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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2682/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. dott. FOLINO DOMENICO del foro di Lamezia Terme, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. EGGER FRITZ e dall'avv. dott. EGGER
HANS-MAGNUS del foro di Bolzano, presso i quali ha eletto domicilio;
OPPOSTA in punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 918/2024 d.d. 03.08.2024 di questo Tribunale;
in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte opponente: “Voglia l'On. Le Tribunale Adito, in persona del Giudice designando, ogni contraria deduzione, eccezione richiesta e conclusione disattesa, così provvedere: In Via principale: - Dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o rigettare, per i motivi su esposti, l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto e diritto e revocare
l'anzidetto decreto ingiuntivo. Sempre e comunque: - condannare la
[...]
, con sede legale in 63801 Kleinostheim/Main (Germania) Controparte_2
Heinrich-Eckstein-Strasse n.1, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.Iva
, C.F. a pagare, a favore della società opponente, le spese e P.IVA_2 P.IVA_3 competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15 %), C.P.A. e I.V.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi art. 93 c.p.c.”
pagina 1 di 3 di parte opposta: “
1. In via preliminare: OMISSIS
2. Nel merito: Rigettarsi in toto per i motivi esposti in narrativa le domande proposte dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui al provvedimento monitorio, oltre agli interessi al tasso liquidato con il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente procedimento di opposizione. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. La presente causa tra origine dal decreto ingiuntivo n. 918/2024 di questo Tribunale, con il quale è stato ingiunto alla di pagare alla Parte_1 Controparte_1
, a titolo di corrispettivi per la prestazione di servizio di rifornimento di carburante e
[...] pagamento pedaggi tramite la , l'importo di € 30321,61, a titolo di capitale, Controparte_3 oltre ad interessi e spese ivi liquidate e meglio precisate.
1.2. Contro tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunta, introducendo la presente causa di opposizione, deducendo, in sostanza, che parte opposta sarebbe venuta meno al proprio onere di prova, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a provare il credito, ma le mere fatture.
1.3. Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e depositando ulteriore documentazione.
1.4. In sede di prima udienza del 13.3.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti, la stessa è stata trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale (art. 281 sexies cpc) in sede di udienza del 5.6.2025.
2. In diritto.
2.1. Risulta dirimente che parte opponente, parte convenuta sostanziale, non ha neanche contestato specificamente ex art. 115 cpc, non solo i prezzi fatturati, ma neanche l'effettuazione dei servizi e forniture oggetto di causa;
rinviare all'onere di prova della controparte, infatti, non equivale ad una efficace contestazione.
2.2. A ciò si aggiunge che parte opposta ha depositato, in corso di causa, ulteriore documentazione a comprova di quanto fatto valere;
infatti, oltre al contratto (doc. 1 della opposta) ed alle fatture n. 1487941 dd. 31.03.2024, n. 1495990 dd. 15.04.2024, n. 17649793 dd.
30.04.2024, n. 1503464 dd. 30.04.2024, n. 1511437 dd. 15.05.2024 e n. 1518585 dd. 31.05.2024,
pagina 2 di 3 oggetto di causa (docc. 2- 7 della opposta) ha anche depositato corrispondenza tra le parti, che contiene un esplicito riconoscimento di quanto fatto valere, da parte dell'addetta alla contabilità dell'opponente (v. doc. 10, comunicazione mail d.d. 19.04.2024, inviata da "
[...]
nella quale si legge: “Ho appena informato l'amministratore Email_1 telefonicamente e non appena rientra, in settimana, provvederà al saldo e alla verifica con la banca per l'aggancio del rid in modo da non riscontrare in futuro un episodio simile.”).
2.3. Anche in ordine a tale documentazione parte opponente non ha preso specifica posizione, mai contestando alcunché in ordine alla prestazione dei servizi e delle forniture fatturati e non deducendo eventuali ragioni ostative al pagamento.
2.4. In conclusione, dovendosi ritenere la pretesa dell'opposta sufficientemente comprovata,
l'opposizione è infondata, per cui va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto della poca attività svolta si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, condanna l'opponente a rimborsare alla opposta Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1 CP_1
15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 6 giugno 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2682/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. dott. FOLINO DOMENICO del foro di Lamezia Terme, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. EGGER FRITZ e dall'avv. dott. EGGER
HANS-MAGNUS del foro di Bolzano, presso i quali ha eletto domicilio;
OPPOSTA in punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 918/2024 d.d. 03.08.2024 di questo Tribunale;
in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte opponente: “Voglia l'On. Le Tribunale Adito, in persona del Giudice designando, ogni contraria deduzione, eccezione richiesta e conclusione disattesa, così provvedere: In Via principale: - Dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o rigettare, per i motivi su esposti, l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto e diritto e revocare
l'anzidetto decreto ingiuntivo. Sempre e comunque: - condannare la
[...]
, con sede legale in 63801 Kleinostheim/Main (Germania) Controparte_2
Heinrich-Eckstein-Strasse n.1, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.Iva
, C.F. a pagare, a favore della società opponente, le spese e P.IVA_2 P.IVA_3 competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15 %), C.P.A. e I.V.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi art. 93 c.p.c.”
pagina 1 di 3 di parte opposta: “
1. In via preliminare: OMISSIS
2. Nel merito: Rigettarsi in toto per i motivi esposti in narrativa le domande proposte dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui al provvedimento monitorio, oltre agli interessi al tasso liquidato con il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente procedimento di opposizione. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. La presente causa tra origine dal decreto ingiuntivo n. 918/2024 di questo Tribunale, con il quale è stato ingiunto alla di pagare alla Parte_1 Controparte_1
, a titolo di corrispettivi per la prestazione di servizio di rifornimento di carburante e
[...] pagamento pedaggi tramite la , l'importo di € 30321,61, a titolo di capitale, Controparte_3 oltre ad interessi e spese ivi liquidate e meglio precisate.
1.2. Contro tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunta, introducendo la presente causa di opposizione, deducendo, in sostanza, che parte opposta sarebbe venuta meno al proprio onere di prova, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a provare il credito, ma le mere fatture.
1.3. Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e depositando ulteriore documentazione.
1.4. In sede di prima udienza del 13.3.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti, la stessa è stata trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale (art. 281 sexies cpc) in sede di udienza del 5.6.2025.
2. In diritto.
2.1. Risulta dirimente che parte opponente, parte convenuta sostanziale, non ha neanche contestato specificamente ex art. 115 cpc, non solo i prezzi fatturati, ma neanche l'effettuazione dei servizi e forniture oggetto di causa;
rinviare all'onere di prova della controparte, infatti, non equivale ad una efficace contestazione.
2.2. A ciò si aggiunge che parte opposta ha depositato, in corso di causa, ulteriore documentazione a comprova di quanto fatto valere;
infatti, oltre al contratto (doc. 1 della opposta) ed alle fatture n. 1487941 dd. 31.03.2024, n. 1495990 dd. 15.04.2024, n. 17649793 dd.
30.04.2024, n. 1503464 dd. 30.04.2024, n. 1511437 dd. 15.05.2024 e n. 1518585 dd. 31.05.2024,
pagina 2 di 3 oggetto di causa (docc. 2- 7 della opposta) ha anche depositato corrispondenza tra le parti, che contiene un esplicito riconoscimento di quanto fatto valere, da parte dell'addetta alla contabilità dell'opponente (v. doc. 10, comunicazione mail d.d. 19.04.2024, inviata da "
[...]
nella quale si legge: “Ho appena informato l'amministratore Email_1 telefonicamente e non appena rientra, in settimana, provvederà al saldo e alla verifica con la banca per l'aggancio del rid in modo da non riscontrare in futuro un episodio simile.”).
2.3. Anche in ordine a tale documentazione parte opponente non ha preso specifica posizione, mai contestando alcunché in ordine alla prestazione dei servizi e delle forniture fatturati e non deducendo eventuali ragioni ostative al pagamento.
2.4. In conclusione, dovendosi ritenere la pretesa dell'opposta sufficientemente comprovata,
l'opposizione è infondata, per cui va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto della poca attività svolta si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, condanna l'opponente a rimborsare alla opposta Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1 CP_1
15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 6 giugno 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 3 di 3