Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11371
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Sentenza 31 luglio 2002

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Allorché il convenuto chiami in causa il terzo deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere alla pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.

La norma di cui all'art. 917 cod. civ. che sancisce il principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque non è applicabile nel caso di richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla mancata manutenzione, vigendo in tale ipotesi a favore del soggetto danneggiato il principio della solidarietà sancito dall'art. 2055 cod. cit..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11371
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11371
    Data del deposito : 31 luglio 2002

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