[...]
nei confronti della sig.ra ed errata Parte_1 CP_5 condanna di in solido col dott. Parte_1
” dedotto in narrativa, emettere la sentenza che – a CP_4 modifica di quanto statuito in primo grado dalla Ordinanza del Trib.
Vicenza – accerti e dichiari l'assenza di qualsiasi responsabilità sanitaria
/ malpractice a carico della in Parte_1 relazione a quanto occorso alla sig.ra per l'errata CP_5 refertazione della RX del 17.11.2011 effettuata dal Dott. , CP_4 con ogni conseguenza ed effetto giuridico;
con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
NEL MERITO, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del “I)
MOTIVO di Appello”, modificare la pronuncia qui impugnata del Trib. di
Vicenza in accoglimento del “II MOTIVO DI APPELLO - errato rigetto della domanda di terzo/trasversale da parte di Parte_1
nei confronti del dott. ”, accertando la responsabilità
[...] CP_4 per malpractice sanitaria sia del Dott. che della CP_4 [...]
e, conseguentemente, accogliere la domanda di Parte_1 rivalsa/regresso formulata da nei Parte_1 confronti del citato Medico che sarà tenuto a manlevare la CP_6 della quota da essa dovuta, a qualunque titolo, per le ragioni argomentate e motivate in narrativa;
con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
IN OGNI CASO: - a prescindere dall'accoglimento o meno dei due Motivi di appello innanzi pag. 2/23 individuati, accogliere comunque ed in ogni caso il “III) MOTIVO DI
APPELLO - errata declaratoria di responsabilità sanitaria a carico della e, conseguentemente, errata condanna Parte_1 della struttura in primo grado al pagamento delle spese legali e peritali favore dei sigg.ri nonché il “IV MOTIVO DI APPELLO - errata CP_1 liquidazione delle spese di lite a favore del dott. e poste a CP_4 carico di per il rigetto della domanda per Parte_1 chiamata di terzo/domanda trasversale” per le ragioni argomentate e motivate in narrative, visti gli evidenti errori contenuti nella decisione del primo grado;
con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano gli atti ed i documenti depositati unitamente all'atto di citazione in appello.
CONCLUSIONI DI VA NE, AU NE E
AR in via preliminare Dichiarare l'appello proposto CP_1 inammissibile e/o improcedibile ex art. 342 c.p.c. ovvero in ogni caso ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per i motivi tutti dedotti in narrativa, con ogni relativa statuizione di legge. In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Controparte_7
, delle spese e dei compensi anche del
[...] CP_3 presente grado d'appello da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
CONCLUSIONI DI : IN VIA PRINCIPALE: Controparte_4
Rigettarsi l'impugnazione notificata da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi pag. 3/23 integralmente l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese e compenso di lite, rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa 4%, Iva 22 %. IN
VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: preso atto che con ordinanza del
16.1.2025 il Consigliere Istruttore ha rilevato che non appare necessario provvedere ai sensi dell'art. 350 u.c. cpc a un'integrazione istruttoria, per mero scrupolo e senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova che nei rapporti interni tra medico e struttura grava sulla struttura (nella fattispecie decaduta dalla facoltà di formulare istanze istruttorie), si chiede ammissione dell'interrogatorio formale dei ricorrenti e del l.r. di e ammissione della prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli formulati nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado in data 13.02.2023: 1) Vero che il
17.11.2011 il dott. telefonò al reparto radiologia e Persona_1 chiese al tecnico sanitario di radiologia medica presente in sala di effettuare con urgenza una radiografia alla sig.ra ; 2) Persona_2
Vero che eseguita la radiografia il tecnico portò la stessa al dott.
[...]
, che stava eseguendo la lista delle ecografie ambulatoriali di CP_4 quel giorno, chiedendo di esaminarla subito. Con riserva di migliore formulazione ove necessario, si indica a testi il sig. , la Testimone_1 sig.ra il dott. e il dott. Testimone_2 Persona_1 Tes_3
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza 12.9.2024 il Tribunale di Vicenza ha condannato in solido il radiologo dott. e Controparte_4 Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, ) in favore del marito di
[...] Parte_1
, , e dei figli della coppia, e Persona_2 Controparte_1 CP_2
, al risarcimento dei danni non patrimoniali (euro CP_3
pag. 4/23 11.807,82 + euro 8.904,25 + euro 9.097,82, oltre interessi) per un errore diagnostico che aveva comportato una riduzione della sopravvivenza della paziente di 4/6 mesi nonché alla rifusione delle spese processuali e delle spese di CTU e CTP. Nei rapporti interni la responsabilità è stata suddivisa al 50% fra le parti condannate.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda trasversale di manleva proposta da contro il radiologo e condannato Parte_1 Parte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore del medico.
La controversia è stata preceduta da un ATP. Nel corso del giudizio di merito è stata svolta una nuova consulenza tecnica d'ufficio perché il giudice aveva ravvisato delle “criticità” nel primo elaborato peritale.
È stata ravvisata la responsabilità del dott. per il referto CP_4 negativo dell'esame radiologico del 17.11.2011. Il ritardo terapeutico che ne era conseguito non aveva avuto conseguenze sulla sopravvivenza a lungo termine della paziente in quanto molto probabilmente la malattia polmonare era già metastatizzata. Aveva, tuttavia, anticipato la morte. Casa di Cura aveva sostenuto che la refertazione era stata svolta dal radiologo nell'ambito dell'attività libero professionale, a titolo gratuito e di amicizia e come favore personale nei confronti dei coniugi . La struttura, che non aveva Controparte_8 addebitato nulla alla paziente, era stata tenuta all'oscuro della prestazione. Il dott. aveva replicato di essere legato a CP_1 Pt_1
da un contratto di collaborazione risalente al 2.7.2004 in base al
[...] quale era remunerato a percentuale per ogni esame o visita e di essersi limitato a refertare degli esami, come radiologo di turno, di una paziente non propria su richiesta del capo tecnico di radiologia. Per il
Tribunale:
pag. 5/23 1.1 tenuto conto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del 2019), la risponde per il rapporto di Parte_1 collaborazione instaurato con il medico radiologo, essendo sufficiente un collegamento funzionale fra struttura e prestazione. La responsabilità contrattuale della struttura trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione, realizzandosi e non potendo obliterarsi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione. Sono sufficienti il fatto illecito dell'ausiliario, il carattere colposo del comportamento e il nesso di occasionalità tra il fatto e le incombenze del sanitario (v. Cass., sez.
3, sent. n. 6243 del 2015). Il carattere gratuito della prestazione non rileva perché la prestazione era avvenuta all'interno della Casa di Cura, con la strumentazione della struttura e redigendo il referto su carta intestata della struttura. Il pagamento del ticket non costituisce presupposto indispensabile della responsabilità della . Parte_1
Esistono solo specifiche ipotesi codicistiche di attenuazione della responsabilità in caso di contratti gratuiti (mandato, deposito e mutuo)
e la tutela del diritto alla salute non può essere limitata dalla natura gratuita della prestazione, come confermato dall'art. 1681 c.c. sul trasporto gratuito. Ai fini della responsabilità della struttura ex art. 1228
c.c., se il medico lavora nella struttura, è irrilevante che il medico venga scelto dal paziente;
1.2 manca la prova che la paziente si fosse rivolta direttamente al medico. Il dott. aveva sostenuto di aver effettuato la CP_4 prestazione quale radiologo di turno, su richiesta del capo tecnico della radiologia, a seguito della telefonata di un terzo medico. Nulla è dimostrato circa la presunta amicizia fra e la paziente. Non CP_4
pag. 6/23 rileva la gratuità della prestazione anche perché aveva riferito CP_4 di non occuparsi del pagamento delle prestazioni e, pure in altre occasioni, con accertamenti eseguiti da altri medici, quella stessa paziente non aveva pagato le prestazioni. Il fatto che nel 2003 il medico avesse conosciuto il notaio , in occasione di un rogito, è CP_1 inconferente, trattandosi di un rapporto professionale;
1.3 Il rapporto interno medico – struttura non trova nell'art. 1228
c.c. un'espressa disciplina. Per l'epoca a cui risalgono i fatti, la responsabilità del medico verso la struttura non è regolata dall'art. 9 l.
n. 24 del 2017 ma, in via analogica, dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.. Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. 3, sent. n. 29001 del 2021) il risarcimento del danno da malpractise va ripartito fra medico e struttura anche in caso di colpa esclusiva del medico, salvo i casi di una grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute. In caso di dubbio e di mancanza di un diverso titolo, vale la presunzione iuris tantum di pari contribuzione al danno. La concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio d'impresa assunto dalla struttura al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa. L'erronea refertazione del rientra nel rischio connesso all'attività CP_4 esercitata;
1.4 devono essere poste a carico del medico e della struttura in solido le spese dell'ATP e del giudizio, che si liquidano in euro 4.592,40 ed euro 13.710,00, tenuto conto del valore indeterminabile dell'ATP
(complessità alta) e del danno effettivamente riconosciuto (scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00 – complessità alta). È conteggiato altresì l'aumento del 20% per la difesa di più parti. Sempre a carico del pag. 7/23 medico e della struttura vanno poste le spese delle due CTU svolte in
ATP e nel giudizio e del CTP dei ricorrenti. Per la mediazione svolta in corso di causa è liquidata la somma di euro 804,00 tenuto conto dello scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00 e della scarsa complessità dell'attività, posto che il giudice aveva già svolto una proposta transattiva accettata da tutte le parti, tranne dalla . Parte_1
1.5 Devono essere poste a carico della di Cura le spese del CP_9 medico perché la prima è soccombente rispetto al secondo.
2. L'appellante chiede che, in riforma dell'ordinanza, sia Parte_2 esclusa la propria responsabilità; in subordine che sia accolta la domanda di rivalsa o di regresso verso il medico e, in ogni caso, una diversa disciplina delle spese di lite. Dopo aver premesso che l'ordinanza non è impugnata nella parte in cui ha liquidato i danni in favore dei prossimi congiunti della paziente, lamenta:
2.1 che non sussiste una responsabilità solidale della struttura con il medico perché la paziente non aveva avuto alcun rapporto con la Casa di Cura sicché non era stato concluso alcun contratto di spedalità.
Circostanza pacifiche sono a) che l'esame radiologico era stato eseguito nello svolgimento dell'attività libero professionale;
b) che la paziente era stata introdotta di nascosto nella casa di cura, tenendo all'oscuro la struttura dell'esame radiologico;
c) che anche per i CTU la prestazione era stata eseguita senza prescrizione medica e gratuitamente. La struttura non aveva tratto un guadagno dalla prestazione ma semmai un danno economico per l'utilizzo delle attrezzature;
pag. 8/23 2.2 l'errato rigetto della domanda di manleva nei confronti del medico perché, anche qualora si ritenesse un rapporto contrattuale tra la Pt_1
e nessun addebito era stato mosso nei Pt_1 Persona_2 confronti della struttura per fatto proprio. L'attività del era CP_4 contraria all'interesse della essendo stata svolta Parte_1 gratuitamente, senza che la struttura ne fosse a conoscenza, in assenza della prescrizione medica obbligatoria per questo tipo di esame. Il giudice non aveva preso in considerazione la normativa speciale del d.lgs. n. 101 del 2020 riguardante gli esami radiologici e contenente il
“principio di giustificazione” già previsto dall'art. 3 d.l.gs. n. 187 del
2000. Le disquisizioni del Tribunale su altre prestazioni gratuite eseguite in precedenza alla paziente e su un rapporto di amicizia fra il notaio e il dott. concernono allegazioni mai CP_1 Persona_1 provate. Il medico ha posto in essere un'attività grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile di malpractise, violando precisi dettati normativi. L'errore era stato qualificato come grave dal primo collegio peritale nominato in sede di
ATP, con tutte le conseguenze che ne derivano;
2.3 l'errata liquidazione integrale delle spese di lite e delle spese peritali in favore dei danneggiati in quanto:
- i compensi liquidati per l'ATP in euro 4.592,40 sono eccessivi. Il ricorso era stato promosso solo da e non dai figli, tanto Controparte_1
è vero che per superare l'eccezione d'improcedibilità nella causa di merito si è dovuto ricorrere alla mediazione obbligatoria. Lo stesso giudice ha ritenuto l'ATP inutilizzabile e ha rinnovato la CTU perché la prima consulenza aveva raggiunto conclusioni non coerenti e presentava delle criticità. Avrebbe dovuto tenersi conto del notevole divario fra la somma richiesta (euro 1.398.000,00) e quella riconosciuta pag. 9/23 (euro 29.809,90). Incoerente è anche aver posto le spese dell'ATP a carico esclusivo dei resistenti nonostante l'inutilità del procedimento;
- la fase di mediazione, che ha comportato il riconoscimento di un compenso di euro 804,00 era stata attivata per un errore procedurale dei ricorrenti. La mediazione era inutile nelle battute conclusive del giudizio;
- l'enorme e sensibile divario tra il chiesto e il pronunciato e il rigetto della domanda di risarcimento iure hereditatis avrebbero dovuto giustificare la compensazione almeno parziale delle spese di lite o l'applicazione di parametri minimi;
- il giudice ha statuito in maniera generica per la liquidazione delle spese di CTU e CTP sia per l'ATP che per il giudizio di merito. Erano state prodotte fatture del dott. per euro 4.880,00 e del dott. Per_3 per euro 4.968,00, per complessivi euro 9.848,00, importo Per_4 esagerato in considerazione degli importi liquidati ai CTU, pari a euro
2.538,00 ed euro 2.629,65. La parte vittoriosa non aveva diritto al rimborso per una CTP superflua, ossia quando la prestazione è una duplicazione di quella effettuata prima della causa;
2.4 l'errata liquidazione integrale delle spese di lite in favore del medico a seguito del rigetto della domanda di manleva, sussistendo i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'assoluta novità della materia trattata e perché in ogni caso vi è stata soccombenza reciproca;
3. e hanno chiesto la conferma CP_1 CP_2 CP_3 dell'ordinanza di primo grado. Hanno dedotto che la domanda di risarcimento, pur contenendo dei riferimenti a somme di denaro, era stata chiesta nella c.d. misura di giustizia. Le spese peritali sono state pag. 10/23 “importanti” ma i ricorrenti le avevano sostenute ed è corretto riconoscere il diritto di ripeterne l'ammontare.
4. Anche il dott. ha chiesto la conferma Controparte_4 dell'ordinanza di primo grado.
4.1 Ha evidenziato che il 17.11.2011 il capo tecnico della radiologia di sottopose la paziente a una radiografia. Nel Parte_1 Testimone_1 referto compaiono le iniziali del capo tecnico. Il capo tecnico aveva ricevuto una telefonata dal responsabile del servizio di radiologia, dott.
, che gli aveva chiesto l'esecuzione della radiografia Persona_1 con urgenza per sospetta frattura a seguita di una caduta e di farla refertare al radiologo di turno. L'appellato non aveva avuto contatti con la paziente e si era occupato unicamente della refertazione, trascritta dalla segretaria su carta intestata della . Anche la decisione Parte_1 di far eseguire gratuitamente l'esame non era dipesa da lui.
4.2 Ha dedotto di aver già pagato il 50% delle spese legali, CTU e CTP
e che è soccombente rispetto alla domanda trasversale di Parte_1 rivalsa o regresso e che era stata proprio a non accettare Parte_1 la proposta conciliativa di dividere al 50% il risarcimento.
5. Il primo motivo di appello sulla mancanza di un contratto atipico di spedalità è infondato. La mancata prova che la prestazione fu preceduta dalle pratiche burocratiche connesse all'accettazione della paziente nella struttura è irrilevante. Il contratto di spedalità può ritenersi concluso per il solo fatto che la paziente fu sottoposta all'esame radiologico nella sede della Casa di Cura e con strumentazione della struttura. La Casa di Cura avrebbe eventualmente dovuto pag. 11/23 dimostrare di aver vietato ai propri ausiliari di eseguire prestazioni gratuite e che il radiologo avesse usato degli accorgimenti per occultare l'esecuzione della prestazione. Il luogo dell'esecuzione della prestazione dimostra per facta concludentia, sino a prova contraria, che Persona_2
era una paziente anche della struttura, a prescindere dal
[...] mancato pagamento della prestazione. La gratuità dell'esame non esclude l'esistenza del contratto e può essere dipesa da diverse ragioni, anche non ricollegabili ad . La non ha Controparte_4 Parte_1 adunque adempiuto al proprio onere probatorio deducendo (circostanza non contestata) che la prestazione medica non fu pagata.
6. Anche il secondo motivo di appello sul mancato accoglimento del diritto di manleva integrale della struttura nei confronti del medico non può essere accolto. Non è applicabile ratione temporis, risalendo i fatti al 2011, la l. n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco sulla disciplina della responsabilità sanitaria). La non ha diritto Parte_1 di essere “manlevata” dal medico dovendo rispondere di un fatto altrui
(v. comparsa di costituzione di risposta di primo grado, pag. 20 e atto di chiamata in causa, pag. 60 per la domanda trasversale formulata nei confronti del medico) ma, quale condebitore solidale, ha diritto di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c. qualora abbia risarcito l'intero danno.
6.1 L'appellante insiste nel sostenere di non avere alcuna responsabilità per fatto proprio. La sentenza di primo grado contiene ampi riferimenti all'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 3, ord. n. 28642 del 2024 e Cass., sez. 3, sent. n. 29001 del 2021 che richiama Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del
2019), secondo cui l'errore medico è di regola riconducibile nella misura pag. 12/23 del 50% al c.d. rischio d'impresa e come tale entro questi limiti deve rimanere a carico della struttura sanitaria presso cui il medico ha svolto l'attività. Ricade sulla struttura l'onere di provare l'esistenza di un'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice: “la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.. La responsabilità per danni cagionati da colpa esclusiva del medico “deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”. La suddivisione va esclusa “soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far
pag. 13/23 riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria”.
6.2 Il secondo motivo di appello ripete in parte le argomentazioni del motivo precedente. Che un esame sia svolto a titolo gratuito da una struttura privata, a discrezione della direzione o del personale medico, può anche corrispondere a una politica aziendale. La gratuità dell'esame non è di per sé indice di una condotta anomala del medico nei confronti della struttura mentre il contratto di spedalità non deve essere necessariamente a titolo oneroso. L'appellante sottolinea che non è stata rinvenuta una prescrizione medica per l'esame radiologico eseguito. La circostanza è inconferente perché manca un nesso tra l'obbligo di prescrizione e l'errore medico. La responsabilità per il fatto illecito deriva non dal fatto che è stato eseguito l'esame ma da un errore di refertazione. Né è mai stato posto in discussione che l'esame fosse indicato e che dall'esecuzione dell'esame non sia derivato un pregiudizio per la salute della paziente. Non è rilevante nemmeno il richiamo della difesa dell'appellante all'art. 3 del d.lgs. n. 187 del 2000
e all'art. 157 del d.lgs. n. 101 del 2020. Ricordato che la prestazione risale al 2011, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del
2020 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in tema di radiazioni ionizzanti, sicché il secondo riferimento normativo non è pertinente,
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti era giustificata.
pag. 14/23 6.3 Dopo aver sostenuto che al medico s'imputa non l'errore di refertazione ma il “contesto” in cui è stata eseguita l'attività professionale (v. atto di appello, pag. 21), all'interno dello stesso motivo l'appellante sostiene contraddittoriamente che in sede di ATP
l'errore di refertazione era stato qualificato come colpa grave (v. atto di appello, pag. 23). L'appellante non considera nemmeno che nel primo motivo di appello aveva evidenziato di condividere la seconda CTU, che aveva disatteso le conclusioni a cui era pervenuto il primo collegio peritale dell'ATP (v. atto di appello, pag. 7 e 8). Non viene svolta – è questa la circostanza dirimente - alcuna circostanziata osservazione per superare la presunzione degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., provando l'esistenza di un'inescusabile, straordinaria ed imprevedibile devianza del sanitario dal programma di cura condiviso con l'ente ospedaliero. La non dimostra che il sanitario, Parte_1 con il suo imprevedibile comportamento, abbia esorbitato dalle prestazioni concordate, e quindi risponde della malpractise per fatto proprio, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
(cuius commoda eius et incommoda) quale gestore della struttura adibita a prestazioni sanitarie, del fatto illecito commesso.
7. Il terzo motivo di appello sulle spese processuali e le spese di
CTU e CTP nei rapporti con i danneggiati è parzialmente fondato.
7.1 Per il procedimento per ATP non vi sarebbe stato motivo per discostarsi dai parametri medi previsti per una causa di valore indeterminabile di complessità media (e non alta). In quella fase il ricorrente era solo sicché non spettava l'aumento del Controparte_1
20% dei compensi per la difesa di più parti. Il compenso di euro
4.592,40 (euro 3.827,00 + 20%) stabilito dal Tribunale deve essere pag. 15/23 ridotto a euro 3.442,00 (euro 1.063,000 fase di studio + euro 890,00 fase introduttiva + euro 1.489,00 fase istruttoria).
7.2 Non vi è ragione per rideterminare il compenso di euro 804,00 per la fase di mediazione. La doglianza dell'appellante non merita accoglimento perché la necessità di procedere alla mediazione è dipesa non da un errore procedurale dei ricorrenti ma da un'eccezione processuale che, come finisce implicitamente per riconoscere la stessa difesa dell'appellante, non aveva motivo di essere coltivata dopo la rinnovazione della CTU e il rifiuto della di accogliere la Parte_1 proposta conciliativa del giudice. Le ragioni per cui il ricorso per ATP sia stato proposto da un solo danneggiato possono essere diverse e non dipendere da una scelta del difensore. Se il giudice ha richiesto alle parti di esperire la mediazione per superare l'eccezione d'improcedibilità, il costo della relativa attività deve essere sopportato dai soccombenti. Per giungere a tale conclusione, è sufficiente il richiamo al principio generale dell'art. 91 c.p.c. sulla disciplina delle spese processuali.
7.3 Per il giudizio di merito il Tribunale non avrebbe dovuto procedere, come richiede l'appellante, a una compensazione delle spese di lite. L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma pag. 16/23 2, c.p.c. (Cass., s.u., sent. n. 32061 del 2022). Si è in presenza di una sostanziale riduzione quantitativa delle richieste risarcitorie proposte dagli stretti congiunti della paziente deceduta. Presa in considerazione la domanda omnicomprensiva formulata dagli attori di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte del famigliare, il richiamo alla distinzione fra pretese risarcitorie iure proprio
e iure hereditatis (il Tribunale appare aver riconosciuto ai congiunti unicamente un danno iure proprio) e il mancato riconoscimento di una posta di danno non consentono di ravvisare una soccombenza reciproca.
7.4 Secondo la più recente giurisprudenza sui parametri forensi,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto a un solo compenso maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, con la particolarità che la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni varia in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti. Nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti (Cass., sez. 3, ord. n.
10367 del 2024). Lo scaglione da prendere in considerazione per il giudizio avanti il Tribunale non è pertanto quello indicato dal giudice compreso fra euro 26.001,00 – euro 52.000,00 ma quello inferiore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26,000,00, perché a nessun danneggiato era stata riconosciuta una somma maggiore di euro
26.000,00. Avrebbe tuttavia dovuto effettuarsi un doppio aumento del
30% per il numero delle parti (30% + 30%), e non un unico aumento del 20%. Applicati parametri medi, il compenso per la fase di merito è pari a euro 8.123,20 [(euro 919,00 + euro 777,00 + euro 1.680,00 + euro 1.701,00) + 60%). Applicato il corretto scaglione sulla base del pag. 17/23 decisum, con una sostanziale riduzione del compenso rispetto a quello individuato dal giudice di primo grado, la discrasia fra la quantificazione complessiva dei danni contenuta nel ricorso introduttivo (v. ricorso introduttivo, pag. 13 - 16: euro 100.000,00 + euro 250.000,00 + euro
200.000,00 + euro 150.000,00 + euro 238.000,00 + euro 190.000,00
+ euro 190.000,00 + euro 80.000,00) e il danno riconosciuto ai tre famigliari all'esito del giudizio (euro 11.807,82 + euro 8.904,25 + euro
9.907,82) non rende necessarie ulteriori riduzioni del compenso. Dalla lettura della proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza 13 novembre 2023 e dalla posizione assunta dalle parti all'udienza 25 gennaio 2024 emerge che, dopo il rinnovo della consulenza, i ricorrenti erano stati disposti a un accordo per importi molto più contenuti e che l'intesa non fu raggiunta perché non riteneva di dover Parte_1 rispondere di alcun danno, nemmeno condividendo la responsabilità con il radiologo.
7.5 I compensi per l'intero giudizio di primo grado, considerando anche l'ATP e la procedura di mediazione, liquidati dal Tribunale nella somma di euro 19.106,40, vengono pertanto rideterminati in euro
12.369,20 (euro 3.442,00 + euro 804,00 + euro 8.123,20).
7.6 Le spese di CTU sono state correttamente poste a carico dei soccombenti. Eventuali contestazioni sulla quantificazione degli onorari avrebbero dovuto farsi valere, proponendo opposizione al Presidente della Corte d'appello ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 al decreto di pagamento. La consulenza svolta nell'ATP, anche se ha raggiunto conclusioni diverse da quella svolta nel giudizio di merito, deve rimanere a carico dei resistenti, quale spesa necessaria ai ricorrenti per conseguire il risarcimento del danno. Il fatto che il Tribunale abbia pag. 18/23 ritenuto di condividere le conclusioni della seconda e non della prima
CTU non incide sul soggetto soccombente chiamato a farsi carico dei costi di tutti gli accertamenti tecnici medico-legali del processo. La richiesta di CTU era pertinente rispetto alla domanda accolta e pertanto non può essere qualificata come spesa inutile.
7.7 Sui costi di CTP da porsi a carico dei resistenti la sentenza presenta un contenuto indeterminato, perché non ne indica l'importo né rinvia a specifici documenti di spesa. Nelle note scritte 7 giugno 2024 la difesa dei ricorrenti aveva chiesto il rimborso delle spese di CTP per i due accertamenti tecnici richiamando i doc. 28 (preventivo dott. Per_4 di euro 7.320,00 indicato come “ricevuta di spesa medico legale dr.
), 38 (“n. 3 fatture avv. Gleria …”), 39 (“n. 3 parcelle dott. Per_4 per euro 14.835,00 e relativi bonifici e fatture”), 40 [“n. 2 Per_4 fatture dr. (euro 1.220,00) a fronte di parcella di euro Per_3
2.440,00”] e 42 (fatt. 24/23 dott. di euro 2.440,00). Per_3
L'allegato 38 non attiene a consulenti medici ma a un professionista avvocato. Nel fascicolo di primo grado non è stato rinvenuto il decreto di liquidazione in favore dei CTU nominati nell'ATP. Con decreto 31 gennaio 2024 ai CTU dott. e dott.ssa Persona_5 Persona_6 nominati nel giudizio di merito il Tribunale ha riconosciuto per onorari la somma complessiva di euro 5.151,30. I costi per CTP sono rimborsabili nei limiti dell'art. 92, comma 1, c.p.c., devono tener conto dell'esito complessivo della lite e quindi dei danni liquidati ai prossimi congiunti, nonché essere in qualche modo proporzionati ai compensi dei CTU. Non
è in discussione che il difensore tecnico abbia un ruolo molto importante in una causa di responsabilità sanitaria. Appare congruo riconoscere un rimborso delle spese per i CTP dott. e dott. tenuto Per_4 Per_3 conto della loro partecipazione a due accertamenti tecnici relativi allo pag. 19/23 stesso caso di malpractise, nel limite complessivo di euro 7.000,00
(euro 5.500,00 per il dott. ed euro 1.500,00 per il dott. Per_4
, oltre accessori. Per_3
8. Il quarto motivo di appello sulle spese processuali nei rapporti fra e medico non è meritevole di accoglimento. Il mancato Parte_1 accoglimento della richiesta del medico di condanna della Parte_1 per responsabilità aggravata, venendo in rilievo una domanda meramente accessoria, non determina ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. 2, ord. n. 18036 del
2022 e Cass., sez. L, sent. n. 14813 del 2020). La questione trattata non era nuova ed è stata risolta dal giudice di primo grado facendo riferimento a giurisprudenza di legittimità precedente all'instaurazione della lite. Nel chiedere il rigetto della “domanda di rivalsa integrale”, con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado il medico aveva sostenuto (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 14) che la domanda della controparte avrebbe potuto essere accolta nei limiti quantitativi del 50%, richiamando espressamente il precedente di legittimità su cui ci si è già soffermati (cfr. paragrafo della presente motivazione: Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del 2019). Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto soccombente la struttura sanitaria senza ravvisare gravi ed eccezionali motivi (cfr. Corte Cost. sent. n. 77 del 2018) che potessero giustificare la compensazione delle spese. Il dott. non aveva mai contestato che in caso di accertamento CP_4 della responsabilità medica, i danni avrebbero dovuto essere ripartiti in misura paritaria fra medico e struttura sanitaria.
9. Con l'appello la ha contestato di dover rispondere del Parte_1 fatto illecito, la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni e la pag. 20/23 regolamentazione delle spese. La sentenza di primo grado deve essere riformata unicamente sulle spese di lite e di CTP nei rapporti fra ricorrenti e . Le spese di lite, già determinate in euro Parte_1
19.106,40 per compensi (oltre spese generali e accessori) ed euro
1.156,00 per spese esenti vengono ridotte a euro 12.369,20 per compensi (oltre spese generali e accessori) ed euro 1.156,00 per spese esenti;
le spese di CTP, in precedenza non determinate, vengono riconosciute nei limiti della somma onnicomprensiva di euro 7.000,00, oltre accessori.
10. Le spese processuali del gravame seguono la soccombenza della sia rispetto a e che ad Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
. Rispetto ai danneggiati è stata confermata la Controparte_4 responsabilità solidale della struttura sanitaria con il medico e sono state parzialmente ridotte le spese di lite;
rispetto al medico è stato confermato che la struttura non ha diritto di regresso in misura superiore al 50%.
Essendo identiche le pretese di e , a CP_1 CP_2 CP_3 base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, con i successivi aumenti del 60% per il numero delle parti (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del
2024). Applicati i parametri medi dello scaglione compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 i compensi vengono liquidati:
- per e nella somma di euro 4.441,92 CP_1 CP_2 CP_3
[(euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) – 30% + 60%];
- per nella somma di euro 3.966,00 (euro 1.134,00 Controparte_4
+ euro 921,00 + euro 1.911,00).
I difensori di e hanno chiesto la CP_1 CP_2 CP_3 distrazione delle spese.
pag. 21/23 11. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 settembre 2024 nel proc. n. 5522/2022 R.G., così provvede:
1) in parziale riforma dell'ordinanza che per il resto conferma, 1.1 condanna in solido e Parte_1 [...]
(con ripartizione al 50% nei rapporti interni) a CP_4 corrispondere ai ricorrenti e Controparte_1 CP_2 le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano CP_3 nella somma di euro 12.369,20 per compensi ed euro 1.156,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
1.2 condanna in solido e (con Parte_1 Controparte_4 ripartizione al 50% nei rapporti interni) a rimborsare ai ricorrenti e le spese di Controparte_1 CP_2 CP_3
CTP nei limiti della somma di euro 7.000,00, oltre accessori;
2) condanna la parte appellante Parte_1 al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate:
- per e nella Controparte_1 CP_2 CP_3 somma di euro 4.441,92 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.; dispone la distrazione delle spese in favore degli avvocati
MICHELE GRIGENTI e ALBERTO MILESI;
pag. 22/23 - per , nella somma di euro 3.966,00 per Controparte_4 compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 15 maggio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1664/2024 R.G. promossa da
.F. ), assistita Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato domiciliatario PIERLUIGI VINCI, con studio in
Borgo Scroffa n. 37, Vicenza
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 CP_3 [...]
), assistiti e difesi dagli avvocati MICHELE GRIGENTI C.F._3
e ALBERTO MILESI, domiciliati presso lo studio del primo difensore in
Corso Palladio n. 11, Vicenza
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_4 C.F._4 dall'Avvocato domiciliatario EMANUELE PASETTO, con studio in Via
Daniele Manin, n. 5 Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 settembre 2024 nel proc. n. 5522/2022 R.G.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO, in via principale: - in accoglimento del “I) MOTIVO DI APPELLO - errato accertamento di sussistenza responsabilità medica a carico di
[...]
nei confronti della sig.ra ed errata Parte_1 CP_5 condanna di in solido col dott. Parte_1
” dedotto in narrativa, emettere la sentenza che – a CP_4 modifica di quanto statuito in primo grado dalla Ordinanza del Trib.
Vicenza – accerti e dichiari l'assenza di qualsiasi responsabilità sanitaria
/ malpractice a carico della in Parte_1 relazione a quanto occorso alla sig.ra per l'errata CP_5 refertazione della RX del 17.11.2011 effettuata dal Dott. , CP_4 con ogni conseguenza ed effetto giuridico;
con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
NEL MERITO, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del “I)
MOTIVO di Appello”, modificare la pronuncia qui impugnata del Trib. di
Vicenza in accoglimento del “II MOTIVO DI APPELLO - errato rigetto della domanda di terzo/trasversale da parte di Parte_1
nei confronti del dott. ”, accertando la responsabilità
[...] CP_4 per malpractice sanitaria sia del Dott. che della CP_4 [...]
e, conseguentemente, accogliere la domanda di Parte_1 rivalsa/regresso formulata da nei Parte_1 confronti del citato Medico che sarà tenuto a manlevare la CP_6 della quota da essa dovuta, a qualunque titolo, per le ragioni argomentate e motivate in narrativa;
con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
IN OGNI CASO: - a prescindere dall'accoglimento o meno dei due Motivi di appello innanzi pag. 2/23 individuati, accogliere comunque ed in ogni caso il “III) MOTIVO DI
APPELLO - errata declaratoria di responsabilità sanitaria a carico della e, conseguentemente, errata condanna Parte_1 della struttura in primo grado al pagamento delle spese legali e peritali favore dei sigg.ri nonché il “IV MOTIVO DI APPELLO - errata CP_1 liquidazione delle spese di lite a favore del dott. e poste a CP_4 carico di per il rigetto della domanda per Parte_1 chiamata di terzo/domanda trasversale” per le ragioni argomentate e motivate in narrative, visti gli evidenti errori contenuti nella decisione del primo grado;
con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano gli atti ed i documenti depositati unitamente all'atto di citazione in appello.
CONCLUSIONI DI VA NE, AU NE E
AR in via preliminare Dichiarare l'appello proposto CP_1 inammissibile e/o improcedibile ex art. 342 c.p.c. ovvero in ogni caso ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per i motivi tutti dedotti in narrativa, con ogni relativa statuizione di legge. In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Controparte_7
, delle spese e dei compensi anche del
[...] CP_3 presente grado d'appello da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
CONCLUSIONI DI : IN VIA PRINCIPALE: Controparte_4
Rigettarsi l'impugnazione notificata da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi pag. 3/23 integralmente l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese e compenso di lite, rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa 4%, Iva 22 %. IN
VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: preso atto che con ordinanza del
16.1.2025 il Consigliere Istruttore ha rilevato che non appare necessario provvedere ai sensi dell'art. 350 u.c. cpc a un'integrazione istruttoria, per mero scrupolo e senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova che nei rapporti interni tra medico e struttura grava sulla struttura (nella fattispecie decaduta dalla facoltà di formulare istanze istruttorie), si chiede ammissione dell'interrogatorio formale dei ricorrenti e del l.r. di e ammissione della prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli formulati nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado in data 13.02.2023: 1) Vero che il
17.11.2011 il dott. telefonò al reparto radiologia e Persona_1 chiese al tecnico sanitario di radiologia medica presente in sala di effettuare con urgenza una radiografia alla sig.ra ; 2) Persona_2
Vero che eseguita la radiografia il tecnico portò la stessa al dott.
[...]
, che stava eseguendo la lista delle ecografie ambulatoriali di CP_4 quel giorno, chiedendo di esaminarla subito. Con riserva di migliore formulazione ove necessario, si indica a testi il sig. , la Testimone_1 sig.ra il dott. e il dott. Testimone_2 Persona_1 Tes_3
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza 12.9.2024 il Tribunale di Vicenza ha condannato in solido il radiologo dott. e Controparte_4 Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, ) in favore del marito di
[...] Parte_1
, , e dei figli della coppia, e Persona_2 Controparte_1 CP_2
, al risarcimento dei danni non patrimoniali (euro CP_3
pag. 4/23 11.807,82 + euro 8.904,25 + euro 9.097,82, oltre interessi) per un errore diagnostico che aveva comportato una riduzione della sopravvivenza della paziente di 4/6 mesi nonché alla rifusione delle spese processuali e delle spese di CTU e CTP. Nei rapporti interni la responsabilità è stata suddivisa al 50% fra le parti condannate.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda trasversale di manleva proposta da contro il radiologo e condannato Parte_1 Parte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore del medico.
La controversia è stata preceduta da un ATP. Nel corso del giudizio di merito è stata svolta una nuova consulenza tecnica d'ufficio perché il giudice aveva ravvisato delle “criticità” nel primo elaborato peritale.
È stata ravvisata la responsabilità del dott. per il referto CP_4 negativo dell'esame radiologico del 17.11.2011. Il ritardo terapeutico che ne era conseguito non aveva avuto conseguenze sulla sopravvivenza a lungo termine della paziente in quanto molto probabilmente la malattia polmonare era già metastatizzata. Aveva, tuttavia, anticipato la morte. Casa di Cura aveva sostenuto che la refertazione era stata svolta dal radiologo nell'ambito dell'attività libero professionale, a titolo gratuito e di amicizia e come favore personale nei confronti dei coniugi . La struttura, che non aveva Controparte_8 addebitato nulla alla paziente, era stata tenuta all'oscuro della prestazione. Il dott. aveva replicato di essere legato a CP_1 Pt_1
da un contratto di collaborazione risalente al 2.7.2004 in base al
[...] quale era remunerato a percentuale per ogni esame o visita e di essersi limitato a refertare degli esami, come radiologo di turno, di una paziente non propria su richiesta del capo tecnico di radiologia. Per il
Tribunale:
pag. 5/23 1.1 tenuto conto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del 2019), la risponde per il rapporto di Parte_1 collaborazione instaurato con il medico radiologo, essendo sufficiente un collegamento funzionale fra struttura e prestazione. La responsabilità contrattuale della struttura trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione, realizzandosi e non potendo obliterarsi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione. Sono sufficienti il fatto illecito dell'ausiliario, il carattere colposo del comportamento e il nesso di occasionalità tra il fatto e le incombenze del sanitario (v. Cass., sez.
3, sent. n. 6243 del 2015). Il carattere gratuito della prestazione non rileva perché la prestazione era avvenuta all'interno della Casa di Cura, con la strumentazione della struttura e redigendo il referto su carta intestata della struttura. Il pagamento del ticket non costituisce presupposto indispensabile della responsabilità della . Parte_1
Esistono solo specifiche ipotesi codicistiche di attenuazione della responsabilità in caso di contratti gratuiti (mandato, deposito e mutuo)
e la tutela del diritto alla salute non può essere limitata dalla natura gratuita della prestazione, come confermato dall'art. 1681 c.c. sul trasporto gratuito. Ai fini della responsabilità della struttura ex art. 1228
c.c., se il medico lavora nella struttura, è irrilevante che il medico venga scelto dal paziente;
1.2 manca la prova che la paziente si fosse rivolta direttamente al medico. Il dott. aveva sostenuto di aver effettuato la CP_4 prestazione quale radiologo di turno, su richiesta del capo tecnico della radiologia, a seguito della telefonata di un terzo medico. Nulla è dimostrato circa la presunta amicizia fra e la paziente. Non CP_4
pag. 6/23 rileva la gratuità della prestazione anche perché aveva riferito CP_4 di non occuparsi del pagamento delle prestazioni e, pure in altre occasioni, con accertamenti eseguiti da altri medici, quella stessa paziente non aveva pagato le prestazioni. Il fatto che nel 2003 il medico avesse conosciuto il notaio , in occasione di un rogito, è CP_1 inconferente, trattandosi di un rapporto professionale;
1.3 Il rapporto interno medico – struttura non trova nell'art. 1228
c.c. un'espressa disciplina. Per l'epoca a cui risalgono i fatti, la responsabilità del medico verso la struttura non è regolata dall'art. 9 l.
n. 24 del 2017 ma, in via analogica, dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.. Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. 3, sent. n. 29001 del 2021) il risarcimento del danno da malpractise va ripartito fra medico e struttura anche in caso di colpa esclusiva del medico, salvo i casi di una grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute. In caso di dubbio e di mancanza di un diverso titolo, vale la presunzione iuris tantum di pari contribuzione al danno. La concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio d'impresa assunto dalla struttura al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa. L'erronea refertazione del rientra nel rischio connesso all'attività CP_4 esercitata;
1.4 devono essere poste a carico del medico e della struttura in solido le spese dell'ATP e del giudizio, che si liquidano in euro 4.592,40 ed euro 13.710,00, tenuto conto del valore indeterminabile dell'ATP
(complessità alta) e del danno effettivamente riconosciuto (scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00 – complessità alta). È conteggiato altresì l'aumento del 20% per la difesa di più parti. Sempre a carico del pag. 7/23 medico e della struttura vanno poste le spese delle due CTU svolte in
ATP e nel giudizio e del CTP dei ricorrenti. Per la mediazione svolta in corso di causa è liquidata la somma di euro 804,00 tenuto conto dello scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00 e della scarsa complessità dell'attività, posto che il giudice aveva già svolto una proposta transattiva accettata da tutte le parti, tranne dalla . Parte_1
1.5 Devono essere poste a carico della di Cura le spese del CP_9 medico perché la prima è soccombente rispetto al secondo.
2. L'appellante chiede che, in riforma dell'ordinanza, sia Parte_2 esclusa la propria responsabilità; in subordine che sia accolta la domanda di rivalsa o di regresso verso il medico e, in ogni caso, una diversa disciplina delle spese di lite. Dopo aver premesso che l'ordinanza non è impugnata nella parte in cui ha liquidato i danni in favore dei prossimi congiunti della paziente, lamenta:
2.1 che non sussiste una responsabilità solidale della struttura con il medico perché la paziente non aveva avuto alcun rapporto con la Casa di Cura sicché non era stato concluso alcun contratto di spedalità.
Circostanza pacifiche sono a) che l'esame radiologico era stato eseguito nello svolgimento dell'attività libero professionale;
b) che la paziente era stata introdotta di nascosto nella casa di cura, tenendo all'oscuro la struttura dell'esame radiologico;
c) che anche per i CTU la prestazione era stata eseguita senza prescrizione medica e gratuitamente. La struttura non aveva tratto un guadagno dalla prestazione ma semmai un danno economico per l'utilizzo delle attrezzature;
pag. 8/23 2.2 l'errato rigetto della domanda di manleva nei confronti del medico perché, anche qualora si ritenesse un rapporto contrattuale tra la Pt_1
e nessun addebito era stato mosso nei Pt_1 Persona_2 confronti della struttura per fatto proprio. L'attività del era CP_4 contraria all'interesse della essendo stata svolta Parte_1 gratuitamente, senza che la struttura ne fosse a conoscenza, in assenza della prescrizione medica obbligatoria per questo tipo di esame. Il giudice non aveva preso in considerazione la normativa speciale del d.lgs. n. 101 del 2020 riguardante gli esami radiologici e contenente il
“principio di giustificazione” già previsto dall'art. 3 d.l.gs. n. 187 del
2000. Le disquisizioni del Tribunale su altre prestazioni gratuite eseguite in precedenza alla paziente e su un rapporto di amicizia fra il notaio e il dott. concernono allegazioni mai CP_1 Persona_1 provate. Il medico ha posto in essere un'attività grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile di malpractise, violando precisi dettati normativi. L'errore era stato qualificato come grave dal primo collegio peritale nominato in sede di
ATP, con tutte le conseguenze che ne derivano;
2.3 l'errata liquidazione integrale delle spese di lite e delle spese peritali in favore dei danneggiati in quanto:
- i compensi liquidati per l'ATP in euro 4.592,40 sono eccessivi. Il ricorso era stato promosso solo da e non dai figli, tanto Controparte_1
è vero che per superare l'eccezione d'improcedibilità nella causa di merito si è dovuto ricorrere alla mediazione obbligatoria. Lo stesso giudice ha ritenuto l'ATP inutilizzabile e ha rinnovato la CTU perché la prima consulenza aveva raggiunto conclusioni non coerenti e presentava delle criticità. Avrebbe dovuto tenersi conto del notevole divario fra la somma richiesta (euro 1.398.000,00) e quella riconosciuta pag. 9/23 (euro 29.809,90). Incoerente è anche aver posto le spese dell'ATP a carico esclusivo dei resistenti nonostante l'inutilità del procedimento;
- la fase di mediazione, che ha comportato il riconoscimento di un compenso di euro 804,00 era stata attivata per un errore procedurale dei ricorrenti. La mediazione era inutile nelle battute conclusive del giudizio;
- l'enorme e sensibile divario tra il chiesto e il pronunciato e il rigetto della domanda di risarcimento iure hereditatis avrebbero dovuto giustificare la compensazione almeno parziale delle spese di lite o l'applicazione di parametri minimi;
- il giudice ha statuito in maniera generica per la liquidazione delle spese di CTU e CTP sia per l'ATP che per il giudizio di merito. Erano state prodotte fatture del dott. per euro 4.880,00 e del dott. Per_3 per euro 4.968,00, per complessivi euro 9.848,00, importo Per_4 esagerato in considerazione degli importi liquidati ai CTU, pari a euro
2.538,00 ed euro 2.629,65. La parte vittoriosa non aveva diritto al rimborso per una CTP superflua, ossia quando la prestazione è una duplicazione di quella effettuata prima della causa;
2.4 l'errata liquidazione integrale delle spese di lite in favore del medico a seguito del rigetto della domanda di manleva, sussistendo i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'assoluta novità della materia trattata e perché in ogni caso vi è stata soccombenza reciproca;
3. e hanno chiesto la conferma CP_1 CP_2 CP_3 dell'ordinanza di primo grado. Hanno dedotto che la domanda di risarcimento, pur contenendo dei riferimenti a somme di denaro, era stata chiesta nella c.d. misura di giustizia. Le spese peritali sono state pag. 10/23 “importanti” ma i ricorrenti le avevano sostenute ed è corretto riconoscere il diritto di ripeterne l'ammontare.
4. Anche il dott. ha chiesto la conferma Controparte_4 dell'ordinanza di primo grado.
4.1 Ha evidenziato che il 17.11.2011 il capo tecnico della radiologia di sottopose la paziente a una radiografia. Nel Parte_1 Testimone_1 referto compaiono le iniziali del capo tecnico. Il capo tecnico aveva ricevuto una telefonata dal responsabile del servizio di radiologia, dott.
, che gli aveva chiesto l'esecuzione della radiografia Persona_1 con urgenza per sospetta frattura a seguita di una caduta e di farla refertare al radiologo di turno. L'appellato non aveva avuto contatti con la paziente e si era occupato unicamente della refertazione, trascritta dalla segretaria su carta intestata della . Anche la decisione Parte_1 di far eseguire gratuitamente l'esame non era dipesa da lui.
4.2 Ha dedotto di aver già pagato il 50% delle spese legali, CTU e CTP
e che è soccombente rispetto alla domanda trasversale di Parte_1 rivalsa o regresso e che era stata proprio a non accettare Parte_1 la proposta conciliativa di dividere al 50% il risarcimento.
5. Il primo motivo di appello sulla mancanza di un contratto atipico di spedalità è infondato. La mancata prova che la prestazione fu preceduta dalle pratiche burocratiche connesse all'accettazione della paziente nella struttura è irrilevante. Il contratto di spedalità può ritenersi concluso per il solo fatto che la paziente fu sottoposta all'esame radiologico nella sede della Casa di Cura e con strumentazione della struttura. La Casa di Cura avrebbe eventualmente dovuto pag. 11/23 dimostrare di aver vietato ai propri ausiliari di eseguire prestazioni gratuite e che il radiologo avesse usato degli accorgimenti per occultare l'esecuzione della prestazione. Il luogo dell'esecuzione della prestazione dimostra per facta concludentia, sino a prova contraria, che Persona_2
era una paziente anche della struttura, a prescindere dal
[...] mancato pagamento della prestazione. La gratuità dell'esame non esclude l'esistenza del contratto e può essere dipesa da diverse ragioni, anche non ricollegabili ad . La non ha Controparte_4 Parte_1 adunque adempiuto al proprio onere probatorio deducendo (circostanza non contestata) che la prestazione medica non fu pagata.
6. Anche il secondo motivo di appello sul mancato accoglimento del diritto di manleva integrale della struttura nei confronti del medico non può essere accolto. Non è applicabile ratione temporis, risalendo i fatti al 2011, la l. n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco sulla disciplina della responsabilità sanitaria). La non ha diritto Parte_1 di essere “manlevata” dal medico dovendo rispondere di un fatto altrui
(v. comparsa di costituzione di risposta di primo grado, pag. 20 e atto di chiamata in causa, pag. 60 per la domanda trasversale formulata nei confronti del medico) ma, quale condebitore solidale, ha diritto di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c. qualora abbia risarcito l'intero danno.
6.1 L'appellante insiste nel sostenere di non avere alcuna responsabilità per fatto proprio. La sentenza di primo grado contiene ampi riferimenti all'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 3, ord. n. 28642 del 2024 e Cass., sez. 3, sent. n. 29001 del 2021 che richiama Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del
2019), secondo cui l'errore medico è di regola riconducibile nella misura pag. 12/23 del 50% al c.d. rischio d'impresa e come tale entro questi limiti deve rimanere a carico della struttura sanitaria presso cui il medico ha svolto l'attività. Ricade sulla struttura l'onere di provare l'esistenza di un'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice: “la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.. La responsabilità per danni cagionati da colpa esclusiva del medico “deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”. La suddivisione va esclusa “soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far
pag. 13/23 riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria”.
6.2 Il secondo motivo di appello ripete in parte le argomentazioni del motivo precedente. Che un esame sia svolto a titolo gratuito da una struttura privata, a discrezione della direzione o del personale medico, può anche corrispondere a una politica aziendale. La gratuità dell'esame non è di per sé indice di una condotta anomala del medico nei confronti della struttura mentre il contratto di spedalità non deve essere necessariamente a titolo oneroso. L'appellante sottolinea che non è stata rinvenuta una prescrizione medica per l'esame radiologico eseguito. La circostanza è inconferente perché manca un nesso tra l'obbligo di prescrizione e l'errore medico. La responsabilità per il fatto illecito deriva non dal fatto che è stato eseguito l'esame ma da un errore di refertazione. Né è mai stato posto in discussione che l'esame fosse indicato e che dall'esecuzione dell'esame non sia derivato un pregiudizio per la salute della paziente. Non è rilevante nemmeno il richiamo della difesa dell'appellante all'art. 3 del d.lgs. n. 187 del 2000
e all'art. 157 del d.lgs. n. 101 del 2020. Ricordato che la prestazione risale al 2011, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del
2020 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in tema di radiazioni ionizzanti, sicché il secondo riferimento normativo non è pertinente,
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti era giustificata.
pag. 14/23 6.3 Dopo aver sostenuto che al medico s'imputa non l'errore di refertazione ma il “contesto” in cui è stata eseguita l'attività professionale (v. atto di appello, pag. 21), all'interno dello stesso motivo l'appellante sostiene contraddittoriamente che in sede di ATP
l'errore di refertazione era stato qualificato come colpa grave (v. atto di appello, pag. 23). L'appellante non considera nemmeno che nel primo motivo di appello aveva evidenziato di condividere la seconda CTU, che aveva disatteso le conclusioni a cui era pervenuto il primo collegio peritale dell'ATP (v. atto di appello, pag. 7 e 8). Non viene svolta – è questa la circostanza dirimente - alcuna circostanziata osservazione per superare la presunzione degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., provando l'esistenza di un'inescusabile, straordinaria ed imprevedibile devianza del sanitario dal programma di cura condiviso con l'ente ospedaliero. La non dimostra che il sanitario, Parte_1 con il suo imprevedibile comportamento, abbia esorbitato dalle prestazioni concordate, e quindi risponde della malpractise per fatto proprio, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
(cuius commoda eius et incommoda) quale gestore della struttura adibita a prestazioni sanitarie, del fatto illecito commesso.
7. Il terzo motivo di appello sulle spese processuali e le spese di
CTU e CTP nei rapporti con i danneggiati è parzialmente fondato.
7.1 Per il procedimento per ATP non vi sarebbe stato motivo per discostarsi dai parametri medi previsti per una causa di valore indeterminabile di complessità media (e non alta). In quella fase il ricorrente era solo sicché non spettava l'aumento del Controparte_1
20% dei compensi per la difesa di più parti. Il compenso di euro
4.592,40 (euro 3.827,00 + 20%) stabilito dal Tribunale deve essere pag. 15/23 ridotto a euro 3.442,00 (euro 1.063,000 fase di studio + euro 890,00 fase introduttiva + euro 1.489,00 fase istruttoria).
7.2 Non vi è ragione per rideterminare il compenso di euro 804,00 per la fase di mediazione. La doglianza dell'appellante non merita accoglimento perché la necessità di procedere alla mediazione è dipesa non da un errore procedurale dei ricorrenti ma da un'eccezione processuale che, come finisce implicitamente per riconoscere la stessa difesa dell'appellante, non aveva motivo di essere coltivata dopo la rinnovazione della CTU e il rifiuto della di accogliere la Parte_1 proposta conciliativa del giudice. Le ragioni per cui il ricorso per ATP sia stato proposto da un solo danneggiato possono essere diverse e non dipendere da una scelta del difensore. Se il giudice ha richiesto alle parti di esperire la mediazione per superare l'eccezione d'improcedibilità, il costo della relativa attività deve essere sopportato dai soccombenti. Per giungere a tale conclusione, è sufficiente il richiamo al principio generale dell'art. 91 c.p.c. sulla disciplina delle spese processuali.
7.3 Per il giudizio di merito il Tribunale non avrebbe dovuto procedere, come richiede l'appellante, a una compensazione delle spese di lite. L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma pag. 16/23 2, c.p.c. (Cass., s.u., sent. n. 32061 del 2022). Si è in presenza di una sostanziale riduzione quantitativa delle richieste risarcitorie proposte dagli stretti congiunti della paziente deceduta. Presa in considerazione la domanda omnicomprensiva formulata dagli attori di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte del famigliare, il richiamo alla distinzione fra pretese risarcitorie iure proprio
e iure hereditatis (il Tribunale appare aver riconosciuto ai congiunti unicamente un danno iure proprio) e il mancato riconoscimento di una posta di danno non consentono di ravvisare una soccombenza reciproca.
7.4 Secondo la più recente giurisprudenza sui parametri forensi,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto a un solo compenso maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, con la particolarità che la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni varia in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti. Nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti (Cass., sez. 3, ord. n.
10367 del 2024). Lo scaglione da prendere in considerazione per il giudizio avanti il Tribunale non è pertanto quello indicato dal giudice compreso fra euro 26.001,00 – euro 52.000,00 ma quello inferiore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26,000,00, perché a nessun danneggiato era stata riconosciuta una somma maggiore di euro
26.000,00. Avrebbe tuttavia dovuto effettuarsi un doppio aumento del
30% per il numero delle parti (30% + 30%), e non un unico aumento del 20%. Applicati parametri medi, il compenso per la fase di merito è pari a euro 8.123,20 [(euro 919,00 + euro 777,00 + euro 1.680,00 + euro 1.701,00) + 60%). Applicato il corretto scaglione sulla base del pag. 17/23 decisum, con una sostanziale riduzione del compenso rispetto a quello individuato dal giudice di primo grado, la discrasia fra la quantificazione complessiva dei danni contenuta nel ricorso introduttivo (v. ricorso introduttivo, pag. 13 - 16: euro 100.000,00 + euro 250.000,00 + euro
200.000,00 + euro 150.000,00 + euro 238.000,00 + euro 190.000,00
+ euro 190.000,00 + euro 80.000,00) e il danno riconosciuto ai tre famigliari all'esito del giudizio (euro 11.807,82 + euro 8.904,25 + euro
9.907,82) non rende necessarie ulteriori riduzioni del compenso. Dalla lettura della proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza 13 novembre 2023 e dalla posizione assunta dalle parti all'udienza 25 gennaio 2024 emerge che, dopo il rinnovo della consulenza, i ricorrenti erano stati disposti a un accordo per importi molto più contenuti e che l'intesa non fu raggiunta perché non riteneva di dover Parte_1 rispondere di alcun danno, nemmeno condividendo la responsabilità con il radiologo.
7.5 I compensi per l'intero giudizio di primo grado, considerando anche l'ATP e la procedura di mediazione, liquidati dal Tribunale nella somma di euro 19.106,40, vengono pertanto rideterminati in euro
12.369,20 (euro 3.442,00 + euro 804,00 + euro 8.123,20).
7.6 Le spese di CTU sono state correttamente poste a carico dei soccombenti. Eventuali contestazioni sulla quantificazione degli onorari avrebbero dovuto farsi valere, proponendo opposizione al Presidente della Corte d'appello ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 al decreto di pagamento. La consulenza svolta nell'ATP, anche se ha raggiunto conclusioni diverse da quella svolta nel giudizio di merito, deve rimanere a carico dei resistenti, quale spesa necessaria ai ricorrenti per conseguire il risarcimento del danno. Il fatto che il Tribunale abbia pag. 18/23 ritenuto di condividere le conclusioni della seconda e non della prima
CTU non incide sul soggetto soccombente chiamato a farsi carico dei costi di tutti gli accertamenti tecnici medico-legali del processo. La richiesta di CTU era pertinente rispetto alla domanda accolta e pertanto non può essere qualificata come spesa inutile.
7.7 Sui costi di CTP da porsi a carico dei resistenti la sentenza presenta un contenuto indeterminato, perché non ne indica l'importo né rinvia a specifici documenti di spesa. Nelle note scritte 7 giugno 2024 la difesa dei ricorrenti aveva chiesto il rimborso delle spese di CTP per i due accertamenti tecnici richiamando i doc. 28 (preventivo dott. Per_4 di euro 7.320,00 indicato come “ricevuta di spesa medico legale dr.
), 38 (“n. 3 fatture avv. Gleria …”), 39 (“n. 3 parcelle dott. Per_4 per euro 14.835,00 e relativi bonifici e fatture”), 40 [“n. 2 Per_4 fatture dr. (euro 1.220,00) a fronte di parcella di euro Per_3
2.440,00”] e 42 (fatt. 24/23 dott. di euro 2.440,00). Per_3
L'allegato 38 non attiene a consulenti medici ma a un professionista avvocato. Nel fascicolo di primo grado non è stato rinvenuto il decreto di liquidazione in favore dei CTU nominati nell'ATP. Con decreto 31 gennaio 2024 ai CTU dott. e dott.ssa Persona_5 Persona_6 nominati nel giudizio di merito il Tribunale ha riconosciuto per onorari la somma complessiva di euro 5.151,30. I costi per CTP sono rimborsabili nei limiti dell'art. 92, comma 1, c.p.c., devono tener conto dell'esito complessivo della lite e quindi dei danni liquidati ai prossimi congiunti, nonché essere in qualche modo proporzionati ai compensi dei CTU. Non
è in discussione che il difensore tecnico abbia un ruolo molto importante in una causa di responsabilità sanitaria. Appare congruo riconoscere un rimborso delle spese per i CTP dott. e dott. tenuto Per_4 Per_3 conto della loro partecipazione a due accertamenti tecnici relativi allo pag. 19/23 stesso caso di malpractise, nel limite complessivo di euro 7.000,00
(euro 5.500,00 per il dott. ed euro 1.500,00 per il dott. Per_4
, oltre accessori. Per_3
8. Il quarto motivo di appello sulle spese processuali nei rapporti fra e medico non è meritevole di accoglimento. Il mancato Parte_1 accoglimento della richiesta del medico di condanna della Parte_1 per responsabilità aggravata, venendo in rilievo una domanda meramente accessoria, non determina ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. 2, ord. n. 18036 del
2022 e Cass., sez. L, sent. n. 14813 del 2020). La questione trattata non era nuova ed è stata risolta dal giudice di primo grado facendo riferimento a giurisprudenza di legittimità precedente all'instaurazione della lite. Nel chiedere il rigetto della “domanda di rivalsa integrale”, con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado il medico aveva sostenuto (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 14) che la domanda della controparte avrebbe potuto essere accolta nei limiti quantitativi del 50%, richiamando espressamente il precedente di legittimità su cui ci si è già soffermati (cfr. paragrafo della presente motivazione: Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del 2019). Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto soccombente la struttura sanitaria senza ravvisare gravi ed eccezionali motivi (cfr. Corte Cost. sent. n. 77 del 2018) che potessero giustificare la compensazione delle spese. Il dott. non aveva mai contestato che in caso di accertamento CP_4 della responsabilità medica, i danni avrebbero dovuto essere ripartiti in misura paritaria fra medico e struttura sanitaria.
9. Con l'appello la ha contestato di dover rispondere del Parte_1 fatto illecito, la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni e la pag. 20/23 regolamentazione delle spese. La sentenza di primo grado deve essere riformata unicamente sulle spese di lite e di CTP nei rapporti fra ricorrenti e . Le spese di lite, già determinate in euro Parte_1
19.106,40 per compensi (oltre spese generali e accessori) ed euro
1.156,00 per spese esenti vengono ridotte a euro 12.369,20 per compensi (oltre spese generali e accessori) ed euro 1.156,00 per spese esenti;
le spese di CTP, in precedenza non determinate, vengono riconosciute nei limiti della somma onnicomprensiva di euro 7.000,00, oltre accessori.
10. Le spese processuali del gravame seguono la soccombenza della sia rispetto a e che ad Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
. Rispetto ai danneggiati è stata confermata la Controparte_4 responsabilità solidale della struttura sanitaria con il medico e sono state parzialmente ridotte le spese di lite;
rispetto al medico è stato confermato che la struttura non ha diritto di regresso in misura superiore al 50%.
Essendo identiche le pretese di e , a CP_1 CP_2 CP_3 base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, con i successivi aumenti del 60% per il numero delle parti (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del
2024). Applicati i parametri medi dello scaglione compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 i compensi vengono liquidati:
- per e nella somma di euro 4.441,92 CP_1 CP_2 CP_3
[(euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) – 30% + 60%];
- per nella somma di euro 3.966,00 (euro 1.134,00 Controparte_4
+ euro 921,00 + euro 1.911,00).
I difensori di e hanno chiesto la CP_1 CP_2 CP_3 distrazione delle spese.
pag. 21/23 11. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 settembre 2024 nel proc. n. 5522/2022 R.G., così provvede:
1) in parziale riforma dell'ordinanza che per il resto conferma, 1.1 condanna in solido e Parte_1 [...]
(con ripartizione al 50% nei rapporti interni) a CP_4 corrispondere ai ricorrenti e Controparte_1 CP_2 le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano CP_3 nella somma di euro 12.369,20 per compensi ed euro 1.156,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
1.2 condanna in solido e (con Parte_1 Controparte_4 ripartizione al 50% nei rapporti interni) a rimborsare ai ricorrenti e le spese di Controparte_1 CP_2 CP_3
CTP nei limiti della somma di euro 7.000,00, oltre accessori;
2) condanna la parte appellante Parte_1 al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate:
- per e nella Controparte_1 CP_2 CP_3 somma di euro 4.441,92 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.; dispone la distrazione delle spese in favore degli avvocati
MICHELE GRIGENTI e ALBERTO MILESI;
pag. 22/23 - per , nella somma di euro 3.966,00 per Controparte_4 compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 15 maggio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 23/23