Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2386/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16 gennaio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- appellante
E
CP_1
- appellata
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2386/2018 r.g.a.c. tra
, con gli Avv. Renato Buonajuto e Paola Buonajuto;
Parte_1
- appellante
e
, con gli Avv. Domenico Sautariello e Domenico Buono;
CP_1
- appellata
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. 4447 del 2017 Parte_1
con la quale il giudice di pace di Nola, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condan- nato l' appellante al pagamento, in favore di della somma di euro 870,00 a titolo di ri- CP_1
sarcimento del danno patrimoniale per la interruzione di fornitura idrica domestica protrattasi dal settembre 2015 al marzo 2016.
L' appellante ha censurato la predetta decisione per erroneo apprezzamento delle risultanze istrutto- rie, concludendo per l' annullamento della sentenza ovvero, in via gradata, per il riconoscimento del minor importo pari ad euro 25,82 in forza dell' art. 9 della Carta del Servizio Idrico Integrato.
Si è costituita l' appellata ed ha eccepito in via preliminare l' inammissibilità dell' appello ex art. 113 c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il rigetto con vittoria di spese e con condanna della appellante ex art. 96 c.p.c. .
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussio- ne ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c., dovendosi rilevare che il valore della domanda proposta è superiore al limite di euro 1.100,00, importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art. 113 c.p.c. (v. conclu- sioni dell' atto di citazione in primo grado), e che, in ogni caso, la controversia rientra tra quelle per
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le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: viene, in vero, in rilievo un contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacifica- mente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sotto- scrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per discipli- nare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, Corte di Cass., ord. n.
37471 del 2021).
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, potendosi condividere le motivazioni ad- dotte dal giudice di primo grado a sostegno del parziale accoglimento della domanda.
Sul punto, va evidenziato che le incongruenze ed erroneità denunciate dall'appellante in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie non si rinvengono da parte di questo Tribunale, che ritiene di evidenziare in contrario la correttezza giuridica e la coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, sia pure con le precisazioni di seguito espresse, dovendosi ricorda- re che è al giudice che spetta ex art. 116 c.p.c., in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di esatta applicazione di fonti probatorie rispetto al con- vincimento del giudicante).
Nella fattispecie, si può condividere la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure il quale ha, da un lato, ritenuta provata la interruzione del servizio idrico nel periodo lamentato dalla attrice in forza delle dichiarazioni testimoniali (del resto, la circostanza non aveva costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell' odierna appellante) e, dall' altro, circo- scritto l' obbligo risarcitorio al solo danno patrimoniale relativo alla rottura dell' impianto di auto- clave, ritenuto provato in forza delle deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta dalla attrice (doc. 2), preventivo autoclave).
Del pari, appare condivisibile la valutazione, effettuata dal giudice di primo grado, in ordine alla mancanza di prova, da parte della convenuta in primo grado, in ordine alla ricorrenza di cause di forza maggiore idonee ad escludere la responsabilità del fornitore (argomentando, in particolare, in ordine alla protrazione del guasto per oltre 5 mesi).
Né può condividersi la richiesta, reiterata dall' appellante nel giudizio di impugnazione, volta a li- mitare il risarcimento all' importo di euro 25,82 come da carta del servizio idrico integrato, appa- rendo evidente che tale disposizione trova applicazione all' ipotesi di ritardo, da parte del gestore, nello svolgimento delle attività indicate nel relativo paragrafo (a titolo esemplificativo: ritardi nella
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attivazione della fornitura, riallaccio successivamente a distacco per morosità, rettifica delle fattu- razioni ecc.), e non già alla fattispecie in esame (in cui viene in rilievo la domanda di risarcimento del danno per inadempimento al contratto di somministrazione, in conseguenza della interruzione del servizio idrico per un lasso temporale di cinque mesi).
Da tanto consegue il rigetto dell' appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell' appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore della appellata e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Domenico Sauta- riello ed Avv. Domenico Buono, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, con applicazione dei pa- rametri minimi per la bassa complessità.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvi- sandosi, nella fattispecie, la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso allo rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l' appello;
- condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata e con attribuzione ai difenso- ri antistatari Avv. Domenico Sautariello ed Avv. Domenico Buono delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 1.278,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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