Versione
19 aprile 1942
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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 2673.
(Obblighi del conservatore).
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.
((Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge))
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
(Obblighi del conservatore).
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.
((Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge))
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
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- 1. Circolare del 18/01/2008 n. 1 - Agenzia del Territorio - DirettoreAgenzia del Territorio · 18 gennaio 2008 · 34.815365
[…] ipotecarie, sia sotto il profilo civilistico che fiscale. La norma di riferimento essenziale in materia di certificazioni ipotecarie e\' rappresentata dall\'art. 2673 del codice civile, il quale stabilisce che il Conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle
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Giurisprudenza • 48
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3491Provvedimento: […] 1.3. Si costituiva la intimata Agenzia, rilevando il difetto di legittimazione passiva, rimarcando che, vertendosi in tema di consultazione dei registri immobiliari (consultazione e/o copia di atti pubblici trascritti) verrebbe in rilievo la disciplina “speciale” di cui all'art. 2673 c.c.. […] - la mera consultazione dei registri immobiliari è governata da disposizioni codicistiche (art. 2673 ss., c.c.);Leggi di più...
- diritto di accesso agli atti·
- art. 2673 c.c.·
- art. 22 l. 241/90·
- pubblicità immobiliare·
- ordine di esibizione documenti·
- interesse diretto e concreto·
- silenzio-rigetto·
- legittimazione passiva·
- iscrizione ipotecaria