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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1611/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO ARIANNA, Parte_1
come da mandato in atti,
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTO contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter c.p.c., la parte costituita precisava le conclusioni con note depositate in data
01/11/2024.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 03/06/2019 matrimonio in RA (Ta) con CP_1
, che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la
[...]
separazione, esponendo che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile, a causa di incompatibilità caratteriali e insanabili comprensioni tali da determinare l'abbandono della causa coniugale da parte della sig.ra già Controparte_1
pochi mesi dopo il matrimonio.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, espletata prova per testi ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del 04/11//2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il procuratore di parte ricorrente, rassegnava le conclusioni chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi per fatti oggettivi.
Con ordinanza del 04/11/2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
TARANTO (TA), il 20/01/1958, e , nata in [...] Controparte_1
il 06/12/1978, uniti in matrimonio in RA (Ta) il 03/06/2019, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di RA (Ta) al n.38, parte 1, anno, 2019, uff. 8;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
RA (Ta) Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RA, nella Camera di Consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1611/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO ARIANNA, Parte_1
come da mandato in atti,
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTO contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter c.p.c., la parte costituita precisava le conclusioni con note depositate in data
01/11/2024.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 03/06/2019 matrimonio in RA (Ta) con CP_1
, che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la
[...]
separazione, esponendo che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile, a causa di incompatibilità caratteriali e insanabili comprensioni tali da determinare l'abbandono della causa coniugale da parte della sig.ra già Controparte_1
pochi mesi dopo il matrimonio.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, espletata prova per testi ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del 04/11//2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il procuratore di parte ricorrente, rassegnava le conclusioni chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi per fatti oggettivi.
Con ordinanza del 04/11/2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
TARANTO (TA), il 20/01/1958, e , nata in [...] Controparte_1
il 06/12/1978, uniti in matrimonio in RA (Ta) il 03/06/2019, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di RA (Ta) al n.38, parte 1, anno, 2019, uff. 8;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
RA (Ta) Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RA, nella Camera di Consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara