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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 615/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 Parte_1
e segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali da Marzo 2018 ad Settembre 2023, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma Controparte_1 pari ad Euro 9.694,18 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2024, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da marzo 2018 a settembre 2023, quantificate in
9.694,18 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di
Pag. 2 di 6 condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa circondariale di Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di apprendista, addetto alla lavorazione tessuti e aiuto sarto.
In merito a tale attività lavorativa l' sosteneva di essere stato retribuito con Parte_1 somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di Pisa.
3. In data 08.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 03.04.2019, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di
Pag. 3 di 6 svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nello svolgimento di CTU contabile, affidata al dott.ssa che depositava il suo elaborato peritale in data 03.04.2025. Persona_1
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e in parte deve essere accolto.
10. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà
Pag. 4 di 6 personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
13. Pertanto, fino al permanere dello stato di detenzione, non decorre il termine di prescrizione per i crediti retributivi richiesti.
14. In subordine, volendo seguire l'interpretazione di parte resistente, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione in relazione ai singoli periodi di attività lavorativa prestata. Ebbene, esaminando i periodi di lavoro svolto dal ricorrente, si può osservare che l' ha lavorato per la parte resistente in modo Parte_1 sostanzialmente continuativo per quasi 5 anni, ovvero da marzo 2018 a settembre
2023, con brevi periodi di sospensione. Considerati i brevissimi periodi di sospensione, l'attività lavorativa svolta dal detenuto deve essere considerata in riferimento a un periodo unitario. Pertanto, il termine di prescrizione decorrerebbe eventualmente dalla cessazione dell'attività lavorativa, ovvero dal mese di settembre 2023. Il ricorso è stato presentato in data 03.04.2024, ovvero prima della maturazione del tempo prescrizionale di cinque anni.
15. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. La dott.ssa ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella somma Per_1 complessiva di 898,84 euro quanto dovuto al ricorrente.
16. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
17. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
18. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base
Pag. 5 di 6 ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1 complessivo di 898,94 euro nei confronti del Ministero della Giustizia per l'attività lavorativa svolta da marzo 2018 a settembre 2023;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di 898,94 euro, già comprensiva di interessi e
[...] rivalutazione monetaria;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 2.695,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto Nocent, dichiaratisi antistatario;
5) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1 spese di CTU.
Pisa, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 615/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 Parte_1
e segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali da Marzo 2018 ad Settembre 2023, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma Controparte_1 pari ad Euro 9.694,18 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2024, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da marzo 2018 a settembre 2023, quantificate in
9.694,18 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di
Pag. 2 di 6 condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa circondariale di Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di apprendista, addetto alla lavorazione tessuti e aiuto sarto.
In merito a tale attività lavorativa l' sosteneva di essere stato retribuito con Parte_1 somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di Pisa.
3. In data 08.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 03.04.2019, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di
Pag. 3 di 6 svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nello svolgimento di CTU contabile, affidata al dott.ssa che depositava il suo elaborato peritale in data 03.04.2025. Persona_1
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e in parte deve essere accolto.
10. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà
Pag. 4 di 6 personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
13. Pertanto, fino al permanere dello stato di detenzione, non decorre il termine di prescrizione per i crediti retributivi richiesti.
14. In subordine, volendo seguire l'interpretazione di parte resistente, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione in relazione ai singoli periodi di attività lavorativa prestata. Ebbene, esaminando i periodi di lavoro svolto dal ricorrente, si può osservare che l' ha lavorato per la parte resistente in modo Parte_1 sostanzialmente continuativo per quasi 5 anni, ovvero da marzo 2018 a settembre
2023, con brevi periodi di sospensione. Considerati i brevissimi periodi di sospensione, l'attività lavorativa svolta dal detenuto deve essere considerata in riferimento a un periodo unitario. Pertanto, il termine di prescrizione decorrerebbe eventualmente dalla cessazione dell'attività lavorativa, ovvero dal mese di settembre 2023. Il ricorso è stato presentato in data 03.04.2024, ovvero prima della maturazione del tempo prescrizionale di cinque anni.
15. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. La dott.ssa ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella somma Per_1 complessiva di 898,84 euro quanto dovuto al ricorrente.
16. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
17. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
18. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base
Pag. 5 di 6 ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1 complessivo di 898,94 euro nei confronti del Ministero della Giustizia per l'attività lavorativa svolta da marzo 2018 a settembre 2023;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di 898,94 euro, già comprensiva di interessi e
[...] rivalutazione monetaria;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 2.695,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto Nocent, dichiaratisi antistatario;
5) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1 spese di CTU.
Pisa, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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