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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 920/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 15.4.2025, promossa da: in persona del legale rapp.te p.t., sig. (C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Spoleto (PG), alla via Francesca Morvillo, n.41, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Massimo di Palma Caccioppoli, (C.F.: ) presso il cui studio in Napoli, Centro C.F._1
Direzionale is. G8, è elettivamente domiciliata
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., con sede in Avezzano (L'Aquila), alla via Ferrara n.7
CONVENUTO – CONTUMACE
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “…si riporta all'accordo transattivo novativo sottoscritto tra le parti in giudizio e depositato alla precedente udienza “cartolare” del 14.03.24, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con spese compensate tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione tempestivamente notificato ed iscritto a ruolo, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2023 pronunziato da questo Tribunale in data 30.5.2023 in favore del ricorrente Controparte_1
[...]
1 L'opponente, in particolare, ha svolto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alle obbligazioni a carico della controparte e derivanti dal titolo (contratto di sponsorizzazione e pubblicità) ripassato tra le parti proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento e di condanna alla ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto oltre accessori.
Ha, quindi, concluso in conformità.
B. In sede di verifiche preliminari veniva dichiarata la contumacia della parte opposta.
C. Stante la natura documentale della causa è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
1. L'opponente, con le note di precisazione delle conclusioni ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite sulla scorta dell'atto di transazione novativa concluso dalle parti e prodotto in giudizio unitamente alle note sostitutive dell'udienza del 14.3.2024.
2. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478 Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
Nel caso di specie certamente la conclusa transazione novativa ha determinato tale effetto e deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, di conseguenza, revocato
(Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 13/06/1997 ) posto che l'opposizione è fase eventuale di un unitario giudizio di tipo non impugnatorio, che ha ad oggetto il diritto dedotto in lite con il ricorso in monitorio.
4. Le spese di lite devono essere compensate in conformità dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Avezzano, 18 giugno 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 15.4.2025, promossa da: in persona del legale rapp.te p.t., sig. (C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Spoleto (PG), alla via Francesca Morvillo, n.41, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Massimo di Palma Caccioppoli, (C.F.: ) presso il cui studio in Napoli, Centro C.F._1
Direzionale is. G8, è elettivamente domiciliata
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., con sede in Avezzano (L'Aquila), alla via Ferrara n.7
CONVENUTO – CONTUMACE
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “…si riporta all'accordo transattivo novativo sottoscritto tra le parti in giudizio e depositato alla precedente udienza “cartolare” del 14.03.24, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con spese compensate tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione tempestivamente notificato ed iscritto a ruolo, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2023 pronunziato da questo Tribunale in data 30.5.2023 in favore del ricorrente Controparte_1
[...]
1 L'opponente, in particolare, ha svolto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alle obbligazioni a carico della controparte e derivanti dal titolo (contratto di sponsorizzazione e pubblicità) ripassato tra le parti proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento e di condanna alla ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto oltre accessori.
Ha, quindi, concluso in conformità.
B. In sede di verifiche preliminari veniva dichiarata la contumacia della parte opposta.
C. Stante la natura documentale della causa è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
1. L'opponente, con le note di precisazione delle conclusioni ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite sulla scorta dell'atto di transazione novativa concluso dalle parti e prodotto in giudizio unitamente alle note sostitutive dell'udienza del 14.3.2024.
2. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478 Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
Nel caso di specie certamente la conclusa transazione novativa ha determinato tale effetto e deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, di conseguenza, revocato
(Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 13/06/1997 ) posto che l'opposizione è fase eventuale di un unitario giudizio di tipo non impugnatorio, che ha ad oggetto il diritto dedotto in lite con il ricorso in monitorio.
4. Le spese di lite devono essere compensate in conformità dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Avezzano, 18 giugno 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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