Articolo 29 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Articolo 28Articolo 30
Versione
28 febbraio 1986
Art. 29. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere:
a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;
c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 , recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595 . Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.
2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
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