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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 1342/2025 R.G. instaurato da
(c.f. ) con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ) con l'avv. ALLOCCO DARIO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: «- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i coniugi sigg.ri
[...]
e in data 14 giugno 1992 in Brescia, atto iscritto il 16.07.1992 nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n.363 parte II serie A anno 1992, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di Brescia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- dando atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
- dando atto della rispettiva indipendenza economica;
- con spese di lite integralmente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/06/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 363 parte II serie A anno 1992) e, dopo un avvio
1 contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/05/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 1342/2025 R.G. instaurato da
(c.f. ) con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ) con l'avv. ALLOCCO DARIO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: «- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i coniugi sigg.ri
[...]
e in data 14 giugno 1992 in Brescia, atto iscritto il 16.07.1992 nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n.363 parte II serie A anno 1992, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di Brescia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- dando atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
- dando atto della rispettiva indipendenza economica;
- con spese di lite integralmente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/06/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 363 parte II serie A anno 1992) e, dopo un avvio
1 contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/05/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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