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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5589/2022 promossa da:
, nata in [...] il [...] (CF: Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Pozzani C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (CF: CP_1
) con il patrocinio dell'avv. Marika Pancheri C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunto depositato telematicamente per l'udienza del 20.02.2025 riportante le seguenti condizioni:
“1. L'affidamento dei figli minori e super esclusivo a Per_1 Persona_2
favore della madre, al precipuo ed esclusivo fine di evitare che vi siano problematiche per la richiesta di documenti e quanto altro vista la lunga lontananza del padre. Nel momento in cui il IG. ritornerà stabile in CP_1
Italia, l'affidamento dei minori potrà essere convenuto in affido condiviso.
2. Il IG. , in considerazione dell'assoluta peculiarità del lavoro CP_1
svolto, potrà vedere e tenere con sé i figli e ogni Per_1 Persona_2
qualvolta potrà godere delle ferie, con preventivo avviso alla madre almeno 7 giorni prima dell'arrivo in Italia.
3. A decorrere dalla data di trasferimento del
IG. in ambasciata, l'attuale assegno di mantenimento a favore CP_1
dei figli e , pari a complessivi €. 500,00 verrà aumentato di €. Per_1 Per_2
100,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente €. 700,00, oltre all'integralità dell'assegno unico per entrambi i figli a favore della IG.ra
[...]
ferma in ogni caso la rivalutazione monetaria in base agli Parte_1
indici ISTAT la quale risulta essere già dovuta e da quantificarsi a seguito dell'ordinanza del 27.12.2022. Quando il IG. farà rientro in Italia, le CP_1 parti concordano di detrarre la somma di €. 200,00, e pertanto l'assegno di mantenimento tornerà ad essere quantificato in €. 500,00, con rivalutazione sulla predetta somma oltre all'assegno unico come sopra indicato. Le spese straordinarie così come previste dal Protocollo dd. 14.7.2016 in vigore presso il Tribunale di Brescia vengono suddivise al 50% tra ciascun genitore. In deroga
a quanto previsto al punto 7) del Protocollo poc'anzi richiamato, le spese straordinarie, individuate secondo l'elenco ivi riportato, devono essere effettuate con il consenso del IG. nelle ipotesi che richiedono il CP_1
preventivo accordo dei genitori.
4. Il IG. si impegna a CP_1
rimborsare le spese di lite a favore della IG.ra che si Parte_1 quantificano in complessivi €. 1.800,00 oltre accessori di legge (rimborso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, Iva 22%) e precisamente in € 2.626,41 in due rate, e la prima dell'importo di €. 1.313,20 precisamente entro e non oltre il
20.07.2025 e la restante dell'importo di €. 1.313,20 entro e non oltre il
20.08.2025. 5. La IG.ra rinuncia alla domanda di Parte_1
addebito nei confronti del IG. , che accetta la rinuncia, ed a CP_1
qualunque ulteriore domanda risarcitoria direttamente e/o indirettamente connessa ai fatti asseritamente posti in essere dal IG. in costanza CP_1 di matrimonio. Quest'ultimo dichiara altresì di rinunciare a/per qualsivoglia pretesa e/o titolo nei confronti della IG.ra ” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.05.2022 le parti, premesso che in data 15.09 in
Desenzano del Garda avevano contratto matrimonio civile e che dall'unione erano nati i figli (29.10.2007) e (25.04.2011), ricorrevano a Per_1 Per_2
questo Tribunale per chiedere che venisse pronunciarsi la separazione consensuale.
In data 20.06.2022 comunicava la revoca del mandato Parte_1
conferito per la separazione consensuale e successivamente in data 20.07.2022 tramite il nuovo legale depositava istanza di rinuncia a proseguire con la separazione consensuale manifestando l'intenzione di voler proseguire con la separazione giudiziale.
In data 07.09.2022 si costituiva in giudizio con nuovo difensore, CP_1
depositando comparsa di costituzione e contestuali note di trattazione scritta.
Il Giudice, con decreto del 21.09.2022, revocava l'udienza fissata per il procedimento di separazione consensuale e fissava nuova udienza disponendo il mutamento del rito in separazione giudiziale.
All'udienza dell'08.11.2022, le parti, sentite personalmente, dopo ampia discussione, trovavano un accordo temporaneo in tema di affidamento, collocamento, visite padre-figli e mantenimento nei seguenti termini:
“affidamento esclusivo dei minori alla madre, incontri nel periodo tramite educatore, mantenimento pari ad € 500 con decorrenza dal 25 dicembre 2022 più
50% delle spese straordinarie, oltre assegno unico”; il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 27.12.2022 assumeva provvedimenti provvisori ed urgenti conformi all'accordo trovato dalle parti e conferiva incarico ai servizi sociali competenti per la presa in carico del nucleo familiare.
Costituitesi le parti per la fase istruttoria, all'udienza del 22.02.2024 il Giudice accogliendo la concorde richiesta delle parti concedeva rinvio volto a valutare le risultanze dei Servizi Sociali incaricati.
Con decreto del 15.06.2024, lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 24.5.2024 e la relazione di aggiornamento da parte del
Servizio Tutela Minori del Garda depositata in data 2.5.2024, in cui si dava atto della prosecuzione degli incontri padre-figli con notevoli miglioramenti, tenuto conto che le conclusioni del Servizio prospettavano un recupero del rapporto con la figura genitoriale che incontrava anche il favore della madre, il Giudice disponeva in conformità e rinviava la causa con disposizione di comparizione personale delle parti alla successiva udienza.
All'udienza del 19.11.2024, dopo ampia discussione in cui i legali riferiscono di essere in procinto di raggiungere un accordo tra le parti, il Giudice concedeva ulteriore rinvio per appurare la circostanza del trasferimento all'estero per lavoro del resistente e trovare un diverso accordo sul collocamento dei minori.
Infine, all'udienza del 20.02.2025, il Giudice preso atto del raggiungimento dell'accordo rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESENZANO DEL
GARDA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 37, Parte I, dell'anno 2007);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5589/2022 promossa da:
, nata in [...] il [...] (CF: Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Pozzani C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (CF: CP_1
) con il patrocinio dell'avv. Marika Pancheri C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunto depositato telematicamente per l'udienza del 20.02.2025 riportante le seguenti condizioni:
“1. L'affidamento dei figli minori e super esclusivo a Per_1 Persona_2
favore della madre, al precipuo ed esclusivo fine di evitare che vi siano problematiche per la richiesta di documenti e quanto altro vista la lunga lontananza del padre. Nel momento in cui il IG. ritornerà stabile in CP_1
Italia, l'affidamento dei minori potrà essere convenuto in affido condiviso.
2. Il IG. , in considerazione dell'assoluta peculiarità del lavoro CP_1
svolto, potrà vedere e tenere con sé i figli e ogni Per_1 Persona_2
qualvolta potrà godere delle ferie, con preventivo avviso alla madre almeno 7 giorni prima dell'arrivo in Italia.
3. A decorrere dalla data di trasferimento del
IG. in ambasciata, l'attuale assegno di mantenimento a favore CP_1
dei figli e , pari a complessivi €. 500,00 verrà aumentato di €. Per_1 Per_2
100,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente €. 700,00, oltre all'integralità dell'assegno unico per entrambi i figli a favore della IG.ra
[...]
ferma in ogni caso la rivalutazione monetaria in base agli Parte_1
indici ISTAT la quale risulta essere già dovuta e da quantificarsi a seguito dell'ordinanza del 27.12.2022. Quando il IG. farà rientro in Italia, le CP_1 parti concordano di detrarre la somma di €. 200,00, e pertanto l'assegno di mantenimento tornerà ad essere quantificato in €. 500,00, con rivalutazione sulla predetta somma oltre all'assegno unico come sopra indicato. Le spese straordinarie così come previste dal Protocollo dd. 14.7.2016 in vigore presso il Tribunale di Brescia vengono suddivise al 50% tra ciascun genitore. In deroga
a quanto previsto al punto 7) del Protocollo poc'anzi richiamato, le spese straordinarie, individuate secondo l'elenco ivi riportato, devono essere effettuate con il consenso del IG. nelle ipotesi che richiedono il CP_1
preventivo accordo dei genitori.
4. Il IG. si impegna a CP_1
rimborsare le spese di lite a favore della IG.ra che si Parte_1 quantificano in complessivi €. 1.800,00 oltre accessori di legge (rimborso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, Iva 22%) e precisamente in € 2.626,41 in due rate, e la prima dell'importo di €. 1.313,20 precisamente entro e non oltre il
20.07.2025 e la restante dell'importo di €. 1.313,20 entro e non oltre il
20.08.2025. 5. La IG.ra rinuncia alla domanda di Parte_1
addebito nei confronti del IG. , che accetta la rinuncia, ed a CP_1
qualunque ulteriore domanda risarcitoria direttamente e/o indirettamente connessa ai fatti asseritamente posti in essere dal IG. in costanza CP_1 di matrimonio. Quest'ultimo dichiara altresì di rinunciare a/per qualsivoglia pretesa e/o titolo nei confronti della IG.ra ” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.05.2022 le parti, premesso che in data 15.09 in
Desenzano del Garda avevano contratto matrimonio civile e che dall'unione erano nati i figli (29.10.2007) e (25.04.2011), ricorrevano a Per_1 Per_2
questo Tribunale per chiedere che venisse pronunciarsi la separazione consensuale.
In data 20.06.2022 comunicava la revoca del mandato Parte_1
conferito per la separazione consensuale e successivamente in data 20.07.2022 tramite il nuovo legale depositava istanza di rinuncia a proseguire con la separazione consensuale manifestando l'intenzione di voler proseguire con la separazione giudiziale.
In data 07.09.2022 si costituiva in giudizio con nuovo difensore, CP_1
depositando comparsa di costituzione e contestuali note di trattazione scritta.
Il Giudice, con decreto del 21.09.2022, revocava l'udienza fissata per il procedimento di separazione consensuale e fissava nuova udienza disponendo il mutamento del rito in separazione giudiziale.
All'udienza dell'08.11.2022, le parti, sentite personalmente, dopo ampia discussione, trovavano un accordo temporaneo in tema di affidamento, collocamento, visite padre-figli e mantenimento nei seguenti termini:
“affidamento esclusivo dei minori alla madre, incontri nel periodo tramite educatore, mantenimento pari ad € 500 con decorrenza dal 25 dicembre 2022 più
50% delle spese straordinarie, oltre assegno unico”; il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 27.12.2022 assumeva provvedimenti provvisori ed urgenti conformi all'accordo trovato dalle parti e conferiva incarico ai servizi sociali competenti per la presa in carico del nucleo familiare.
Costituitesi le parti per la fase istruttoria, all'udienza del 22.02.2024 il Giudice accogliendo la concorde richiesta delle parti concedeva rinvio volto a valutare le risultanze dei Servizi Sociali incaricati.
Con decreto del 15.06.2024, lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 24.5.2024 e la relazione di aggiornamento da parte del
Servizio Tutela Minori del Garda depositata in data 2.5.2024, in cui si dava atto della prosecuzione degli incontri padre-figli con notevoli miglioramenti, tenuto conto che le conclusioni del Servizio prospettavano un recupero del rapporto con la figura genitoriale che incontrava anche il favore della madre, il Giudice disponeva in conformità e rinviava la causa con disposizione di comparizione personale delle parti alla successiva udienza.
All'udienza del 19.11.2024, dopo ampia discussione in cui i legali riferiscono di essere in procinto di raggiungere un accordo tra le parti, il Giudice concedeva ulteriore rinvio per appurare la circostanza del trasferimento all'estero per lavoro del resistente e trovare un diverso accordo sul collocamento dei minori.
Infine, all'udienza del 20.02.2025, il Giudice preso atto del raggiungimento dell'accordo rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESENZANO DEL
GARDA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 37, Parte I, dell'anno 2007);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti