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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11406 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IM SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4792 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Martia Grazia Affatato e dell'Avv. Germana Mancini,
giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
NI AR, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 22.5.16 contraeva matrimonio con;
che CP_1
dall'unione era nato il figlio , minore al deposito del ricorso;
che la Per_1
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito, affetto da disturbi psichici, mantenendo lo stesso atteggiamenti di reiterata aggressività così da costringerla a sporgere denuncia querela e, da ultimo, a lasciare la casa coniugale;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo del figlio, con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento per la prole di euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, con CP_1
addebito alla moglie, contestando integralmente le circostanze da quella dedotte, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio, da collocarsi presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi, con modalità di frequentazione materne,
istando per un contributo a carico della ricorrente per la prole di euro 500,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in caso di collocamento del minore presso la madre, un contributo in proprio favore e a carico della moglie di euro 505,00.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via esclusiva alla madre cui assegnava la casa coniugale, sospendeva le frequentazioni padre-figlio, disponendone l'eventuale ripresa alla cessazione della misura cautelare, previo accertamento da parte del nominato c.t.u., delle condizioni psico-fisiche del bambino, con incontri da eventualmente svolgersi, nella prima fase, alla presenza di soggetti terzi ovvero con l'ausilio del Servizio Sociale,
autorizzando, nelle more, comunicazioni telefoniche a mezzo di video-
chiamata (preferibilmente su scheda telefonica all'uopo dedicata) con le modalità concordate dalle parti all'udienza, disponeva a carico del padre un contributo di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con reciproca autonomia dei coniugi, rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo,
disponendo consulenza tecnica d'ufficio e delegando i Servizi Sociali di presa in carico del nucleo. Successivamente, acquisita la relazione peritale, concessi i termini istruttori,
ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.3.2025.
Con provvedimento del 21.10.24 era accolta la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dal padre, cui la ricorrente aveva aderito,
disponendo l'affidamento condiviso del minore e modalità di frequentazione paterne in ragione delle cessate esigenze penali.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
Relativamente alle altre questioni, con riguardo alla richiesta di addebito formulata da ambo le parti, si osserva quanto segue.
Relativamente alla richiesta della che l'ha fondata su reiterati Pt_1
comportamenti aggressivi tenuti dal marito nei di lei confronti anche alla presenza del figlio durante il matrimonio, la stessa è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, deve osservarsi che le violenze fisiche e psichiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì
irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., Cass. Civ., 14/01/2016, n. 433; Cass. civ. 22.3.17, n.7388).
E' stato infatti osservato che “In tema di addebitabilità della separazione
personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano
violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili e si traducano
nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e
l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto
comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano
elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda non potendosi
giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza
fisica” (cfr. Tribunale di Roma sent. n.17462/2014).
Nel caso di specie, la condotta gravemente stalkizzante del marito nei confronti della moglie è stata oggetto di procedimento penale- allo stato ancora pendente-
che hanno determinato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al coniuge e al minore con ordinanza GIP del 1.4.22 nella quale è stato stigmatizzato il comportamento ossessionante e persecutorio del marito tale da determinare nella ricorrente “una costante situazione di “paura e timore” ed un concreto timore per l'incolumità sua e del minore (cfr. ordinanza Gip in atti), misura alfine revocata soltanto in data 27.6.24, cui la ricorrente non si è opposta, nell'ottica di un ripristino di un corretto canale comunicativo per il figlio minore, come anche di seguito evidenziato, esito che non rileva nella valutazione dell'addebitabilità della separazione.
La documentazione prodotta dal P.M. con nota del 13.12.25 comprova gli atteggiamenti stalkizzanti dell' consistiti in continue telefonate, anche nel CP_1
numero di 70 al giorno, in molteplici messaggi wa finalizzati al controllo e alla verifica di cosa facesse la moglie, pedinamenti ed appostamenti, esitati anche nell'assunzione di investigatore privato al fine di accertare la sussistenza di relazione extraconiugale della moglie, negata dallo stesso investigatore
[...]
, sentito come testimone all'udienza del 13.3.24. Parte_2
Tale assetto di vita, confermato anche dai testi indotti nel giudizio (anche indifferenti, cfr. dichiarazioni teste , improntato ad non Tes_1
consentito esasperato controllo da parte del marito, alfine determinando la a lasciare il domicilio nel timore per la propria incolumità ed Pt_1
assumere da parte del Giudice penale misure a tutela della madre e del minore,
cessate solo all'esito del percorso curativo e di sostegno intrapreso dal padre,
confermate anche nel presente giudizio, convincono della sussistenza di una condotta antigiuridica da parte del marito nella crisi coniugale.
La separazione va pertanto addebitata al marito.
E' da respingersi la contrapposta richiesta di addebito della separazione svolta dal marito sul presupposto che la causa della disgregazione dell'affectio
coniugalis risiedesse nella condotta intromissiva della suocera, in quanto se il fatto storico costituente il primo polo del nesso condizionalistico è stato riferito dai testi del resistente soltanto de relato (cfr. testimonianza , ovvero Tes_2
da soggetti la cui attendibilità va rigorosamente valutata perché legate da strettissimi rapporti di parentela, non è stata comunque prova dell'efficacia causale sulla disgregazione del vincolo.
La domanda è da respingersi
Quanto al figlio minore, non vi è contestazione tra le parti circa l'adozione del regime condiviso, ciò in ragione del buon esito dei percorsi terapeutici e di sostegno intrapresi, che il Tribunale auspica possa determinare uno stabile assetto di condivisione e serenità di vita per il minore.
E' da confermarsi il collocamento presso la madre, per come in essere sin dalla separazione di fatto, cui va pertanto assegnata la casa coniugale, con rigetto della contrapposta domanda del padre sul presupposto di una maggiore disponibilità di tempo per svolgere lavoro part-time, ciò in quanto invero l'assetto proposto non rispondente per tale esclusiva ragione agli interessi del minore che ha da tempo strutturato il proprio habitus vitae, dovendosi,
viceversa, consolidare le frequentazioni con il padre, a lungo svolte in modalità
protetta.
Debbono confermarsi, al riguardo, i tempi di frequentazione stabiliti dal G.I.
con provvedimento del 21.10.24, comunque derogabili, anche in senso ampliativo, per accordo delle parti.
Relativamente al contributo di mantenimento per il minore, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
La moglie, titolare di un centro estetico, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito mensile netto di 1200-1500 euro per dodici mensilità, pressoché in linea con le dichiarazioni fiscali in atti;
di essere proprietaria al 70% (il restante
30% è del marito) della casa coniugale, su cui grava un mutuo mensile di euro
525,00 che onorava nella pari misura del 70%, oltre che di quota parte di terreni e di due immobili in Sicilia, improduttivi di reddito.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 3.3.25) ha confermato la percezione di un reddito mensile pressoché inalterato, in linea con i modelli fiscali per gli anni 2021 e 2022 ed inferiore soltanto a quello risultante dal modello fiscale per il 2023, con redditi lordi per euro 27792,00; di essere titolare di due c/c (uno ad uso professionale), con ultimo saldo disponibile al febbraio 2025 di circa 11000,00 euro il primo ed euro 1720,00 il secondo,
mentre inalterate risultano le consistenze patrimoniali.
Il marito, impiegato part-time presso un supermercato, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito mensile di euro 1100,00 per 14 mensilità in linea con le dichiarazioni fiscali in atti;
di essere proprietario con la moglie della casa coniugale per cui pagava il 30% del mutuo mensile;
di non avere oneri abitativi,
vivendo, a seguito dall'allontanamento dalla casa coniugale, presso la madre. Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 23.1.25) ha confermato la percezione di un reddito mensile pressoché inalterato, in linea con i modelli fiscali in atti, come inalterate risultano le consistenze patrimoniali.
Ciò posto, quanto al mantenimento del figlio, valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti, incontestato che durante il matrimonio il ménage si sia mantenuto con i proventi dell'attività lavorativa di entrambi i coniugi, con redditi superiori per la ricorrente (anche in ragione dell'attività part-time del marito, da rimettersi a sua autonoma valutazione la mancata adibizione del residuo tempo a disposizione allo svolgimento di attività remunerativa) e corrispondenti superiori oneri sostenuti per il mutuo sulla casa coniugale, così
da godere le parti, al netto di ciò, di una capacità economica su base annua quasi equivalente, tenuto conto delle esigenze del bambino rapportate all'età,
ritiene il Tribunale che sia equo determinare un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 275,00 mensili, a far data dalla pronuncia, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat (base luglio 2025) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo
d'Intesa del 17.12.2014.
Deve respingersi la richiesta di mantenimento formulata dal marito, ciò in ragione della pronuncia di addebito, giusto il disposto di cui all'art.156, c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per i
2/3, mentre sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status, per compensarle nel residuo, mentre quelle di c.t.u., già
liquidate con separato decreto, essendo stato disposto l'accertamento nell'interesse precipuo della prole sono poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.4792 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022
così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e ,
[...] CP_1
nato a [...] il [...];
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00110, parte
2, serie A05);
C) addebita la separazione al marito;
D) assegna la casa coniugale alla moglie;
E) affida il figlio minore in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, con collocazione prevalente presso la madre;
F) il padre vedrà e terrà con sé il figlio, salvo diverso accordo G)
H)
tra le parti: 1) a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica (con pernotti); 2) nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, Per_1
il padre lo vedrà e terrà con sé nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 20:30 mentre nelle altre il solo martedì
dalle ore 16:00 alle ore 20:30; 3) durante le vacanze natalizie,
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
4) per metà della durata delle vacanze scolastiche pasquali in modo tale da alternare negli anni la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 5) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8
dicembre; 6) durante le vacanze estive trenta giorni consecutivi o meno, da concordare entro il mese di maggio;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio la prima metà
(dal 1 al 15) dei mesi di luglio ed agosto negli anni dispari e la seconda metà (dal 16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la madre viceversa;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
275,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
I) condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese di giudizio nella misura dei 2/3, così liquidandole in complessivi euro 3620,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese forfettarie di legge, compensandole per il residuo;
J) pone a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 4.1.23.
Così deciso in Roma il 16.7. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IM SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IM SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4792 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Martia Grazia Affatato e dell'Avv. Germana Mancini,
giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
NI AR, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 22.5.16 contraeva matrimonio con;
che CP_1
dall'unione era nato il figlio , minore al deposito del ricorso;
che la Per_1
convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito, affetto da disturbi psichici, mantenendo lo stesso atteggiamenti di reiterata aggressività così da costringerla a sporgere denuncia querela e, da ultimo, a lasciare la casa coniugale;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo del figlio, con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento per la prole di euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, con CP_1
addebito alla moglie, contestando integralmente le circostanze da quella dedotte, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio, da collocarsi presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi, con modalità di frequentazione materne,
istando per un contributo a carico della ricorrente per la prole di euro 500,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in caso di collocamento del minore presso la madre, un contributo in proprio favore e a carico della moglie di euro 505,00.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via esclusiva alla madre cui assegnava la casa coniugale, sospendeva le frequentazioni padre-figlio, disponendone l'eventuale ripresa alla cessazione della misura cautelare, previo accertamento da parte del nominato c.t.u., delle condizioni psico-fisiche del bambino, con incontri da eventualmente svolgersi, nella prima fase, alla presenza di soggetti terzi ovvero con l'ausilio del Servizio Sociale,
autorizzando, nelle more, comunicazioni telefoniche a mezzo di video-
chiamata (preferibilmente su scheda telefonica all'uopo dedicata) con le modalità concordate dalle parti all'udienza, disponeva a carico del padre un contributo di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con reciproca autonomia dei coniugi, rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo,
disponendo consulenza tecnica d'ufficio e delegando i Servizi Sociali di presa in carico del nucleo. Successivamente, acquisita la relazione peritale, concessi i termini istruttori,
ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.3.2025.
Con provvedimento del 21.10.24 era accolta la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dal padre, cui la ricorrente aveva aderito,
disponendo l'affidamento condiviso del minore e modalità di frequentazione paterne in ragione delle cessate esigenze penali.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
Relativamente alle altre questioni, con riguardo alla richiesta di addebito formulata da ambo le parti, si osserva quanto segue.
Relativamente alla richiesta della che l'ha fondata su reiterati Pt_1
comportamenti aggressivi tenuti dal marito nei di lei confronti anche alla presenza del figlio durante il matrimonio, la stessa è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, deve osservarsi che le violenze fisiche e psichiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì
irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., Cass. Civ., 14/01/2016, n. 433; Cass. civ. 22.3.17, n.7388).
E' stato infatti osservato che “In tema di addebitabilità della separazione
personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano
violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili e si traducano
nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e
l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto
comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano
elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda non potendosi
giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza
fisica” (cfr. Tribunale di Roma sent. n.17462/2014).
Nel caso di specie, la condotta gravemente stalkizzante del marito nei confronti della moglie è stata oggetto di procedimento penale- allo stato ancora pendente-
che hanno determinato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al coniuge e al minore con ordinanza GIP del 1.4.22 nella quale è stato stigmatizzato il comportamento ossessionante e persecutorio del marito tale da determinare nella ricorrente “una costante situazione di “paura e timore” ed un concreto timore per l'incolumità sua e del minore (cfr. ordinanza Gip in atti), misura alfine revocata soltanto in data 27.6.24, cui la ricorrente non si è opposta, nell'ottica di un ripristino di un corretto canale comunicativo per il figlio minore, come anche di seguito evidenziato, esito che non rileva nella valutazione dell'addebitabilità della separazione.
La documentazione prodotta dal P.M. con nota del 13.12.25 comprova gli atteggiamenti stalkizzanti dell' consistiti in continue telefonate, anche nel CP_1
numero di 70 al giorno, in molteplici messaggi wa finalizzati al controllo e alla verifica di cosa facesse la moglie, pedinamenti ed appostamenti, esitati anche nell'assunzione di investigatore privato al fine di accertare la sussistenza di relazione extraconiugale della moglie, negata dallo stesso investigatore
[...]
, sentito come testimone all'udienza del 13.3.24. Parte_2
Tale assetto di vita, confermato anche dai testi indotti nel giudizio (anche indifferenti, cfr. dichiarazioni teste , improntato ad non Tes_1
consentito esasperato controllo da parte del marito, alfine determinando la a lasciare il domicilio nel timore per la propria incolumità ed Pt_1
assumere da parte del Giudice penale misure a tutela della madre e del minore,
cessate solo all'esito del percorso curativo e di sostegno intrapreso dal padre,
confermate anche nel presente giudizio, convincono della sussistenza di una condotta antigiuridica da parte del marito nella crisi coniugale.
La separazione va pertanto addebitata al marito.
E' da respingersi la contrapposta richiesta di addebito della separazione svolta dal marito sul presupposto che la causa della disgregazione dell'affectio
coniugalis risiedesse nella condotta intromissiva della suocera, in quanto se il fatto storico costituente il primo polo del nesso condizionalistico è stato riferito dai testi del resistente soltanto de relato (cfr. testimonianza , ovvero Tes_2
da soggetti la cui attendibilità va rigorosamente valutata perché legate da strettissimi rapporti di parentela, non è stata comunque prova dell'efficacia causale sulla disgregazione del vincolo.
La domanda è da respingersi
Quanto al figlio minore, non vi è contestazione tra le parti circa l'adozione del regime condiviso, ciò in ragione del buon esito dei percorsi terapeutici e di sostegno intrapresi, che il Tribunale auspica possa determinare uno stabile assetto di condivisione e serenità di vita per il minore.
E' da confermarsi il collocamento presso la madre, per come in essere sin dalla separazione di fatto, cui va pertanto assegnata la casa coniugale, con rigetto della contrapposta domanda del padre sul presupposto di una maggiore disponibilità di tempo per svolgere lavoro part-time, ciò in quanto invero l'assetto proposto non rispondente per tale esclusiva ragione agli interessi del minore che ha da tempo strutturato il proprio habitus vitae, dovendosi,
viceversa, consolidare le frequentazioni con il padre, a lungo svolte in modalità
protetta.
Debbono confermarsi, al riguardo, i tempi di frequentazione stabiliti dal G.I.
con provvedimento del 21.10.24, comunque derogabili, anche in senso ampliativo, per accordo delle parti.
Relativamente al contributo di mantenimento per il minore, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
La moglie, titolare di un centro estetico, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito mensile netto di 1200-1500 euro per dodici mensilità, pressoché in linea con le dichiarazioni fiscali in atti;
di essere proprietaria al 70% (il restante
30% è del marito) della casa coniugale, su cui grava un mutuo mensile di euro
525,00 che onorava nella pari misura del 70%, oltre che di quota parte di terreni e di due immobili in Sicilia, improduttivi di reddito.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 3.3.25) ha confermato la percezione di un reddito mensile pressoché inalterato, in linea con i modelli fiscali per gli anni 2021 e 2022 ed inferiore soltanto a quello risultante dal modello fiscale per il 2023, con redditi lordi per euro 27792,00; di essere titolare di due c/c (uno ad uso professionale), con ultimo saldo disponibile al febbraio 2025 di circa 11000,00 euro il primo ed euro 1720,00 il secondo,
mentre inalterate risultano le consistenze patrimoniali.
Il marito, impiegato part-time presso un supermercato, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito mensile di euro 1100,00 per 14 mensilità in linea con le dichiarazioni fiscali in atti;
di essere proprietario con la moglie della casa coniugale per cui pagava il 30% del mutuo mensile;
di non avere oneri abitativi,
vivendo, a seguito dall'allontanamento dalla casa coniugale, presso la madre. Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 23.1.25) ha confermato la percezione di un reddito mensile pressoché inalterato, in linea con i modelli fiscali in atti, come inalterate risultano le consistenze patrimoniali.
Ciò posto, quanto al mantenimento del figlio, valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti, incontestato che durante il matrimonio il ménage si sia mantenuto con i proventi dell'attività lavorativa di entrambi i coniugi, con redditi superiori per la ricorrente (anche in ragione dell'attività part-time del marito, da rimettersi a sua autonoma valutazione la mancata adibizione del residuo tempo a disposizione allo svolgimento di attività remunerativa) e corrispondenti superiori oneri sostenuti per il mutuo sulla casa coniugale, così
da godere le parti, al netto di ciò, di una capacità economica su base annua quasi equivalente, tenuto conto delle esigenze del bambino rapportate all'età,
ritiene il Tribunale che sia equo determinare un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 275,00 mensili, a far data dalla pronuncia, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat (base luglio 2025) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo
d'Intesa del 17.12.2014.
Deve respingersi la richiesta di mantenimento formulata dal marito, ciò in ragione della pronuncia di addebito, giusto il disposto di cui all'art.156, c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per i
2/3, mentre sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status, per compensarle nel residuo, mentre quelle di c.t.u., già
liquidate con separato decreto, essendo stato disposto l'accertamento nell'interesse precipuo della prole sono poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.4792 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022
così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e ,
[...] CP_1
nato a [...] il [...];
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00110, parte
2, serie A05);
C) addebita la separazione al marito;
D) assegna la casa coniugale alla moglie;
E) affida il figlio minore in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, con collocazione prevalente presso la madre;
F) il padre vedrà e terrà con sé il figlio, salvo diverso accordo G)
H)
tra le parti: 1) a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica (con pernotti); 2) nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, Per_1
il padre lo vedrà e terrà con sé nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 20:30 mentre nelle altre il solo martedì
dalle ore 16:00 alle ore 20:30; 3) durante le vacanze natalizie,
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
4) per metà della durata delle vacanze scolastiche pasquali in modo tale da alternare negli anni la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 5) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8
dicembre; 6) durante le vacanze estive trenta giorni consecutivi o meno, da concordare entro il mese di maggio;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio la prima metà
(dal 1 al 15) dei mesi di luglio ed agosto negli anni dispari e la seconda metà (dal 16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la madre viceversa;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
275,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
I) condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese di giudizio nella misura dei 2/3, così liquidandole in complessivi euro 3620,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese forfettarie di legge, compensandole per il residuo;
J) pone a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 4.1.23.
Così deciso in Roma il 16.7. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IM SI