Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 2
Allorché il convenuto chiami in causa il terzo deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere alla pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.
La norma di cui all'art. 917 cod. civ. che sancisce il principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque non è applicabile nel caso di richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla mancata manutenzione, vigendo in tale ipotesi a favore del soggetto danneggiato il principio della solidarietà sancito dall'art. 2055 cod. cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11371 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ FR, LI NE, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI GOFFREDO, che li difende unitamente all'avvocato GULINA UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, in persona del Suo Presidente al'uopo autorizzato con delibera della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E DUSE 37, presso lo studio dell'avvocato MANNOCCHI MASSIMO, difeso dall'avvocato BOCCINI TULLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI GROSSETO, in persona del vice Sindaco Andrea Agresti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'Avvocato GIGLI GI che lo difende unitamente all'Avvocato GIALLONGO NATALE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UI LD, UI MO, GI LU, quale eredi di PI ID;
IN MO, RI MO, AC GI, CA OR, IN OB, ER OL, TO MA GR, TO ND, VE NA, NI PA, AP RO, ICAM SNC, AZD TERRITORIALE EDIL RESIDENZIALE PROV, NA MA GR, AN MA OL, NI ROSNA, AN FR, BA NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 431/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda emessa il 27/1/98, depositata il 30/03/98;
RG.105+283/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GI GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GR IU, NI IN, NI RO, RI PA. IT IA RA, IT GI e IL AN, con citazione 6.6.1985, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Grosseto, ID OL, ID EL e ID PI, esponendo che gli appartamenti di loro proprietà posti in Grosseto, località Casalecci, erano stati allagati, nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1984 e in data 20.10.1984 1 da una massa di acqua e fango, formatasi in terreni di proprietà del ID e tracimata per la mancata manutenzione, da parte dei convenuti, del fosso collettore. I convenuti si costituivano rilevando che l'evento era ascrivibile alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nei giorni predetti.
Chiedevano, e ottenevano, di chiamare in giudizio, i proprietari di altri terreni confinanti e delle strade le cui acque meteoriche confluivano nel medesimo bacino imbrifero.
Erano quindi chiamati in giudizio AR NC, CH NE, CA IE, LM IZ, RA EM, MA EL, l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, il Comune di Grosseto, l'Istituto Autonomo Case Popolari poi denominato Ater e la SNC ICAM. I chiamati in causa chiedevano il rigetto delle domande contro di loro proposte.
Intervenivano in causa, con domande analoghe a quella degli attori, PI IA RA, IL IA PA, IN OS, US NC, BA AN e ND UG.
Il Tribunale adito, con sentenza 28.4.94, accoglieva le domande di risarcimento e condannava ID PI, AL e EL, nonché AR NC, CH NE, CA IE, MA EL e RA EM al risarcimento dei lamentati danni, in quanto responsabili dell'evento dannoso, per difetto di manutenzione degli argini e dei fossi.
Proponevano appello ID EL, ID AL e RU UC quale erede di ID PI, deceduto nelle more del giudizio.
Eccepivano l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
deducevano l'erronea ricostruzione dell'evento dannoso e la violazione degli artt. 915, 916 e 917 del codice civile;
lamentavano l'omessa condanna di LM IZ al risarcimento dei danni e l'erroneo accoglimento della domanda proposta da ND UG, il quale aveva rinunciato agli atti del giudizio con atto 7.4.1989, cui aveva fatto seguito l'accettazione dei convenuti. Infine deducevano carenza di prova del danno liquidato.
Analogo appello era proposto da MA EL e RA EM. Si costituivano LM IZ, CA IE, AR NC e CH NE, in adesione ai proposti appelli e per l'affermazione, in via subordinata, del concorso di colpa dei danneggiati.
Si costituivano gli altri appellati chiedendo il rigetto delle impugnazioni.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 27.130.3.1998, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta da ND UG, e rigettava nel resto gli appelli. Dichiarava infondata l'eccezione di incompetenza vertendosi in tema di acque piovane;
escludeva la forza maggiore giacché le precipitazioni non avevano rivestito il carattere di eccezionalità;
riteneva la responsabilità degli appellati, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, per omessa manutenzione dei fossi privati di loro proprietà; confermava il quantum del risarcimento già determinato in primo grado. AR e CH hanno proposto ricorso per cas~ sazione con quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo del vizio di extrapetizione. Osservano che gli attori conclusero, in primo grado, come da atto di citazione, soltanto contro i convenuti, cosicché essi ricorrenti furono condannati al risarcimento dei danni, in assenza di domanda contro di loro proposta.
La doglianza non merita accoglimento. Come giustamente rilevato dalla Corte di Firenze (vedi pag. 22 della sentenza di appello) il denunziato vizio non sussiste i poiché la domanda attorea fu estesa ai chiamati in causa, attuali ricorrenti, ex art. 106 c.p.c. Infatti nei loro confronti fu effettuata la chiamata per comunanza di causa, con conseguente estensiore della domanda proposta dagli attori contro i convenuti.
Come più volte affermato da questa Corte i allorché il convenuto chiami il terzo deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.
Con i motivi secondo, terzo e quarto i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 917 c.c., in conseguenza della condanna solidale al risarcimento del danno. Lamentano che la Corte abbia disatteso il criterio oggettivo di ripartizione, previsto dalla predetta norma, in favore di un criterio di solidarietà che non avrebbe giustificazione logica e giuridica.
Anche tali doglianze non meritano accoglimento. Devesi infatti rilevare che nella fase di merito gli attuali ricorrenti non hanno chiesto l'accertamento della incidenza delle singole omissioni della manutenzione sulla eziologia dell'evento dannoso, cosicché la questione ora sollevata dai ricorrenti è rimasta estranea al thema decidendum, e non può quindi trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Ciò detto, devesi altresì osservare che la norma dell'art. 917, 1^ comma, c.c. rileva unicamente nell'ambito dei rapporti tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque, essendo invece applicabile, a favore del danneggiato il principio sancito dall'art. 2055 1^ comma c.c. Il ricorso deve essere quindi rigettato con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite, attesa la ragionevole disputabilità delle questioni in esso dedotte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002