Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 15 dicembre 2022
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- 1. Ordine di demolizione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01985/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 115 del 2022, proposto dalla:
- Lido degli Angeli Beach S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 126 del 7 dicembre 2021 del Comune di Porto Cesareo - Settore VII - Urbanistica SUE, di demolizione/smontaggio delle opere ritenute abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- ove occorra, della nota prot. 2291 del 26 gennaio 2022 con cui il Responsabile SUAP del Comune di Porto Cesareo comunicava la formale chiusura e contestuale archiviazione della pratica presentata dalla società;
- di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la Società Lido degli Angeli Beach è titolare di un’omonima struttura turistica e balneare sita in Porto Cesareo, località Serra degli Angeli.
- in data 9 novembre 2021 la società presentava al SUAP comunale una LA concernente lavori di posizionamento di alcune barriere temporanee necessarie, per il periodo invernale, a fungere quali elementi antintrusione.
- in data 24 novembre 2021 personale dell’A.c. riscontrava, appunto, l’installazione di pannelli in legno a ridosso della proprietà privata e parallelamente alla linea di costa, oltre ad un ‘totem’ composto da due assi di legno.
- il giorno successivo il SUAP trasmetteva la citata LA all’Ufficio Urbanistica il quale, con nota prot. n. 3307 del 30 novembre 2021, emetteva un provvedimento con cui rappresentava i motivi d’inefficacia della suddetta Comunicazione.
- con ordinanza n. 126 del 7 dicembre 2021 il Responsabile del Settore VII - Urbanistica del Comune intimato ingiungeva quindi la demolizione/smontaggio delle opere in parola, con ripristino dello stato dei luoghi.
- con nota prot. n. 2291 del 26 gennaio 2022, infine, l’Ufficio Urbanistica comunicava alla società ricorrente la formale chiusura della pratica SUAP e la sua contestuale archiviazione.
- l’ordinanza n. 126/2021 e la nota prot. 2291/2022 venivano dunque impugnate col presente ricorso, così articolato: a) travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 6- bis DPR n. 380/01, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; c) travisamento dei fatti e irragionevolezza manifesta.
2.- Considerato che:
- l’ordinanza n. 126 del 7 dicembre 2021 era così motivata: « Vista la LA trasmessa dal Suap di questo Ente in data 25/11/2021 prot. n. 32568 (…) per preannunciare l’inizio dei lavori riguardanti l’attività di posizionamento di barriere provvisorie per il periodo invernale, come elementi antintrusione, alla struttura turistica e balneare denominata Lido degli Angeli Beach.
Vista la nota prot. n. 33037 del 30/11/2021 con la quale questo Ufficio ha emesso il provvedimento di inefficacia della citata LA prot. n. 32568/2021 in quanto:
1. la citata LA è priva della documentazione necessaria per l’acquisizione preventiva dei nulla-osta e/o autorizzazioni di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli ivi esistenti, in considerazione della particolare sensibilità ambientale e paesaggistica dell’area d’intervento;
2. dal sopralluogo effettuato sul posto, in data 24/11/2021, da personale di questo ufficio unitamente alla Polizia Municipale, risultano già installati pannelli in legno a ridosso della proprietà privata e parallelamente alla linea di costa, interessando un tratto fronte mare superiore a quello rappresentato nell’elaborato grafico allegato alla pratica Suap di cui in oggetto (…) oltre ad un ‘totem’ composto da due assi di legno alti circa 4 m.
Considerato che i pannelli in legno ed il ‘totem’ di cui si discorre risultano installati in assenza dei relativi pareri e/o nulla/osta ambientali e paesaggistici e del relativo titolo edilizio.(…)
Ingiunge
alla società Lido degli Angeli Beach s.r.l. (…) la demolizione/smontaggio, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente (…) delle opere abusive » in contestazione.
- la nota prot. n. 2291 del 26 gennaio 2022, a sua volta, era così motivata: « Vista la nota prot. n. 33037 del 30/11/2021, … con la quale l’Ufficio Urbanistica di questo Ente ha comunicato l’inefficacia della LA in oggetto, si comunica la formale chiusura e contestuale archiviazione della pratica … ».
3.- Ritenuto che la ricorrente deduce, anzitutto, come il c.d. totem in parola non si trovi all’interno dell’area ad essa data in concessione ma, invece, appartenga ad altro soggetto [« … il totem di cui parla l’ordinanza gravata non è di pertinenza della società ricorrente ed è posto al di fuori dell’area di proprietà e, conseguentemente, la sua legittimità/illegittimità nulla hanno a che vedere con l’oggetto della LA proposta dall’odierna ricorrente, che non avrebbe nemmeno la disponibilità del bene, ai fini della sua teorica rimozione. Occorrerà, inoltre, rappresentare … che l’opera di che trattasi è di pertinenza di altro soggetto, autorizzato con nulla-osta prot. n.11200 del 02.07.2012 »]: in assenza di qualsiasi smentita alla richiamata deduzione, dunque, l’impugnata ordinanza n. 126/2021 va sul punto annullata.
3.1 Ritenuto invece, con riferimento ai pannelli di legno di altezza compresa tra metri 1 e metri 1,20 rispetto ai quali la società ‘rivendica’ una funzione di minimale difesa della struttura turistica nel periodo invernale e deduce, essendo appena infissi nella sabbia, il loro rientrare nella casistica dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e- bis ) DPR n. 380/2001, che:
a) l’amministrazione evidenzia come « la citata LA (fosse) priva della documentazione necessaria per l’acquisizione preventiva dei nulla-osta e/o autorizzazioni di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli ivi esistenti, in considerazione della particolare sensibilità ambientale e paesaggistica dell’area d’intervento; (…) dal sopralluogo effettuato sul posto, in data 24/11/2021, da personale di questo ufficio unitamente alla Polizia Municipale, risultano già installati pannelli in legno a ridosso della proprietà privata e parallelamente alla linea di costa, interessando un tratto fronte mare superiore a quello rappresentato nell’elaborato grafico allegato alla pratica Suap di cui in oggetto (…) »;
b) l’area in parola era dunque oggetto di vincolo ex d.lgs. n. 42/2004, espressamente richiamato dall’A.c.
c) trattandosi del posizionamento di una barriera, sia pur in legno e rimovibile, lunga presumibilmente - il dato non emerge univocamente dagli atti - alcune decine di metri, l’intervento avrebbe, come rilevato dall’Amministrazione, richiesto un’autorizzazione ex art. 146 ( o, forse, anche 167 ) d.lgs. citato;
d) l’art. 6, comma 1, lett. e- bis ) DPR n. 380/2001 invocato fa comunque salvo, appunto, il « rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, (… ) delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;
e) correttamente, pertanto, l’A.c. reputava ostativa alla LA l’assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica.
4.- Ritenuto che gli atti impugnati appaiono dunque:
- illegittimi nella parte relativa al totem;
- immuni dalle censure formulate nel resto, e in specie con riguardo ai pannelli in legno.
5.- Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono essere dichiarate irripetibili per la particolarità della vicenda e i contenuti della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 115 del 2022 indicato in epigrafe, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO