Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n° 690/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 18 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 690/23 R.G.L. e vertente
TRA
, (c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 13.12.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Salvà ( ) con studio in Catania, via C.F._2
Verona 23, ed elettivamente domiciliato presso il di lui domicilio digitale (fax
095.0933356 - pec –Appellante, Email_1 appellato incidentale
CONTRO
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
(c.f. ), P.IVA_1 Controparte_2
, patrocinato per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Messina, (C.F. ), presso i cui uffici, via dei Mille 65 is. 221, ha P.IVA_2 domicilio legale, pec fax 090-674168 –Appel- Email_2 lato, appellante incidentale
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 182 pubblicata in data 8 marzo 2023
CONCLUSIONI
: - In riforma della sentenza impugnata accogliere il ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado e condannare il convenuto al pagamento in favore dell'appellante di € 4.017,78 a titolo di indennità chilometrica, o di quel- l'altra maggiore o minore che verrà accertata anche a mezzo CTU, oltre rivaluta- zione e interessi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Assessorato: rigetto dell'appello principa,e accoglimento dell'incidentale con rigetto delle avverse domande per prescrizione o giudicato interno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, iscritto al n° 585/19 e notificato il
5 marzo 2019, narrava di avere lavorato quale operaio Parte_1 agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell Controparte_2
di Messina, articolazione dell'Assessorato territorio e ambiente della Re-
[...] gione siciliana, nei periodi dal 14 giugno al 12 ottobre 2004, dal 6 giugno al 4 otto- bre 2005, dal 5 giugno al 2 ottobre 2006, dall'8 giugno al 15 ottobre 2007, dal 4 giugno all'8 ottobre 2008 e dall'1 luglio al 7 novembre 2009, con mansioni di ad- detto squadre antincendio.
Lamentava di avere percepito un rimborso chilometrico (art. 16 CIRL 2001) in- sufficiente, evidenziando di avere già agito con ricorso del 18 maggio 2009, iscritto al n° 3871/2008 R.G. tribunale di Messina e di avere ottenuto sentenza 1089/2014 con la quale l era stato condannato al pagamento di una differenza cal- CP_2 colata in base a consulenza contabile d'ufficio, relativa ai periodi dal 2004 al 2008.
Precisato che la sentenza non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato, come da attestato all. 2 al ricorso introduttivo del primo grado, il lavoratore eviden- ziava che, dopo l'introduzione di detta causa, l'Assessorato l'aveva destinato anche nel 2009 al cantiere di Lipari erogandogli l'indennità chilometrica in base al prece- dente errato criterio. Chiedeva pertanto la condanna della controparte a pagargli le differenze anche per l'anno 2009, indicandone l'importo, sulla base del calcolo ope- rato dal consulente del tribunale nel precedente giudizio, in complessivi 4.017,78 euro.
Resistendo il convenuto, con ordinanza del 27 aprile 2022 il tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di CP_3
P.G., presso il quale riassumeva con ricorso depositato il 16
[...] Parte_1 giugno 2022. Anche in quella sede l'Assessorato resisteva.
Con sentenza n° 182 depositata in data 8 marzo 2023 il tribunale di Barcellona ha rigettato il ricorso compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 8 settembre Parte_1
2023. Nella resistenza dell , con ordinanza del 24 settembre 2024 è stata CP_1 disposta attività istruttoria. Depositate note di trattazione scritta entro il 18 marzo
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha rilevato che l'art. 54 CCNL forestali fissa quale rimborso un quinto del costo della benzina necessaria per raggiungere il luogo di lavoro con il mezzo proprio, sempre che il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio di trasporto. Ha osservato che non ha indicato quale mezzo proprio Parte_1 adoperasse per recarsi al lavoro da maggio a novembre 2009 né quale fosse il prezzo n° 690/23 R.G.L.
del carburante, né ha anche solo allegato la mancata predisposizione di un servizio di trasporto da parte dell'Assessorato. Il Giudice a quo ha inoltre rilevato la con- traddizione fra il luogo indicato come residenza (Militello Rosmarino) e quello di partenza giornaliera (Sant'Agata di Militello). Tali insufficienti allegazioni, ha con- cluso il tribunale, rendevano da un lato non necessaria una specifica contestazione da parte del convenuto e dall'altro impossibile l'integrazione probatoria d'ufficio.
2- Con l'atto di appello il lavoratore ha innanzitutto rimarcato la totale carenza di contestazioni sul merito dei fatti posti a fondamento della domanda, avendo l
[...]
basato le proprie difese semmai sulla circostanza che l'accordo collettivo Parte_2 da lui invocato non gli si applicherebbe in quanto riferibile ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'art. 56, lett. a, b, c l.r. 16/96, mentre egli era inserito nella graduatoria art. 59.
L' sostiene dunque in questa sede che: Parte_1
- l'indicazione del mezzo proprio utilizzato per il viaggio è irrilevante perché la normativa collettiva riconnette il diritto al fatto della mancata predisposizione di mezzi di trasporto da parte datoriale, mentre l'importo del rimborso è meramente convenzionale, ben potendo il lavoratore scegliere di utilizzare mezzi diversi da un'auto a benzina;
- il costo della benzina era calcolato secondo i criteri dell'art. 54 CCNL e peraltro già acclarato nella sentenza trib. Messina 1089/2014, ben nota all'Assessorato che nemmeno l'aveva impugnata;
- la mancata predisposizione di mezzi di trasporto dal comune di iscrizione a quello di cantiere andava considerata implicita nel richiamo della normativa collet- tiva;
- l'applicabilità a sé della disciplina invocata è acclarata nella sentenza 1089/2014, che motiva specificamente sul punto dell'irrilevanza della graduatoria di iscrizione rispetto al fatto oggettivo dell'essere il lavoratore addetto allo spegnimento incendi con sottoposizione a peculiare disagio, e l'accertamento dell'applicabilità fa stato fra le parti in quanto riferito al medesimo rapporto giuridico in assenza di eventi successivi che possano avere modificato tale decisione.
3- Con l'appello incidentale l ripropone l'eccezione di prescrizione CP_1 formulata in primo grado già innanzi al tribunale di Messina e ribadita innanzi a quello di Barcellona. L'appellante incidentale dà atto che il lavoratore aveva inviato una raccomandata a/r in data 30 luglio 2014 (all. 7 al ricorso primo grado) ma ne ha contestato la rilevanza perché "mancante dei requisiti previsti in giurisprudenza per assurgere ad atto idoneo ad interrompere gli effetti della prescrizione". Per un evidente errore di distrazione, l'Assessorato invoca in subordine quantomeno la pre- scrizione dei crediti maturati fino al 2008, ma tale eccezione è coperta dal giudicato
1089/2014 e non va presa in considerazione. n° 690/23 R.G.L.
Il secondo motivo di appello incidentale riguarda l'assunta inammissibilità della domanda per giudicato interno. Testualmente l'amministrazione scrive "dal mo- mento che controparte invoca a sostegno delle sue pretese la sentenza n.
1089/2014…, non può eccepirsi il giudicato interno, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile".
4- Va innanzitutto verificato il ruolo del giudicato 1089/ nel presente giudizio.
cita Cass. sez. lav. 25862/2010 e 10623/2009 sostenendo che, Parte_1 dato che il giudicato verte fra le stesse parti e riguarda il medesimo rapporto giuri- dico di durata, l'accertamento compiuto fa stato su tutte le questioni di fatto e di diritto comuni ad ambo le cause. La 1089/2014 formerebbe la premessa logica in- dispensabile per la soluzione del presente giudizio e non sarebbe possibile il rie- same degli stessi punti. In particolare, assume l'appellante, è identica la questione di diritto, e cioè il diritto all'indennità di trasferta anche per gli operai iscritti nella graduatoria art. 59. L'argomentazione, basata su costante giurisprudenza di legitti- mità che l'appellante cita senza risparmio, è condivisibile, e l'amministrazione non formula alcuna reale proposta interpretativa alternativa.
Il problema è tuttavia un altro, e nasce proprio dall'esame di uno dei precedenti citati dall , e cioè Cass. 13921/2013, in cui si evidenzia come la Parte_1 preclusione da giudicato esterno venga meno se nel giudizio successivo vadano va- lutate questioni di fatto diverse da quelle del giudizio pregresso.
Questa Corte ha constatato, e segnalato alle parti con l'ordinanza 24 settembre
2024, che la 1089/2014 si riferiva a viaggi dal Comune di Sant'Agata di Militello, indicato quale luogo di iscrizione al centro per l'impiego, mentre l'appellante, in questa sede, indica quale luogo di iscrizione Militello Rosmarino, proprio Comune di residenza. L , ottemperando all'invito contenuto nell'ordinanza, Parte_1 ha tuttavia dimostrato, con la produzione di apposito attestato della stessa ammini- strazione regionale, la propria iscrizione al centro per l'impiego di S. Agata di Mi- litello nel 2009.
Nessun ulteriore ostacolo rimane dunque alla declaratoria di astratta applicabilità dell'art. 16 all'appellante.
5- Considerata la natura pregiudiziale, vanno a questo punto esaminati i due mo- tivi incidentali.
Il secondo, come visto supra, è formulato in termini vaghi. Non c'è dubbio che il giudicato copra il dedotto e il deducibile, ma l'anno 2009 non faceva parte dell'og- getto della domanda decisa con la 1089/2014, né d'altro canto avrebbe potuto visto che il ricorso era stato depositato ad anno 2009 in corso e che dunque nessun ina- dempimento era stato ancora perpetrato per quel periodo. La domanda oggetto del presente giudizio non era pertanto deducibile. Non si vede quale altro ostacolo sorga all'invocazione del giudicato, né l'amministrazione lo spiega. n° 690/23 R.G.L.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il tenore letterale della lettera del 30 luglio
2014 è inequivoco, esplicitando la pretesa di pagamento dell'indennità chilometrica per il periodo luglio-novembre 2009. L'atto di messa in mora è pervenuto all'ammi- nistrazione il 4 agosto successivo, come da avviso di ricevimento1 e, al contrario di quanto sembra sostenere l'amministrazione, non manca di alcuno dei "requisiti pre- visti in giurisprudenza per assurgere ad atto idoneo ad interrompere gli effetti della prescrizione", requisiti che non si preoccupa nemmeno di indicare.
6- Non resta a questo punto che constatare che le manchevolezze rilevate dal tri- bunale sono di natura meramente formale. L' ha infatti dato per Parte_1 scontati gli elementi fattuali che andavano ricavati attraverso il riferimento alla sen- tenza 1089/14 e ai documenti relativi a quel giudizio, comunque riprodotti nel nuovo giudizio e, come ben evidenziato dall'appellante, pienamente noti anche alla controparte che al primo giudizio aveva partecipato.
Si deve altresì constatare che la situazione fattuale dedotta nel nuovo giudizio era identica a quella oggetto del giudicato, mutando soltanto l'anno di riferimento, con conseguente piena applicabilità in concreto del giudicato.
Il quantum non è poi oggetto di contestazione specifica e risulta agganciato ai criteri adottati nella sentenza 1089/14, orientati dalla relazione di consulenza esple- tata in quella sede e riprodotta in questa2.
L'appello è dunque fondato. La somma oggetto di domanda va maggiorata di ac- cessori nei limiti dell'art. 16 legge 416/1992 trattandosi di compensi dovuti a dipen- dente di pubblica amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo secondo i minimi ta- riffari del secondo scaglione, data la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 8 settembre 2023 da
[...]
, contro l , avverso la sen- Parte_3 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 182 pubblicata in data 8 marzo
2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appel- lato a pagare all'appellante 4.017,78 euro oltre accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412/1992 e a rimborsargli le spese di lite, liquidate in 1.314,00 euro per il primo grado e 1.458,00 per l'appello.
Messina 19 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fascicolo Artino Gallaccio in appello, all. 3 documento 07. 2 Fascicolo Artino Gallaccio in appello, all. 3 documento 05.